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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 23 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Parte_1
MO RO e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Mammola (RC) via Dante n. 73 Reclamante
E
in persona del procuratore legale dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giacinto Favalli e dall'avv. Paolo Zucchinali e domiciliata presso lo studio IF & Partners in Roma Piazza Mazzini n. 27 Reclamata
Oggetto: Reclamo ex artt. 395, 403 c.p.c., 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 avverso la sentenza n. 12525/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/12/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92 del 2012, Parte_1 ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da con Controparte_1
1 lettera datata 11/02/2019, domandando la declaratoria di nullità del recesso, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta al pagamento di una somma pari a tutte le retribuzioni dall'intervenuta sospensione cautelare sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
1.1. Nella resistenza di all'esito della fase sommaria, il Tribunale di Controparte_1
Roma ha così statuito: “Visto l'art.1 c.48 L.92/2012; rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.2.000,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge”.
1.1.1. Il giudice della fase sommaria ha ritenuto, in sintesi, sorretto da giusta causa il licenziamento irrogato in quanto: a) la condotta di avere cercato in data 20/12/2018 di convincere a dichiarare falsamente di avere partecipato alla cena Persona_1 del 03/10/2018 è stata confermata dallo stesso che, sentito come teste, ha Per_1 confermato di essere stato contattato dal il quale gli ha chiesto di riferire la Pt_1 circostanza non vera;
al fine di sottrarsi alla incombente irrogazione della Pt_1 sanzione disciplinare, poi puntualmente intervenuta, ha chiesto ad un soggetto estraneo all'azienda di dichiarare il falso in suo favore, ciò al fine di sottrarsi al potere disciplinare del datore di lavoro;
b) quanto al secondo episodio, emerge dalla documentazione in atti una difformità nell'attuazione del progetto affidato al Pt_1 che ha condotto alla sospensione della misurazione dei valori di immissione sull'impianto radioelettrico di Monte Peglie e alla necessità di presentare un nuovo progetto: in questo caso il ha consapevolmente installato antenne diverse da Pt_1 quelle indicate nel progetto approvato, senza fornire alcuna giustificazione, causando l'interruzione delle misurazioni dell'organo di controllo e il ritardo nell'approvazione del progetto: egli ha assunto una iniziativa che non gli competeva e che non rientrava tra le direttive impartitegli dal datore di lavoro e l'iniziativa di fare installare ai tecnici antenne diverse, per numero di ordine, da quelle indicate nel progetto, è intervenuta senza che fossero avvertiti i superiori e senza che vi fossero ragioni tecniche che la giustificassero: anche se il progetto ha ricevuto successiva approvazione, pur con le diverse antenne difformi già installate, è stato necessario un nuovo progetto, una ulteriore attività per elaborarlo sulla base di ciò che era stato realizzato e per farlo approvare, tempi ulteriori in attesa dell'approvazione, e quello che comunque rileva è il suo comportamento non lineare con l'azienda, che ha determinato un indebolimento del rapporto di fiducia, tanto da indurre il datore di lavoro a dubitare di potere fare affidamento su corretti adempimenti futuri da parte sua;
c) possono quindi dirsi sussistenti inadempimenti di “non scarsa importanza” e comportamenti connotati da una oggettiva gravità che, sul piano soggettivo, evidenziano la consapevole scelta, in mancanza di ragioni giustificative, di violare i regolamenti e i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro;
anche in mancanza di uno scopo specifico di arrecare un pregiudizio all'azienda o a terzi, appare quindi integrato il dolo generico del lavoratore.
1.2. Con sentenza emessa all'esito del giudizio ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso la predetta ordinanza, ha così statuito: “Rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della società che liquida in euro 6500,00 oltre IVA, CPA e spese generali (15%)”.
1.2.1. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione alla stregua dei seguenti rilievi: a) quanto al primo episodio, il teste della cui attendibilità non vi è motivo di Per_1 dubitare, ha puntualmente ricostruito e confermato le circostanze riportate nelle
2 lettere del 14/12/2018 e del 31/01/2019, dichiarando di non aver mai partecipato alla cena del 03/10/2018 e di essere stato indotto dal a dichiarare il falso (“ Pt_1
…preciso che mi ha chiamato il quale voleva sapere se c'era stata una cena di CP_3 lavoro alla quale io avrei partecipato;
io ho risposto che non avevo partecipato e ho risposto che i aveva invece chiesto di dire che avevo partecipato ……non ricordo Pt_1 la data in cui mi ha chiamato mi aveva chiamato al telefono e mi disse “ se per Pt_1 caso ti chiama devi dire che eri a cena con me e con il vicino di casa e io ho CP_3 risposto che non lo avrei fatto e che, anzi, avrei riferito questa conversazione al Ruzzier”): risultano del tutto ininfluenti le allegazioni dell'opponente che tenta di minare l'attendibilità del teste per il solo fatto di aver riferito che le circostanze Per_1 contestate siano avvenute in una e/o due telefonate laddove, viceversa, ciò che rileva è l'aver dato riscontro, con assoluta puntualità, alle due circostanze verificatesi oggettivamente e, segnatamente, non aver partecipato alla riunione del 03/10/2018 ed essere stato indotto dal a dire il falso;
inoltre, l'aver sostenuto dalla difesa Pt_1 di parte opponente che il teste abbia errato nella ricostruzione cronologia delle telefonate intercorse tra e l'attendibilità del teste Pt_1 Per_1 Persona_2 stesso che, dopo oltre tre anni di distanza, non poteva che ricordare i fatti oggettivamente verificatesi e non viceversa quante verifiche telefoniche fossero intercorse;
b) quanto alla seconda contestazione, è pacifico che i funzionari ministeriali abbiano contestato la difformità delle antenne installate provocando il fermo delle verifiche e che la società abbia sanato la suddetta difformità con la presentazione di un nuovo progetto, pur approvato con le antenne difformi: non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato, posto che il ha, come dallo stesso Pt_1 riconosciuto, installato antenne difformi da quelle originariamente concordate ed anche sottoposte all'esame del Consiglio di Stato;
è documentato che bbia, con Pt_1 assoluta chiarezza, più volte ribadito al che tutto era conforme a quanto CP_3 concordato con l'azienda e vagliato dal Consiglio di Stato, come attestano le trascrizioni delle conversazioni via whatsapp, prodotte in giudizio e non contestate, nelle quale si evince come il abbia confermato e garantito al ciò che in realtà non Pt_1 CP_3 corrispondeva alla situazione concreta, ovvero che il progetto presentato fosse conforme a quello concordato con l'azienda e sottoposto alla verifica del Consiglio di stato;
è irrilevante ai fini della lesione del vincolo fiduciario il fatto che il abbia Pt_1 installato antenne differenti per ragioni tecniche e che dopo il recesso l'Azienda abbia presentato un nuovo progetto proprio con quelle differenti antenne, perché ciò che è determinante è l'aver riferito e garantito al proprio superiore circostanze non vere di cui non ne poteva non essere consapevole;
la qualifica del a cui, come pacifico, Pt_1 si associa un alto grado di responsabilità e di autonomia, che conduce a ritenere violati gli obblighi di diligenza e fedeltà con una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa.
1.3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per revocazione, Parte_1 deducendo che la medesima pronuncia dovrebbe ritenersi, sia relativamente all'episodio della tentata induzione a mentire del sia relativamente alla Per_1 difformità dell'impianto del al progetto iniziale, conseguenza di raggiri, Parte_2 artifizi e finzioni tali da far apparire una situazione diversa da quella reale, onde fuorviare la difesa ed il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante, e formulando le seguenti conclusioni: “… revocare la sentenza n. 1905/2022
3 iscritta al n. 1655/2021 r.g.l. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma I Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott. A.M. La Marra, accertare e dichiarare il licenziamento comminato nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato ovvero in ogni caso annullarlo e per l'effetto ordinare alla società resistente la reintegra nel posto di lavoro con effetto ex tunc e il pagamento in favore del Lavoratore di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno della sospensione cautelare dal luogo di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione ivi inclusi i giorni di sospensione comminati con lettera raccomandata N° 14553419185-3 consegnata in data 11.1.2019 (doc 3) ed al versamento, per tali periodi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare la società resistente alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria di 12 mensilità In ulteriore subordine in caso venga dichiarata la illegittimità per insussistenza della giusta causa condannare il datore di lavoro alla indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità tenendo conto della anzianità del ricorrente. Condannare la società convenuta alla refusione delle spese di giudizio della fase sommaria, del primo grado di giudizio in sede di opposizione e del presente giudizio di revocazione”. 2. Con la gravata sentenza, e nella resistenza di l Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 4.524,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
2.1. Il giudice di prime cure ha, in sintesi, ritenuto: a) non accoglibile la domanda di revocazione, non risultando integrato il presupposto del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. né tantomeno il dolo revocatorio previsto dall'art. 395 n. 1 c.p.c.; b) inammissibile la revocazione chiesta ex art. 395 n. 3 c.p.c., essendo imputabile alla parte la mancata produzione nell'originario giudizio dei documenti (verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016 e fascicolo penale n. 16019/2917 R.G.N.R.) posti alla base della domanda revocatoria, che la parte avrebbe potuto procurarsi a suo tempo con le medesime modalità attuate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza;
c) infondata l'istanza di revocazione anche sotto il profilo del dolo processuale ex art. 395, n. 1 c.p.c., non essendo stata provata un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello/reclamo, Parte_3 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della revocazione sotto il duplice profilo del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e del dolo revocatorio di cui all' art. 395 n. 1 c.p.c., omettendo di riconoscere rilevanza decisiva al verbale MISE del 28/05/2019 ed agli atti del fascicolo penale n. 16019/2017 R.G.N.R. al fine di comprovare il disegno fraudolento orchestrato dalla controparte, nel quale si inseriva altresì la testimonianza di . Persona_1
3.1. Parte appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- revocare la sentenza n. 1905/2022 iscritta al n. 1655/2021 R.G.L. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma I Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. A.M. Marra, accertare e dichiarare il licenziamento comminato nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato ovvero in ogni caso annullarlo e per l'effetto ordinare alla società resistente la reintegra nel posto di lavoro
4 con effetto ex tunc e il pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno della sospensione cautelare dal luogo di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione ivi inclusi i giorni di sospensione comminati con lettera raccomandata n. 14553419185-3 consegnata in data 11.01.2019 (doc.3) ed al versamento, per tali periodi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in subordine, previa revocazione medesima sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare la società resistente alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria di 12 mensilità; - in ulteriore subordine, in caso che venga dichiarata l'illegittimità per insussistenza della giusta causa, condannare il datore di lavoro all'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità tenendo conto dell'anzianità del ricorrente. Con condanna della società convenuta alla refusione delle spese di giudizio della fase sommaria, del primo grado di giudizio in sede di opposizione e del doppio grado del giudizio di revocazione”.
3.2. si è costituita in giudizio evidenziando l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del reclamo e formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: Rigettare il reclamo siccome nullo e/o inammissibile e/o improcedibile per le ragioni in atti in relazione ai motivi revocatori e alle domande nuove, tardive e decadute, anche, in via gradata, per violazione dei termini del Collegato lavoro. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE Rigettare il reclamo presentato da e le Parte_1 domande tutte ivi formulate in quanto nulle, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
Per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma qui impugnata, condannare ex artt. 91 e 96, c. 1, 2, 3 c.p.c., previa ogni Parte_1 declaratoria di legge, a. al risarcimento in favore di delle spese di lite nella CP_1 misura massima prevista;
b. ed anche del danno da lite temeraria aggravata almeno nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura fissata in via equitativa dalla Corte di Appello con riguardo al giudizio intero e in particolar modo all'azione introdotta con il ricorso per revocazione nonché alla presente introdotta con appello/reclamo. IN SUBORDINE: Nel denegato caso di accoglimento del reclamo e in caso di revoca della sentenza, accogliere in ogni caso per le ragioni in atti, le domande ed eccezioni tutte già svolte da nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, rigettare le pretese CP_1 avanzate dal stante la piena legittimità del recesso. IN VIA GRADATA: Pt_1
Provvedere come in atti e, cioè:
1. accertata la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, riconoscere in favore del la sola indennità sostituti del preavviso;
2. Pt_1 accertata la sussistenza (materiale e giuridica) del fatto addebitato, confermare la risoluzione del rapporto e riconoscere solo l'indennizzo di legge ex art. 18 comma 5 spettante per mancata proporzione della sanzione nella misura minima (12 mesi), stante le intervenute pronunce e la condotta, anche processuale, del ALIUNDE Pt_1
PERCEPTUM ET PERCIPIENDUM In denegato caso di accoglimento della domanda di reintegra e risarcimento c.d. pieno, invitare il reclamante a produrre la documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi o altro) presentata per il periodo successivo al recesso e, in ogni caso, disporre ogni necessario accertamento presso Centro per l'Impiego, Agenzia delle Entrate e INPS in ordine al reperimento o alla reperibilità di nuova occupazione da parte del nel periodo dal recesso ad oggi, procedendo ad ogni Pt_1 conseguente riduzione del danno vantato. Con vittoria di spese”.
