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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1439/2024 R.G. V.G. consensuale”. promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Salassa (TO) in Via Nigra 55 ed elettivamente domiciliato in Ivrea (TO), Via Arduino 26,
presso lo Studio dell'Avv. Costanza Casali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
e nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2
C.F. , ed elettivamente domiciliata in Ivrea (TO), Via Arduino 26, C.F._2
presso lo Studio dell'Avv. Annalisa Garetto che la rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Salassa (TO) in Via Nigra 55, unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse delle figlie minori ivi Parte_2
stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando queste ultime non avranno raggiunto entrambe la maggiore età (14.06.2031). Si precisa che tutti gli arredi e i mobili, che vengono lasciati all'interno della casa coniugale - ad eccezione dei quadri che verranno asportati dal sig. -, sono Pt_1
di proprietà del sig. stesso. Il sig. potrà comunque disporre della casa coniugale come Pt_1 Pt_1
meglio riterrà (alienazione, donazione, ecc.), garantendone comunque l'occupazione alla sig.ra mediante contratto di comodato/locazione senza la corresponsione da parte di quest'ultima Pt_2
di alcun canone a titolo di occupazione fino alla data concordata del 14.06.2031. Resta inteso che tutte le spese di ordinaria amministrazione saranno a carico della sig.ra così come tutte le Pt_2
utenze (luce, gas, acqua, telefono, ecc.), mentre le spese di straordinaria amministrazione saranno a carico della proprietà dell'immobile.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Le figlie minori e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie resteranno residenti presso la casa coniugale;
viene, inoltre, concordato quanto segue:
- il tempo trascorso dalle figlie minori con l'uno e con l'altro genitore sarà suddiviso tra questi ultimi il più possibile in parti uguali. In particolare, le figlie rimarranno con l'uno e con l'altro genitore a settimane alterne dal lunedì all'uscita dalla scuola alla mattina del lunedì successivo quando il genitore che le ha con sé le riporterà a scuola. Nella settimana in cui le figlie saranno con il papà, la mamma le potrà tenere con sé nel di lei giorno di riposo (ad oggi il giovedì), quando la medesima andrà a prenderle all'uscita da scuola e ivi le riaccompagnerà la mattina successiva;
- in relazione alle vacanze estive, le figlie minori trascorreranno quindici giorni consecutivi con un genitore e quindici giorni consecutivi con l'altro, in periodi da concordarsi entro il giorno 15 maggio di ogni anno;
- in relazione alle vacanze natalizie, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni con un genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per il periodo natalizio 2024, le figlie trascorreranno il periodo dal 24 al 30 dicembre con la mamma e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il papà;
- in merito alle vacanze pasquali, le figlie minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua
con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Per il 2025, le figlie resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Pasquetta;
- i ponti saranno trascorsi alternatamente dalle figlie con l'uno e con l'altro genitore.
5. Il sig. provvederà integralmente al mantenimento delle figlie, fintantoché non saranno Pt_1
economicamente indipendenti, comprese le spese ordinarie e straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche;
resta inteso che le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori;
6. Gli assegni familiari saranno integralmente percepiti dalla madre a partire dal 2025.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento , la somma Pt_1 Per_3
onnicomprensiva di € 27.300,00, che verrà pagata in n. 18 tranches di € 400,00 mensili ciascuna entro il giorno 20 di ogni mese a partire dall'agosto 2024 al gennaio 2026 e n. 67 tranches da €
300,00 mensili ciascuna dal febbraio 2026 all'agosto 2031. Le parti concordano che, anche in sede di eventuale divorzio, nulla più potrà essere richiesto a titolo di mantenimento né ad alcun altro titolo dalla sig.ra e dal sig. . Pt_2 Pt_1
8. Il sig. si accollerà integralmente il pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale, pari Pt_1
ad € 772,10 mensili.
9. La sig.ra si accollerà integralmente il pagamento del finanziamento relativo alla vettura Pt_2
Audi A1, pari ad € 270,40 mensili.
10. Il cane resterà con la sig.ra come dalla stessa richiesto. Pt_2
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. 12. Il conto corrente in comune verrà chiuso e ognuno dei coniugi resterà esclusivo titolare del/dei conto/i intestato/i singolarmente a sé, nonché della relativa giacenza.
13. Le spese di giudizio verranno sostenute dal sig. ”. Pt_1
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio con rito concordatario celebrato a RI CA (TO) il
19 aprile 2009 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di RI C.se, N.3,
Parte II, Serie A, anno 2009) in regime patrimoniale di separazione dei beni (DOC. 1);
- dall'unione dei coniugi sono nate il 19.02.2010 a NÉ la figlia , e il 14.06.2013 Per_2
a NÉ la figlia (DOCC. 4-5); Per_1
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica delle figlie;
- all'udienza del giorno 28.1.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di separazione;
- in data 28.1.2025, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario a RI CA (TO) il 19 aprile 2009
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di RI C.se, N.3, Parte II, Serie
A, anno 2009).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio verranno sostenute dal sig. , come concordato tra i Pt_1
coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio celebrato Parte_1 Parte_2
con rito concordatario a RI CA (TO) il 19 aprile 2009 (trascritto presso l'Ufficio
di Stato Civile del Comune di RI C.se, N.3, Parte II, Serie A, anno 2009).– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. pone le spese di giudizio a carico del sig. . Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)