Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 155/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEBALDI Controparte_1 P.IVA_1
LUCIO e dell'avv. SCHIAVI PA ( ) MERO C.F._1 [...]
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. SCHIAVI Controparte_2
GALLERIA UGO BASSI N.1 BOLOGNApresso il difensore avv. TEBALDI LUCIO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA e dell'avv. BIGI CP_3 P.IVA_2
CLAUDIO ( ) C/O AVV. E. GUIDUCCI VIA CADOPPI 6 REGGIO EMILIA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CADOPPI N. 6 42100 REGGIO EMILIApresso il difensore avv.
GUIDUCCI ELENA
PA NE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO LUCIA C.F._3
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 28 41121
MODENApresso il difensore avv. MAGGIOLO LUCIA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI MAURO Parte_1 P.IVA_3
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CANALCHIARO N. 65 41100 MODENApresso il difensore avv. PINI MAURO
APPELLATO
pagina 1 di 16
20.12.2021
Conclusioni come da verbale di udienza, motivi della decisione
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2510/2017, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena a beneficio di per la CP_3 somma di € 98.144,14 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento.
2. a fondamento della propria opposizione, eccepiva, per quanto qui di interesse, CP_1 quanto segue: l'immobile di sua proprietà sito in Novi di Modena era stato danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012; ai fini della ricostruzione e miglioramento sismico dell'edificio aveva presentato domanda di contributo pubblico acquisita al protocollo del Comune suindicato in data
13.9.2013; per le medesime finalità aveva stipulato con CMR EDILE S.P.A., ora , un primo CP_3 contratto di appalto, che prevedeva lavori per € 471.857,11 e la consegna delle opere entro la data del
30.4.2015, nel quale non erano state comprese le opere per l'efficientamento energetico;
aveva concluso con in data 28.5.2014 un contratto di appalto integrativo, nel quale le parti avevano CP_3 concordato l'effettuazione dei lavori per l'efficientamento energetico per l'importo di € 43.419,39; dal momento che in un tempo successivo si era potuto chiedere ed ottenere un contributo pubblico per l'ulteriore somma di € 171.814,27 per opere relative all'efficientamento energetico veniva stipulato tra un ulteriore contratto di appalto in data 26.11.2014, sostitutivo di quello CP_1 CP_3 del 28.5.2014, per la realizzazione delle medesime per un totale di € 167.372,41 con deposito di computo metrico di riferimento ai lavori utili all'efficientamento energetico per l'importo complessivo di € 171.814,27; pertanto, per la realizzazione complessiva delle opere di ricostruzione ed efficientamento energetico, con ordinanza n. 377/2014, era stato erogato l'importo globale di €
643.671,38, accresciuto ad € 794.292,52 con ordinanza n. 377/2014 del 30.9.2014; la somma di €
98.144,14, richiesta in via monitoria, faceva riferimento ad una contabilità extra-appalto, che era stata unilateralmente avallata in modo del tutto generico nel febbraio 2017 dal direttore dei lavori incaricato dalla stessa opponente, ingegnere PA NE ed era stata contestata dalla stessa committente tra febbraio e maggio 2017, in quanto contenente alcune opere già oggetto del primo contratto di appalto, altre non autorizzate, altre ancora non rendicontate in modo corretto o con prezzi unitari non congrui. Contestava, infine, in sede di atto introduttivo ogni singola opera di cui era stato richiesto il pagamento attraverso il procedimento monitorio, affermando che nulla era dovuto per i motivi appena indicati. Inoltre, deduceva l'incompetenza del Tribunale di Modena a beneficio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, in virtù di quanto disposto all'art. 21 co. 1 del primo contratto di appalto e chiamava in causa il direttore dei lavori, l'ingegnere PA NE, affermando che,
pagina 2 di 16 nell'ipotesi di accertamento della fondatezza delle pretese di , lo stesso era tenuto a rispondere CP_3
a titolo di responsabilità professionale per l'attività svolta quale progettista e direttore dei lavori, in quanto alcune delle opere extra-appalto erano imputabili ad errori progettuali e quindi riferibili al professionista. Infine, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza del
Tribunale di Modena, chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse condannata al pagamento CP_3 della somma di € 57.366,56 a titolo di penale prevista dall'art. 9 co. 5 del primo contratto di appalto, in quanto i lavori erano stati consegnati con 27 mesi di ritardo rispetto al termine pattuito.
3. Si costituiva , rilevando nel merito l'infondatezza di tutte le domande e perciò ne chiedeva CP_3 il rigetto.
4. Si costituiva l'ingegnere PA NE, deducendo anch'esso che le domande formulate da erano infondate e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva la CP_1 condanna di l pagamento di compensi professionali per l'importo di € 22.547,88, CP_1 non assoggettati a contributo pubblico, e formulava chiamata in garanzia di UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI S.P.A, con la quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale.
5. Si costituiva UNIPOLSAI, la quale si associava e faceva proprio quanto dedotto dall'ingegnere
PA NE nei confronti degli addebiti mossi dall'opponente e, richiamate le condizioni di polizza, rilevava che, nell'ipotesi in cui la domanda di nei confronti del CP_1 professionista fosse stata ritenuta fondata, la polizza non era da considerarsi operativa, in quanto la società committente imputava al professionista di aver autorizzato il compimento di opere e lavori senza la sua autorizzazione e la condotta del professionista era da considerarsi dolosa.
6. La causa veniva istruita a mezzo CTU.
7. Nel corso del primo grado di giudizio precisava le conclusioni, rinunciando CP_1 all'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Modena a favore della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena.
8. Il Tribunale di Modena così statuiva:
“Definitivamente decidendo il giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta In parziale accoglimento della proposta opposizione
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 2510/2017.
2. Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a la somma Controparte_4 CP_3 complessiva di euro 49.753,33 oltre interessi al saldo.
3. Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a VI LO la somma Controparte_4 complessiva di euro 22.547,00 oltre interessi al saldo.