3.3. Concesso termine alla parte reclamante per replica alla memoria di costituzione della società, e termine a quest'ultima per note, all'odierna udienza, udite le
5 conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 1, comma 60, legge n. 92 del 2012. Trattasi, difatti, di impugnazione di sentenza pronunciata in un giudizio di revocazione, avente ad oggetto una sentenza pronunciata ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012, mentre avverso la sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio di revocazione - ai sensi dell'art. 403 c.p.c. - è proponibile il reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012.
4. Premesso che l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi, proposta da non può essere condivisa poiché l'atto consente di Controparte_1 individuare le censure mosse, salvi all'evidenza singoli profili di inadeguatezza e insufficienza, nonché profili di infondatezza, l'impugnazione va integralmente respinta.
5. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione lamenta l'errata Parte_3 esclusione della sussistenza dei presupposti della revocazione sotto il duplice profilo del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e del dolo revocatorio di cui all' art. 395 n. 1 c.p.c.
5.1. Appare opportuno, in premessa, riportare, per comodità di esposizione e per una migliore comprensione dell'intera vicenda, i passaggi argomentativi della gravata pronuncia.
5.2. Il giudice di prime cure ha, in primo luogo, esaminato la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., posto che l'originario ricorrente aveva allegato di aver
“scoperto” gli asseriti raggiri posti in essere dalla società “successivamente al passaggio in giudicato della sentenza attraverso, da una parte, un'istanza di accesso agli atti, con cui, in data 2.9.2022, ha ottenuto i verbali di accertamento ispettivo del MISE eseguiti in data 28.5.2019 … e in data 29.11.2016”, nonché “a seguito della visione del fascicolo penale RGNR 16019/2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in data 28.09.2022, poiché con esso ha avrebbe avuto evidenza di tutta la documentazione relativa alle verifiche del presso l'impianto di Montecompatri, CP_4 alle verifiche ARPA e alla conseguente ordinanza di riduzione a conformità degli impianti radio” esistenti nella proprietà del Per_1
5.3. Con riguardo a tali argomenti il Tribunale ha evidenziato che: a) il ricorrente ha posto a fondamento della domanda revocatoria un accesso agli atti ed, in particolare, a due verbali ispettivi del MISE: il primo del 28/05/2019, che lo stesso Santori ha dichiarato essere “stato più volte richiesto alla società e non era mai stato prodotto in giudizio”, con ciò implicitamente dichiarando di conoscerne l'esistenza già precedentemente all'emissione della sentenza;
il secondo del 29/11/2016, relativo al medesimo impianto, ma attinente comunque al precedente progetto del 2015 e di cui il pertanto non poteva ragionevolmente non conoscerne l'esistenza; di contro, Pt_1 il ricorrente dimostra di aver presentato la prima istanza di accesso agli atti solo in data 22/05/2022; b) parimenti, il fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ben avrebbe potuto essere visionato nel corso del giudizio e comunque precedentemente il passaggio in giudicato della sentenza, non avendo il ricorrente provato e neppure allegato alcuna causa di forza maggiore o impossibilità ad avervi accesso;
c) ciò conduce all'inammissibilità della revocazione richiesta, posto che la mancata produzione nell'originario giudizio è imputabile alla parte, la quale già a suo tempo avrebbe potuto procurarsi detti documenti con le medesime modalità attuate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza: diversamente, parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza
6 di situazioni di impossibilità ovvero cause di forza maggiore o fatti dovuti all'avversario che lo abbiano effettivamente impossibilitato nella produzione del documento.
5.4. Quanto all'ipotizzato dolo processuale ex art. 395 n. 1 c.p.c., il Tribunale ha ritenuto l'istanza non fondata, alla stregua dei seguenti rilievi: a) il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente ottenere e produrre in giudizio i verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016, ragione per cui non può ravvisarsi nel caso di specie la sussistenza di una condotta della convenuta tale da paralizzare la difesa avversaria;
b) non si comprende come un accertamento successivo al licenziamento, quale quello del verbale del 28/05/2019, possa costituire un raggiro tale da incidere sul convincimento del giudice, giungendo ad inficiare le contestazioni disciplinari mosse per fatti antecedenti e, in particolare, per l'aver mentito al datore di lavoro riguardo una cena di lavoro per la quale il ricorrente aveva chiesto il rimborso, oggetto della prima contestazione di e per aver negato alla società la difformità delle antenne installate CP_1 nell'impianto radio di rispetto al progetto comunicato alle competenti Parte_2 autorità, difformità accertata dal verbale del MISE del 09/01/2019, prodotto in atti;
c) a nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29/11/2016 e nel verbale del 28/05/2019 le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto e, comunque, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, oltre a non ritenersi idonea una tale ipotesi a destituire di fondamento le contestazioni disciplinari mosse dalla società e incontrovertibilmente accertate con il verbale del 09/01/2019, predisposto dalle autorità ministeriali competenti;
d) parimenti non rilevante ai fini di un provvedimento revocatorio si rivela l'accesso al fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017, per il quale il ricorrente ha svolto generiche eccezioni volte a dimostrare l'intenzione della convenuta di liberarsi di un dipendente “scomodo” in relazione alle irregolarità prospettate per un diverso impianto a Montecompatri, ipotesi ed eccezioni formulate genericamente e rimaste del tutto carenti di elementi probatori;
e) in conclusione, le argomentazioni di parte ricorrente non consentono di individuare con certezza i motivi dell'impugnazione proposta, né gli elementi di prova dai quali dedurre il dolo della controparte e neppure l'esistenza di cause di forza maggiore o fatti dell'avversario impeditivi della produzione in giudizio dei documenti indicati. 6. Come è noto, ai sensi dell'art. 396, comma 1, c.p.c, “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
6.1. Pacifico che, al momento della proposizione del ricorso per revocazione, il termine per proporre reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 (trenta giorni) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1905/2022 fosse ormai decorso.
6.2. L'art. 395 c.p.c., inoltre, prevede ai nn. 1 e 3 le seguenti ipotesi revocatorie: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; … 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; …”.
7 6.3. Con particolare riguardo alla fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c., la Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha avuto modo di puntualizzare che: i) il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12875 del 09/06/2014, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 2022); ii) non sono idonei a realizzare detta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. 26078/2018 cit., 12875/2014 cit.); iii) l'attività intenzionalmente fraudolenta deve, in altri termini, essersi concretizzata in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, come una sorta di
“macchinazione” (Cass. Sez. 3, n. 41792 del 28/12/2021, Cass. n. 23866 del 2008, Cass. n. 6595 del 2006, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22085 del 2022); iv) non è sufficiente, quindi, la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8916 del 19/06/2002); v) inoltre, il comportamento intenzionale di una delle parti, attuato in danno dell'altra, deve avere avuto una influenza decisiva sul convincimento del giudice, essendo il dolo rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso (Cass. n. 12756 del 2000, Cass. n. 5068 del 1995, Cass. n. 22085/2022 cit.).
6.3.1. Dunque, il giudice della revocazione deve compiere una triplice indagine: - ricercare se vi sia stata una attività dannosa intenzionale e positivamente manifestatasi della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole, concretatosi in artifici e raggiri tali da cagionare una condotta difensiva errata della controparte e, conseguentemente, un errore del giudice sfociato nella sentenza ingiusta;
- se tale comportamento abbia privato l'altra parte della possibilità di far valere nel processo i propri interessi;
- se, infine, tale situazione sia stata la causa determinante della pronuncia del giudice (Cass. n. 41792 del 2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 2022).
6.4. Quanto all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., si è affermato che “deve ritenersi decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11007 del 19/08/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13650 del 22/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29385 del 28/12/2011; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29122 del 19/10/2023). Con la conseguenza che il requisito della decisività va escluso “con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocando in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio
8 coordinato con il nuovo dato acquisito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8202 del 29/04/2004), nonché “nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi la conoscenza aliunde” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9760 del 21/05/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 27832 del 20/12/2011). In ogni caso, la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non deve essere riconducibile a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26709 del 14/10/2024). 7. Fatta questa necessaria premessa, vanno ora esaminate le argomentazioni del gravame, che verranno analizzate - nell'ambito dell'unico motivo di impugnazione - con distinti e separati riferimenti ai due fatti oggetto della originaria contestazione disciplinare.
7.1. Quanto alla contestata condotta di aver “telefonato al sig. invitandolo a Per_1 dichiarare falsamente di avere partecipato” ad una cena presso un ristorante per la quale il aveva presentato una nota spese alla società, con il ricorso di primo Pt_1 grado l'odierno reclamante/appellante ha sostenuto che avrebbe Controparte_1 indotto a mentire il testimone al fine di “allontanare definitivamente Per_1 dall'Azienda chi aveva deciso di ridurre a conformità l'impianto di , CP_1 ottemperando all'ordinanza della Regione Lazio registro ufficiale n.0545987 del giorno 11.09.2018, riducendo il numero di antenne, ed era ritenuto, pertanto, di impedimento all'esercizio a ranghi potenziati, ma più redditizio, dell'impianto di Montecompatri” che comprendeva anche le antenne installate sulla proprietà del dunque, il Per_1
“sodalizio di interessi fra ed il è stato la ragione affinché CP_1 Per_1 Per_1 rendesse la sua testimonianza dichiarando di essere stato chiamato dal e di Pt_1 essere stato indotto da questi a riferire di aver partecipato alla cena di lavoro sebbene, da parte del ricorrente, non ci fosse ragione di invitare ad un incontro tecnico chi non avesse competenze … la questione della cena e della telefonata tra e CP_3 Per_1 non è altro che un elemento della macchinazione dolosamente realizzata dalla CP_1 per allontanare l'Ing. precostituirsi una serie di elementi in grado di giustificare Pt_1 il licenziamento”.
7.2. In merito a tali deduzioni, il giudice di prime cure come sopra riportato, ha rilevato, da un lato, che il fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 - avente ad oggetto (da quanto è dato comprendere) un ipotizzato inquinamento elettromagnetico causato dall'impianto di - avrebbe potuto essere visionato nel corso del giudizio e, CP_1 comunque, precedentemente il passaggio in giudicato della sentenza, e che il ricorrente non aveva provato e neppure allegato alcuna causa di forza maggiore o impossibilità ad avervi accesso;
dall'altro, che l'accesso al fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 comunque non potrebbe considerarsi rilevante ai fini di un provvedimento revocatorio, avendo il formulato generiche ed indimostrate Pt_1 eccezioni volte a dimostrare l'intenzione della convenuta di liberarsi di un dipendente
“scomodo” in relazione alle irregolarità prospettate per un diverso impianto a Montecompatri.
7.3. Con il reclamo/impugnazione censura tali argomentazioni Parte_1 evidenziando che: i) la falsa testimonianza resa da si inserisce nel disegno Per_1 fraudolento di in quanto rappresenta una chiara macchinazione finalizzata a CP_1
9 ostacolare la difesa del ricorrente e a influenzare l'esito del giudizio: difatti, Per_1 ha dichiarato di essere stato contattato dal in merito alla cena di lavoro, CP_3 oggetto della prima contestazione disciplinare rivolta a parte appellante e di aver riferito in quella occasione che il gli aveva chiesto di dichiarare falsamente di Pt_1 avervi partecipato;
ii) tuttavia, questa versione è compromessa da evidenti incongruenze sotto il duplice profilo dell'illogicità temporale e sostanziale: - sul piano temporale, avrebbe confessato al di aver subito pressioni a mentire Per_1 CP_3 da parte del il 20 dicembre, ossia nove giorni prima che il fosse a Pt_1 Pt_1 conoscenza della contestazione disciplinare, notificatagli solo il 29 dicembre;
- sul piano sostanziale, il in sede di deposizione, ha dichiarato di essere stato Per_1 contattato dal mentre la società, nei propri atti scritti, ha affermato CP_3 esattamente il contrario;
iii) l'apparente logica di tali dichiarazioni si regge unicamente come artifici e raggiri, chiaramente finalizzati a violare il diritto di difesa del ricorrente e a compromettere l'accertamento della verità e tale condotta configura pienamente il dolo processuale revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c.; iv) il giudice di prime cure non ha colto che la contestazione della cena di lavoro si riferiva alla presunta partecipazione del all'evento, il cui nome era stato utilizzato come Per_1 rappresentativo dell'argomento trattato durante l'incontro, ovvero la riduzione a conformità elettromagnetica dei segnali presenti nella sua postazione: questa scelta era coerente con la prassi aziendale consolidata di che prevedeva CP_1
l'indicazione di nominativi simbolici nelle note spese per proteggere l'identità dei partecipanti reali, evitando di esporli a critiche o accuse indebite ed ha CP_1 strumentalizzato questa prassi consolidata per costruire una narrativa accusatoria contro il ricorrente, sostenendo che egli avesse esercitato pressioni sul per Per_1 indurlo a mentire sulla sua partecipazione alla cena;
v) il primo giudice non ha colto come le dichiarazioni del già compromesse da incongruenze logiche e Per_1 temporali, fossero parte di un disegno fraudolento più ampio orchestrato da CP_1 per giustificare un licenziamento infondato, e come la società abbia sfruttato artifici e raggiri per costruire un caso disciplinare contro il ricorrente, ignorando volutamente il contesto aziendale e la prassi consolidata che giustificavano le azioni del Pt_1
7.4. Orbene, osserva la Corte, in primo luogo, che, con riguardo alla testimonianza di
, l'invocata revocazione presenta evidenti e plurimi profili di Persona_1 inammissibilità: le questioni che la parte pone all'attenzione della Corte sono, difatti, le medesime questioni (di merito) già evidenziate nei precedenti giudizi e mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito delle dichiarazioni testimoniali e dell'intero compendio probatorio. Non vi è, in altri termini, alcun elemento - come ritenuto dal primo giudice - che possa evidenziare un dolo revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., per di più sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la sentenza n. 1905/2022: l'odierno reclamante/appellante era certamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri (né ha allegato circostanze che dimostrino il contrario) e, come sottolineato dal Tribunale, avrebbe potuto chiedere l'accesso agli atti all'ufficio di Procura ben prima del 28/09/2022 (cfr. istanza doc. n. 23 allegato al ricorso di primo grado), quando già la sentenza n. 1905/2022 era passata in giudicato. Non senza considerare che, come correttamente affermato dal primo giudice, la rilevanza degli atti dell'inchiesta penale - che non risultano tra l'altro prodotti nel presente giudizio né tantomeno compiutamente elencati - ai fini della prova del dolo revocatorio è
10 rimasta del tutto indimostrata;
e che, inoltre, gli argomenti del superamento dei limiti di campo elettromagnetico riscontrato dall'ARPA nella proprietà del confinante Pt_4 con la proprietà del del procedimento di riduzione a conformità delle Per_1 emissioni e dell'incarico svolto da in tale ambito hanno formato oggetto del Pt_1 giudizio di impugnazione del licenziamento sin dalla fase sommaria (cfr. ricorso del 02/07/2019).
