Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1584/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
O elet n VIA CALZABIGI N. 4 LIVORNO presso il difensore avv. BELVEDERE ARNALDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VOLPE MASSIMO elettivamente domiciliato in Corso Amedeo, 58 57125 Livorno presso il difensore avv. VOLPE MASSIMO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 27/09/2003.
pagina 1 di 7
Quanto ai provvedimenti accessori il ricorrente ha concluso come segue: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la coniuge Parte_1
(come identificato in premessa), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori, in modo da consentire Persona_1 Persona_2
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sino al raggiungimento della loro maggiore età; c) In riforma dei provvedimenti resi nella sentenza di separazione, disporre: 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., il regime di collocamento paritetico delle figlie minori ed Persona_1 [...]
nel senso che la seconda resterà collocata stabilmente presso la Per_2
mentre la prima verrà collocata stabilmente presso l'abitazione del padre Controparte_1 Pt_1
ivi trasferendo la propria residenza;
2) In virtù del collocamento paritetico, ciascuno dei due
[...] genitori provvederà a mantenere direttamente la figlia minore collocata presso di sé, e, conseguentemente, disporre la revoca dell'obbligo del signor a corrispondere qualsiasi mantenimento a Parte_1 favore della figlia Resta salva, ovviamente, la disponibilità del ricorrente a ripristinare Persona_2 la frequentazione con la medesima figlia così come disposto nella sentenza di separazione;
pertanto, nessuno dei coniugi sarà tenuto a corrispondere all'altro una qualsiasi forma di mantenimento a favore delle figlie, fatta salva la previsione dell'obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie, nella misura del 50% cadauno come disposto nella sentenza di separazione;
3) Com'è ovvio, nel caso in cui invece la minore riprenderà la frequentazione con il genitore, sarà onere della madre Per_2 Controparte_1 provvedere al mantenimento della figlia in proporzione al periodo di tempo che la figlia trascorrerà con il padre;
4) Posto che, a far data dal mese di dicembre 2023 la minore vive stabilmente Persona_1 presso l'abitazione del padre il quale ha ovviamente continuato a corrispondere alla coniuge Pt_1
l'importo di € 500,00 come previsto nella sentenza di separazione, e che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 32914 resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data 8.11.2022, è ammessa la retroattività della modifica in diminuzione o dell'esclusione dell'assegno di mantenimento precedentemente versato, valorizzando lo stato soggettivo di «mala fede» del coniuge percipiente (che conosceva o avrebbe dovuto conoscere il «rischio restitutorio»), derivante dal versamento o dal preteso versamento di un assegno divenuto sostanzialmente «senza causa», disporre la restituzione dell'importo versato da tale momento sino alla sentenza che revoca il relativo obbligo nei confronti dell'esponente, nella misura di € 500,00 mensili oltre interessi dal di del dovuto sino al saldo effettivo, o nella diversa misura che l'Ill.mo Presidente riterrà dovuta;
5) Che, non sussistendo più il collocamento prevalente delle minori presso la madre, ed avendo le stesse le medesime esigenze e diritti ad un'abitazione dignitosa, revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora Controparte_1 affinchè i coniugi possano alienare l'immobile e ripartirsi nella misura del 50% il ricavato della vendita;
6) Per il resto, confermare le condizioni concordate in sede di separazione, fatte salve le supreme modifiche, e pertanto: - Durante le vacanze natalizie, le figlie staranno il giorno 24 con un genitore ed il giorno 25 con l'altro, il 31 con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, ivi compresi i giorni del 26 dicembre e del 1 gennaio;
nelle vacanze pasquali le stesse staranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro scambiandosi i giorni l'anno successivo;
per le altre festività (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) e per i compleanni di ed si seguirà sempre il criterio dell'alternanza di anno in Per_1 Per_2
pagina 2 di 7 anno. - Durante le festività Natalizie e Pasquali i ricorrenti potranno concordare - entro il primo di dicembre ed almeno un mese prima della Pasqua, fermo il rispetto del principio di alternanza - periodi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro di maggior durata, anche per consentire vacanze fuori città, ovvero visite ai parenti. - Durante il periodo estivo le figlie potranno stare con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, se ciò sarà reso necessario dalle vacanze programmate dai genitori o, in ogni caso, qualora vi sia tra questi un accordo in tal senso. Il periodo prescelto per la permanenza delle figlie presso l'uno o l'altra dovrà essere comunicato entro il 30 maggio di ciascun anno. - le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore, precisandosi che, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontarla informerà l'altro genitore tramite messaggio Whatsapp e, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine dei successivi 5 (cinque) giorni non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Sostenuta la spesa, il genitore rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro i 10 (dieci) giorni successivi all'esborso e quest'ultimo pagherà la sua quota entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione del giustificativo. Fanno eccezione gli oneri condominiali straordinari, rispetto ai quali rileverà esclusivamente la relativa delibera di approvazione, nonché le spese mediche di carattere urgente, per le quali ultime non sarà necessario il preventivo assenso dell'altro coniuge;
