Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 6803
CASS
Sentenza 4 maggio 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.

Commentario1

  • 1La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata
    Leanza Mauro · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2016

    Ai sensi del nuovo art. 2050-bis c.c. la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo. Con atto di citazione i ricorrenti della sentenza in commento, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Trento, su richiesta di una s.c.a.r.l., aveva …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 6803
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6803
Data del deposito : 4 maggio 2012

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