7.5. In definitiva, soltanto con la proposizione del reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 avverso la sentenza n. 1905/2022 il Santori avrebbe potuto sollecitare una rivalutazione intrinseca delle dichiarazioni testimoniali di , ovvero Persona_1 un ulteriore approfondimento sulla condotta oggetto della contestazione disciplinare: non può invocarsi il c.d. dolo revocatorio unicamente sulla base di una paventata inattendibilità delle dichiarazioni del teste, occorrendo diversamente l'allegazione e, soprattutto, la prova dell'esistenza di un accordo fraudolento tra ed il Controparte_1 testimone al fine di indurre quest'ultimo a dichiarare il falso. E, nel caso di specie, non soltanto non vi è la prova di una tale “macchinazione” - e certamente essa non risulta dimostrata dall'esistenza del procedimento penale sopra indicato ovvero dagli atti dello stesso di cui non si conosce compiutamente il contenuto - quanto, soprattutto, non vi è alcuna prova, acquisita al di fuori del presente giudizio in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza, che le dichiarazioni rese da Persona_1 siano non rispondenti a verità.
7.6. L'odierno reclamante/appellante non ha, pertanto, come ritenuto in modo corretto e condivisibile dal primo giudice, dimostrato che abbia posto in essere Controparte_1 una attività deliberatamente fraudolenta e dannosa, specificamente consistita nell'aver indotto il teste a dichiarare il falso nel corso della sua Persona_1 deposizione del 07/07/2020, che abbia pregiudicato il diritto di difesa della controparte e che abbia avuto un'influenza decisiva sul convincimento del giudice. Parimenti, non ha dimostrato la decisività dei documenti di cui al fascicolo dell'inchiesta pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri, né tantomeno di non aver potuto produrre in giudizio tali documenti - invero mai prodotti integralmente - per causa di forza maggiore o per fatto della controparte.
8. Quanto alla vicenda relativa alle antenne dell'impianto radiofonico sito in Località Monte Peglia, con il ricorso di primo grado l'odierno appellante ha sostenuto che: i) la statuizione contenuta nella sentenza n. 1905/2022 e relativa alla contestazione disciplinare attinente la difformità delle antenne dell'impianto del è frutto del Pt_2 dolo di in danno di , poiché, come emerge dal verbale di CP_1 Parte_1 sopralluogo del 28/05/2019, alla ripresa delle verifiche interrotte il giorno
09/01/2019 i tecnici ministeriali, incaricati di verificare il nuovo progetto di CP_1 presentato in data 20 febbraio 2019, hanno rinvenuto l'impianto del tale e quale Pt_2
a quello accertato il giorno della sospensione delle misure;
ii) difatti, marca e tipo delle antenne installate risultano identici, come pure la loro orientazione;
iii) il verbale del 28/05/2019 è stato acquisito dal ricorrente soltanto in data 02/09/2022, a seguito di reiterate istanze di accesso agli atti;
iv) non essendo intervenuta alcuna modifica all'impianto, l'attività progettuale di di cui all'elaborato del 20/02/2019 è CP_1 insussistente;
v) la discordanza fra le antenne installate e quelle di progetto era nota da anni ad tanto che già dal sopralluogo del 29/11/2016 risultano installate CP_1 antenne Kathrein 7501266 ma nel relativo progetto è riportata altra tipologia di antenne: ne consegue, pertanto, che le domande poste dal al erano CP_3 Pt_1
11 preordinate a creare un pretesto per addossare al lavoratore la responsabilità di una difformità che, invece, era già nota al trattandosi evidentemente di una CP_3 decisione condivisa da anni, anche prima di presentare l'integrazione del progetto per l'aggiunta di due antenne;
vi) dunque, i verbali del 28/05/2019 e del 26/11/2016 sono documenti decisivi per comprendere il raggiro posto in essere dalla società in quanto disvelano la macchinazione fraudolenta ordita da ai danni del che CP_1 Pt_1 pur realizzando un impianto secondo criteri già concordati perché già oggetto di precedente sperimentazione, si è visto espellere dall'azienda per asserita difformità del progetto: la società, omettendo di produrre i verbali in argomento, e facendo apparire di non essere informata dei criteri di realizzazione dell'impianto di Pt_2
, ha fuorviato il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante.
[...]
8.1. Sul punto, il primo giudice, come sopra accennato, ha ritenuto, in sintesi, che: a)
avrebbe potuto ottenere e produrre in giudizio tempestivamente i Parte_1 verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016, mentre ha richiesto l'accesso agli atti per la prima volta in data 26/05/2022; b) non si comprende come un accertamento successivo al licenziamento, quale quello contenuto nel verbale del 28/05/2019, possa costituire un raggiro tale da incidere sul convincimento del giudice, giungendo ad inficiare le contestazioni disciplinari mosse per fatti antecedenti e, in particolare, per aver negato la difformità delle antenne installate nell'impianto radio di Parte_2 rispetto al progetto comunicato alle competenti autorità, difformità accertata dal verbale del MISE del 09/01/2019; c) a nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29/11/2016 e nel verbale del 28/05/2019, le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto;
in ogni caso, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, come pure non può ritenersi idonea una tale ipotesi a destituire di fondamento le contestazioni disciplinari mosse dalla società e incontrovertibilmente accertate con il verbale del 09/01/2019. 8.2. Tali argomentazioni vengono censurate con l'appello/reclamo come segue: i) la natura decisiva dei documenti posti alla base della domanda di revocazione emerge dalla lettura della contestazione disciplinare del 31/01/2019, avente ad oggetto una presunta difformità delle antenne risultata del tutto inesistente in virtù del confronto tra il verbale del 09/01/2019 ed il verbale del 28/05/2019, non prodotto tempestivamente in giudizio a causa dell'ostruzionismo della controparte;
ii) l'affermazione della società di una difformità delle antenne installate rispetto a quelle di cui al progetto e della necessità di una nuova progettazione per correggere gli errori rilevati nel verbale del 09/01/2019 ha indotto in errore il ricorrente, facendogli ritenere, in buona fede, che le affermazioni aziendali fossero veritiere, ostacolandolo nel riconoscere l'importanza dell'acquisizione, ai fini di causa, del verbale MISE del 28/05/2019 e quindi, rallentando la presentazione della relativa istanza di accesso;
iii) soltanto il raffronto tra i due verbali ha consentito di appurare che la società ha simulato un'attività progettuale mai effettivamente realizzata, poiché il verbale del 28/05/2019 conferma che le antenne non sono mai state modificate, neppure a seguito del presunto intervento correttivo dichiarato da le antenne (modello CP_1
Kathrein 75010266) si ritrovano, tali e quali, nel verbale di accertamento del 29/11/2016, nel verbale del 09/01/2019 ed infine nel verbale del 28/05/2019, a riprova che la ha sempre avallato la discrepanza tra le antenne di progetto e CP_1
12 quelle installate, come da prassi consolidata nel settore radioelettrico, e non come frutto di una difformità fraudolenta imputabile al dunque, ha Pt_1 CP_1 simulato una nuova progettazione dell'impianto di dichiarando Parte_2 modifiche significative come una presunta variazione del sistema di alimentazione e un abbassamento elettrico di 26 gradi, ma il verbale del 28/05/2019 dimostra che queste modifiche erano semplicemente “dichiarate dall'emittente” senza riscontro oggettivo;
iv) il ricorrente non ha potuto produrre il verbale a tempo debito per fatto dell'avversario, sia in quanto ha allontanato, per tutta la durata del rito CP_1 sommario e del conseguente giudizio di opposizione, ogni sospetto circa l'importanza da darsi al confronto tra i due verbali, dichiarando di essere stata costretta, a causa della condotta del ad una nuova progettazione, in realtà mai eseguita, sia in Pt_1 quanto i tre tentativi di accesso agli atti sono stati paralizzati proprio dall'opposizione ostruzionistica messa in atto dalla Società v) il comportamento di CP_1 CP_1 configura una frode processuale rientrante nel concetto di “macchinazione”, atteso che la simulazione della progettazione, la falsa accusa di difformità delle antenne e l'occultamento del verbale MISE dimostrano un disegno coordinato, finalizzato a manipolare il contesto processuale, ostacolare la difesa del ricorrente e influenzare indebitamente il giudizio: in particolare, la presunta difformità tra le antenne indicate nel progetto e quelle effettivamente installate è stata artificiosamente rappresentata come una mancanza grave imputabile al ricorrente, ma questa accusa si basa su una narrativa priva di fondamento tecnico, in quanto la differenza tra le antenne progettate e quelle installate rappresenta una prassi consolidata nel settore radioelettrico per garantire la precisione dei calcoli elettromagnetici e il rispetto delle normative tecniche e ambientali, tenendo conto degli effetti di interferenza e schermatura prodotti dal traliccio sul diagramma di radiazione delle antenne;
vi) il comportamento di non si limita a una generica violazione del dovere di lealtà processuale CP_1 sancito dall'art. 88 c.p.c., ma rappresenta un piano preordinato per neutralizzare la difesa del ricorrente e ostacolare la ricerca della verità: il primo giudice non ha compreso che l'aspetto rilevante non risiede nel singolo verbale MISE del 09/01/2019
o in quello successivo del 28/05/2019, ma nel confronto tra i due documenti, dal quale emerge chiaramente che l'impianto del non ha subito alcuna modifica Parte_2 rispetto alle condizioni precedenti, il che dimostra come abbia simulato una CP_1 progettazione correttiva inesistente.
8.3. Osserva la Corte, in primo luogo, che le argomentazioni del reclamo palesano una ripetizione pedissequa degli argomenti già svolti con l'originario ricorso piuttosto che una critica puntuale e specifica alle motivazioni della gravata sentenza.
8.4. Il riferimento è, innanzitutto, alla tardiva richiesta di acquisizione del verbale del 28/05/2019, atteso che con riguardo al verbale del 29/11/2016 - prodotto tra l'altro in modo parziale (soltanto la prima pagina) - non ha documentato né Parte_1 la data di richiesta né la data di acquisizione, e, pertanto, non vi è alcuna prova che egli ne sia venuto in possesso unicamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1905/2022. Difatti, l'odierno reclamante insiste nell'affermare di aver richiesto in ritardo copia del verbale del 28/05/2019 poiché indotto in errore dalla società circa l'esistenza di una difformità delle antenne installate rispetto a quelle di cui al progetto e della necessità di una nuova progettazione per correggere gli errori rilevati nel verbale del 09/01/2019. 8.4.1. Tali argomentazioni, tuttavia, sono totalmente destituite di fondamento.
13 8.4.2. La circostanza della difformità delle antenne rispetto al progetto presentato da progetto che il Consiglio di Stato aveva disposto di verificare con l'ordinanza CP_1
n. 1177/2018 (cfr. contestazione disciplinare del 31/01/2019), è, in primo luogo, pacifica e documentale, poiché emerge chiaramente dal “Verbale di accertamento contestazione misure” del MISE del 09/01/2019, laddove alla pagina 2 si legge “In data odierna si prende atto che il sistema radiante installato è difforme da quello previsto dal progetto del 15/09/2017, in quanto composto da 4 antenne marca Kathrein CP_1 mod. 75010266 in polarizzazione ellittica anziché 4 antenne marca Kathrein mod. 754 154 in polarizzazione circolare”. Inoltre, tale documentata difformità era ben nota a
, il quale, nel contesto del ricorso datato 02/07/2019 di impugnazione Parte_1 del licenziamento, aveva affermato che: i) l'impianto era stato oggetto di due modifiche progettuali realizzate dal medesimo ed in entrambi i casi, le antenne erano Pt_1 diverse da quelle previste in progetto (pag. 6 del ricorso); ii) entrambi i progetti redatti dal contenevano sigle di antenne diverse da quelle installate (pag. 7); iii) una Pt_1 volta completata con esito favorevole la sperimentazione di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato, egli avrebbe redatto un progetto contenente l'effettiva indicazione delle antenne utilizzate (pag. 7).
8.4.3. Con la conseguenza che alcuna induzione in errore da parte della società può essere neanche ipotizzata, essendo evidente, e soprattutto conosciuta dall'odierno reclamante, l'esistenza di tale difformità.
8.4.4. Quanto all'induzione in errore circa la necessità di una nuova progettazione, è sufficiente rilevare come abbia prodotto il nuovo progetto del 20/02/2019 CP_1 sin dalla fase sommaria del giudizio in allegato alla propria memoria di CP_5 costituzione (doc. n. 28), evidenziando al contempo che tale progetto riportava le antenne realmente montate ma opportunamente collegate, e che era stato verificato ed autorizzato dal in data 18/06/2019. CP_4
8.4.5. Il nuovo progetto, dunque, era reale, effettivo e niente affatto simulato.
8.5. L'assenza di una articolata e puntuale censura alle motivazioni del primo giudice è evidente anche con riguardo ad un ulteriore profilo.
8.5.1. insiste nell'affermare che il confronto tra i due verbali del Parte_1
09/01/2019 e del 28/05/2019 disvelava la simulazione della progettazione poiché nessuna modifica era intervenuta con riguardo alle antenne, che erano sempre le stesse, sia in occasione della prima che della seconda verifica.
8.5.2. In tal modo, il reclamante omette di considerare che il giudice di prime cure ha preso una chiara posizione in ordine alla questione della “non difformità” delle caratteristiche strutturali delle antenne oggetto delle due verifiche, affermando testualmente che “A nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29.11.2016 e nel verbale del 28.05.2019 le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto e, comunque, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica sopra allegata e fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione”.
8.5.3. Il primo giudice, in altri termini, in modo corretto e condivisibile ha evidenziato la totale irrilevanza della circostanza che ancora in sede di appello/reclamo viene ribadita dal Si consideri, difatti, che anche il giudice della fase sommaria ed il Pt_1 giudice della fase di opposizione del giudizio c.d. avevano entrambi valutato CP_5 tale circostanza, evidenziando come, pur se le antenne erano rimaste “uguali”, ciò che
14 assumeva rilevanza dirimente era la circostanza che la società era stata costretta a presentare un nuovo progetto per far sì che l'impianto potesse superare le verifiche ed ottenere l'autorizzazione del . CP_4
8.5.4. In particolare, si legge nell'ordinanza del Tribunale di Roma datata 27/12/2020 (R.G. 28587/2019): “E' pur vero che, come evidenziato dal ricorrente, il progetto ha ricevuto successiva approvazione pur con le diverse antenne difformi già installate (v. doc.28), ma è anche vero che è stato necessario un nuovo progetto, una ulteriore attività per elaborarlo sulla base di ciò che era stato realizzato e per farlo approvare, tempi ulteriori in attesa dell'approvazione”.
8.5.5. Ancora, il giudice della fase di opposizione (sentenza n. 1905/2022) ha affermato che “… sono pacifici i seguenti fatti: 1) i funzionari ministeriali hanno contestato la difformità delle antenne installate provocando il fermo delle verifiche;
2) la società ha sanato la suddetta difformità con la presentazione di un nuovo progetto, pur approvato con le antenne difformi. Tuttavia non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato posto che il ha, come dallo stesso riconosciuto, Pt_1 installato antenne difformi da quelle originariamente concordate e perdipiù sottoposte all'esame del Consiglio di Stato”.
8.5.6. Dunque, nessuna prova della asserita simulazione del nuovo progetto, e, soprattutto, della paventata induzione in errore del giudice della fase di opposizione, il quale, al pari del giudice della fase sommaria, ha considerato che le antenne oggetto del progetto approvato erano le stesse già valutate il 9 gennaio 2019 come difformi, e, tuttavia, ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, attribuendo rilievo decisivo alla comunicazione al proprio superiore di “circostanze non vere”.
8.5.7. Difatti, si legge nella sentenza n. 1905/2022: «… non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato posto che il ha, come dallo Pt_1 stesso riconosciuto, installato antenne difformi da quelle originariamente concordate e perdipiù sottoposte all'esame del Consiglio di Stato. In proposito infatti è documentato che abbia, con assoluta chiarezza, più volte ribadito al che tutto era Pt_1 CP_3 conforme a quanto concordato con l'azienda e vagliato dal Consiglio di Stato. Si veda all'uopo le trascrizioni delle conversazioni via watup, prodotte in giudizio e non contestate , nelle quale si evince come il abbia confermato e garantito al Pt_1 CP_3 ciò che in realtà non corrispondeva alla situazione concreta ovvero che il progetto presentato fosse conforme a quello concordato con l'azienda e sottoposto alla verifica del Consiglio di stato. ( Si legge all'uopo “ il sistema è conforme a quello di cui abbiano ottenuto dal Consiglio di Stato la sperimentazione, ….Ruzzier non ho capito hai aggiunto due antenne senza dirmelo e quindi senza inviare istanza aIT ….Santori: Ma no!!!! Ho aggiunto secondo un progetto già inviato e di cui abbiamo chiesto la sperimentazione
. ma quello che voglio sapere è se questo progetto già inviato è quello che il CP_3
Consiglio di stato ha ordinato di verificare : il sistema è conforme a quello cui
Pt_1 abbiano ottenuto dal Consiglio di Stato la sperimentazione ……Ruzzier: la marca e il modello di tutte le antenne è stato fedelmente rispettato come da progetto inviato?. sì perché si tratta di una aggiunta di due ulteriori antenne già precedentemente
Pt_1 sperimentate…….Ruzzier rifaccio la domanda il progetto realizzato corrisponde a quello della nostra ultima istanza che il CDS ha ordinato di sperimentare ? si
Pt_1 corrisponde. ( cfr doc 10 fascicolo opposta). E' quindi del tutto irrilevante ai fini della lesione del vincolo fiduciario il fatto che il abbia installato antenne differenti per
Pt_1
15 ragioni tecniche e che dopo il recesso l abbia presentato un nuovo progetto Pt_5 proprio con quelle differenti antenne perché ciò che è determinante è l'aver riferito e garantito al proprio superiore circostanze non vere di cui non ne poteva non essere consapevole. Ma vi è di più perché è proprio la qualifica del a cui, come pacifico, Pt_1 si associa un alto grado di responsabilità e di autonomia a portare questo tribunale, a ritenere violati gli obblighi di diligenza e fedeltà con una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa».
8.6. In definitiva, non appare ravvisabile alcuna “macchinazione” ad opera di CP_1 volta ad ostacolare la difesa del e ad influenzare l'esito del giudizio: la Pt_1 difformità delle antenne era, come sopra detto, circostanza documentale ed accertata in giudizio, mentre la sostanziale corrispondenza tra le antenne oggetto di verifica in data 09/01/2019 e le antenne per le quali è sopravvenuta l'autorizzazione a seguito della presentazione del nuovo progetto era circostanza nota al giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione e che lo stesso giudice ha ritenuto del tutto irrilevante, per come copra riportato, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento.
8.7. Anche a non voler considerare che, come affermato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra richiamate, per ritenere integrata l'ipotesi del dolo revocatorio non è sufficiente allegare il mendacio, o le false allegazioni o le reticenze della controparte, comunque il avrebbe dovuto dimostrare che la disamina del verbale del Pt_1
28/05/2019 avrebbe indotto il giudice della sentenza n. 1905/2022 ad una diversa decisione, avrebbe cioè avuto una influenza decisiva sul suo convincimento.
8.8. Tale influenza decisiva è, invero, priva di alcun supporto probatorio: difatti, la tesi secondo cui dal verbale del 28/05/2019 emergerebbe che nessuna modifica progettuale è stata apportata, oltre che del tutto generica, è smentita documentalmente dal provvedimento autorizzativo del Ministero del 18/06/2019, che fa espresso riferimento al nuovo progetto presentato da e autorizza “l'utilizzo CP_1 di un sistema radiante marca Kathrein tipo KG-75010266, composto da nr. 2 antenne orientate a 45°N e nr. 2 antenne orientate a 225°N e potenza massima del trasmettitore pari a 1Kw”.
8.8.1. Nuovo progetto che, si noti, era stato tempestivamente prodotto nel giudizio da che si era altresì premurata di dettagliare gli elementi di novità CP_5 CP_1 di tale progetto (cfr. memoria del 29/10/2019 pagg. 22 e ss.).
8.9. D'altro canto, come ben evidenziato dalla società appellata, i due verbali del
09/01/2019 e del 28/05/2019, che, nella prospettazione del reclamante, dimostrerebbero che nessuna attività di progettazione sarebbe stata attuata da per sanare i difetti delle antenne, in realtà nulla dimostrano, perché non sono CP_1 idonei a smentire l'esistenza di un progetto sottostante alla seconda verifica.
8.9.1. Anzi, mentre dalla lettura del verbale del 09/01/2019 emerge che “il sistema radiante installato è difforme da quello previsto dal progetto del 15/09/2017”, CP_1 nel verbale del 28/05/2019 si dà atto che “l'impianto è come da progetto dell'emittente del 20 febbraio 2019”: restano, quindi, confermate l'iniziale difformità delle antenne rispetto al progetto e la necessità per la società di procedere ad una nuova progettazione per ottenere l'autorizzazione per l'impianto.
8.10. Sono, pertanto, condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, sia con riguardo alla tardività dell'istanza di acquisizione del verbale del 28/05/2019, sia con riguardo all'assenza dei requisiti previsti dall'art. 395 n. 1 c.p.c. per la sussistenza del dolo revocatorio, inteso come attività “deliberatamente fraudolenta,
16 concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale”.
9. Per tutto quanto esposto, l'appello/reclamo deve essere rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
10. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della parte che ha proposto l'impugnazione. 10.1. Mentre non è stata fornita alcuna adeguata allegazione in ordine al danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., si impone, invece, la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., così come anche richiesta da Controparte_6
. Il presente appello, infatti, è fondato su argomentazioni palesemente infondate e
[...] smentite sia dal dato testuale della gravata sentenza che dalla documentazione prodotta in atti, al punto da apparire pretestuose e da integrare l'abuso del diritto di impugnazione e realizzare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). 10.3. Si ritiene che l'intensità dell'abuso del diritto di impugnazione, in uno con l'attività defensionale che l'appello/reclamo ha imposto alla controparte, con ostacolo alla ragionevole durata degli (altri) processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione, che esso ha determinato, rendano equo determinare la somma liquidabile ex art. 96, comma 3 c.p.c. in un importo pari alla somma di € 5.000,00.
10.4. La nuova formulazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., come aggiunto dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, impone altresì la condanna di al Parte_1 pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa giusto, tenuto conto di quanto già sopra evidenziato, determinare in € 2.500,00.
11. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante/reclamante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché, ex art. 96, comma 3 c.p.c., della ulteriore somma equitativamente determinata di € 5.000,00. Condanna al pagamento in favore della delle ammende della Parte_1 CP_7
17 somma di € 2.500,00. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
18
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria DI SARIO Presidente Dott. Guido ROSA Consigliere Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est.
a scioglimento della riservata decisione assunta all'udienza del 10/07/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 23 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Parte_1
MO RO e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Mammola (RC) via Dante n. 73 Reclamante
E
in persona del procuratore legale dott. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Giacinto Favalli e dall'avv. Paolo Zucchinali e domiciliata presso lo studio IF & Partners in Roma Piazza Mazzini n. 27 Reclamata
Oggetto: Reclamo ex artt. 395, 403 c.p.c., 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 avverso la sentenza n. 12525/2024 del Tribunale di Roma pubblicata in data 07/12/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ex art. 1, comma 48 e ss., legge n. 92 del 2012, Parte_1 ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli da con Controparte_1
1 lettera datata 11/02/2019, domandando la declaratoria di nullità del recesso, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta al pagamento di una somma pari a tutte le retribuzioni dall'intervenuta sospensione cautelare sino all'effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
1.1. Nella resistenza di all'esito della fase sommaria, il Tribunale di Controparte_1
Roma ha così statuito: “Visto l'art.1 c.48 L.92/2012; rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.2.000,00, oltre 15%, IVA e CAP come per legge”.
