Sentenza 4 maggio 2012
Massime • 1
La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.
Commentario • 1
- 1. La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporataLeanza Mauro · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2016
Ai sensi del nuovo art. 2050-bis c.c. la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo. Con atto di citazione i ricorrenti della sentenza in commento, proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Trento, su richiesta di una s.c.a.r.l., aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2012, n. 6803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6803 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2012 |
Testo completo
-6805/ 12 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 3349/2011 Cron. 6803 PRIMA SEZIONE CIVILE Rep. C. I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Ud. 21/2/2012 Dott. UGO VITRONE Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO Rel. Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO ha pronunciato la seguente ك ل SENTENZA sul ricorso 3349-2011 proposto da: RA ON (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato AGOSTINELLI FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato BARGONI ALESSANDRO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 2012 contro 327 P.C. PLANET DI TUZI ELISEO E C. S.N.C. (P.I. 01458800446), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. 1 MAZZINI 140, presso l'avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELINI CARLO, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 539/2010 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il 04/10/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato LARA LUNARI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ) 0 cessazione della materia del contendere); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per, in inammissibilità del ricorso;
in via principale subordine rigetto. - - 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Planet di ZI EL C. impugnava per La S.n.c. cassazione la sentenza 3.4.04 con la quale il Tribunale di Fermo aveva dichiarato improponibile l'appello da essa proposto avverso la sentenza 6.9.01, emessa dal G.d. P. di Montegiorgio nella controversia introdotta originariamente via monitoria società attrice, indicata nella dalla in s.n.c., nei confronti di Simone forma di s.a.s. e non di ZZ, avente ad oggetto domanda risarcitoria contenuta nel limite di lire due milioni. Il ricorso veniva accolto con sentenza n. 3319/2007 e la s.n.c. Planet riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Fermo, giudice d'appello, riproponendo tutte le doglianze già esposte nel precedente ricorso per cassazione e chiedendo la refusione delle spese di tutti i precedenti gradi giudizio, а suo dire immotivatamente compensate dal giudice dell'opposizione. Il RA si costituiva e chiedeva in via incidentale la restituzione della differenza tra la somma riconosciuta a favore di controparte nel decreto ingiuntivo e quanto da lui pagato in sede d'esecuzione. Con sentenza n. 539 il 4depositata ottobre 2010, il Tribunale di Fermo accoglieva l'appello principale limitatamente alla regolamentazione delle spese che poneva а carico del ZZ in relazione a tutte le fasi processuali disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, e rigettava l'incidentale. Avverso quest'ultima decisione il predetto soccombente ha proposto infine ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente col primo motivo denuncia violazione degli artt. 75, 77 e 83 c.p.c.e deduce la nullità del procedimento incardinato dalla società Planet s.n.c. e della sentenza impugnata poiché: 1.- la s.n.c. di ZI non stataè mai costituita. Nella nota d'iscrizione a ruolo del giudizio d'appello riassunto innanzi al Tribunale di Fermo, definito con la sentenza ora impugnata, ne era stata indicata partita iva, identificativa di diverso soggetto, tale s.r.l. Piramide.
2. la società Planet di ZI EL costituita in forma di s.a.s.. che aveva chiesto il decreto ingiuntivo da cui era l'intera vicenda processuale, era stata scaturita 1998. Sulla dibase questedal R.I. nel cancellata circostanze, il giudice dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti da controparte aveva disposto la sospensione di confermata a seguito della costituzione quel giudizio, dell'Avv. Angelini, qualificatosi procuratore antistatario della ditta Planet s.a.s, il quale aveva imputato a mero errore materiale l'indicazione nell'atto introduttivo del giudizio della denominazione sociale Planet s.n.c. in luogo di quella corretta. Errore che, ridondando sulla stessa forma sociale, determina invece l'inesistenza giuridica della società risultata vittoriosa in quel giudizio assunta a base di un giudizio di revocazione della sentenza ora impugnata, iscritto a ruolo il 6.12.2010. ثلث La stessa s.a.s. Planet, peraltro, non esisteva dal 1° gennaio 2004 essendo stata cancellata dal R.I. nel 1998, già alla data in cui venne incardinato il primo giudizio di cassazione. Di conseguenza, il procedimento è nullo poiché è stato incardinato da soggetto giuridico inesistente e la sentenza è nulla o comunque inutiliter data. Col secondo motivo il ricorrente impugna il capo della ha disposto l'attribuzione in decisione impugnata che favore dell'antistatario delle spese di giudizio. L'errore denunciato discende dal fatto che la dichiarazione di avvenuto anticipo avvenne solo per l'ultima fase e solo per essa pertanto valeva. Comunque le spese non spettano per la difesa di soggetto difeso inesistente. Col terzo motivo deduce infine vizio d'omessa, e contraddittoria motivazione. Il giudice insufficiente d'appello ha giustificato la pronuncia sulle spese a favore di controparte rilevando che egli non aveva fatto appello, contraddicendo quanto constatato in ordine alla proposizione da parte sua dell'appello incidentale. Il contro ricorrente deduce la tardività del ricorso, e