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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 4538/22 vertente
TRA
(cod. fisc. ), , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Iolanda Buono (cod. fisc.
[...]
), ed elett.te domiciliato in Caserta alla via G.M. Bosco n. 65, C.F._2
palazzo "Anto", in virtù di procura già rilasciata (fax al seguente n. 0823/328009;
Pec: Appellato Email_1
CONTRO
(CF: ), rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Pietro Farina (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_4
suo studio in Via Santisi, Parco Flora - Sant'Agata de' Goti (Bn)- fax 0823 953311,
PEC Appellante Email_2
OGGETTO: appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. avverso la sentenza n.
1730/2021 pubblicata il 11.5.2021 dalla Corte di Appello di Napoli.
CONCLUSIONI
- per : confermare la sentenza di primo grado appellata (che Parte_1 contemplava la condanna alle spese di lite di con attribuzione), rigettare CP_1
l'appello proposto dal con condanna dello stesso al pagamento delle spese e CP_1 competenze del giudizio di appello, di quello avanti la Suprema Corte di Cassazione e del
1 presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15% nonché IVA e CPA, con ripetizione dei contributi unificati sostenuti e con attribuzione al procuratore antistatario.
Per si rimette alla Corte per una giusta regolamentazione delle spese CP_1 del giudizio di appello, di Cassazione e del giudizio di rinvio, chiedendo che voglia tener conto dei seguenti principi di diritto: 1) l'impossibilità di una “valutazione unitaria in sede di regolamento delle spese” dei due giudizi riuniti in primo grado non esclude che, nel giudizio di appello (che invece è unitario), si possa verificare una soccombenza reciproca nel caso in cui la Corte d'Appello, in sede di rinvio, accolga il motivo principale di gravame proposto dal avente ad oggetto la condanna del alle spese e CP_1 Parte_1 competenze del giudizio N. 2000476/2012 R.G. (ex N. 476/2012 R.G.) dichiarato improcedibile per difetto di potere autorizzativo.
In tal caso, qualora la Corte respingesse la domanda di compensazione delle spese dell'altro giudizio, si determinerebbe una reciproca soccombenza idonea ad una pronuncia di compensazione totale o parziale per le fasi successive al primo grado per soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
2) La Corte di Cassazione – pur avendo sancito che i processi riuniti conservano la propria autonomia, pur rimanendo distinti ai fini della liquidazione delle spese del giudizio, ha anche stabilito che quando le cause riunite sono patrocinate da uno stesso avvocato si applicano i seguenti principi di diritto: 1) “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693); 2) “in caso di riunione di più cause, la liquidazione di un compenso unico, può aver luogo soltanto per l'attività difensiva prestata dal momento della riunione, mentre la riportata maggiorazione prevista dal dm n.55/2014, avente carattere discrezionale spetta, in via ulteriore a condizione che l'avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto” (Cass. 28 maggio 2018 n.13276).
Di conseguenza, considerato che l'avv. Iolanda Buono (dichiaratasi antistatario) ha
2 patrocinato anche il giudizio N. 2000476/2012 R.G. (definitosi con compensazione non contestata dal proprio rappresentato) e che per tale giudizio riunito dovrà essere pagata dal proprio cliente, una liquidazione dell'intera tariffa a carico del (ove CP_1 soccombente) integrerebbe una violazione dei criteri di liquidazione previsti dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 e s.m.i. in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa e determinerebbe un addebito in danno della parte soccombente su cui graverebbe un compenso superiore a quello previsto dalla tariffa forense. Inoltre, considerata la natura del processo ed il fatto che nel primo grado di giudizio (e in quelli successivi) non sono state svolte attività istruttorie in senso proprio, le competenze legali andranno liquidate al minimo degli onorari previsti dal D.M. e senza applicazione di compensi per la fase istruttoria.
Svolgimento del processo
PRIMO GRADO
Giudizio rg 243/2011
- nella qualità di tutore dell'interdetta Parte_1 Persona_1
- conveniva innanzi al Giudice di Pace di S. Agata de' Goti,
[...] [...] per sentirlo condannare, previo accertamento della sua condotta CP_1
omissiva, al risarcimento dei danni provocati al fondo di proprietà dell'interdetta, per mancato raccolto delle sterpaglie e rovi ivi esistenti e per il ripristino delle colture a seguito del verificarsi di due incendi.
A sostegno delle sue richieste, l'attore dichiarava che era CP_1 proprietario di un fondo sito in S. Agata Dei Goti, Contrada Presta, confinante con il fondo di proprietà di;
Persona_1 che nel mese di agosto 2010, sul fondo di proprietà del convenuto, ove erano presenti rovi ed erbacce, si verificavano degli incendi che provocano danni al vigneto del fondo confinante di proprietà dell'interdetta e ne chiedeva il ristoro.
Si costituiva che contestava le avverse eccezioni e difese, CP_1
chiedendone il rigetto integrale;
introduceva domanda riconvenzionale chiedendo accertarsi la responsabilità in capo a – in proprio - nella causazione degli incendi Parte_1
risalenti al 15 e 29 agosto 2010 con condanna del medesimo al risarcimento dei
3 danni subiti anche per il taglio abusivo di alberi compiuto dal in Parte_1
violazione dei confini tra i terreni contigui.
Il Giudice di Pace (omesso di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti di che, in Controparte_2
proprio, non era soggetto del procedimento) dichiarava la propria incompetenza per valore, compensava le spese di lite e rimetteva la causa al Tribunale di
Benevento, Sezione distaccata di Airola.
Giudizio rg 451/2011. non provvedeva a riassumere la causa di cui sopra, ma anzi, con CP_1
atto di notificato nel marzo 2011, introduceva autonomo giudizio dinanzi al
Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Airola, nei confronti di in proprio chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1
danni patiti da esso attore a seguito dello scoppio degli incendi avvenuto nel mese di agosto 2010 e per il taglio non autorizzato di piante.
A sostengo delle proprie richieste, deduceva di essere proprietario di un fondo agricolo sito in Sant' Agata dei Goti località Presta;
che , tutore di , proprietaria di un Parte_1 Persona_1
fondo ad esso confinante, la mattina del 12.07.2010 aveva provveduto al taglio di quattro piante esistenti sul terreno de quo, nonché alla distruzione di n. 5 piante di vitigno e di n. 6 piante di fichidindia, per un danno complessivo subito pari ad €
4868,00; aveva abbandonato rami e foglie secche di risulta derivanti dall'attività di ramatura delle piante asportate dal terreno di parte attrice che aveva determinato lo svilupparsi di due incendi, verificatisi nel mese di Agosto 2010, propagatisi anche nel terreno del che, per effetto, subiva ulteriori danni per € 11.650,52. CP_1
Si costituiva il quale, in proprio e in via preliminare, Parte_1
eccepiva la litispendenza- continenza tra la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attore dinanzi al tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola,
e la domanda in via riconvenzionale proposta sempre dal nel giudizio CP_1
pendente dinanzi al Giudice di pace di Sant' Agata dei Goti - introdotto da
, quale tutore di . Parte_1 Persona_1
4 Nel merito insisteva per il rigetto della domanda in quanto infondata.
Giudizio: rg 476/2012.
, in qualità di tutore di Parte_1 Persona_1
provvedeva a riassumere nei termini dinanzi al Tribunale di Benevento- Sezione distaccata di Airola il procedimento n 243/11 pendente in origine innanzi al
Giudice di Pace di S. Agata dei Goti.
Si costituiva chiedendo in via preliminare la riunione tra i due CP_1 procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva;
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancanza della necessaria autorizzazione alla costituzione del Giudice tutelare della costituzione di quale tutore dell'interdetta , nonché la sussistenza Parte_1 Per_1
di un evidente conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.
Il G.I. disponeva la riunione dei due fascicoli aventi nrg. 451/2011 e 476/2012 ed assegnava la causa a sentenza sulla questione preliminare sollevata dal CP_1
Con sentenza non definitiva n. 1658/2014 depositata in data 1 luglio 2014, il
Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, dichiarava improcedibile la domanda (RG 451/11) proposta da nella qualità di Parte_1
tutore di in quanto l'autorizzazione del Giudice tutelare era stata rilasciata Per_1 con riferimento a presunti danni verificatisi nella primavera del 2010, mentre la causa era stata instaurata con riferimento a danni presumibilmente verificatisi nel mese di agosto del 2010.
Le spese venivano rimesse alla pronuncia definitiva.