1.1.1. Il giudice della fase sommaria ha ritenuto, in sintesi, sorretto da giusta causa il licenziamento irrogato in quanto: a) la condotta di avere cercato in data 20/12/2018 di convincere a dichiarare falsamente di avere partecipato alla cena Persona_1 del 03/10/2018 è stata confermata dallo stesso che, sentito come teste, ha Per_1 confermato di essere stato contattato dal il quale gli ha chiesto di riferire la Pt_1 circostanza non vera;
al fine di sottrarsi alla incombente irrogazione della Pt_1 sanzione disciplinare, poi puntualmente intervenuta, ha chiesto ad un soggetto estraneo all'azienda di dichiarare il falso in suo favore, ciò al fine di sottrarsi al potere disciplinare del datore di lavoro;
b) quanto al secondo episodio, emerge dalla documentazione in atti una difformità nell'attuazione del progetto affidato al Pt_1 che ha condotto alla sospensione della misurazione dei valori di immissione sull'impianto radioelettrico di Monte Peglie e alla necessità di presentare un nuovo progetto: in questo caso il ha consapevolmente installato antenne diverse da Pt_1 quelle indicate nel progetto approvato, senza fornire alcuna giustificazione, causando l'interruzione delle misurazioni dell'organo di controllo e il ritardo nell'approvazione del progetto: egli ha assunto una iniziativa che non gli competeva e che non rientrava tra le direttive impartitegli dal datore di lavoro e l'iniziativa di fare installare ai tecnici antenne diverse, per numero di ordine, da quelle indicate nel progetto, è intervenuta senza che fossero avvertiti i superiori e senza che vi fossero ragioni tecniche che la giustificassero: anche se il progetto ha ricevuto successiva approvazione, pur con le diverse antenne difformi già installate, è stato necessario un nuovo progetto, una ulteriore attività per elaborarlo sulla base di ciò che era stato realizzato e per farlo approvare, tempi ulteriori in attesa dell'approvazione, e quello che comunque rileva è il suo comportamento non lineare con l'azienda, che ha determinato un indebolimento del rapporto di fiducia, tanto da indurre il datore di lavoro a dubitare di potere fare affidamento su corretti adempimenti futuri da parte sua;
c) possono quindi dirsi sussistenti inadempimenti di “non scarsa importanza” e comportamenti connotati da una oggettiva gravità che, sul piano soggettivo, evidenziano la consapevole scelta, in mancanza di ragioni giustificative, di violare i regolamenti e i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro;
anche in mancanza di uno scopo specifico di arrecare un pregiudizio all'azienda o a terzi, appare quindi integrato il dolo generico del lavoratore.
1.2. Con sentenza emessa all'esito del giudizio ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso la predetta ordinanza, ha così statuito: “Rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della società che liquida in euro 6500,00 oltre IVA, CPA e spese generali (15%)”.
1.2.1. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'opposizione alla stregua dei seguenti rilievi: a) quanto al primo episodio, il teste della cui attendibilità non vi è motivo di Per_1 dubitare, ha puntualmente ricostruito e confermato le circostanze riportate nelle
2 lettere del 14/12/2018 e del 31/01/2019, dichiarando di non aver mai partecipato alla cena del 03/10/2018 e di essere stato indotto dal a dichiarare il falso (“ Pt_1
…preciso che mi ha chiamato il quale voleva sapere se c'era stata una cena di CP_3 lavoro alla quale io avrei partecipato;
io ho risposto che non avevo partecipato e ho risposto che i aveva invece chiesto di dire che avevo partecipato ……non ricordo Pt_1 la data in cui mi ha chiamato mi aveva chiamato al telefono e mi disse “ se per Pt_1 caso ti chiama devi dire che eri a cena con me e con il vicino di casa e io ho CP_3 risposto che non lo avrei fatto e che, anzi, avrei riferito questa conversazione al Ruzzier”): risultano del tutto ininfluenti le allegazioni dell'opponente che tenta di minare l'attendibilità del teste per il solo fatto di aver riferito che le circostanze Per_1 contestate siano avvenute in una e/o due telefonate laddove, viceversa, ciò che rileva è l'aver dato riscontro, con assoluta puntualità, alle due circostanze verificatesi oggettivamente e, segnatamente, non aver partecipato alla riunione del 03/10/2018 ed essere stato indotto dal a dire il falso;
inoltre, l'aver sostenuto dalla difesa Pt_1 di parte opponente che il teste abbia errato nella ricostruzione cronologia delle telefonate intercorse tra e l'attendibilità del teste Pt_1 Per_1 Persona_2 stesso che, dopo oltre tre anni di distanza, non poteva che ricordare i fatti oggettivamente verificatesi e non viceversa quante verifiche telefoniche fossero intercorse;
b) quanto alla seconda contestazione, è pacifico che i funzionari ministeriali abbiano contestato la difformità delle antenne installate provocando il fermo delle verifiche e che la società abbia sanato la suddetta difformità con la presentazione di un nuovo progetto, pur approvato con le antenne difformi: non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato, posto che il ha, come dallo stesso Pt_1 riconosciuto, installato antenne difformi da quelle originariamente concordate ed anche sottoposte all'esame del Consiglio di Stato;
è documentato che bbia, con Pt_1 assoluta chiarezza, più volte ribadito al che tutto era conforme a quanto CP_3 concordato con l'azienda e vagliato dal Consiglio di Stato, come attestano le trascrizioni delle conversazioni via whatsapp, prodotte in giudizio e non contestate, nelle quale si evince come il abbia confermato e garantito al ciò che in realtà non Pt_1 CP_3 corrispondeva alla situazione concreta, ovvero che il progetto presentato fosse conforme a quello concordato con l'azienda e sottoposto alla verifica del Consiglio di stato;
è irrilevante ai fini della lesione del vincolo fiduciario il fatto che il abbia Pt_1 installato antenne differenti per ragioni tecniche e che dopo il recesso l'Azienda abbia presentato un nuovo progetto proprio con quelle differenti antenne, perché ciò che è determinante è l'aver riferito e garantito al proprio superiore circostanze non vere di cui non ne poteva non essere consapevole;
la qualifica del a cui, come pacifico, Pt_1 si associa un alto grado di responsabilità e di autonomia, che conduce a ritenere violati gli obblighi di diligenza e fedeltà con una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa.
1.3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per revocazione, Parte_1 deducendo che la medesima pronuncia dovrebbe ritenersi, sia relativamente all'episodio della tentata induzione a mentire del sia relativamente alla Per_1 difformità dell'impianto del al progetto iniziale, conseguenza di raggiri, Parte_2 artifizi e finzioni tali da far apparire una situazione diversa da quella reale, onde fuorviare la difesa ed il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante, e formulando le seguenti conclusioni: “… revocare la sentenza n. 1905/2022
3 iscritta al n. 1655/2021 r.g.l. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma I Sezione lavoro, in persona del Giudice Dott. A.M. La Marra, accertare e dichiarare il licenziamento comminato nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato ovvero in ogni caso annullarlo e per l'effetto ordinare alla società resistente la reintegra nel posto di lavoro con effetto ex tunc e il pagamento in favore del Lavoratore di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno della sospensione cautelare dal luogo di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione ivi inclusi i giorni di sospensione comminati con lettera raccomandata N° 14553419185-3 consegnata in data 11.1.2019 (doc 3) ed al versamento, per tali periodi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare la società resistente alla reintegra e al pagamento di una indennità risarcitoria di 12 mensilità In ulteriore subordine in caso venga dichiarata la illegittimità per insussistenza della giusta causa condannare il datore di lavoro alla indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità tenendo conto della anzianità del ricorrente. Condannare la società convenuta alla refusione delle spese di giudizio della fase sommaria, del primo grado di giudizio in sede di opposizione e del presente giudizio di revocazione”. 2. Con la gravata sentenza, e nella resistenza di l Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 4.524,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%”.
2.1. Il giudice di prime cure ha, in sintesi, ritenuto: a) non accoglibile la domanda di revocazione, non risultando integrato il presupposto del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. né tantomeno il dolo revocatorio previsto dall'art. 395 n. 1 c.p.c.; b) inammissibile la revocazione chiesta ex art. 395 n. 3 c.p.c., essendo imputabile alla parte la mancata produzione nell'originario giudizio dei documenti (verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016 e fascicolo penale n. 16019/2917 R.G.N.R.) posti alla base della domanda revocatoria, che la parte avrebbe potuto procurarsi a suo tempo con le medesime modalità attuate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza;
c) infondata l'istanza di revocazione anche sotto il profilo del dolo processuale ex art. 395, n. 1 c.p.c., non essendo stata provata un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. 3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello/reclamo, Parte_3 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti della revocazione sotto il duplice profilo del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e del dolo revocatorio di cui all' art. 395 n. 1 c.p.c., omettendo di riconoscere rilevanza decisiva al verbale MISE del 28/05/2019 ed agli atti del fascicolo penale n. 16019/2017 R.G.N.R. al fine di comprovare il disegno fraudolento orchestrato dalla controparte, nel quale si inseriva altresì la testimonianza di . Persona_1
3.1. Parte appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “- revocare la sentenza n. 1905/2022 iscritta al n. 1655/2021 R.G.L. emessa dal Tribunale Ordinario di Roma I Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. A.M. Marra, accertare e dichiarare il licenziamento comminato nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato ovvero in ogni caso annullarlo e per l'effetto ordinare alla società resistente la reintegra nel posto di lavoro
4 con effetto ex tunc e il pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno della sospensione cautelare dal luogo di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione ivi inclusi i giorni di sospensione comminati con lettera raccomandata n. 14553419185-3 consegnata in data 11.01.2019 (doc.3) ed al versamento, per tali periodi, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in subordine, previa revocazione medesima sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati e per l'effetto condannare la società resistente alla reintegra e al pagamento di un'indennità risarcitoria di 12 mensilità; - in ulteriore subordine, in caso che venga dichiarata l'illegittimità per insussistenza della giusta causa, condannare il datore di lavoro all'indennità risarcitoria nella misura massima di 24 mensilità tenendo conto dell'anzianità del ricorrente. Con condanna della società convenuta alla refusione delle spese di giudizio della fase sommaria, del primo grado di giudizio in sede di opposizione e del doppio grado del giudizio di revocazione”.
3.2. si è costituita in giudizio evidenziando l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza del reclamo e formulando le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: Rigettare il reclamo siccome nullo e/o inammissibile e/o improcedibile per le ragioni in atti in relazione ai motivi revocatori e alle domande nuove, tardive e decadute, anche, in via gradata, per violazione dei termini del Collegato lavoro. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE Rigettare il reclamo presentato da e le Parte_1 domande tutte ivi formulate in quanto nulle, inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto;
Per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma qui impugnata, condannare ex artt. 91 e 96, c. 1, 2, 3 c.p.c., previa ogni Parte_1 declaratoria di legge, a. al risarcimento in favore di delle spese di lite nella CP_1 misura massima prevista;
b. ed anche del danno da lite temeraria aggravata almeno nella misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura fissata in via equitativa dalla Corte di Appello con riguardo al giudizio intero e in particolar modo all'azione introdotta con il ricorso per revocazione nonché alla presente introdotta con appello/reclamo. IN SUBORDINE: Nel denegato caso di accoglimento del reclamo e in caso di revoca della sentenza, accogliere in ogni caso per le ragioni in atti, le domande ed eccezioni tutte già svolte da nei precedenti gradi di giudizio e, pertanto, rigettare le pretese CP_1 avanzate dal stante la piena legittimità del recesso. IN VIA GRADATA: Pt_1
Provvedere come in atti e, cioè:
1. accertata la sussistenza del giustificato motivo soggettivo, riconoscere in favore del la sola indennità sostituti del preavviso;
2. Pt_1 accertata la sussistenza (materiale e giuridica) del fatto addebitato, confermare la risoluzione del rapporto e riconoscere solo l'indennizzo di legge ex art. 18 comma 5 spettante per mancata proporzione della sanzione nella misura minima (12 mesi), stante le intervenute pronunce e la condotta, anche processuale, del ALIUNDE Pt_1
PERCEPTUM ET PERCIPIENDUM In denegato caso di accoglimento della domanda di reintegra e risarcimento c.d. pieno, invitare il reclamante a produrre la documentazione fiscale (dichiarazione dei redditi o altro) presentata per il periodo successivo al recesso e, in ogni caso, disporre ogni necessario accertamento presso Centro per l'Impiego, Agenzia delle Entrate e INPS in ordine al reperimento o alla reperibilità di nuova occupazione da parte del nel periodo dal recesso ad oggi, procedendo ad ogni Pt_1 conseguente riduzione del danno vantato. Con vittoria di spese”.
3.3. Concesso termine alla parte reclamante per replica alla memoria di costituzione della società, e termine a quest'ultima per note, all'odierna udienza, udite le
5 conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui all'art. 1, comma 60, legge n. 92 del 2012. Trattasi, difatti, di impugnazione di sentenza pronunciata in un giudizio di revocazione, avente ad oggetto una sentenza pronunciata ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012, mentre avverso la sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio di revocazione - ai sensi dell'art. 403 c.p.c. - è proponibile il reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012.