comunque l'infondatezza delle censure. Venendo in rilievo in linea preliminare, devesi rigettare Consegnato d'inammissibilità del ricorso. l'eccezione la notifica il giorno giudiziario per all'ufficiale 25.1.2011, il ricorso risulta tempestivamente proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del 26 novembre 2011 in cui venne notificato dall'odierno ricorrente a controparte ricorso per revocazione avverso la decisione ora impugnata, valevole ai fini della decorrenza del termine breve ancorché la pronunzia non risulti esser stata notificata (cfr. Cass. n. 14254/2004). Nel merito il primo motivo, che peraltro, secondo quanto risulta dagli atti, deduce per la prima volta in questa sede forma assuntasociale dallala questione circa la società attrice che ha agito in giudizio in forma di s.n.c. pur essendo costituita in forma di s.a.s., espone censura priva di pregio. La partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne nonforma, comportaspecifica erroneamente la infatti la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta stessa (per tutte Cass. identificazione della società n. 29864/2008). ricorrente, che, alla assunto L'errore dal luce degli argomenti critici da lui spesi, non risulta aver circa l'identificazione della ingenerato equivoco alcuno parte attrice, rimasta invariata nell'indicazione del suo rappresentante nonché dell'attività espletata, né ha inciso del contraddittorio instauratosi in sull'effettività relazione al rapporto sostanziale con essa effettivamente intervenuto dedotto in lite, avendo egli a suo riguardo sinel merito, è concretato per difesa spiegato piena l'effetto in una semplice irregolarità che non ha ' inficiato né il processo né il suo atto conclusivo, e non è con ricorso cassazione. perciò denunziabile per Ancora prive di pregio sono le ulteriori censure. La società agì in monitorio, all'epoca in cui diede Planet, che siche scanditoè poi secondo la impulso al processo vicenda riferita, cessò la sua attività commerciale a partire dal 1998, e nello stesso anno ne venne disposta la cancellazione. Tale evento, almeno sino alla data del 1° gennaio 2004, come da consolidato orientamento formatosi in ordine agli effetti della modifica che ha interessato l'art. 2495 nella parteC.C. in cui attribuisce alla dell'ente sociale effetto estintivo (Cfr. cancellazione Cass. n. 22458/2010 sul solco di S.U. n. 4060/2010), non ne ha di sicuro procurato anche l'estinzione. Prima di tale data, atteso che il relativo atto formale assolveva a mera lapubblicità, società, sino al totale funzione di esaurimento dei rapporti giuridici facenti capo alla sua sfera giuridica a seguito della procedura di liquidazione, era rimasta in vita, munita di legittimazione processuale esercitata a mezzo del suo legale rappresentante (Cass. n. 4652/2006). Ma neppure la sua estinzione, che, come rilevato, ebbe a realizzarsi a partire dal 1° gennaio 2004, ha spiegato effetto alcuno sul giudizio, all'epoca in corso ancora in fase di merito, in quanto tale evento, idoneo a procurare l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. procuratore della 300 nonc.p.c., venne dichiarato dal stessa società che ne era stata colpita, cui competeva in via esclusiva rendere siffatta dichiarazione (v. Cass. n. Rimasta estranea al processo, la vicenda 25618/2008). estintiva non ha pertanto ininterferito quella processuale, né in quel momento in cui si realizzò né nelle fasi successive, restando fatto neutro, che, non acquisito al processo nella forma prescritta, non ha inciso sul suo corso, regolarmente proseguito nelle ulteriori successive fasi. È vero infatti che il verificarsi, nei tempi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., di un evento interruttivo processo interruzione del in l'automatica determina non occorrendo, per la produzione di tale conseguenza, corso, la dichiarazione, in udienza, del procuratore della parte da esso interessata о la notificazione alle altre parti costituite, e in difetto di ciò il processo continua fra le effetti nei loro i proprispiegando parti originarie, confronti. Tutto ciò premesso, il motivo deve essere rigettato. Il secondo motivo deve invece essere dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente interesse a dolersi del della pronuncia impugnata che ha disposto la capo distrazione delle spese a favore del difensore di controparte, unica parte interessata a rilevare eventuale errore. "L'art. 93 cod. proc. civ., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, di tale disposizione normativa non incide in alcun o meno, modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua posizione processuale non può ritenersi in alcun modo aggravata dal chefatto il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente” (cfr. Cass. n. 6740/2005). Analogamente inammissibile deve essere dichiarato l'ultimo motivo. La censura investe ancora il capo della pronuncia impugnata che attiene al governo delle spese processuali, poste a carico dell'odierno ricorrente in applicazione del principio di soccombenza. Il Tribunale ha accolto l'appello Planet e respinto quello incidentale del principale di ZZ, la cui soccombenza integrale non avrebbe potuto a meno della giustificare altra statuizione in punto spese, sussistenza di motivi di compensazione che il giudicante, cui spettava il relativo potere, non ha ritenuto di ravvisato. Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del delle spese della presente fase ricorrente al pagamento processuale liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte: rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento e delle spese del presente giudizio liquidandole in complessi € 1.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012 Il Consigliere est. Il Presidente (Dott. Ugo Vitrone) (Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera) Moż Cu МаоVitrilune Depositate in Cancelarie ■ = 4 M48 2012 Ranch