4. Pone in via definitiva a carico di e in solido tra loro, ed in Controparte_4 CP_3 rivalsa al 50%, le spese per onorari di Ctu.
pagina 3 di 16 5. Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da VI Controparte_4
LO e che liquida nella complessiva somma di euro 14 mila per ciascuna Parte_1 parte, oltre accessori di legge se dovuti.”.
9. Il tribunale, in particolare, riteneva che: le opere realizzate oggetto degli accordi del 28.5.2014 e del
26.11.2014 fossero effettivamente quelle descritte nella contabilità di e avallate CP_3 dall'ingegnere PA NE e dovessero essere qualificate come opere non assoggettate a contributo pubblico;
le stesse erano state eseguite a regola d'arte e il loro valore ammontava a quello quantificato da , ad eccezione delle opere realizzate in economia. Pertanto, conformemente CP_3 alle conclusioni del CTU, riteneva che fosse tenuta a pagare all'opposta CP_1 esclusivamente l'importo di € 49.753,33. Inoltre, doveva essere rigettata la domanda riconvenzionale di (penale), in quanto le opere consegnate in ritardo erano oggetto del contratto CP_1 concluso in data 28.5.2014, il quale non prevedeva il pagamento di alcuna penale per il ritardo nella consegna;
la domanda, avente ad oggetto la responsabilità professionale nei confronti dell'ingegnere
PA NE doveva essere rigettata, in quanto gli addebiti erano rimasti sforniti di qualsivoglia supporto probatorio. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'ingegnere era tenuta alla corresponsione della somma di Controparte_5
€ 22.547,00, in quanto il CTU aveva ritenuto l'importo congruo e proporzionato rispetto all'attività svolta. Infine, condannava rifondere ad UNIPOLSAI le spese processuali. CP_1
10. Proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata n. 1705/2021, n. 4267/2021 Rep., emessa dal Tribunale di Modena in data 21/12/2021 e pubblicata in data 20/12/2021, e notificata in data 21/12/2021, e delle parti della motivazione sopra specificate, nonché ad integrale accoglimento del presente appello reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione NEL MERITO In via principale: - revocarsi e/o dichiararsi nullo e di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo del 21/07/2017 n. 2510/2017 Ing. e n. 5874/2017 R.g., emesso dal Tribunale di
Modena in favore della società (p.iva: , in persona del Legale CP_3 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, e nei confronti della (p.iva: ), in Controparte_4 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in quanto illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto per quanto sopra indicato, e conseguentemente dichiararsi che nulla è dovuto alla società
(p.iva: ). - Rigettarsi le domande riconvenzionali formulate da e CP_3 P.IVA_2 CP_3 dall'Ing. VI nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in Controparte_4 diritto per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2510/2017 Ing. e n. 5874/2017 R.g., emesso dal Tribunale di Modena, o di parziale accoglimento della domanda svolta da (p.iva: ), dirsi tenuto e condannarsi l'Ing. LO VI, c.f.: CP_3 P.IVA_2
con studio in Fabbrico (RE), via Piave, 10, a manlevare e/o tenere indenne la C.F._3 (p.iva: ), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_1 per quanto quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare a favore di (p.iva: CP_3
) per i fatti indicati in atti, o per quella somma ritenuta congrua da liquidarsi anche in P.IVA_2 via equitativa. - Rigettarsi le domande riconvenzionali formulate da e dall'Ing. VI nei CP_3 confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni Controparte_4
pagina 4 di 16 esposte in narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In via riconvenzionale: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via preliminare inerente l'operatività della clausola compromissoria, accertarsi e dichiararsi che la Controparte_4
(p.iva: , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è creditrice nei confronti P.IVA_1 della società (p.iva: della somma di € 57.366,56, a titolo di ritardo nella CP_3 P.IVA_2 consegna dei lavori, e conseguentemente condannarsi la società (p.iva: ), CP_3 P.IVA_2 in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore della Controparte_4 (p.iva: ), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, della somma di €
[...] P.IVA_1
57.366,56 o di quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi dal dovuto al saldo, operando se del caso la compensazione totale o parziale con quanto eventualmente riconosciuto in favore di (p.iva: ). - CP_3 P.IVA_2 Rigettarsi le domande riconvenzionali formulate da e dall'Ing. VI nei confronti della CP_3 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in Controparte_4 narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite. In via istruttoria, come da atto di appello.
11. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata, in relazione CP_1 alla statuizione relativa alla pretesa creditoria di , per erroneità, insufficienza, contraddittorietà CP_3
e illogicità per l'errata interpretazione e applicazione degli artt. 112, 115, 167, 183, co. 2, c.p.c. e 2697
c.c., in quanto: gli scritti difensivi e i documenti di erano inficiati da contraddittorietà e CP_3 soprattutto da carenza di allegazione e prova;
non era stato osservato il dettato normativo dell'art. 183, co. 6, c.p.c.; la motivazione del provvedimento era illogica o, comunque, contraddittoria;
la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. era stata depositata tardivamente;
era stata espletata una CTU che era inammissibile, in quanto inosservante del quesito posto dal giudice ed esplorativa o comunque la stessa era da considerarsi affetta da nullità.
12. Con il secondo motivo di appello impugnava la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena per erroneità, insufficienza, contraddittorietà, illogicità della motivazione per l'errata interpretazione e/o applicazione degli articoli 1218 c.c., 1453 c.c., 2697 c.c. e 183 c.p.c. per errata interpretazione dell'espletata CTU. L'appellante si doleva del fatto che il Tribunale di Modena, male interpretando la CTU, avesse ritenuto assolto l'onere probatorio da parte di PA NE in merito alle censure mosse nei suoi confronti da relativamente all'azione di CP_1 responsabilità svolta nei confronti dello stesso, fondata sul fatto che le opere di cui si tratta erano in parte riferibili ad errori progettuali e, in parte, non erano state commissionate dalla committente.
