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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1118/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHI MARIA Parte_1 C.F._1
DANIELA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARINA CP_1 C.F._2
MARTA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Lecco Voglia regolamentare la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nata fuori dal matrimonio in data 31/08/2015, alle seguenti: Persona_1
CONDIZIONI 1. Disporre l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione Persona_1 prevalente della minore presso la residenza della madre sita in Oggiono (LC) in via XXV Aprile n.1.
2. Disporre che possa stare con il padre dal giovedì al sabato a settimane alterne. Il padre si Per_1 incaricherà di prelevare la bambina il giovedì pomeriggio all'uscita dalla scuola e di riaccompagnarla a Oggiono, presso la casa materna o, in alternativa, presso l'Oratorio durante il periodo del catechismo. In quest'ultimo caso sarà la madre a riprendere la figlia all'uscita dal catechismo. Quando la bambina starà con il padre, quest'ultimo avrà cura di accompagnare la figlia alle attività sportive che la bambina normalmente pratica.
3. I signori e stabiliscono che ogni anno, durante le vacanze scolastiche natalizie, Pt_1 Per_1 starà con il padre durante la prima settimana e con la madre durante la seconda settimana di Per_1 sospensione scolastica, ad eccezione dei giorni 24, 25 e 26 dicembre che trascorrerà con il Per_1 padre e con la madre ad anni alterni.
Durante le festività Natalizie del corrente anno (2025), starà con il padre per tutta la prima Per_1 settimana delle vacanze natalizie (compresi i giorni della Vigilia, di Natale e Santo Stefano 2025) mentre starà con la madre per la settimana successiva.
A partire dall'anno 2026, starà con il padre la prima settimana di vacanza, ad eccezione dei Per_1 giorni 24, 25 e 26 dicembre che li trascorrerà con la madre alla quale si ricongiungerà poi per la seconda settimana di vacanza scolastica.
Questa alternanza dovrà comunque tener conto degli impegni della bambina e delle esigenze lavorative dei genitori che si obbligano a comunicarsi a vicenda, per tempo, eventuali diverse necessità.
4. Durante le vacanze pasquali starà continuativamente con la mamma;
qualora quella Per_1 settimana coincidesse con la settimana in cui sta con il padre dal giovedì al sabato, il Per_1 soggiorno presso la casa del padre deve intendersi sospeso e rimandato alla settimana successiva.
5. Durante le vacanze estive i genitori continueranno ad applicare l'alternanza di presso Per_1
l'abitazione del padre dal giovedì al sabato compatibilmente con la frequentazione dell'oratorio in
Oggiono e/o di campi estivi da parte della bambina.
6. Disporre che contribuisca al mantenimento della figlia con il CP_1 Per_1 versamento, sul conto corrente indicato dalla madre nel ricorso introduttivo del presente giudizio, della somma mensile di euro 150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla fine del mese di novembre 2025. 7. Disporre che le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo in uso presso Codesto
Tribunale, di seguito ritrascritto: “Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione
e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori
e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore)”.
8. Il signor in aggiunta al versamento di un assegno mensile di euro 150,00, CP_1 acconsente a che la signora continui a percepire al 100% l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per la figlia minore Per_1
9. Spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di avere CP_1 intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio,nel corso della quale è nata il [...] in
Lecco una figlia, e chiedendo al Tribunale di regolamentare le modalità di esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate nel foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato il 26.11.2025.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza. Il Tribunale ritiene possibile omologare le condizioni concordate indicate concordemente dalle parti nel foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato il 26.11.2025, sopra riportate, da reputarsi conformi all'interesse preminente della figlia minore Per_1
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, il 6 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 1118/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCHI MARIA Parte_1 C.F._1
DANIELA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARINA CP_1 C.F._2
MARTA,
resistente;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Lecco Voglia regolamentare la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nata fuori dal matrimonio in data 31/08/2015, alle seguenti: Persona_1
CONDIZIONI 1. Disporre l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione Persona_1 prevalente della minore presso la residenza della madre sita in Oggiono (LC) in via XXV Aprile n.1.
