TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 864 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA Part
.AUTO. , in persona del titolare Sig. con sede in Orvino (RI), Viale CP_1 Parte_2
Roma n. 28 (P.I. – C.F. ), nonché , nata P.IVA_1 C.F._1 CP_2
a Roma il 17-6-1980 (C.F. ), residente in [...]
di Sotto n. 59, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lattanzio n. 27 presso lo studio dell'Avv.
Stefano Cruciani , che li rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._3
attrici
E
P. Iva ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del suo procuratore ad negozia, Dott. CP_4
munito dei poteri di rappresentanza legale, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G.
[...]
Mazzini presso lo studio e dell'Avv. Paolo Garau (C.F. ) che la rappresenta C.F._4
e difende come da procura in atti.
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la RIP.AUTO.GE.SI.RENT e la Sig.ra CP_2
convenivano in giudizio la al fine di sentire accogliere le Controparte_5 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - previa declaratoria della legittimità della intervenuta cessione del credito risarcitorio:
- accertare e dichiarare che tra le ore 16,00 del 13-11-2020 e le ore 7,00 del giorno 14- 11-2020
l'autovettura BMW X1 targata DZ520DM di proprietà della parte attrice è stata oggetto di atti vandalici e danneggiamento da parte di ignoti;
- accertare e dichiarare l'adempimento della parte attrice a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto assicurativo di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa convenuta;
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
5.900,00 (al lordo dello scoperto e/o franchigia, ove prevista) o della misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 sino all'integrale soddisfo;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la medesima parte
Convenuta al risarcimento in favore dell'esponente dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa”.
A sostegno della propria domanda le attrici assumevano che il giorno 13.11.2020, in Poggio
Moiano, alle ore 16,00 circa, il Sig. parcheggiava il proprio veicolo all'interno di Parte_3 un'area di sosta non custodita e che il giorno successivo, alle ore 7,00, ritrovava il mezzo danneggiato, ovvero su tutta la carrozzeria; che il comproprietario Parte_4 Parte_3
della autovettura danneggiata, cedeva il credito relativo alla fattura di riparazione del danno alla
Part
.AUTO. , la quale agiva, unitamente alla comproprietaria del veicolo, al fine di CP_1 ottenere il recupero dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto Controparte_6
quanto ex adverso dedotto, sollevando eccezioni: di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c per omissione dei requisiti prescritti al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; di incompetenza per valore del Giudice adito;
nel merito non contestava l'an e chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare congrua l'offerta risarcitoria corrisposta nella fase stragiudiziale.
La causa veniva istruita con la sola documentazione depositata in atti.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
In via preliminare, quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 occorre rilevare che, come affermato più volte dalla Suprema Corte, “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”.
Pertanto, il giudice è chiamato a valutare se le indicazioni contenute nell'atto introduttivo siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione si individuano sia il petitum che la causa petendi tanto che la convenuta ha articolato una puntuale difesa sul punto.
Quanto alla eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, occorre rilevare che il valore della causa in esame è stato dichiarato dalle attrici nell'atto introduttivo in Euro 5.900,00 ovvero somma che supera il valore del Giudice di Pace.
Pertanto, entrambe le eccezioni preliminari sollevate devono essere rigettate.
Passando ora all'esame del merito della controversia, gli attori fondano la propria istanza sulla garanzia derivante dalla polizza sottoscritta con la avente ad Controparte_6 oggetto la copertura del rischio di “atti vandalici” sulla autovettura di proprietà della attrice comproprietaria.
La circostanza in fatto non è stata contestata dalla convenuta essendosi quest'ultima limitata a sollevare eccezioni processuali e, nel merito, a contestare solamente il quantum della pretesa attorea.
La causa, pertanto, è stata istruita solamente con la documentazione versata in atti dalle parti essendo le prove orali richieste superflue.
Quanto al pagamento effettuato dalla convenuta compagnia alla Deal Car s.r.l., dalla lettura del documento prodotto in allegato alla comparsa di costituzione, emerge che la comunicava CP_6 alla Sig. , comproprietaria dell'autovettura e attuale attrice, di aver disposto in data CP_2
18.12.2020, per il pagamento di quanto stabilito all'esito della transazione, un bonifico di Euro
1.250,00 sul conto corrente intestato alla DEAL CAR s.r.l..
Tutto ciò senza tenere conto però che, in data 20.11.2020, il Sig. quale Parte_5 comproprietario della autovettura assicurata, cedeva il credito relativo all'indennizzo per i danni Part materiali alla attuale attrice .AUTO. e tale cessione era già stata notificata alla CP_1
con la lettera di denuncia di sinistro del 23.11.2020. CP_6
Prima ancora di verificare la correttezza della entità del risarcimento, occorre valutare se il pagamento effettuato dalla alla Deal Car possa ritenersi validamente eseguito in CP_6 adempimento dell'obbligo contrattuale nascente dalla polizza, tenuto conto della intervenuta cessione del credito.
