Articolo 27 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 26Articolo 28
Versione
2 maggio 1963
Art. 27.
Le spese ordinarie e straordinarie
dell'Azienda predetta, accertate nello
esercizio finanziario 1951-52, per la
competenza propria dell'esercizio
stesso, sono stabilite in............. L. 9.237.195.391,75
delle quali furono pagale............. L. 6.579.266.169 -
------------------------
e rimasero da pagare.................. L. 2.657.929.222,75
Entrata in vigore il 2 maggio 1963