Con sentenza n. 194/2017, depositata in data 6 febbraio 2017, il Tribunale di
Benevento così: “definitivamente pronunciando sulle cause civili iscritte ai nn. 2000451
e 2000476 del Ruolo generale degli affari contenziosi rispettivamente degli anni 2011 e
2012, ogni diversa istanza ed eccezione respinta così decideva:
1. rigetta le domande intentate da;
2. lo condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite, che quantifica in euro 4.835,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, e C.P.A., come per legge, con distrazione”.
5 Quanto alla sentenza non definitiva dichiarava che nulla vi è da pronunciare rispetto alla domanda dal . Parte_1
GIUDIZIO DI APPELLO
Giudizio r.g. 1927/2017. impugnava la sentenza n. 194/2017, depositata in data 6 CP_1
febbraio 2017, con atto di appello notificato in data 29.03.2017 sia al in proprio che in qualità di tutore dell'interdetta Parte_1
. Persona_1
L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata:
1. dichiarare la responsabilità di per i danni subiti da Parte_1 [...]
così come analiticamente descritti nella premessa dell'atto introduttivo di primo CP_1 grado e nella allegata relazione tecnica di parte redatta dall'arch. Persona_2
2. condannare per le dedotte causali, al pagamento a titolo di Parte_1 risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di € 16.518,52, di cui €
4.868,00 per la illecita attività di taglio e prelevamento delle piante dal fondo dell'attore ex art. 2043 c.c. ed € 11.620,52 per i danni derivati dalla propagazione dell'incendio nel fondo attorea, o di quel minor importo che emergerà dalle risultanze istruttorie, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda;
3. in via istruttoria, senza inversione degli oneri ed ove necessario ai fini della decisione, ammettere l'interrogatorio formale di e la prova per testi Parte_1 tempestivamente articolati nel giudizio di primo grado;
4. sempre in via istruttoria, disporre opportuna c.t.u. per la descrizione dello stato dei luoghi, l'accertamento e la verifica delle denunciate circostanze e delle responsabilità nella produzione degli eventi dannosi, la quantificazione dei danni subiti dall'attore e quant'altro utile per la decisione della causa;
5. condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del Parte_1 doppio grado di giudizio;
6. in via più gradata, in caso di rigetto dei motivi di merito proposti con la presente impugnazione, disporre la compensazione delle spese di primo grado ex art. 92, comma 2°,
c.p.c. in considerazione della reciproca soccombenza determinata dal rigetto delle rispettive domande e regolando quelle dell'appello secondo giustizia. 6 Si costituiva il quale chiedeva: Parte_1
1. dichiararsi l'appello inammissibile ex art 342 cpc;
2. in via preliminare dichiararsi che il era stato erroneamente Parte_1 citato anche in qualità di tutore di Persona_1
3. nel merito, previa conferma della sentenza appellata, rigettarsi l'appello perché palesemente improponibile, improcedibile, inammissibile nonché assolutamente infondato in fatto e diritto;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15% nonché IVA e CPA, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, all'udienza del 15 dicembre 2020, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note e la Corte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, tratteneva la causa in decisione. L'appellante e l'appellato depositavano comparse e memorie conclusionali di replica.
Con sentenza nr. 1730/2021 emessa in data 11.05.2021, la Corte di Appello di
Napoli così statuiva:
“1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, conferma nel resto;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio”.
GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Avverso la prefata sentenza, proponeva ricorso per Parte_1
Cassazione, iscritto a ruolo con n.r.g. 30506/2021, sulla base di tre motivi di impugnazione:
1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 279 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.”.
Secondo il ricorrente il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1658 del 1° luglio 2014, aveva commesso un grave errore, consistente nel qualificare la decisione resa come
“parziale”. Tale errore, evidenziato anche nella sentenza definitiva n. 194 del 6 febbraio
7 2017 resa dal medesimo Tribunale, in realtà, decideva definitivamente sul rapporto tra
(rappresentata dal tutore e Persona_1 Parte_1 CP_1
rinviando la decisione della diversa controversia tra in
[...] Parte_1 proprio e Affermava il ricorrente che i due giudizi riuniti, oltre a CP_1 difettare di coincidenza soggettiva, in quanto il solo era parte in CP_1 entrambi (in quello iniziale come convenuto e come attore in quello dal medesimo instaurato con atto di citazione notificato 15 marzo 2011), avevano anche oggetti non coincidenti (quello iniziato da quale tutore di Parte_1 [...]
risarcimento dei danni nei confronti di per gli incendi Persona_1 CP_1 verificatisi l'uno prima del 15 agosto 2010 e l'altro il 29 agosto 2010; quello iniziato da nei confronti di in proprio: risarcimento dei CP_1 Parte_1 danni relativi all'abbattimento delle piante ed agli incendi del 15 e 29 agosto 2010).