“In conclusione le lavorazioni indicate con i numeri 1)-34) a pag. IX-X-XI-XII della Sentenza qui impugnata, dovranno comunque ed in ogni caso essere imputate all'Ing. VI, il quale non ha adempiuto all'onere probatorio in capo allo stesso sia in tema di responsabilità professionale ai sensi dell'art.1218 e 1453 c.c., come meglio sopra specificato, sia in tema di autorizzazione all'esecuzione delle opere stesse da parte della Committente Controparte_4
pagina 5 di 16 Conseguentemente la Sentenza n. 1705/2021, emessa in data 21/12/2021, qui impugnata, dovrà essere sul punto riformata in accoglimento della domanda di manleva svolta dalla Controparte_4 nei confronti dell'Ing. VI”.
13. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per erroneità, CP_1 contraddittorietà, illogicità della motivazione per l'errata interpretazione e/o applicazione degli artt.
1218 e 2697 c.c. e dell'art. 9 del primo contratto di appalto, dolendosi della mancata liquidazione della penale contrattuale pattuita per il ritardo nella esecuzione dei lavori. Il Tribunale di Modena, disattendendo le risultanze della CTU, aveva ritenuto di non applicare quanto pattuito dalle parti all'articolo 9 del contratto di appalto prodotto dall'appellante, ritenendo giustificati i ritardi nella consegna del cantiere e rigettando così la domanda riconvenzionale formulata da quest'ultima, volta all'ottenimento della somma di € 57.366,56 per il ritardo nella consegna dei lavori.
14. Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena per erroneità, insufficienza, contraddittorietà, illogicità della motivazione per aver il giudice accolto la domanda riconvenzionale svolta da PA NE, aderendo alle risultanze della CTU datata 20.10.2021 da ritenersi invalida, nella parte inerente alla quantificazione delle competenze riconosciute al professionista, perché espletata in violazione del principio del contraddittorio e comunque nulla e/o esplorativa.
15. Con il quinto motivo di appello lamentava erroneità, insufficienza, CP_1 contraddittorietà o illogicità della motivazione, in quanto il Giudice, contrariamente al prevalente orientamento della giurisprudenza, l'aveva condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da UNIPOLSAI, nonostante dovesse essere condannato l'ingegnere PA NE alla rifusione delle medesime, in quanto la chiamata in garanzia da parte del professionista era palesemente infondata o arbitraria.
16. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis, I) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e/o la nullità dell'atto di appello notificato dalla e della impugnazione proposta per violazione dell'onere di specificità dei Controparte_4 motivi della sentenza n. 1705/2021 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 20 dicembre 2021, accertare il suo avvenuto passaggio in giudicato;
dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e/o la nullità dell'atto di appello notificato dalla e della impugnazione proposta Controparte_4 per violazione dele regole tecniche che disciplinano lo svolgimento del processo civile telematico e conseguentemente accertare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1705/2021 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 20 dicembre 2021, II) NEL MERITO confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1705/2021 emessa dal Tribunale di Modena e pubblicata il 20 dicembre 20201, oggetto di impugnazione e rigettare in conseguenza l'appello proposto dalla e tutte Controparte_4 le domande nello stesso contenute;
III) NEL MERITO in via riconvenzionale condannare CP_4
- al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_4 Parte_2 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del primo comma dell'art. 96 c.p.c., - al pagamento in favore di di somma pari alle Parte_2
pagina 6 di 16 spese legali liquidande in di lei favore, in caso di esito vittorioso, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; IV) IN OGNI CASO condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi sostenuti Controparte_4 da in questo giudizio di appello.” Parte_2
17. Si costituiva in giudizio l'ingegnere PA NE, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta ecc.ma Corte, contrariis reiectis, Confermare la sentenza del Tribunale di Modena n.1705/2021 resa inter partes e per l'effetto confermare l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'ing VI nel giudizio di primo grado che si riportano qui di seguito: Nel merito, accertare e dichiarare l'estraneità dell'ing. VI ai fatti posti a supporto del decreto ingiuntivo nonché a quelli dedotti dalla difesa della società e, conseguentemente, respingere le domande tutte formulate nei CP_1 confronti del terzo chiamato in causa, ing. VI, poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e del giudizio di primo grado oltre spese generali, IVA e CPA e Contributo Unificato versato per la proposizione della domanda riconvenzionale oltre al rimborso delle parcelle pagate al CTU per le due perizie svolte in corso di causa In subordine, nella denegata ipotesi in cui sia ravvisata una responsabilità dell'ing. VI in ordine ai fatti per cui è causa, si chiede che “Unipolsai Assicurazioni S.p.A.”, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenga indenne l'Ing. LO VI da qualsivoglia richiesta di risarcimento danni o da qualsiasi ulteriore richiesta di qualsivoglia natura e titolo che venga proposta nei confronti del medesimo Ing. VI da parte della e dalla società Controparte_4
conseguentemente, sia condannata “Unipolsai Assicurazioni S.p.A.”, nella persona CP_3 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla e/o alla Controparte_4 società gli importi che dovessero essere addebitati all'ing VI a titolo di CP_3 responsabilità professionale ovvero a qualsiasi titolo di qualsivoglia natura in merito ai fatti per cui è causa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e del giudizio di primo grado oltre spese generali, IVA e CPA e Contributo Unificato versato per la proposizione della domanda riconvenzionale oltre al rimborso delle parcelle pagate al CTU per le due perizie svolte in corso di causa. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di credito dell'ing VI nei CP_ confronti della società per un importo pari ad Euro 22.547,28 conseguentemente condannare la CP_ società a corrispondere all'ing VI l'importo di euro Euro 22.547,28, quale corrispettivo per l'attività professionale svolta nei confronti della medesima ed afferente opere non oggetto di contributo pro ricostruzione e come tale escluso dagli importi della parcella pagata (o da pagarsi) con il contributo pro ricostruzione da parte della struttura commissariale–oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello e del giudizio di primo grado oltre spese generali, IVA e CPA e Contributo Unificato versato per la proposizione della domanda riconvenzionale oltre al rimborso delle parcelle pagate al CTU per le due perizie svolte in corso di causa. In via istruttoria, come da atto di costituzione in appello.