2. Disporre che possa stare con il padre dal giovedì al sabato a settimane alterne. Il padre si Per_1 incaricherà di prelevare la bambina il giovedì pomeriggio all'uscita dalla scuola e di riaccompagnarla a Oggiono, presso la casa materna o, in alternativa, presso l'Oratorio durante il periodo del catechismo. In quest'ultimo caso sarà la madre a riprendere la figlia all'uscita dal catechismo. Quando la bambina starà con il padre, quest'ultimo avrà cura di accompagnare la figlia alle attività sportive che la bambina normalmente pratica.
3. I signori e stabiliscono che ogni anno, durante le vacanze scolastiche natalizie, Pt_1 Per_1 starà con il padre durante la prima settimana e con la madre durante la seconda settimana di Per_1 sospensione scolastica, ad eccezione dei giorni 24, 25 e 26 dicembre che trascorrerà con il Per_1 padre e con la madre ad anni alterni.
Durante le festività Natalizie del corrente anno (2025), starà con il padre per tutta la prima Per_1 settimana delle vacanze natalizie (compresi i giorni della Vigilia, di Natale e Santo Stefano 2025) mentre starà con la madre per la settimana successiva.
A partire dall'anno 2026, starà con il padre la prima settimana di vacanza, ad eccezione dei Per_1 giorni 24, 25 e 26 dicembre che li trascorrerà con la madre alla quale si ricongiungerà poi per la seconda settimana di vacanza scolastica.
Questa alternanza dovrà comunque tener conto degli impegni della bambina e delle esigenze lavorative dei genitori che si obbligano a comunicarsi a vicenda, per tempo, eventuali diverse necessità.
4. Durante le vacanze pasquali starà continuativamente con la mamma;
qualora quella Per_1 settimana coincidesse con la settimana in cui sta con il padre dal giovedì al sabato, il Per_1 soggiorno presso la casa del padre deve intendersi sospeso e rimandato alla settimana successiva.
5. Durante le vacanze estive i genitori continueranno ad applicare l'alternanza di presso Per_1
l'abitazione del padre dal giovedì al sabato compatibilmente con la frequentazione dell'oratorio in
Oggiono e/o di campi estivi da parte della bambina.
6. Disporre che contribuisca al mantenimento della figlia con il CP_1 Per_1 versamento, sul conto corrente indicato dalla madre nel ricorso introduttivo del presente giudizio, della somma mensile di euro 150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla fine del mese di novembre 2025. 7. Disporre che le spese straordinarie extra-assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo il protocollo in uso presso Codesto
Tribunale, di seguito ritrascritto: “Spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita superiori a 6 mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento
(o presso strutture private) erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, o in mancanza baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione
e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (babysitter) in casi ulteriori
e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanza senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motociclo ed autovettura).
Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni 3), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alle spese entro il termine di 15 giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascun genitore)”.
8. Il signor in aggiunta al versamento di un assegno mensile di euro 150,00, CP_1 acconsente a che la signora continui a percepire al 100% l'Assegno Unico erogato Parte_1 dall'INPS per la figlia minore Per_1
9. Spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 11.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale deducendo di avere CP_1 intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio,nel corso della quale è nata il [...] in
Lecco una figlia, e chiedendo al Tribunale di regolamentare le modalità di esercizio della Per_1 responsabilità genitoriale.
Comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente del Tribunale gli stessi sono addivenuti a un accordo per il mutamento del titolo del ricorso da giudiziale in consensuale, alle condizioni indicate nel foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato il 26.11.2025.
Il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa per la decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza. Il Tribunale ritiene possibile omologare le condizioni concordate indicate concordemente dalle parti nel foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato il 26.11.2025, sopra riportate, da reputarsi conformi all'interesse preminente della figlia minore Per_1
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, il 6 dicembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada