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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8489/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito dell'udienza del 9 aprile 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BIASI DOMENICO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente in CP_1
Bari in data 29/07/2010, unione dalla quale non sono nati figli.
Con decreto in data 21.6.2022, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge presente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la
2 prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza citata le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va
3 dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, non essendo stati acquisiti elementi che permettano una diversa decisione sul punto.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura
4 contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/08/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 29/07/2010 tra , nata/o in BARI Parte_1
(BA) in data 18/03/1970, e , nata/o in CP_1
BARI (BA) in data 04/04/1971, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 543, parte II, serie
A, anno 2010;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 07/04/2025, regolanti i rapporti patrimoniali tra le parti;
5. CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 103,00 per spese ed
5 € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8489/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e rimessa al
Collegio per la decisione a seguito dell'udienza del 9 aprile 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BIASI DOMENICO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente in CP_1
Bari in data 29/07/2010, unione dalla quale non sono nati figli.
Con decreto in data 21.6.2022, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi e tra essi la prole, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultima non si è costituita.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge presente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole e disposto per la
2 prosecuzione del giudizio.
Non necessitando d'istruttoria, all'udienza citata le parti hanno concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente,
l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va
3 dichiarato detto scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di decidere ogni altra domanda avanzata dalle parti.
In particolare, dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel corso della prima udienza di comparizione dei coniugi, non essendo stati acquisiti elementi che permettano una diversa decisione sul punto.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura
4 contumaciale del giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/08/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Bari in data 29/07/2010 tra , nata/o in BARI Parte_1
(BA) in data 18/03/1970, e , nata/o in CP_1
BARI (BA) in data 04/04/1971, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 543, parte II, serie
A, anno 2010;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 07/04/2025, regolanti i rapporti patrimoniali tra le parti;
5. CONDANNA la resistente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, che liquida in € 103,00 per spese ed
5 € 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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