18. Si costituiva in giudizio UNIPOLSAI, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, in primis – respingere perché inammissibile ed infondato l'appello proposto dalla nei confronti della sentenza n. 1705/2021 pronunciata dal Controparte_4 Tribunale di Modena in data 20 dicembre 2021; in subordine – per la denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale del gravame relativamente alla contestata responsabilità del Progettista e Direttore dei Lavori, ing. LO VI, respingere la domanda di garanzia da quest'ultimo avanzata nei confronti di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in quanto inammissibile ed infondata per i motivi tutti esposti in atti e/o comunque ricondursi l'eventuale non creduto indennizzo spettante entro i limiti della sola responsabilità accertata in capo al professionista assicurato con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà ed in ogni caso secondo le condizioni contrattualmente pattuite per massimali, franchigie/scoperti ed esclusioni;
in ogni caso – con vittoria di spese e pagina 7 di 16 compensi di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, respingere in quanto inammissibili e/o irrilevanti ed ininfluenti le istanze istruttorie ex adverso riproposte in sede di gravame. Dichiara che la presente costituzione non contiene appello incidentale e/o istanze di chiamata in causa di terzi e non comporta alcuna variazione al valore della controversia come ex adverso dichiarato in atti.”.
19. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
20. È infondato il primo motivo di appello.
21. Con tale motivo parte appellante ha inteso inficiare l'accertamento di sussistenza di un credito di parte appellata a titolo di corrispettivo di appalto. CP_3
22. Deve escludersi una carente allegazione assertiva a fondamento dell'azione monitoria.
L'azione in via monitoria, volta all'accertamento di tale credito, si fonda sulle risultanze della contabilizzazione effettuata dal direttore dei lavori oggetto della comunicazione in data 15 febbraio
2017.
Nel ricorso monitorio si fa espresso riferimento al corrispettivo per “opere extramude”:
“la direzione lavori, nominata dalla proprietà, ha regolarmente certificato l'esecuzione dei lavori con comunicazione del 15 febbraio 2017, (doc.2), riconoscendo che all'impresa era dovuta la somma di euro 80446,02+iva per opere extra MUDE”.
Pare opportuno riportare le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.:
“Individui il ctu le opere effettuate da in esecuzione della scrittura privata in data 28.5.2014; CP_3 Dica se le stesse siano state realizzate a regola d'arte e in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori con le varianti in corso d'opera; Quantifichi il valore delle opere predette indicando se la quantificazione operata da sia corretta.” CP_3 Il contratto per le opere extra-complementari, sottoscritto in data 28/05/2014, indica nelle premesse, al paragrafo “D”, che le medesime sono:
“altre opere complementari relative ad impiantistica, serramenti e finiture non presenti nel contratto già stipulato con l'Appaltatore, per un importo complessivo pari ad euro 43.419,36, al netto dello sconto”. A questo contratto per opere extra, anche se citato in calce, non è allegato alcun computo metrico a cui fare riferimento e quindi si possono desumere solo tre macro-aree tipologiche di interventi: impiantistica, serramenti e finiture. Non è possibile poter comprendere nel dettaglio né le quantità, né la tipologia delle medesime.
Preme al sottoscritto precisare che in data 26/11/2014, è stato sottoscritto tra le parti un ulteriore contratto per opere extra. Il nuovo contratto (26/11/2014) si differenzia dal precedente (28/05/2014), nel paragrafo “D”, per l'aggiunta delle “opere complementari quali, efficientamento energetico, oltre alle opere già presenti in quello di maggio quali, impiantistica, serramenti e finiture. Si differenzia inoltre anche per gli importi. Nel contratto di novembre, rispetto a quello di maggio, si aggiunge quindi una nuova categoria di opere: l'efficientamento energetico.
- contratto 28/5/2014 euro 43.419,39
- contratto 26/11/2014 euro 167.372,41 a cui questa volta è allegato un computo metrico. È importante evidenziare che le opere oggetto del contratto del 26/11/2014, per un totale di euro
167.372,41, sono poi state oggetto di finanziamento Regionale, andandosi a sommare alla restante parte dei contributi già erogati e legati al contratto principale con definitiva ordinanza 377/14 del
30/9/2014. Il contratto principale e quello del 26/11/2014 sono stati oggetto di chiusura dei lavori, con agibilità e accettazione del contributo da parte della committenza Agricola CP_4 Per ritornare sul punto e rispondere in merito alle opere di cui al contratto del 28/5/2014, (Allegato A) il sottoscritto ritiene che trattandosi di categorie di opere oggetto anche del successivo contratto del pagina 8 di 16 26/11/2014, coperte dal contributo Regionale, ritiene che le uniche opere rimaste in sospeso, siano quelle relative alle varianti extra MUDE, autorizzate dalla D.L. alla . CP_3 Per l'analisi delle opere effettuate, si è fatto riferimento alle due comunicazioni redatte e validate dal Direttore dei Lavori Ing. LO VI. Nella prima comunicazione del 15/02/2017, (Allegato B) sono state contabilizzate opere extra eseguite per un totale pari ad euro 80.446,02. Nella seconda comunicazione del 29/05/2017, (Allegato C), è stata esplicitata la contabilità delle opere extra, richieste da e la quantificazione delle opere ammesse dal D.L. CP_3 Il sottoscritto precisa che le opere di cui all'elenco esteso della D.L. del 29/05/2017, sono di fatto tutte comprese nelle tre tipologie oggetto del contratto 28/05/2014 ovvero, impiantistica, serramenti e finiture.
In seguito, ho verificato la corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto realizzato sui luoghi di causa.