4. Premesso che l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi, proposta da non può essere condivisa poiché l'atto consente di Controparte_1 individuare le censure mosse, salvi all'evidenza singoli profili di inadeguatezza e insufficienza, nonché profili di infondatezza, l'impugnazione va integralmente respinta.
5. Con un unico ed articolato motivo di impugnazione lamenta l'errata Parte_3 esclusione della sussistenza dei presupposti della revocazione sotto il duplice profilo del ritrovamento di documenti decisivi di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e del dolo revocatorio di cui all' art. 395 n. 1 c.p.c.
5.1. Appare opportuno, in premessa, riportare, per comodità di esposizione e per una migliore comprensione dell'intera vicenda, i passaggi argomentativi della gravata pronuncia.
5.2. Il giudice di prime cure ha, in primo luogo, esaminato la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c., posto che l'originario ricorrente aveva allegato di aver
“scoperto” gli asseriti raggiri posti in essere dalla società “successivamente al passaggio in giudicato della sentenza attraverso, da una parte, un'istanza di accesso agli atti, con cui, in data 2.9.2022, ha ottenuto i verbali di accertamento ispettivo del MISE eseguiti in data 28.5.2019 … e in data 29.11.2016”, nonché “a seguito della visione del fascicolo penale RGNR 16019/2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in data 28.09.2022, poiché con esso ha avrebbe avuto evidenza di tutta la documentazione relativa alle verifiche del presso l'impianto di Montecompatri, CP_4 alle verifiche ARPA e alla conseguente ordinanza di riduzione a conformità degli impianti radio” esistenti nella proprietà del Per_1
5.3. Con riguardo a tali argomenti il Tribunale ha evidenziato che: a) il ricorrente ha posto a fondamento della domanda revocatoria un accesso agli atti ed, in particolare, a due verbali ispettivi del MISE: il primo del 28/05/2019, che lo stesso Santori ha dichiarato essere “stato più volte richiesto alla società e non era mai stato prodotto in giudizio”, con ciò implicitamente dichiarando di conoscerne l'esistenza già precedentemente all'emissione della sentenza;
il secondo del 29/11/2016, relativo al medesimo impianto, ma attinente comunque al precedente progetto del 2015 e di cui il pertanto non poteva ragionevolmente non conoscerne l'esistenza; di contro, Pt_1 il ricorrente dimostra di aver presentato la prima istanza di accesso agli atti solo in data 22/05/2022; b) parimenti, il fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ben avrebbe potuto essere visionato nel corso del giudizio e comunque precedentemente il passaggio in giudicato della sentenza, non avendo il ricorrente provato e neppure allegato alcuna causa di forza maggiore o impossibilità ad avervi accesso;
c) ciò conduce all'inammissibilità della revocazione richiesta, posto che la mancata produzione nell'originario giudizio è imputabile alla parte, la quale già a suo tempo avrebbe potuto procurarsi detti documenti con le medesime modalità attuate successivamente al passaggio in giudicato della sentenza: diversamente, parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza
6 di situazioni di impossibilità ovvero cause di forza maggiore o fatti dovuti all'avversario che lo abbiano effettivamente impossibilitato nella produzione del documento.
5.4. Quanto all'ipotizzato dolo processuale ex art. 395 n. 1 c.p.c., il Tribunale ha ritenuto l'istanza non fondata, alla stregua dei seguenti rilievi: a) il ricorrente avrebbe potuto tempestivamente ottenere e produrre in giudizio i verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016, ragione per cui non può ravvisarsi nel caso di specie la sussistenza di una condotta della convenuta tale da paralizzare la difesa avversaria;
b) non si comprende come un accertamento successivo al licenziamento, quale quello del verbale del 28/05/2019, possa costituire un raggiro tale da incidere sul convincimento del giudice, giungendo ad inficiare le contestazioni disciplinari mosse per fatti antecedenti e, in particolare, per l'aver mentito al datore di lavoro riguardo una cena di lavoro per la quale il ricorrente aveva chiesto il rimborso, oggetto della prima contestazione di e per aver negato alla società la difformità delle antenne installate CP_1 nell'impianto radio di rispetto al progetto comunicato alle competenti Parte_2 autorità, difformità accertata dal verbale del MISE del 09/01/2019, prodotto in atti;
c) a nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29/11/2016 e nel verbale del 28/05/2019 le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto e, comunque, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, oltre a non ritenersi idonea una tale ipotesi a destituire di fondamento le contestazioni disciplinari mosse dalla società e incontrovertibilmente accertate con il verbale del 09/01/2019, predisposto dalle autorità ministeriali competenti;
d) parimenti non rilevante ai fini di un provvedimento revocatorio si rivela l'accesso al fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017, per il quale il ricorrente ha svolto generiche eccezioni volte a dimostrare l'intenzione della convenuta di liberarsi di un dipendente “scomodo” in relazione alle irregolarità prospettate per un diverso impianto a Montecompatri, ipotesi ed eccezioni formulate genericamente e rimaste del tutto carenti di elementi probatori;
e) in conclusione, le argomentazioni di parte ricorrente non consentono di individuare con certezza i motivi dell'impugnazione proposta, né gli elementi di prova dai quali dedurre il dolo della controparte e neppure l'esistenza di cause di forza maggiore o fatti dell'avversario impeditivi della produzione in giudizio dei documenti indicati. 6. Come è noto, ai sensi dell'art. 396, comma 1, c.p.c, “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”.
6.1. Pacifico che, al momento della proposizione del ricorso per revocazione, il termine per proporre reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 (trenta giorni) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1905/2022 fosse ormai decorso.
6.2. L'art. 395 c.p.c., inoltre, prevede ai nn. 1 e 3 le seguenti ipotesi revocatorie: “Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; … 3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; …”.
7 6.3. Con particolare riguardo alla fattispecie di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c., la Suprema Corte, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha avuto modo di puntualizzare che: i) il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale (Cass. Sez.
6-L, Ordinanza n. 26078 del 17/10/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12875 del 09/06/2014, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 2022); ii) non sono idonei a realizzare detta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. 26078/2018 cit., 12875/2014 cit.); iii) l'attività intenzionalmente fraudolenta deve, in altri termini, essersi concretizzata in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa dell'avversario e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, come una sorta di
“macchinazione” (Cass. Sez. 3, n. 41792 del 28/12/2021, Cass. n. 23866 del 2008, Cass. n. 6595 del 2006, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22085 del 2022); iv) non è sufficiente, quindi, la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità, né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se questi non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa, idonea a ledere il diritto di difesa di questa e ad impedire l'accertamento della verità da parte del giudice (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8916 del 19/06/2002); v) inoltre, il comportamento intenzionale di una delle parti, attuato in danno dell'altra, deve avere avuto una influenza decisiva sul convincimento del giudice, essendo il dolo rilevante solo se la sentenza sia l'effetto necessario di esso (Cass. n. 12756 del 2000, Cass. n. 5068 del 1995, Cass. n. 22085/2022 cit.).
6.3.1. Dunque, il giudice della revocazione deve compiere una triplice indagine: - ricercare se vi sia stata una attività dannosa intenzionale e positivamente manifestatasi della parte che ha ottenuto la sentenza favorevole, concretatosi in artifici e raggiri tali da cagionare una condotta difensiva errata della controparte e, conseguentemente, un errore del giudice sfociato nella sentenza ingiusta;
- se tale comportamento abbia privato l'altra parte della possibilità di far valere nel processo i propri interessi;
- se, infine, tale situazione sia stata la causa determinante della pronuncia del giudice (Cass. n. 41792 del 2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13391 del 2022).
6.4. Quanto all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., si è affermato che “deve ritenersi decisivo il documento, trovato dopo la sentenza, che, se acquisito agli atti, sarebbe stato in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11007 del 19/08/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13650 del 22/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29385 del 28/12/2011; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29122 del 19/10/2023). Con la conseguenza che il requisito della decisività va escluso “con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocando in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio
8 coordinato con il nuovo dato acquisito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8202 del 29/04/2004), nonché “nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi la conoscenza aliunde” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9760 del 21/05/2004; Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 27832 del 20/12/2011). In ogni caso, la mancata produzione del documento decisivo, successivamente rinvenuto, non deve essere riconducibile a colpa di chi promuove l'azione, che è tenuto a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisirlo tempestivamente e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 26709 del 14/10/2024). 7. Fatta questa necessaria premessa, vanno ora esaminate le argomentazioni del gravame, che verranno analizzate - nell'ambito dell'unico motivo di impugnazione - con distinti e separati riferimenti ai due fatti oggetto della originaria contestazione disciplinare.
7.1. Quanto alla contestata condotta di aver “telefonato al sig. invitandolo a Per_1 dichiarare falsamente di avere partecipato” ad una cena presso un ristorante per la quale il aveva presentato una nota spese alla società, con il ricorso di primo Pt_1 grado l'odierno reclamante/appellante ha sostenuto che avrebbe Controparte_1 indotto a mentire il testimone al fine di “allontanare definitivamente Per_1 dall'Azienda chi aveva deciso di ridurre a conformità l'impianto di , CP_1 ottemperando all'ordinanza della Regione Lazio registro ufficiale n.0545987 del giorno 11.09.2018, riducendo il numero di antenne, ed era ritenuto, pertanto, di impedimento all'esercizio a ranghi potenziati, ma più redditizio, dell'impianto di Montecompatri” che comprendeva anche le antenne installate sulla proprietà del dunque, il Per_1
“sodalizio di interessi fra ed il è stato la ragione affinché CP_1 Per_1 Per_1 rendesse la sua testimonianza dichiarando di essere stato chiamato dal e di Pt_1 essere stato indotto da questi a riferire di aver partecipato alla cena di lavoro sebbene, da parte del ricorrente, non ci fosse ragione di invitare ad un incontro tecnico chi non avesse competenze … la questione della cena e della telefonata tra e CP_3 Per_1 non è altro che un elemento della macchinazione dolosamente realizzata dalla CP_1 per allontanare l'Ing. precostituirsi una serie di elementi in grado di giustificare Pt_1 il licenziamento”.
7.2. In merito a tali deduzioni, il giudice di prime cure come sopra riportato, ha rilevato, da un lato, che il fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 - avente ad oggetto (da quanto è dato comprendere) un ipotizzato inquinamento elettromagnetico causato dall'impianto di - avrebbe potuto essere visionato nel corso del giudizio e, CP_1 comunque, precedentemente il passaggio in giudicato della sentenza, e che il ricorrente non aveva provato e neppure allegato alcuna causa di forza maggiore o impossibilità ad avervi accesso;
dall'altro, che l'accesso al fascicolo penale R.G.N.R. 16019/2017 comunque non potrebbe considerarsi rilevante ai fini di un provvedimento revocatorio, avendo il formulato generiche ed indimostrate Pt_1 eccezioni volte a dimostrare l'intenzione della convenuta di liberarsi di un dipendente
“scomodo” in relazione alle irregolarità prospettate per un diverso impianto a Montecompatri.
