Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2023, proposto da NG UC e Antico Tempio s.r.l., rappresentati e difesi dall’avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
A) della nota del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, prot. n. 28307 del 2 novembre 2022, di cui le odierne ricorrenti sono venute a conoscenza il 13/12/2022;
B) per quanto occorrer possa, della nota del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 16/9/2022 n. prot. 24127;
C) di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Siena Grosseto e Arezzo;
Vista la dichiarazione del 07.03.2026, con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ST RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che in data 7.03.2026 i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione in virtù dell’avvenuto rilascio, dopo la notifica del gravame, degli assensi richiesti alla Soprintendenza;
Ritenuto , quindi, di dover dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 104/2010, atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “ in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto , infine, di dover compensare le spese di lite, avuto riguardo alle circostanze che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT RI BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
ST RA, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| ST RA | RT RI BU |
IL SEGRETARIO