A seguito di tali indagini ritengo che che le opere realizzate oggetto del contratto 28/05/2014 e successivo 26/11/2014, sono effettivamente quelle sopra descritte, da inquadrarsi come opere extra mude. Ritengo inoltre che le opere siano state realizzate a regola d'arte; poiché non sono state individuate doglianze o problematiche realizzative. Dall'analisi degli elaborati di progetto e dello stato dei luoghi, a parere dello scrivente, le opere sono state realizzate in conformità alle indicazioni della D.L., coerentemente alle varianti in corso d'opera. Dall'analisi della contabilità, come è facilmente riscontrabile, emergono numerose di ore in economia. Dall'analisi della documentazione agli atti, dei progetti e dell'importo iniziale del contratto, appare difficile pensare che le lavorazioni extra previste sia nel contratto del 28/05/2014, che in quello
26/11/2014, necessitassero di un tale quantitativo di ore in economia. Il Direttore dei Lavori, nella propria contabilità ha proceduto a ridurre tali economie di € 18'308,74 È necessario evidenziare che tali opere in economia, fossero regolate dall'art. 9 del contratto;
che prevedeva una espressa autorizzazione della committenza”.
Il ctu ha così concluso:
In conclusione di risposta al quesito, il sottoscritto, conferma di aver individuato le opere effettuate da in esecuzione della scrittura privata in data 28.5.2014, quali opere relative ad impiantistica, CP_3 serramenti e finiture, come quelle di fatto elencate nelle pagine precedenti ed avvallate dal Direttore dei Lavori Ing. LO VI, dalla voce 1 alla voce 34, come opere extra mude. Le stesse, a parere dello scrivente CTU, sono state realizzate a regola d'arte e in conformità alle indicazioni impartite dal Direttore dei Lavori con le varianti in corso d'opera. La quantificazione, a parere del CTU, delle opere ammissibili ammonta ad un: Totale opere a misura/corpo EURO 49.753,33 . Le opere in economia a parere dello scrivente non sono ammissibili, non essendo espressamente autorizzate dalla Controparte_4
23. Dagli accertamenti e dalle valutazioni compiuti dal c.t.u. si evince quanto segue.
Le allegazioni di parte appellante, formulate sin dalla fase monitoria, incentrate sulla riconducibilità al contratto 28 maggio 2014 delle opere extra MUDE, oggetto dell'azione monitoria, sono fondate.
Si veda quanto accertato dal ctu sul punto:
“A) il sottoscritto ritiene che trattandosi di categorie di opere oggetto anche del successivo contratto del 26/11/2014, coperte dal contributo Regionale, ritiene che le uniche opere rimaste in sospeso, siano quelle relative alle varianti extra MUDE, autorizzate dalla D.L. alla . CP_3 Per l'analisi delle opere effettuate, si è fatto riferimento alle due comunicazioni redatte e validate dal Direttore dei Lavori Ing. LO VI. Nella prima comunicazione del 15/02/2017, (Allegato B) sono state contabilizzate opere extra eseguite per un totale pari ad euro 80.446,02. Nella seconda comunicazione del 29/05/2017, (Allegato C), è stata esplicitata la contabilità delle opere extra, richieste da e la quantificazione delle opere ammesse dal D.L. CP_3
pagina 9 di 16 Il sottoscritto precisa che le opere di cui all'elenco esteso della D.L. del 29/05/2017, sono di fatto tutte comprese nelle tre tipologie oggetto del contratto 28/05/2014 ovvero, impiantistica, serramenti e finiture”.
Si evince, quindi, dalla relazione di ctu che quelle contabilizzate dal direttore dei lavori nella suddetta comunicazione e fatte oggetto di azione monitoria da parte di , sono opere extra mude, dunque CP_3 esulanti dai finanziamenti pubblici e da porsi direttamente a carico della committenza.
24. Il ctu ha autonomamente (e correttamente) operato la determinazione del giusto corrispettivo sulla base della contabilizzazione redatta dal direttore dei lavori, con la esclusione delle opere in economia per le ragioni correttamente indicata nella relazione di consulenza.
La determinazione del corrispettivo è preceduta dalla valutazione di esecuzione a regola d'arte
(“ritengo inoltre che le opere siano state realizzate a regola d'arte; poiché non sono state individuate doglianze o problematiche realizzative“).
25. Deve escludersi il carattere esplorativo della consulenza tecnica di ufficio.
Essa è stata eseguita sulla base della dettagliata contabilizzazione di cui alla comunicazione del direttore dei lavori del 29 maggio 2017, documento prodotto da parte appellate medesima:
Così sul punto la relazione di ctu:
“Per l'analisi delle opere effettuate, si è fatto riferimento alle due comunicazioni redatte e validate dal Direttore dei Lavori Ing. LO VI.
Nella prima comunicazione del 15/02/2017, (Allegato B) sono state contabilizzate opere extra eseguite per un totale pari ad euro 80.446,02.
Nella seconda comunicazione del 29/05/2017, (Allegato C), è stata esplicitata la contabilità delle opere extra, richieste da e la quantificazione delle opere ammesse dal D.L. CP_3 Il sottoscritto precisa che le opere di cui all'elenco esteso della D.L. del 29/05/2017, sono di fatto tutte comprese nelle tre tipologie oggetto del contratto 28/05/2014 ovvero, impiantistica, serramenti e finiture. In seguito ho verificato la corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto realizzato sui luoghi di causa. A seguito di tali indagini ritengo che le opere realizzate oggetto del contratto
28/05/2014 e successivo 26/11/2014, sono effettivamente quelle sopra descritte, da inquadrarsi come opere extra mude”.
26. Deve quindi concludersi per il rigetto del motivo di gravame e dunque per la conferma dell'accertamento del credito di nella misura ritenuta dal Tribunale sulla base delle risultanze CP_3 di ctu.
27. Il secondo motivo di gravame è infondato.
28. Con esso parte appellante intende affermare la responsabilità professionale del direttore dei lavori ing. VI, in quanto i corrispettivi richiesti in via monitoria da parte appellata sarebbero riconducibili in parte ad errori progettuali e in parte a opere non autorizzate dalla committenza nonché in parte a mancata esecuzione a regola d'arte e in parte a riconducibilità del relativo onere al finanziamento pubblico.
pagina 10 di 16 29. L'allegazione di errori progettuali si sostanzia nella elencazione, fatta in atto di appello, di opere che sarebbero state rese necessarie, al fine di integrare lacune progettuali originarie e in taluni casi ad eliminare veri e propri vizi progettuali.
Tali allegazioni non sono idonee a determinare la responsabilità professionale del VI, in carenza di prova certa che le spese, connesse all'esecuzione di tali opere integrative del progetto originario, non sarebbero comunque state necessarie, anche in caso di originaria compiutezza e correttezza del progetto.
30. Quanto alle opere asseritamente mancanti di autorizzazione della committenza, vale quanto già affermato in precedenza e cioè che, come accertato dal c.t.u. (“Il sottoscritto precisa che le opere di cui all'elenco esteso della D.L. del 29/05/2017, sono di fatto tutte comprese nelle tre tipologie oggetto del contratto 28/05/2014 ovvero, impiantistica, serramenti e finiture”), si tratta di opere riconducibili alle categorie di opere individuate dal contratto inter partes del 28 maggio 2014 e dunque come tali coperte dall'approvazione della committenza, insita in tale previsione contrattuale.
31. Quanto alle residue allegazioni, esse sono smentite dagli accertamenti del ctu, il quale ha verificato l'esecuzione a regola d'arte delle opere e la natura di opere extra MUDE (cioè non soggette a finanziamento pubblico) delle opere dedotte in giudizio.
32. Deve, quindi, confermarsi la pronuncia di rigetto della domanda di responsabilità professionale a carico del VI.
33. Il terzo motivo è fondato e deve essere accolto.
34. Parte appellante ha dedotto la sussistenza di un ritardo nella consegna delle opere tale da determinare una penale contrattuale di euro € 57.366,56.
A fondamento della domanda ha posto la clausola del contratto principale sottoscritto in data 28 aprile
2014 (art. 9 comma 5).
Parte appellata, non contestando il ritardo de quo, ha però dedotto l'infondatezza della domanda, evidenziando che il contratto del 28 maggio 2014, cui si riferivano le opere dedotte in giudizio a seguito dell'azione monitoria, non contiene una clausola penale.
La deduzione di parte appellata è infondata.
La causa petendi della domanda riconvenzionale è il ritardo nella esecuzione dei lavori nel loro complesso, senza alcun riferimento specifico al ritardo nella conclusione delle sole opere il cui corrispettivo è stato chiesto in vi monitoria.
L'espresso richiamo della art. 9 comma 5 del contratto principale del 28 aprile 2014 e il mancato riferimento specifico al ritardo nella esecuzione delle sole opere dedotte nel ricorso monitorio
(riconducibili al successivo contratto del 29 maggio 2914) fa sì che la richiesta di penale debba pagina 11 di 16 necessariamente essere riferita al ritardo nella consegna di tutte le opere oggetto del rapporto contrattuale di appalto.
Il ctu ha accertato il ritardo nella conclusione delle opere oggetto di appalto nel loro complesso, come si evince dal passo della relazione di ctu di seguito riportato:
“Accerti il Ctu i periodi di sospensione dell'attività del cantiere e ne indichi le cause.” Le opere generali del cantiere oggetto del 1° contratto d'appalto del 28/04/2014, riguardanti l'intero recupero del fabbricato post sisma 2012 mediante contribuzione pubblica, sono iniziate ad aprile 2014
e terminate con consegna dei lavori firmata dal D.L. in data 22/05/2017, con relativa agibilità N° 2018/4/RCR del 08/01/2018 Prot. n. 138 a seguito di sopralluogo positivo di verifica del Comune di Novi di Modena in data 12/04/2018.
Il contributo Regionale è stato assegnato mediante Ordinanza N° 210/2014 del 29/04/2014. Il 1° contratto d'appalto del 28/04/2014, prevedeva una tempistica di fine lavori entro il 30/04/2015. Le opere oggetto di questa causa sono invece relative ad un contratto successivo, stipulato tra le parti in data 28/05/2014, per opere non soggette al contributo regionale pubblico, riguardanti prevalentemente lavori di finitura ed efficientamento energetico. Le opere oggetto del contratto 28/05/2014 sono state eseguite all'interno del periodo di svolgimento delle altre opere generali oggetto del 1° contratto, con il termine massimo di 90 giorni di deroga dal termine del contratto d'appalto iniziale, quindi entro il 30/07/2015. Il D.L. Ing. VI diede disposizioni per la sospensione delle lavorazioni, limitatamente al piano sottotetto e alla copertura, dal 14/09/2015 al 17/05/2016, 246 giorni. (Vedi doc F) Tale sospensione si rese necessaria a seguito di una verifica da parte del delle quote dei CP_6 cordoli del solaio di copertura. Verifica che ha coinvolto anche la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, essendo un fabbricato vincolato.(Vedi doc G) In tale periodo sarebbero comunque dovute proseguire le lavorazioni nel resto del cantiere, ad eccezione del solaio di copertura.
È di tutta evidenza che questa sospensione, dovuta ad un controllo, che si è concluso comunque positivamente, ha generato ritardi anche nel resto delle lavorazioni.
In conclusione, le tempistiche contrattuali di cantiere non sono state rispettate da , in quanto CP_3 prevedevano una consegna lavori finiti al 30/07/2015 (Considerate anche le tolleranze), mentre la conclusione effettiva è stata al 22/05/2017, 662 giorni oltre il termine. Considerando a pieno la sospensione delle lavorazioni da parte del D.L., per 246 giorni, il ritardo complessivo netto risulta comunque di 416 giorni. In conclusione, le uniche tempistiche certe di sospensione, sono quelle disposte dal D.L. per complessivi 246 giorni. Ai soli fini di illustrare gli aspetti contrattuali, preme al sottoscritto evidenziare che l'art. 9 comma 5 del contratto d'appalto, prevedeva una penale nella misura dell'1x1000 dell'importo contrattuale con un massimo del 10%. A seguito dei ritardi complessivi illustrati in precedenza, tenuto conto dei periodi di sospensione ordinati e motivati dal D.L., l'importo della penale assoggettabile a ammonterebbe ad Euro CP_3 57.366,56.
Dalla relazione di ctu si evince anche la piena prova del ritardo della esecuzione delle opere di appalto nel loro complesso.