Pertanto ne conseguiva che il Tribunale di Benevento, con la sentenza parziale del 2014, dichiarando improcedibile la domanda proposta da quale tutore Parte_1 di si era pronunciato definitivamente sulla controversa iniziale, Persona_1 non restando nulla da decidere per quanto riguardava per cui non Persona_1 poteva rinviare (come correttamente rilevato dallo stesso Tribunale nella sentenza
“definitiva” del 6 febbraio 2017) per la pronuncia sulle spese ad una sentenza da emettere all'esito di un procedimento al quale era rimasta estranea. La Persona_1 sentenza “parziale” resa nel 2014 non è stata oggetto di gravame divenendo definitiva.
La decisione emessa nel 2017, pertanto, si è pronunciata solo sulle spese relative al rapporto tra in proprio e La sentenza emessa Parte_1 CP_1 dalla Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dal contro il in qualità di tutore di poiché tale CP_1 Parte_1 Persona_1 soggetto non era parte processuale legittimata a stare in giudizio. Invece, la Corte di appello ha statuito sul regime delle spese senza operare alcuna distinzione dei soggetti convenuti.
2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 92, 279 cod proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente censurava la sentenza impugnata atteso che la compensazione delle spese può essere disposta nel caso di reciproca soccombenza tra le stesse parti. Nella specie, invece, la Corte di appello di Napoli aveva disposto la
8 compensazione delle spese di primo grado nei rapporti tra ed CP_1 [...] in proprio in virtù della improcedibilità della domanda proposta da Parte_1 [...]
rappresentata dal tutore Persona_1 Parte_1
3. Violazione dell'art. 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n .4 cod. proc. civ. il ricorrente censurava l'errore in cui era incorsa la Corte di appello laddove aveva compensato le spese del giudizio di secondo grado nei rapporti, tra
[...] in proprio e che, al contrario, doveva essere considerato Parte_1 CP_1 soccombente in toto.
resisteva con controricorso. A seguito della fissazione della CP_1 camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
Entrambe le parti depositavano memorie.
Con ordinanza 27295/2022 resa in data 08.06.2022, depositata in data 16.09.2022, la
Corte di Cassazione così statuiva: “Accoglie i primi due motivi;
dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte
d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità”.
Così MOTIVANDO: “con i primi due motivi il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 92 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo grado del giudizio avente ad oggetto due cause riunite, non essendosi avveduta della circostanza che la reciproca soccombenza era stata disposta tra parti diverse di due cause diverse (e non già tra le stesse parti contrapposte di un'unica causa), ritenendo erroneamente reciproca la soccombenza tra attore nei CP_1 confronti di (convenuto in proprio), e tra quest'ultimo (ma Parte_1 agente in nome e per conto di ) e Persona_1 CP_1 con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 92
c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente
9 disposto la compensazione delle spese del grado d'appello, in ragione della parziale reciprocità della soccombenza, tenuto conto che doveva considerarsi CP_1 soccombente in toto nel giudizio d'appello relativo alla controversia intercorsa tra lo stesso e in proprio. CP_1 Parte_1
I primi due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono manifestamente fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo.
Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio posto che, solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (v. Sez. 1, Sentenza n. 15860 del
10/07/2014, Rv. 632117 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 6951 del 25/03/2011, Rv. 616635 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 Rv. 591564 - 01).