- per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, per la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie i coniugi faranno riferimento alle Linee Guida elaborate dal CNF nel novembre 2017;”
La resistente ha concluso “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno: “i) dichiarata, essendo venuta meno ogni comunione morale e materiale dei coniugi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno tra i SIg.ri e in data Controparte_1 Parte_1
27/09/2003 e trascritto con atto n. 294 parte 2 serie A - anno 2003 - Comune di LIVORNO (LI); 2 Trattasi, infatti, di un appartamento nel quartiere Scopaia di circa 80 mq, il cui valore è stimato in circa € 160.000,00 con i relativi accessori. ii) ordinato all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
iii) disposto che la casa coniugale, in comproprietà dei SIg.ri e sia assegnata a quest'ultima e sia Pt_1 CP_1 dimora abituale di iv) rigettata, o nanche temeraria, la richiesta di Per_2 azzeramento del contributo di mantenimento per la figlia v) rigettata, poiché inammissibile e Per_2 comunque infondata, la domanda di ripetizione delle somme corrisposte alla SI.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento per le figlie dal dicembre 2023, anche, subordinatamente, previa compensazione dell'asserito credito del ricorrente con il maggior credito della resistente;
fissare i termini di affido - comunque previo ascolto, ai sensi degli artt. 315 bis c.c. e 473 bis 4 e 5 c.p.c., delle minori, ormai prossime al compimento della maggiore età nei seguenti termini: le figlie saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori, ma vivranno prevalentemente, quanto ad con la madre e, Per_2 quanto a , con il padre. ed staranno a fine settimana alt on la madre e con Per_1 Per_1 Per_2 il padre;
confermare il contributo di mantenimento dovuto dal SI. alla SI.ra Parte_1 per la figlia nella misura già fissata da questo Tribunale in sede di Controparte_1 Per_2 separazione in € 250,00, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario da accreditare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, sul c/c avente coordinate IBAN [...], acceso presso la Intesa San Paolo S.p.A. ed intestato alla medesima SI.ra confermare per il CP_1 resto le ulteriori condizioni di separazione e quindi: durante le vacanze natalizie, le figlie staranno il giorno 24 con un genitore ed il giorno 25 con l'altro, il 31 con un genitore ed il 6 gennaio con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, ivi compresi i giorni del 26 dicembre e del 1
pagina 3 di 7 gennaio;
nelle vacanze pasquali le stesse staranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro scambiandosi i giorni l'anno successivo;
per le altre festività (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) e per i compleanni di ed si seguirà sempre il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza di anno in anno;
durante le festività Natalizie e Pasquali i ricorrenti potranno concordare - entro il primo di dicembre ed almeno un mese prima della Pasqua, fermo il rispetto del principio di alternanza - periodi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro di maggior durata, anche per consentire vacanze fuori città, ovvero visite ai parenti;
durante il periodo estivo le figlie potranno stare con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, se ciò sarà reso necessario dalle vacanze programmate dai genitori o, in ogni caso, qualora vi sia tra questi un accordo in tal senso. Il periodo prescelto per la permanenza delle figlie presso l'uno o l'altra dovrà essere comunicato entro il 30 maggio di ciascun anno. Resta inteso che le parti potranno regolare diversamente i tempi ed i modi di permanenza delle figlie presso l'uno o l'altra, secondo le esigenze delle stesse parti e delle figlie medesime, previo espresso accordo;
la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50% ciascuno, precisandosi che, ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontarla informerà l'altro genitore tramite messaggio whatsapp e, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine dei successivi 5 (cinque) giorni non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata. Sostenuta la spesa, il genitore rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro i 10 (dieci) giorni successivi all'esborso e quest'ultimo pagherà la sua quota entro i 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione del giustificativo. Fanno eccezione gli oneri condominiali straordinari, rispetto ai quali rileverà esclusivamente la relativa delibera di approvazione, nonché le spese mediche di carattere urgente, per le quali ultime non sarà necessario il preventivo assenso dell'altro coniuge;
per quanto non espressamente previsto nei precedenti punti, l'applicazione delle Linee Guida elaborate dal CNF nel novembre 20217 per la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie tra i coniugi;
ciascun genitore resterà proprietario esclusivo delle rispettive autovetture e la SI.ra resterà proprietaria esclusiva anche del proprio ciclomotore, continuando questa a farsi carico CP_1 esclusivo del relativo finanziamento, così come il SI. continuerà a farsi carico esclusivo del Pt_1 finanziamento relativo alla propria autovettura. Vinte
Entrambe le parti, in ragione della sopravvenuta maggiore età delle figlie, hanno rinunciato alle domande sull'affidamento e collocamento delle stesse.