Ne discende la piena applicabilità della penale contrattuale prevista dall'art. 9 comma 5 del contratto principale, non avendo parte appellante operato un richiamo restrittivo e limitativo al solo ritardo della esecuzione delle opere specificamente dedotte in giudizio nell'ambito dell'azione monitoria.
Non vi è prova della non imputabilità del ritardo, prova di cui era onerato l'appaltatore cioè parte appellata.
Emerge, anzi, la prova della imputabilità del ritardo all'appaltatore:
pagina 12 di 16 “Tale sospensione si rese necessaria a seguito di una verifica da parte del delle quote dei CP_6 cordoli del solaio di copertura. Verifica che ha coinvolto anche la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, essendo un fabbricato vincolato.(Vedi doc G)
In tale periodo sarebbero comunque dovute proseguire le lavorazioni nel resto del cantiere, ad eccezione del solaio di copertura. È di tutta evidenza che questa sospensione, dovuta ad un controllo, che si è concluso comunque positivamente, ha generato ritardi anche nel resto delle lavorazioni. In conclusione, le tempistiche contrattuali di cantiere non sono state rispettate da , in quanto CP_3 prevedevano una consegna lavori finiti al 30/07/2015 (Considerate anche le tolleranze), mentre la conclusione effettiva è stata al 22/05/2017, 662 giorni oltre il termine. Considerando a pieno la sospensione delle lavorazioni da parte del D.L., per 246 giorni, il ritardo complessivo netto risulta comunque di 416 giorni.
35. La domanda riconvenzionale deve essere accolta nei limiti del quantum richiesto, oggetto di accertamento positivo anche da parte del ctu.
36. Il quarto motivo di gravame è infondato.
37. Il ctu ha confermato la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'ing. VI, avente ad oggetto i propri compensi professionali.
“Dica il Ctu se le prestazioni professionali di cui si chiede il pagamento in via riconvenzionale ed afferenti alle opere non oggetto di contribuzione riportate al doc. n.12 del terzo chiamato, siano state effettivamente eseguite dall'ing. VI. Dica altresì il Ctu se i compensi richiesti nella nota proforma in data 27.4.2018 di cui al citato doc. 12, siano congrui e proporzionati alle attività svolte.” Preliminarmente ho proceduto ad esaminare il documento 12 allegato agli atti e successivamente anche l'integrazione acquisita in accordo con tutti i CTP, contenente la spiegazione estesa relativa ai 5 punti compresi all'interno della proforma datata 27/04/2018. Tale documento, contiene sostanzialmente prestazioni professionali svolte dall'Ing. LO VI in qualità di progettista e D.L. per opere extra contributo Regionale.
Nel documento n. 12 allegato agli atti di causa, le prestazioni sono elencate da 1 a 5 in modo seguente. Spettanze tecniche quali pratiche edilizie, direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pratica catastale e gestione delle relative contabilità per opere non oggetto di contribuzione, realizzate nel cantiere di Novi di Modena, Via Ponte Garbese 6, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) interventi eseguiti nel piano seminterrato/cantine.
2) interventi volti al restauro delle finiture della balconata fronte nord.
3) opere fognarie acque nere, (richiesta di autorizzazione allo scarico prot. 16078 del 15/12/2016 e successiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Novi in data 27/12/2016 6570. CP_7
4) opere edilizie relative allo sdoppiamento dell'abitazione esistente al fine di ricavare n° 2 appartamenti (SCIA prot. 9702 depositata il 07/07/2015).
5) spettanze tecniche per opere fuori-capitolato o extra-capitolato volute dalla Proprietà.
La nota proforma (Allegato 12), è quantificata sommariamente con un totale complessivo, oneri accessori compresi, pari ad euro 22'547,28. Durante le operazioni peritali, il collegio peritale in contraddittorio, ha chiesto tramite il CTU, che il consulente di parte dell'Ing. VI fornisse il documento 12, esteso e completato dei valori legati alle singole prestazioni dalla 1 alla 5. Nell'integrazione del documento, acquisito durante le operazioni peritali, sono stati specificati, gli importi parziali delle prestazioni, come da elenco di seguito elencato.
1) interventi eseguiti nel piano seminterrato/cantine; = Euro 7.500,00
2) interventi volti al restauro delle finiture della balconata fronte nord;
= Euro 1.500,00
3) opere fognarie acque nere, (richiesta di autorizzazione allo scarico prot. 16078 del 15/12/2016 e successiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Novi in data 27/12/2016 con prot.16570; = Euro
3.000,00
4) opere edilizie relative allo sdoppiamento dell'abitazione esistente al fine di ricavare n° 2 appartamenti (SCIA prot. 9702 depositata il 07/07/2015); = Euro 4.000,00
pagina 13 di 16 5) Direzione lavori e coordinamento sicurezza cantiere per opere fuori-capitolato o extra-capitolato volute dalla Proprietà quali:
- extra su fornitura e posa serramenti;
- extra su fornitura e posa pavimenti e rivestimenti;
- intonaci nel sottotetto;
- installazioni porte blindate ed opere murarie di adattamento propedeutiche;
- assistenza e direzione lavori per opere interne quali riquadrature forometrie per porte interne, adattamento dopo avvenuto restauro e relativa posa in opera delle porte interne originarie;
- assistenze murarie agli impianti elettrici (impianti elettrici non sono stati oggetto di contribuzione); - Modifica rampe scala di accesso dal piano terra al piano interrato delle rampe scale, ottenuta consolidando le rampe e successivamente applicando mattoni vecchi di rivestimento delle pedate e delle alzate delle scale esistenti - Tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato;
- Assistenza progetto, DL e montaggio con dime dei nuovi scuri esterni.