L'art. 1189 c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Occorre rilevare, invero, che la compagnia convenuta non ha dato prova della propria buona fede nell'effettuare il pagamento al creditore apparente né ha dimostrato che il pagamento dell'indennizzo era stato effettuato in virtù di una delega all'incasso da parte del creditore.
Dalla lettura della documentazione depositata in atti si evince che la era a conoscenza CP_6
della avvenuta cessione del credito tanto che, nella perizia redatta dallo Studio Tecnico al Per_1
foglio n. 2, viene espressamente specificato che vi è stata la cessione del credito nei confronti della
Auto. Ge. Si. Rent con allegati atto di cessione e fattura del riparatore. Pt_1
Pertanto, il pagamento effettuato dovrà essere ripetuto in favore dei legittimi creditori, odierne attrici, potendo in seguito la agire ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione di quanto CP_6
indebitamente pagato alla Deal Car s.r.l..
Passando alla esatta quantificazione dell'indennizzo, il tecnico fiduciario della compagnia ha provveduto a periziare l'autovettura danneggiata stimando un valore ante sinistro di Euro 5.800,00 e un valore commerciale di Euro 1.750,00 concludendo per il riconoscimento della antieconomicità della riparazione con la liquidazione di un importo complessivo di Euro 1.250,00 sulla base del valore assicurato al momento del sinistro detratta la franchigia di Euro 500,00 con riferimento alle condizioni di polizza.
Dalla lettura della polizza e delle condizioni di assicurazione per gli atti vandalici emerge la correttezza della liquidazione dell'importo come corrisposto e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, le condizioni della polizza in esame non possono essere ritenute vessatorie in quanto poste a limitazione della garanzia e non della responsabilità come anche precisato sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 15598 del 11/06/2019).
Per quanto sopra premesso, si dispone la condanna della al Controparte_7
pagamento della somma di Euro 1.250,00 in favore delle attrici oltre interessi moratori al tasso legale non potendo trovare accoglimento la domanda di corresponsione degli interessi legali ex
D.lgs. 231/02 essendo espressamente esclusa l'applicazione degli stessi dall'art. 1, lettera b) nel caso di pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 riducendo i valori per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in considerazione della scarsa attività istruttoria e della non particolare complessità della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 1.250,00 oltre interessi legali come in motivazione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici per compensi professionali per Euro 2.126,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 23 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 864 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA Part
.AUTO. , in persona del titolare Sig. con sede in Orvino (RI), Viale CP_1 Parte_2
Roma n. 28 (P.I. – C.F. ), nonché , nata P.IVA_1 C.F._1 CP_2
a Roma il 17-6-1980 (C.F. ), residente in [...]
di Sotto n. 59, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lattanzio n. 27 presso lo studio dell'Avv.
Stefano Cruciani , che li rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._3
attrici
E
P. Iva ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2
in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del suo procuratore ad negozia, Dott. CP_4
munito dei poteri di rappresentanza legale, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G.
[...]
Mazzini presso lo studio e dell'Avv. Paolo Garau (C.F. ) che la rappresenta C.F._4
e difende come da procura in atti.
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la RIP.AUTO.GE.SI.RENT e la Sig.ra CP_2
convenivano in giudizio la al fine di sentire accogliere le Controparte_5 seguenti conclusioni : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: - previa declaratoria della legittimità della intervenuta cessione del credito risarcitorio:
- accertare e dichiarare che tra le ore 16,00 del 13-11-2020 e le ore 7,00 del giorno 14- 11-2020
l'autovettura BMW X1 targata DZ520DM di proprietà della parte attrice è stata oggetto di atti vandalici e danneggiamento da parte di ignoti;
- accertare e dichiarare l'adempimento della parte attrice a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto assicurativo di cui è causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa convenuta;
- condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
5.900,00 (al lordo dello scoperto e/o franchigia, ove prevista) o della misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre interessi moratori ex dlgs 231/02 sino all'integrale soddisfo;
- in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave condannare la medesima parte
Convenuta al risarcimento in favore dell'esponente dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
- il tutto, in ogni caso, con la maggiorazione della rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., Iva e Cpa”.
A sostegno della propria domanda le attrici assumevano che il giorno 13.11.2020, in Poggio
Moiano, alle ore 16,00 circa, il Sig. parcheggiava il proprio veicolo all'interno di Parte_3 un'area di sosta non custodita e che il giorno successivo, alle ore 7,00, ritrovava il mezzo danneggiato, ovvero su tutta la carrozzeria; che il comproprietario Parte_4 Parte_3
della autovettura danneggiata, cedeva il credito relativo alla fattura di riparazione del danno alla
Part
.AUTO. , la quale agiva, unitamente alla comproprietaria del veicolo, al fine di CP_1 ottenere il recupero dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando tutto Controparte_6
quanto ex adverso dedotto, sollevando eccezioni: di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c per omissione dei requisiti prescritti al numero 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c.; di incompetenza per valore del Giudice adito;
nel merito non contestava l'an e chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare congrua l'offerta risarcitoria corrisposta nella fase stragiudiziale.