Nel caso di specie, il giudice a quo, disponendo l'integrale “compensazione delle spese del primo grado di giudizio” valorizzando la reciprocità della soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro (ma destinate a coinvolgere anche parti estranee alle due cause riunite), si è posto in palese contrasto con il richiamato principio di diritto rivelandosi, pertanto, erronea;
in particolare, la corte territoriale, nel valorizzare la soccombenza di
[...] nella causa in cui agì quale tutore di unitamente Parte_1 Persona_1 alla soccombenza di nella causa in cui quest'ultimo convenne il CP_1 in proprio, ha finito col trattare unitariamente due cause che, ai fini della Parte_1 liquidazione delle spese del giudizio, avrebbero dovuto rimanere distinte;
GIUDIZIO DI APPELLO IN RIASSUNZIONE
con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato a Parte_1 in data 21.10.2022, (RG 4538/2022) chiedeva accogliere le CP_1
seguenti conclusioni:
10 1. previa conferma della sentenza di primo grado appellata (che contemplava la condanna alle spese di lite del con attribuzione), rigettare l'appello proposto dal CP_1 CP_1
2. con condanna dello stesso al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, di quello avanti la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, oltre spese generali al 15% nonché IVA e CPA, con ripetizione dei contributi unificati sostenuti e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
In particolare, insisteva per il rigetto dei motivi di appello n. 5 e 6 introdotti dal relativi “alla disciplina delle spese ed in particolar modo per la compensazione CP_1 delle spese di primo grado in considerazione della reciproca soccombenza” che, alla luce anche dell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione, sono del tutto infondati.
Si costituiva che chiedeva: “accogliere l'appello proposto dall'istante CP_1 nei limiti definiti dal presente atto e, in parziale riforma della impugnata sentenza n.
194/2017 emessa dal Tribunale di Benevento il 23.1.2017 e pubblicata il 6.2.2017, non notificata, con la quale decideva le cause civili riunite NN. 2000451/2011 e 2000476/2012 del Ruolo Generale, così provvedere:
1. in via preliminare ed assorbente dichiarare inammissibile la domanda di riassunzione per violazione della disposizione dell'art. 394 c.p.c., non risultando prodotta idonea e tempestiva “copia autentica della sentenza di cassazione”;
2. condannare al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Benevento N. 2000476/2012 R.G. (ex 476/2012 della soppressa Sezione Distaccata di Airola) definitosi con pronuncia di improcedibilità per aver agito in assenza di autorizzazione tutoria e, quindi, privo di legittimazione alla rappresentanza della interdetta;
3. dichiarare compensate tra le parti e – in CP_1 Parte_1 tutto o in parte - le spese e competenze del giudizio innanzi al Tribunale di Benevento N.
2000451/2011 R.G. (ex 451/2011 della soppressa Sezione Distaccata di Airola) ricorrendone i giusti e gravi motivi ex art. 92, comma 2 dedotti in premessa, o in via subordinata, ridurle e contenerle applicando i parametri, le norme del D.M. 55/2014 e s.m.i. ed i principi dedotti in premessa nel motivo n. IV;
4. regolare secondo congruità e giustizia le spese e competenze del giudizio del giudizio di
11 appello, di quelle di Cassazione e del giudizio di rinvio, tenendo conto delle norme e dei principi dedotti in premessa nei motivi III e IV”.
A sostegno delle proprie richieste, l'appellato in riassunzione CP_1
eccepiva:
1) l'inammissibilità della domanda di riassunzione per violazione dell'art. 394 c.p.c. ove dispone che nel giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza “in ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”. Nel caso di specie, deduce l'appellato in riassunzione, l'appellante non ha prodotto una copia autentica della ordinanza, avendone versato in atti una semplice fotocopia sulla quale appare trasversalmente la scritta “copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 cpc” che ha erroneamente e irritualmente certificato come
“copia conforme estratta dai registri informatici”. E neppure la ordinanza così depositata e certificata da controparte può ritenersi equivalente alla copia autentica richiesta dall'art. 394 c.p.c. secondo i principi espressi dalla Corte di
Cassazione con la nota ordinanza n. 3386 del 22 febbraio 2016 ovvero in ragione delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 27 giugno 2015.
Le parti depositavano note scritte e con ordinanza del 21 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini. Venivano depositate comparse conclusionali sia dall'appellato che dall'appellante e memorie di replica da parte del CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione d'inammissibilità del ricorso in riassunzione per violazione dell'art. 394 c.p.c.
Invero l'art 63 D.Lgs. n. 546 del 1992, nel disciplinare il giudizio di rinvio successivo alla cassazione della sentenza, al secondo periodo del comma 3 stabilisce, che “In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione”;
Tuttavia, la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio
(sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. all'esito di udienza camerale), comunicata dalla cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, 12 c.p.c. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto (applicabile ratione temporis), ragion per cui, in sede di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio, la produzione di detta copia per immagine soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto ex art. 394, comma 1,
c.p.c. nonché, espressamente a pena d'inammissibilità, ex art. 63, comma 3, d.lgs.
n. 546 del 1992. (cfr. Cassazione civile sez. trib., 22/12/2023, (ud. 12/09/2023, dep.