= Euro 5.000,00 In conclusione il riepilogo delle voci:
1) euro 7.500,00
2) euro 1.500,00
3) euro 3.000,00
4) euro 4.000,00
5) euro 5.000,00 Totale prestazioni compresi accessori di legge euro 22.547,28
In conclusione di risposta a questa parte di quesito il sottoscritto, conferma che le prestazioni professionali di cui si chiede il pagamento in via riconvenzionale ed afferenti alle opere non oggetto di contribuzione riportate al doc. n.12 del terzo chiamato, sono state effettivamente eseguite dall'ing. VI. Conferma altresì che i compensi richiesti nella nota proforma in data 27.4.2018 di cui al citato doc. 12, sono congrui e proporzionati alle attività svolte.
In sostanza, il ctu ha accertato l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali nonché la congruità
e proporzionalità dei compensi richiesti.
Quanto al punto 5 del documento oggetto della doglianza del presente motivo di gravame [(5)
Direzione lavori e coordinamento sicurezza cantiere per opere fuori-capitolato o extra-capitolato volute dalla Proprietà quali: - extra su fornitura e posa serramenti;
- extra su fornitura e posa pavimenti e rivestimenti;
- intonaci nel sottotetto;
- installazioni porte blindate ed opere murarie di adattamento propedeutiche;
- assistenza e direzione lavori per opere interne quali riquadrature forometrie per porte interne, adattamento dopo avvenuto restauro e relativa posa in opera delle porte interne originarie;
- assistenze murarie agli impianti elettrici (impianti elettrici non sono stati oggetto di contribuzione); - Modifica rampe scala di accesso dal piano terra al piano interrato delle rampe scale, ottenuta consolidando le rampe e successivamente applicando mattoni vecchi di rivestimento delle pedate e delle alzate delle scale esistenti - Tinteggiatura esterna di tutto il fabbricato;
-
Assistenza progetto, DL e montaggio con dime dei nuovi scuri esterni. = Euro 5.000,00)], il ctu ha accertato la sussistenza effettiva dei fatti costitutivi del diritto azionato dal professionista, come si evince dalla risposta alle osservazioni del ctp: “5 - In merito a questo punto il CTU, ha già ampiamente risposto anche nella relazione di consulenza principale e comunque si precisa, a seguito dei numerosi sopralluoghi eseguiti, le prestazioni dell'Ing. VI, sono state completate. Pertanto, il sottoscritto non ritiene accoglibili le osservazioni relative al presente punto”.
pagina 14 di 16 In sostanza, il compenso è giustificato dalla effettiva esecuzione di opere di appalto oggetto di direzione e coordinamento ad opera del professionista.
38. Parte appellante ha dedotto la nullità della ctu, in quanto sarebbe fondata su di un documento acquisito dal consulente e sottratto al contraddittorio delle parti.
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, come correttamente osservato dal ctu in sede di risposta alle osservazioni del ctp di parte appellante, il ctp di parte appellante, seppure in fase di osservazioni alla bozza di consulenza, ha potuto esaminare le specificazioni degli onorari operate dal professionista in relazione alle singole voci di prestazioni dedotte in giudizio:
“1-2-3-4 L'allegato con l'esploso in dettaglio della parcella è stato ricevuto in data prossima all'invio della bozza di relazione, pertanto il sottoscritto ha ritenuto di integrarlo nella relazione per condividerlo con i consulenti in fase di osservazioni, pertanto nessuna violazione del contraddittorio è stata compiuta dal CTU. Pertanto, il sottoscritto non ritiene accoglibili le osservazioni relative ai presenti punti.”
39. In secondo luogo, col documento de quo il VI si è limitato a specificare le singole voci di compenso richiesto, ferma restando la somma complessiva peraltro già dedotta in giudizio e indicata nella nota proforma del 27 aprile 2018.
In altre parole, sia la nota proforma del 27 aprile 2018 sia il documento acquisito del ctu descrivono le prestazioni svolte dal professionista e il loro valore complessivo, mentre il documento suddetto si limita ad esporre anche i singoli valori parziali.
È bene precisare che già la nota proforma del 27 aprile 2018 aveva un contenuto tale da mettere in condizione il ctu di valutare la congruità e proporzionalità della somma complessivamente richiesta dal professionista quale corrispettivo delle proprie prestazioni, limitatamente ai punti da 1 a 4 della nota proforma del 27 aprile 2018.
Deve escludersi, quindi, la verificazione di una effettiva violazione del contradditorio.
40. Il quinto motivo è infondato.
Con esso parte appellante ritiene che le spese legali affrontate dalla compagnia assicuratrice dovessero essere addossate alla parte chiamante cioè il VI, in considerazione della inoperatività della polizza assicurativa in reazione a “perdite patrimoniali derivanti da errata progettazione” e relative a opere non autorizzate dalla committenza.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio generale di causalità, in base al quale in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la pagina 15 di 16 chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, viene derogato solo in caso di palese infondatezza della chiamata in garanzia.
Ebbene ne caso di specie, avuto riguardo all'ampio spettro di contestazioni poste a fondamento della domanda di responsabilità nei confronti del professionista (fondate su errori progettuale e mancanza di autorizzazione della committenza di opere eseguite ma anche su mancata esecuzione a regola d'arte ed errata esclusione di opere dalla copertura fornita dal finanziamento pubblico), deve escludersi la palese infondatezza della chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice da parte del VI.
Deve confermarsi sul punto la statuizione del primo giudice.
41. Spese.
Quanto al rapporto processuale tra e , vi è una soccombenza reciproca CP_1 CP_3 determinata, da un lato, dall'accertamento del credito di , e, dall'altro lato, dall'accertamento CP_3 del controcredito di effettuato in sede di appello. CP_1
Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al rapporto processuale tra e le altre parti, la soccombenza della prima implica la CP_1 condanna al rimborso delle spese del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello proposto da condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro € CP_3 Controparte_1
57.366,56, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, a titolo di penale per il ritardo nella consegna delle opere;
II – conferma nel resto la sentenza appellata;
III – dichiara la integrale compensazione delle spese del grado tra Controparte_1
e ; CP_3
IV - condanna lla refusione in favore di PA NE e Controparte_1
delle spese del grado di appello, che liquida, per ciascuna di tali Parte_1 parti, in € 9.991,00 per compenso, oltre al 15% di spese ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16