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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5967/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. RECH SONIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GAJO MANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 18.10.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/2015 da (n. Parte_1
a OB (TV) il 24/06/1991) e (n. a OB (TV) il Parte_2
24/02/1985), trascritto al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2015 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di OB alle seguenti condizioni:
2. I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con abitazione e Per_1 Per_2
residenza stabile e prevalente presso la madre, nell'appartamento sito a Segusino.
3. I genitori dovranno concordare le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute dei figli minori tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni e delle loro aspirazioni;
4. Quanto all'esercizio del diritto di visita: disporsi che il padre possa vedere e frequentare e compatibilmente Per_1 Per_2
2 con gli impegni scolastici, parascolastici e ricreativi dei figli, un week-end a settimane alterne, dal sabato mattina, dalle ore
8.00 alla domenica sera alle ore 20.00 dopo cena, avendo cura di riportarli alla madre;
potrà sempre vederli per due giorni alla settimana individuati nella giornata di mercoledì e del giovedì, dalle ore 16.00 (in periodo scolastico e dalle 8.00 al di fuori del periodo scolastico) del mercoledì per poter cenare e pernottare presso la casa paterna, avendo cura, il giorno seguente,
(giovedì), di accompagnarli a scuola al mattino e poi alla madre verso le ore 20.00 dopo cena, salvo diverso accordo delle parti.
5. Disporsi, altresì, che il padre possa tenere con sé e per 15 giorni, anche non continuativi, durante il Per_1 Per_2
periodo delle vacanza estive, compatibilmente con gli impegni scolatici e ricreativi dei figli stessi, e concordando con la madre, con precisione, il suo periodo di vacanze estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, al fine di consentire la miglior programmazione dei vari periodi di ferie. Il padre potrà recuperare durante il periodo estivo i giorni nei quali durante il periodo invernale i figli trascorrono con la madre a sciare (giorno non assegnato alla madre).
6. Disporsi che il padre possa tenere con sé e durante le vacanze natalizie, per un periodo di sette (7) giorni Per_1 Per_2
consecutivi, che comprenda, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno (per cui, ad esempio, qualora e trascorrano per il 2025 il giorno di Natale con il padre, trascorreranno il giorno di Capodanno con la Per_1 Per_2
madre; il successivo anno trascorreranno il giorno di Natale con la madre e quello di Capodanno con il padre;
e così via).
7. Disporsi che ciascun genitore tenga con sé e durante le vacanze Pasquali per un numero di giorni pare al Per_1 Per_2
50% dell'intero periodo di vacanza, facendo in modo che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti:
- i giorni festivi durante l'anno scolastico ed eventuali ponti: (esempio 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, martedì grasso) verranno suddivisi in modo che possano essere usufruiti ad anni alterni dai genitori.
8. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé.
9. Disporsi che il signor corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento di e l'importo Parte_2 Per_1 Per_2
complessivo mensile di € 400,00 (Euro 200,00 per figlio), da versarsi entro il 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente nella disponibilità della signora già noto al signor , con rivalutazione annuale Parte_1 Parte_2
3 secondo gli indici ISTAT;
10. Disporsi, con riferimento all'importo spettante per l'Assegno Unico Universale per le famiglie con figli, che il relativo importo venga erogato nella misura del 100% a favore della signora a partire dalla data di firma del presente Parte_1
Par ricorso, con impegno del sig. di versare alla signora il suo 50% di assegno sino a quando verrà erogato il 100% Pt_2
alla medesima direttamente dall'INPS;
Par 11. La signora dispone l'assegno di invalidità di di euro 346,33 mensili che viene accreditato nel c.c. postale Per_1
cointestato ai genitori, lo stesso verrà uitilizzato dalla madre per le esigenze di tra cui anche la psicomotricità, Per_1
terapie A.B.A, etc.;
12. Le detrazioni fiscali per i figli saranno suddivise tra i genitori a metà;
13. il sig. sarà tenuto a corrispondere in ragione del 50% (cinquanta per cento) le spese straordinarie quali Parte_2
le spese scolastiche, di iscrizione alla scuola dell'obbligo, spese di cancelleria di inizio anno, i libri scolastici, spese mediche non mutualistiche e uno sport per ciascun figlio, da versare entro 30 (trenta) giorno dalla presentazione delle relative ricevute che dovrà avvenire a mezzo raccomandata a.r. oppure lettera ricevuta a mani ovvero comunicazione email/SMS, whatsapp, telegram.
Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate si impegna a predisporre e fare avere all'altro coniuge un preciso rendiconto corredato da documenti giustificativi possibilmente in copia fotostatica. Ciascun genitore avrà diritto alla detrazione in pari misura (per le modalità si rinvia al protocollo del Tribunale di Treviso).
14. Ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza, rispetto a quanto sopra concordato, dei figli con ciascun genitore, potrà essere definito dai genitori, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi e di salute.
15. Nel caso in cui un genitore nel giorno ad esso assegnato non possa stare con i figli, l'altro genitore potrà eventualmente essere sentito per venire in aiuto.
16. Qualora, per qualsiasi ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come su indicati, lo stesso potrà recuperarli alla prima occasione utile.
17. I genitori potranno concordare almeno uno sport per i figli, purché rispecchi i loro interessi e ambizioni.
18. I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica, avendo definito ogni rapporto
4 di natura patrimoniale.
19. La sig.ra ed il sig. si danno il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o Parte_1 Parte_2
di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto e/o su altro documento.
I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che verranno – di volta in volta – consegnati dal genitore che li detengono a quello che deve recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare i figli all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata e dovrà essere approvata dall'altro genitore entro sette giorni.
20. Nei giorni che i figli staranno con un genitore l'altro potrà telefonare preferibilmente nella fascia oraria dalle 18.00 alle
20.00; il genitore che ha con sé i figli deve consentire la telefonata.
21. I genitori si impegnano a favorire la relazione dei figli con i rispettivi nonni materni e paterni e a organizzare i giorni di visita nel rispetto degli impegni ed esigenze dei figli.
22. Le parti si impegnano inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
23. Le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza che andrà a recepire le condizioni qui concordate, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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