7.3. Con il reclamo/impugnazione censura tali argomentazioni Parte_1 evidenziando che: i) la falsa testimonianza resa da si inserisce nel disegno Per_1 fraudolento di in quanto rappresenta una chiara macchinazione finalizzata a CP_1
9 ostacolare la difesa del ricorrente e a influenzare l'esito del giudizio: difatti, Per_1 ha dichiarato di essere stato contattato dal in merito alla cena di lavoro, CP_3 oggetto della prima contestazione disciplinare rivolta a parte appellante e di aver riferito in quella occasione che il gli aveva chiesto di dichiarare falsamente di Pt_1 avervi partecipato;
ii) tuttavia, questa versione è compromessa da evidenti incongruenze sotto il duplice profilo dell'illogicità temporale e sostanziale: - sul piano temporale, avrebbe confessato al di aver subito pressioni a mentire Per_1 CP_3 da parte del il 20 dicembre, ossia nove giorni prima che il fosse a Pt_1 Pt_1 conoscenza della contestazione disciplinare, notificatagli solo il 29 dicembre;
- sul piano sostanziale, il in sede di deposizione, ha dichiarato di essere stato Per_1 contattato dal mentre la società, nei propri atti scritti, ha affermato CP_3 esattamente il contrario;
iii) l'apparente logica di tali dichiarazioni si regge unicamente come artifici e raggiri, chiaramente finalizzati a violare il diritto di difesa del ricorrente e a compromettere l'accertamento della verità e tale condotta configura pienamente il dolo processuale revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c.; iv) il giudice di prime cure non ha colto che la contestazione della cena di lavoro si riferiva alla presunta partecipazione del all'evento, il cui nome era stato utilizzato come Per_1 rappresentativo dell'argomento trattato durante l'incontro, ovvero la riduzione a conformità elettromagnetica dei segnali presenti nella sua postazione: questa scelta era coerente con la prassi aziendale consolidata di che prevedeva CP_1
l'indicazione di nominativi simbolici nelle note spese per proteggere l'identità dei partecipanti reali, evitando di esporli a critiche o accuse indebite ed ha CP_1 strumentalizzato questa prassi consolidata per costruire una narrativa accusatoria contro il ricorrente, sostenendo che egli avesse esercitato pressioni sul per Per_1 indurlo a mentire sulla sua partecipazione alla cena;
v) il primo giudice non ha colto come le dichiarazioni del già compromesse da incongruenze logiche e Per_1 temporali, fossero parte di un disegno fraudolento più ampio orchestrato da CP_1 per giustificare un licenziamento infondato, e come la società abbia sfruttato artifici e raggiri per costruire un caso disciplinare contro il ricorrente, ignorando volutamente il contesto aziendale e la prassi consolidata che giustificavano le azioni del Pt_1
7.4. Orbene, osserva la Corte, in primo luogo, che, con riguardo alla testimonianza di
, l'invocata revocazione presenta evidenti e plurimi profili di Persona_1 inammissibilità: le questioni che la parte pone all'attenzione della Corte sono, difatti, le medesime questioni (di merito) già evidenziate nei precedenti giudizi e mirano ad ottenere una rivalutazione nel merito delle dichiarazioni testimoniali e dell'intero compendio probatorio. Non vi è, in altri termini, alcun elemento - come ritenuto dal primo giudice - che possa evidenziare un dolo revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., per di più sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la sentenza n. 1905/2022: l'odierno reclamante/appellante era certamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri (né ha allegato circostanze che dimostrino il contrario) e, come sottolineato dal Tribunale, avrebbe potuto chiedere l'accesso agli atti all'ufficio di Procura ben prima del 28/09/2022 (cfr. istanza doc. n. 23 allegato al ricorso di primo grado), quando già la sentenza n. 1905/2022 era passata in giudicato. Non senza considerare che, come correttamente affermato dal primo giudice, la rilevanza degli atti dell'inchiesta penale - che non risultano tra l'altro prodotti nel presente giudizio né tantomeno compiutamente elencati - ai fini della prova del dolo revocatorio è
10 rimasta del tutto indimostrata;
e che, inoltre, gli argomenti del superamento dei limiti di campo elettromagnetico riscontrato dall'ARPA nella proprietà del confinante Pt_4 con la proprietà del del procedimento di riduzione a conformità delle Per_1 emissioni e dell'incarico svolto da in tale ambito hanno formato oggetto del Pt_1 giudizio di impugnazione del licenziamento sin dalla fase sommaria (cfr. ricorso del 02/07/2019).
7.5. In definitiva, soltanto con la proposizione del reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012 avverso la sentenza n. 1905/2022 il Santori avrebbe potuto sollecitare una rivalutazione intrinseca delle dichiarazioni testimoniali di , ovvero Persona_1 un ulteriore approfondimento sulla condotta oggetto della contestazione disciplinare: non può invocarsi il c.d. dolo revocatorio unicamente sulla base di una paventata inattendibilità delle dichiarazioni del teste, occorrendo diversamente l'allegazione e, soprattutto, la prova dell'esistenza di un accordo fraudolento tra ed il Controparte_1 testimone al fine di indurre quest'ultimo a dichiarare il falso. E, nel caso di specie, non soltanto non vi è la prova di una tale “macchinazione” - e certamente essa non risulta dimostrata dall'esistenza del procedimento penale sopra indicato ovvero dagli atti dello stesso di cui non si conosce compiutamente il contenuto - quanto, soprattutto, non vi è alcuna prova, acquisita al di fuori del presente giudizio in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza, che le dichiarazioni rese da Persona_1 siano non rispondenti a verità.
7.6. L'odierno reclamante/appellante non ha, pertanto, come ritenuto in modo corretto e condivisibile dal primo giudice, dimostrato che abbia posto in essere Controparte_1 una attività deliberatamente fraudolenta e dannosa, specificamente consistita nell'aver indotto il teste a dichiarare il falso nel corso della sua Persona_1 deposizione del 07/07/2020, che abbia pregiudicato il diritto di difesa della controparte e che abbia avuto un'influenza decisiva sul convincimento del giudice. Parimenti, non ha dimostrato la decisività dei documenti di cui al fascicolo dell'inchiesta pendente presso la Procura della Repubblica di Velletri, né tantomeno di non aver potuto produrre in giudizio tali documenti - invero mai prodotti integralmente - per causa di forza maggiore o per fatto della controparte.
8. Quanto alla vicenda relativa alle antenne dell'impianto radiofonico sito in Località Monte Peglia, con il ricorso di primo grado l'odierno appellante ha sostenuto che: i) la statuizione contenuta nella sentenza n. 1905/2022 e relativa alla contestazione disciplinare attinente la difformità delle antenne dell'impianto del è frutto del Pt_2 dolo di in danno di , poiché, come emerge dal verbale di CP_1 Parte_1 sopralluogo del 28/05/2019, alla ripresa delle verifiche interrotte il giorno
09/01/2019 i tecnici ministeriali, incaricati di verificare il nuovo progetto di CP_1 presentato in data 20 febbraio 2019, hanno rinvenuto l'impianto del tale e quale Pt_2
a quello accertato il giorno della sospensione delle misure;
ii) difatti, marca e tipo delle antenne installate risultano identici, come pure la loro orientazione;
iii) il verbale del 28/05/2019 è stato acquisito dal ricorrente soltanto in data 02/09/2022, a seguito di reiterate istanze di accesso agli atti;
iv) non essendo intervenuta alcuna modifica all'impianto, l'attività progettuale di di cui all'elaborato del 20/02/2019 è CP_1 insussistente;
v) la discordanza fra le antenne installate e quelle di progetto era nota da anni ad tanto che già dal sopralluogo del 29/11/2016 risultano installate CP_1 antenne Kathrein 7501266 ma nel relativo progetto è riportata altra tipologia di antenne: ne consegue, pertanto, che le domande poste dal al erano CP_3 Pt_1
11 preordinate a creare un pretesto per addossare al lavoratore la responsabilità di una difformità che, invece, era già nota al trattandosi evidentemente di una CP_3 decisione condivisa da anni, anche prima di presentare l'integrazione del progetto per l'aggiunta di due antenne;
vi) dunque, i verbali del 28/05/2019 e del 26/11/2016 sono documenti decisivi per comprendere il raggiro posto in essere dalla società in quanto disvelano la macchinazione fraudolenta ordita da ai danni del che CP_1 Pt_1 pur realizzando un impianto secondo criteri già concordati perché già oggetto di precedente sperimentazione, si è visto espellere dall'azienda per asserita difformità del progetto: la società, omettendo di produrre i verbali in argomento, e facendo apparire di non essere informata dei criteri di realizzazione dell'impianto di Pt_2
, ha fuorviato il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante.
[...]
8.1. Sul punto, il primo giudice, come sopra accennato, ha ritenuto, in sintesi, che: a)
avrebbe potuto ottenere e produrre in giudizio tempestivamente i Parte_1 verbali del 28/05/2019 e del 29/11/2016, mentre ha richiesto l'accesso agli atti per la prima volta in data 26/05/2022; b) non si comprende come un accertamento successivo al licenziamento, quale quello contenuto nel verbale del 28/05/2019, possa costituire un raggiro tale da incidere sul convincimento del giudice, giungendo ad inficiare le contestazioni disciplinari mosse per fatti antecedenti e, in particolare, per aver negato la difformità delle antenne installate nell'impianto radio di Parte_2 rispetto al progetto comunicato alle competenti autorità, difformità accertata dal verbale del MISE del 09/01/2019; c) a nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29/11/2016 e nel verbale del 28/05/2019, le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto;
in ogni caso, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte, come pure non può ritenersi idonea una tale ipotesi a destituire di fondamento le contestazioni disciplinari mosse dalla società e incontrovertibilmente accertate con il verbale del 09/01/2019. 8.2. Tali argomentazioni vengono censurate con l'appello/reclamo come segue: i) la natura decisiva dei documenti posti alla base della domanda di revocazione emerge dalla lettura della contestazione disciplinare del 31/01/2019, avente ad oggetto una presunta difformità delle antenne risultata del tutto inesistente in virtù del confronto tra il verbale del 09/01/2019 ed il verbale del 28/05/2019, non prodotto tempestivamente in giudizio a causa dell'ostruzionismo della controparte;
ii) l'affermazione della società di una difformità delle antenne installate rispetto a quelle di cui al progetto e della necessità di una nuova progettazione per correggere gli errori rilevati nel verbale del 09/01/2019 ha indotto in errore il ricorrente, facendogli ritenere, in buona fede, che le affermazioni aziendali fossero veritiere, ostacolandolo nel riconoscere l'importanza dell'acquisizione, ai fini di causa, del verbale MISE del 28/05/2019 e quindi, rallentando la presentazione della relativa istanza di accesso;
iii) soltanto il raffronto tra i due verbali ha consentito di appurare che la società ha simulato un'attività progettuale mai effettivamente realizzata, poiché il verbale del 28/05/2019 conferma che le antenne non sono mai state modificate, neppure a seguito del presunto intervento correttivo dichiarato da le antenne (modello CP_1
Kathrein 75010266) si ritrovano, tali e quali, nel verbale di accertamento del 29/11/2016, nel verbale del 09/01/2019 ed infine nel verbale del 28/05/2019, a riprova che la ha sempre avallato la discrepanza tra le antenne di progetto e CP_1
12 quelle installate, come da prassi consolidata nel settore radioelettrico, e non come frutto di una difformità fraudolenta imputabile al dunque, ha Pt_1 CP_1 simulato una nuova progettazione dell'impianto di dichiarando Parte_2 modifiche significative come una presunta variazione del sistema di alimentazione e un abbassamento elettrico di 26 gradi, ma il verbale del 28/05/2019 dimostra che queste modifiche erano semplicemente “dichiarate dall'emittente” senza riscontro oggettivo;
iv) il ricorrente non ha potuto produrre il verbale a tempo debito per fatto dell'avversario, sia in quanto ha allontanato, per tutta la durata del rito CP_1 sommario e del conseguente giudizio di opposizione, ogni sospetto circa l'importanza da darsi al confronto tra i due verbali, dichiarando di essere stata costretta, a causa della condotta del ad una nuova progettazione, in realtà mai eseguita, sia in Pt_1 quanto i tre tentativi di accesso agli atti sono stati paralizzati proprio dall'opposizione ostruzionistica messa in atto dalla Società v) il comportamento di CP_1 CP_1 configura una frode processuale rientrante nel concetto di “macchinazione”, atteso che la simulazione della progettazione, la falsa accusa di difformità delle antenne e l'occultamento del verbale MISE dimostrano un disegno coordinato, finalizzato a manipolare il contesto processuale, ostacolare la difesa del ricorrente e influenzare indebitamente il giudizio: in particolare, la presunta difformità tra le antenne indicate nel progetto e quelle effettivamente installate è stata artificiosamente rappresentata come una mancanza grave imputabile al ricorrente, ma questa accusa si basa su una narrativa priva di fondamento tecnico, in quanto la differenza tra le antenne progettate e quelle installate rappresenta una prassi consolidata nel settore radioelettrico per garantire la precisione dei calcoli elettromagnetici e il rispetto delle normative tecniche e ambientali, tenendo conto degli effetti di interferenza e schermatura prodotti dal traliccio sul diagramma di radiazione delle antenne;
vi) il comportamento di non si limita a una generica violazione del dovere di lealtà processuale CP_1 sancito dall'art. 88 c.p.c., ma rappresenta un piano preordinato per neutralizzare la difesa del ricorrente e ostacolare la ricerca della verità: il primo giudice non ha compreso che l'aspetto rilevante non risiede nel singolo verbale MISE del 09/01/2019
o in quello successivo del 28/05/2019, ma nel confronto tra i due documenti, dal quale emerge chiaramente che l'impianto del non ha subito alcuna modifica Parte_2 rispetto alle condizioni precedenti, il che dimostra come abbia simulato una CP_1 progettazione correttiva inesistente.
8.3. Osserva la Corte, in primo luogo, che le argomentazioni del reclamo palesano una ripetizione pedissequa degli argomenti già svolti con l'originario ricorso piuttosto che una critica puntuale e specifica alle motivazioni della gravata sentenza.
8.4. Il riferimento è, innanzitutto, alla tardiva richiesta di acquisizione del verbale del 28/05/2019, atteso che con riguardo al verbale del 29/11/2016 - prodotto tra l'altro in modo parziale (soltanto la prima pagina) - non ha documentato né Parte_1 la data di richiesta né la data di acquisizione, e, pertanto, non vi è alcuna prova che egli ne sia venuto in possesso unicamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 1905/2022. Difatti, l'odierno reclamante insiste nell'affermare di aver richiesto in ritardo copia del verbale del 28/05/2019 poiché indotto in errore dalla società circa l'esistenza di una difformità delle antenne installate rispetto a quelle di cui al progetto e della necessità di una nuova progettazione per correggere gli errori rilevati nel verbale del 09/01/2019. 8.4.1. Tali argomentazioni, tuttavia, sono totalmente destituite di fondamento.