2.La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti, comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Le parti vivono separatamente e il ricorrente ha riferito anche di avere intrapreso una relazione sentimentale con una terza persona.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 2023.
3. Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo pagina 4 di 7 luogo, va deciso in ordine all'assegnazione casa familiare.
La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( cfr. Cass. n. 3015 del 2018).
Nel caso in esame, come detto, le figlie della coppia, e sono divenute Per_1 Per_2 ormai maggiorenni e al momento della separazione sono rimaste a vivere con la madre nella casa familiare. Ad oggi, la situazione è mutata in quanto ha deciso ormai da Per_1 più di un anno di trasferirsi dal padre, che ha una sua abitazione, e vive stabilmente con lui.
Tanto premesso, l'assegnazione della casa familiare deve permanere in favore della resistente, atteso che perdura la esigenza di tutela di appena maggiorenne, di Per_2 continuare a vivere nella casa familiare dove è cresciuta, senza peraltro frequentare la casa paterna.
Peraltro, il ricorrente non ha domandato l'assegnazione della casa familiare a tutela di con lui convivente, ma ha chiesto la revoca del provvedimento di assegnazione Per_1 in vista della possibile vendita della casa familiare, prospettiva che determinerebbe la frustrazione della esigenza di conservazione dell'habitat familiare in modo definitivo per entrambe le figlie.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
pagina 5 di 7 Nel caso in esame, deve darsi atto del fatto che il ricorrente ha un reddito netto mensile di € 1700 e la resistente di € 1400,00, il ricorrente però è gravato dal canone di locazione per € 600,00 al mese, mentre la resistente può godere della casa familiare in comproprietà con il;
entrambi si occupano in via esclusiva del mantenimento Pt_1 diretto di una delle due figlie.
In ragione di ciò può essere accolta la domanda di mantenimento diretto proposta dal ricorrente. L'assegno unico per ciascuna figlia sarà percepito dal genitore con cui la ragazza vive.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori.
Nel caso in esame, la decorrenza del mantenimento diretto va fatta retroagire per dalla introduzione del giudizio nel giugno del 2024 e per dal novembre del Per_1 Per_2
2024, cioè da quando è risultato che il ricorrente ha reperito, dopo essere stato ospite dai genitori, una casa in locazione per cui paga un canone di € 600,00 al mese.
Le spese di lite stante l'esito del giudizio vanno compensate per intero.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato in data Parte_1 Controparte_1
27/09/2003 in LIVORNO, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 294 parte 2 serie A anno 2003; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
CONDIZIONI
1) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
2) Revoca con decorrenza dal novembre del 2024 il contributo al mantenimento in favore di e con decorrenza dal giugno 2024 il contributo al mantenimento Per_2 in favore di Per_1
3) Dispone che le parti provvedano ciascuno al mantenimento diretto della figlia convivente;
4) le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso pagina 6 di 7 e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
5) l'assegno unico per verrà percepito dal ricorrente, quello per dalla Per_1 Per_2 resistente;
6) compensa le spese di lite;
Livorno, 31 maggio 2025
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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