22/12/2023), n.35867, nonché Cass. civ. n. 3386/2016)
Nel merito la Corte deve pronunciarsi limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite maturate in primo grado considerato che:
a) nel giudizio 451/11 la sentenza parziale n. 1658/14 che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda introdotta da
contro
Parte_1 CP_1
avrebbe dovuto decidere anche sulle spese, nel rispetto dell'art. 91 c.p.c., con la
“sentenza che chiude il processo”;
b) nel giudizio 476/11, definito con sentenza n. 194, in data 6 febbraio 2017, il
Tribunale di Benevento rigettava la domanda proposta da nei CP_1
confronti di in proprio, condannandolo al pagamento Parte_1
delle spese quantificate in € 4.835,00 per compensi, € 100, per esborsi oltre rimborso forfettario Iva e Cpa.
proponeva appello, che veniva rigettato nel merito dalla Corte CP_1
di appello di Napoli con sentenza N. 1730/2021 in data 11.5.2021, la quale compensava le spese dell'intero giudizio, accogliendo il quinto e sesto motivo di impugnazione formulati dal relativo alle spese di lite (tenuto conto che la CP_1 prima domanda risarcitoria corrispondeva al valore di € 4.868,00, la seconda domanda risarcitoria al valore di € 11.620,52) statuendo che: “ 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio, conferma nel resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di
13 giudizio”.
Invero la Corte, erroneamente considerando la virtuale soccombenza di nel primo giudizio e la sua vittoria nel secondo giudizio, Parte_1
ha compensato le spese di lite senza tener conto che nel primo caso aveva agito quale tutore di , nel secondo Parte_1 Persona_1
era stato convenuto in proprio.
Dunque, esclusa qualsiasi ragione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, deve essere respinto l'appello proposto dal anche in ordine CP_1
al motivo, ancora in disamina, sul regolamento delle spese di lite, con conseguente conferma del dispositivo della sentenza n. 194/2017 laddove ha condannato
[...]
“al pagamento delle spese di lite, che quantifica in € 4835,00 per compensi, € CP_1
100,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione”.
Orbene siffatta liquidazione, operata dal Tribunale, non è stata oggetto di specifica censura. Quanto alla posizione di , tenuto conto che Parte_1
l'improcedibilità della domanda è stata dichiarata con sentenza non definitiva che ha omesso di pronunciarsi sulle spese di lite per la quale non v'è stata riserva d'appello, nulla può essere disposto in suo danno in applicazione del principio della soccombenza essendo il punto coperto da giudicato.
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di gravame tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M.
n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 26.000,00 (rigetto della prima domanda risarcitoria di € 4.868,00 e della seconda domanda risarcitoria di € 11.620,52) nel modo che segue: la liquidazione avviene come il seguente schema di calcolo:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000; Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00;
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come
14 per legge.
Per il giudizio in Cassazione nel modo che segue € 491,00 per spese vive nonché
€ 3.082,00 per compenso professionale calcolato secondo il seguente schema:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.276,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.134,00; Fase decisionale, valore medio: € 672,00;
Compenso tabellare (valori medi) € 3.082,00
Per il presente giudizio di riassunzione nel modo che segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00; Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché € 385,50 per spese vive.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo a carico dell'appellante soccombente.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 194/17 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal anche in ordine al motivo CP_1
sul regolamento delle spese di lite, con conseguente conferma del dispositivo della sentenza n. 194/2017 laddove ha condannato “al pagamento CP_1
delle spese di lite, che quantifica in € 4835,00 per compensi, € 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione”;
2) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
CP_1
3) condanna al pagamento delle spese e competenze del CP_1
15 giudizio di appello che liquida in € 5.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge che distrae in favore dell'avv. Iolanda Buono;
4) condanna al pagamento delle spese e competenze del CP_1 giudizio di cassazione che liquida in € 491,00 per spese vive nonché € 3.082,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Iolanda Buono;
5) condanna al pagamento delle spese e competenze del CP_1
giudizio di rinvio, che liquida € 385,50 per spese vive nonché € 5.809,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv.
Iolanda Buono.
Così deciso nella Camera di Consiglio 01/04/25
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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