La causa veniva istruita con la sola documentazione depositata in atti.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
In via preliminare, quanto alla eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3 occorre rilevare che, come affermato più volte dalla Suprema Corte, “la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”.
Pertanto, il giudice è chiamato a valutare se le indicazioni contenute nell'atto introduttivo siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, rendano “effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione si individuano sia il petitum che la causa petendi tanto che la convenuta ha articolato una puntuale difesa sul punto.
Quanto alla eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, occorre rilevare che il valore della causa in esame è stato dichiarato dalle attrici nell'atto introduttivo in Euro 5.900,00 ovvero somma che supera il valore del Giudice di Pace.
Pertanto, entrambe le eccezioni preliminari sollevate devono essere rigettate.
Passando ora all'esame del merito della controversia, gli attori fondano la propria istanza sulla garanzia derivante dalla polizza sottoscritta con la avente ad Controparte_6 oggetto la copertura del rischio di “atti vandalici” sulla autovettura di proprietà della attrice comproprietaria.
La circostanza in fatto non è stata contestata dalla convenuta essendosi quest'ultima limitata a sollevare eccezioni processuali e, nel merito, a contestare solamente il quantum della pretesa attorea.
La causa, pertanto, è stata istruita solamente con la documentazione versata in atti dalle parti essendo le prove orali richieste superflue.
Quanto al pagamento effettuato dalla convenuta compagnia alla Deal Car s.r.l., dalla lettura del documento prodotto in allegato alla comparsa di costituzione, emerge che la comunicava CP_6 alla Sig. , comproprietaria dell'autovettura e attuale attrice, di aver disposto in data CP_2
18.12.2020, per il pagamento di quanto stabilito all'esito della transazione, un bonifico di Euro
1.250,00 sul conto corrente intestato alla DEAL CAR s.r.l..
Tutto ciò senza tenere conto però che, in data 20.11.2020, il Sig. quale Parte_5 comproprietario della autovettura assicurata, cedeva il credito relativo all'indennizzo per i danni Part materiali alla attuale attrice .AUTO. e tale cessione era già stata notificata alla CP_1
con la lettera di denuncia di sinistro del 23.11.2020. CP_6
Prima ancora di verificare la correttezza della entità del risarcimento, occorre valutare se il pagamento effettuato dalla alla Deal Car possa ritenersi validamente eseguito in CP_6 adempimento dell'obbligo contrattuale nascente dalla polizza, tenuto conto della intervenuta cessione del credito.
L'art. 1189 c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Occorre rilevare, invero, che la compagnia convenuta non ha dato prova della propria buona fede nell'effettuare il pagamento al creditore apparente né ha dimostrato che il pagamento dell'indennizzo era stato effettuato in virtù di una delega all'incasso da parte del creditore.
Dalla lettura della documentazione depositata in atti si evince che la era a conoscenza CP_6
della avvenuta cessione del credito tanto che, nella perizia redatta dallo Studio Tecnico al Per_1
foglio n. 2, viene espressamente specificato che vi è stata la cessione del credito nei confronti della
Auto. Ge. Si. Rent con allegati atto di cessione e fattura del riparatore. Pt_1
Pertanto, il pagamento effettuato dovrà essere ripetuto in favore dei legittimi creditori, odierne attrici, potendo in seguito la agire ai sensi dell'art. 2033 c.c. per la ripetizione di quanto CP_6
indebitamente pagato alla Deal Car s.r.l..
Passando alla esatta quantificazione dell'indennizzo, il tecnico fiduciario della compagnia ha provveduto a periziare l'autovettura danneggiata stimando un valore ante sinistro di Euro 5.800,00 e un valore commerciale di Euro 1.750,00 concludendo per il riconoscimento della antieconomicità della riparazione con la liquidazione di un importo complessivo di Euro 1.250,00 sulla base del valore assicurato al momento del sinistro detratta la franchigia di Euro 500,00 con riferimento alle condizioni di polizza.
Dalla lettura della polizza e delle condizioni di assicurazione per gli atti vandalici emerge la correttezza della liquidazione dell'importo come corrisposto e, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, le condizioni della polizza in esame non possono essere ritenute vessatorie in quanto poste a limitazione della garanzia e non della responsabilità come anche precisato sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 15598 del 11/06/2019).
Per quanto sopra premesso, si dispone la condanna della al Controparte_7
pagamento della somma di Euro 1.250,00 in favore delle attrici oltre interessi moratori al tasso legale non potendo trovare accoglimento la domanda di corresponsione degli interessi legali ex
D.lgs. 231/02 essendo espressamente esclusa l'applicazione degli stessi dall'art. 1, lettera b) nel caso di pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22 riducendo i valori per lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) in considerazione della scarsa attività istruttoria e della non particolare complessità della controversia.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la in Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 1.250,00 oltre interessi legali come in motivazione;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore delle attrici per compensi professionali per Euro 2.126,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15%.
Rieti, 23 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi