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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
SC US, AT
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3131/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Chiaravalle Centrale - . 88064 Chiaravalle Centrale CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005389773000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS, in persona del l.r.p.t., la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., e il Comune di Chiaravalle Centrale, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249005389773000, notificata l'11 novembre 2024, in relazione alle otto cartelle presupposte, elencate nello stesso atto introduttivo, riferite a tributi differenti per annualità diverse, comprensive di interessi e sanzioni.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti tributari azionati.
Lo stesso ricorrente ha sollecitato la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituita la resistente Agenzia delle Entrate SS, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni appresso indicate.
1. La resistente Agenzia delle Entrate SS ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 14 gennaio 2023, dell'intimazione di pagamento n. 03020229003765244000 – riferita alle prime cinque cartelle di pagamento elencate nel ricorso introduttivo –, nonché della notificazione, in data 7 giugno
2023, della cartella esattoriale n. 030202000013376535000 e, in data 15 giugno 2023, della cartella esattoriale n. 03020230003323782000 (cfr., la documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio, che attesta la notificazione dei predetti atti tributari sempre a mani del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione dei predetti atti tributari, le relative pretese creditorie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito dei crediti vantati ed alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla loro notificazione (si rilevi che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato: cfr. Cass., sez. 5, ord. n. 37259/2021) 2. Dalla notificazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento sub 1) non è successivamente decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione per alcuno dei tributi ivi specificati, né quello riferito alle sanzioni ed agli interessi.
3. Di contro, la resistente non ha fornito prova della notificazione della residua cartella di pagamento n.
03020210001237052000 né di altro atto interruttivo del corso della prescrizione del credito da essa portato e che, pertanto, in quanto riferito a TARI fino all'anno 2017, deve ritenersi estinto, per maturata prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione impugnata.
In considerazione dell'esito di parziale accoglimento della domanda, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA
accoglie in parte, il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti tributari portati dalla cartella esattoriale n. 03020210001237052000 ed in essa specificati;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
CA, 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:15 con la seguente composizione collegiale:
VITIELLO FRANCESCO, Presidente
SC US, AT
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3131/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Chiaravalle Centrale - . 88064 Chiaravalle Centrale CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005389773000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS, in persona del l.r.p.t., la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., e il Comune di Chiaravalle Centrale, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249005389773000, notificata l'11 novembre 2024, in relazione alle otto cartelle presupposte, elencate nello stesso atto introduttivo, riferite a tributi differenti per annualità diverse, comprensive di interessi e sanzioni.
A sostegno della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti tributari azionati.
Lo stesso ricorrente ha sollecitato la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.
Con propria comparsa si è costituita la resistente Agenzia delle Entrate SS, deducendo l'infondatezza dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, con la condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Al termine dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni appresso indicate.
1. La resistente Agenzia delle Entrate SS ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 14 gennaio 2023, dell'intimazione di pagamento n. 03020229003765244000 – riferita alle prime cinque cartelle di pagamento elencate nel ricorso introduttivo –, nonché della notificazione, in data 7 giugno
2023, della cartella esattoriale n. 030202000013376535000 e, in data 15 giugno 2023, della cartella esattoriale n. 03020230003323782000 (cfr., la documentazione allegata alla memoria di costituzione in giudizio, che attesta la notificazione dei predetti atti tributari sempre a mani del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione dei predetti atti tributari, le relative pretese creditorie sono divenute definitive, con conseguente inammissibilità dei rilievi inerenti al merito dei crediti vantati ed alla prescrizione maturata in epoca antecedente alla loro notificazione (si rilevi che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato: cfr. Cass., sez. 5, ord. n. 37259/2021) 2. Dalla notificazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento sub 1) non è successivamente decorso, sino al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione per alcuno dei tributi ivi specificati, né quello riferito alle sanzioni ed agli interessi.
3. Di contro, la resistente non ha fornito prova della notificazione della residua cartella di pagamento n.
03020210001237052000 né di altro atto interruttivo del corso della prescrizione del credito da essa portato e che, pertanto, in quanto riferito a TARI fino all'anno 2017, deve ritenersi estinto, per maturata prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione impugnata.
In considerazione dell'esito di parziale accoglimento della domanda, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1,
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CA
accoglie in parte, il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai crediti tributari portati dalla cartella esattoriale n. 03020210001237052000 ed in essa specificati;
rigetta nel resto;
compensa le spese di lite.
CA, 16 dicembre 2025
Il AT Il Presidente