13 8.4.2. La circostanza della difformità delle antenne rispetto al progetto presentato da progetto che il Consiglio di Stato aveva disposto di verificare con l'ordinanza CP_1
n. 1177/2018 (cfr. contestazione disciplinare del 31/01/2019), è, in primo luogo, pacifica e documentale, poiché emerge chiaramente dal “Verbale di accertamento contestazione misure” del MISE del 09/01/2019, laddove alla pagina 2 si legge “In data odierna si prende atto che il sistema radiante installato è difforme da quello previsto dal progetto del 15/09/2017, in quanto composto da 4 antenne marca Kathrein CP_1 mod. 75010266 in polarizzazione ellittica anziché 4 antenne marca Kathrein mod. 754 154 in polarizzazione circolare”. Inoltre, tale documentata difformità era ben nota a
, il quale, nel contesto del ricorso datato 02/07/2019 di impugnazione Parte_1 del licenziamento, aveva affermato che: i) l'impianto era stato oggetto di due modifiche progettuali realizzate dal medesimo ed in entrambi i casi, le antenne erano Pt_1 diverse da quelle previste in progetto (pag. 6 del ricorso); ii) entrambi i progetti redatti dal contenevano sigle di antenne diverse da quelle installate (pag. 7); iii) una Pt_1 volta completata con esito favorevole la sperimentazione di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato, egli avrebbe redatto un progetto contenente l'effettiva indicazione delle antenne utilizzate (pag. 7).
8.4.3. Con la conseguenza che alcuna induzione in errore da parte della società può essere neanche ipotizzata, essendo evidente, e soprattutto conosciuta dall'odierno reclamante, l'esistenza di tale difformità.
8.4.4. Quanto all'induzione in errore circa la necessità di una nuova progettazione, è sufficiente rilevare come abbia prodotto il nuovo progetto del 20/02/2019 CP_1 sin dalla fase sommaria del giudizio in allegato alla propria memoria di CP_5 costituzione (doc. n. 28), evidenziando al contempo che tale progetto riportava le antenne realmente montate ma opportunamente collegate, e che era stato verificato ed autorizzato dal in data 18/06/2019. CP_4
8.4.5. Il nuovo progetto, dunque, era reale, effettivo e niente affatto simulato.
8.5. L'assenza di una articolata e puntuale censura alle motivazioni del primo giudice è evidente anche con riguardo ad un ulteriore profilo.
8.5.1. insiste nell'affermare che il confronto tra i due verbali del Parte_1
09/01/2019 e del 28/05/2019 disvelava la simulazione della progettazione poiché nessuna modifica era intervenuta con riguardo alle antenne, che erano sempre le stesse, sia in occasione della prima che della seconda verifica.
8.5.2. In tal modo, il reclamante omette di considerare che il giudice di prime cure ha preso una chiara posizione in ordine alla questione della “non difformità” delle caratteristiche strutturali delle antenne oggetto delle due verifiche, affermando testualmente che “A nulla rileva il fatto che, nel verbale del 29.11.2016 e nel verbale del 28.05.2019 le antenne siano le medesime dell'accertamento ispettivo, ben potendo essere state apportate modifiche al progetto e, comunque, anche laddove ricorresse una tale ipotesi, continua a non ravvisarsi il dolo processuale da intendersi secondo l'accezione ermeneutica sopra allegata e fornita dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione”.
8.5.3. Il primo giudice, in altri termini, in modo corretto e condivisibile ha evidenziato la totale irrilevanza della circostanza che ancora in sede di appello/reclamo viene ribadita dal Si consideri, difatti, che anche il giudice della fase sommaria ed il Pt_1 giudice della fase di opposizione del giudizio c.d. avevano entrambi valutato CP_5 tale circostanza, evidenziando come, pur se le antenne erano rimaste “uguali”, ciò che
14 assumeva rilevanza dirimente era la circostanza che la società era stata costretta a presentare un nuovo progetto per far sì che l'impianto potesse superare le verifiche ed ottenere l'autorizzazione del . CP_4
8.5.4. In particolare, si legge nell'ordinanza del Tribunale di Roma datata 27/12/2020 (R.G. 28587/2019): “E' pur vero che, come evidenziato dal ricorrente, il progetto ha ricevuto successiva approvazione pur con le diverse antenne difformi già installate (v. doc.28), ma è anche vero che è stato necessario un nuovo progetto, una ulteriore attività per elaborarlo sulla base di ciò che era stato realizzato e per farlo approvare, tempi ulteriori in attesa dell'approvazione”.
8.5.5. Ancora, il giudice della fase di opposizione (sentenza n. 1905/2022) ha affermato che “… sono pacifici i seguenti fatti: 1) i funzionari ministeriali hanno contestato la difformità delle antenne installate provocando il fermo delle verifiche;
2) la società ha sanato la suddetta difformità con la presentazione di un nuovo progetto, pur approvato con le antenne difformi. Tuttavia non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato posto che il ha, come dallo stesso riconosciuto, Pt_1 installato antenne difformi da quelle originariamente concordate e perdipiù sottoposte all'esame del Consiglio di Stato”.
8.5.6. Dunque, nessuna prova della asserita simulazione del nuovo progetto, e, soprattutto, della paventata induzione in errore del giudice della fase di opposizione, il quale, al pari del giudice della fase sommaria, ha considerato che le antenne oggetto del progetto approvato erano le stesse già valutate il 9 gennaio 2019 come difformi, e, tuttavia, ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, attribuendo rilievo decisivo alla comunicazione al proprio superiore di “circostanze non vere”.
8.5.7. Difatti, si legge nella sentenza n. 1905/2022: «… non si può negare che l'episodio si sia nella realtà dei fatti effettivamente realizzato posto che il ha, come dallo Pt_1 stesso riconosciuto, installato antenne difformi da quelle originariamente concordate e perdipiù sottoposte all'esame del Consiglio di Stato. In proposito infatti è documentato che abbia, con assoluta chiarezza, più volte ribadito al che tutto era Pt_1 CP_3 conforme a quanto concordato con l'azienda e vagliato dal Consiglio di Stato. Si veda all'uopo le trascrizioni delle conversazioni via watup, prodotte in giudizio e non contestate , nelle quale si evince come il abbia confermato e garantito al Pt_1 CP_3 ciò che in realtà non corrispondeva alla situazione concreta ovvero che il progetto presentato fosse conforme a quello concordato con l'azienda e sottoposto alla verifica del Consiglio di stato. ( Si legge all'uopo “ il sistema è conforme a quello di cui abbiano ottenuto dal Consiglio di Stato la sperimentazione, ….Ruzzier non ho capito hai aggiunto due antenne senza dirmelo e quindi senza inviare istanza aIT ….Santori: Ma no!!!! Ho aggiunto secondo un progetto già inviato e di cui abbiamo chiesto la sperimentazione
. ma quello che voglio sapere è se questo progetto già inviato è quello che il CP_3
Consiglio di stato ha ordinato di verificare : il sistema è conforme a quello cui
Pt_1 abbiano ottenuto dal Consiglio di Stato la sperimentazione ……Ruzzier: la marca e il modello di tutte le antenne è stato fedelmente rispettato come da progetto inviato?. sì perché si tratta di una aggiunta di due ulteriori antenne già precedentemente
Pt_1 sperimentate…….Ruzzier rifaccio la domanda il progetto realizzato corrisponde a quello della nostra ultima istanza che il CDS ha ordinato di sperimentare ? si
Pt_1 corrisponde. ( cfr doc 10 fascicolo opposta). E' quindi del tutto irrilevante ai fini della lesione del vincolo fiduciario il fatto che il abbia installato antenne differenti per
Pt_1
15 ragioni tecniche e che dopo il recesso l abbia presentato un nuovo progetto Pt_5 proprio con quelle differenti antenne perché ciò che è determinante è l'aver riferito e garantito al proprio superiore circostanze non vere di cui non ne poteva non essere consapevole. Ma vi è di più perché è proprio la qualifica del a cui, come pacifico, Pt_1 si associa un alto grado di responsabilità e di autonomia a portare questo tribunale, a ritenere violati gli obblighi di diligenza e fedeltà con una gravità tale da giustificare il recesso per giusta causa».
8.6. In definitiva, non appare ravvisabile alcuna “macchinazione” ad opera di CP_1 volta ad ostacolare la difesa del e ad influenzare l'esito del giudizio: la Pt_1 difformità delle antenne era, come sopra detto, circostanza documentale ed accertata in giudizio, mentre la sostanziale corrispondenza tra le antenne oggetto di verifica in data 09/01/2019 e le antenne per le quali è sopravvenuta l'autorizzazione a seguito della presentazione del nuovo progetto era circostanza nota al giudice della sentenza di cui si chiede la revocazione e che lo stesso giudice ha ritenuto del tutto irrilevante, per come copra riportato, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento.
8.7. Anche a non voler considerare che, come affermato dalla Suprema Corte con le pronunce sopra richiamate, per ritenere integrata l'ipotesi del dolo revocatorio non è sufficiente allegare il mendacio, o le false allegazioni o le reticenze della controparte, comunque il avrebbe dovuto dimostrare che la disamina del verbale del Pt_1
28/05/2019 avrebbe indotto il giudice della sentenza n. 1905/2022 ad una diversa decisione, avrebbe cioè avuto una influenza decisiva sul suo convincimento.
8.8. Tale influenza decisiva è, invero, priva di alcun supporto probatorio: difatti, la tesi secondo cui dal verbale del 28/05/2019 emergerebbe che nessuna modifica progettuale è stata apportata, oltre che del tutto generica, è smentita documentalmente dal provvedimento autorizzativo del Ministero del 18/06/2019, che fa espresso riferimento al nuovo progetto presentato da e autorizza “l'utilizzo CP_1 di un sistema radiante marca Kathrein tipo KG-75010266, composto da nr. 2 antenne orientate a 45°N e nr. 2 antenne orientate a 225°N e potenza massima del trasmettitore pari a 1Kw”.
8.8.1. Nuovo progetto che, si noti, era stato tempestivamente prodotto nel giudizio da che si era altresì premurata di dettagliare gli elementi di novità CP_5 CP_1 di tale progetto (cfr. memoria del 29/10/2019 pagg. 22 e ss.).
8.9. D'altro canto, come ben evidenziato dalla società appellata, i due verbali del
09/01/2019 e del 28/05/2019, che, nella prospettazione del reclamante, dimostrerebbero che nessuna attività di progettazione sarebbe stata attuata da per sanare i difetti delle antenne, in realtà nulla dimostrano, perché non sono CP_1 idonei a smentire l'esistenza di un progetto sottostante alla seconda verifica.
8.9.1. Anzi, mentre dalla lettura del verbale del 09/01/2019 emerge che “il sistema radiante installato è difforme da quello previsto dal progetto del 15/09/2017”, CP_1 nel verbale del 28/05/2019 si dà atto che “l'impianto è come da progetto dell'emittente del 20 febbraio 2019”: restano, quindi, confermate l'iniziale difformità delle antenne rispetto al progetto e la necessità per la società di procedere ad una nuova progettazione per ottenere l'autorizzazione per l'impianto.
8.10. Sono, pertanto, condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure, sia con riguardo alla tardività dell'istanza di acquisizione del verbale del 28/05/2019, sia con riguardo all'assenza dei requisiti previsti dall'art. 395 n. 1 c.p.c. per la sussistenza del dolo revocatorio, inteso come attività “deliberatamente fraudolenta,
16 concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale”.
9. Per tutto quanto esposto, l'appello/reclamo deve essere rigettato, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
10. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della parte che ha proposto l'impugnazione. 10.1. Mentre non è stata fornita alcuna adeguata allegazione in ordine al danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., si impone, invece, la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., così come anche richiesta da Controparte_6
. Il presente appello, infatti, è fondato su argomentazioni palesemente infondate e
[...] smentite sia dal dato testuale della gravata sentenza che dalla documentazione prodotta in atti, al punto da apparire pretestuose e da integrare l'abuso del diritto di impugnazione e realizzare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. L , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017). 10.3. Si ritiene che l'intensità dell'abuso del diritto di impugnazione, in uno con l'attività defensionale che l'appello/reclamo ha imposto alla controparte, con ostacolo alla ragionevole durata degli (altri) processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione, che esso ha determinato, rendano equo determinare la somma liquidabile ex art. 96, comma 3 c.p.c. in un importo pari alla somma di € 5.000,00.
10.4. La nuova formulazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., come aggiunto dall'art. 3, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, impone altresì la condanna di al Parte_1 pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro che si reputa giusto, tenuto conto di quanto già sopra evidenziato, determinare in € 2.500,00.
11. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla parte appellante/reclamante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il reclamo. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, nonché, ex art. 96, comma 3 c.p.c., della ulteriore somma equitativamente determinata di € 5.000,00. Condanna al pagamento in favore della delle ammende della Parte_1 CP_7
17 somma di € 2.500,00. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott.ssa Vittoria Di Sario
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