Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/06/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 97/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 97/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Catania (CT) in Corso delle Province n. 66, presso lo studio secondario dell'Avv.
Roberta Addario (C.F.: ), del Foro di Messina, che la rappresenta e difende C.F._2
giusta procura in atti.
E
nato il [...] in [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Gagliano Castelferrato, alla Via Leonardo da Vinci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Angelica Raffino (C.F. ) C.F._4
-RICORRENTI-
10/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del giorno 08.05.2025, all'esito dell'udienza del
06.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Controparte_1
bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a Catania in data
13.05.2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gagliano Castelferrato al n. 7, Parte
II, Serie C, anno 2019, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 17 gennaio 2025.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie (nata Persona_1
a Catania il 04.12.2016) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1) Le due figlie minori quali rispettivamente nata a [...]_3 il 04.12.2016 e nata a [...] il [...], restano affidate ad Persona_4
entrambi i genitori, con le modalità dell'affido condiviso, che si impegnano a curarle, educarle, istruirle e assisterle moralmente e materialmente nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni con costanza e continuità, con collocamento prevalente presso la madre, nella casa ove si è trasferita la NOa sita in CataniaViale Nitta 16A, con espressa e definitiva Parte_1 rinuncia di quest'ultima all'assegnazione della casa coniugale sita in Gagliano Castelferrato (En)
Via Roma n.99, la quale, di converso, continuerà ad essere detenuta, salva ogni sua diversa decisione, a titolo di locazione dal sig. quale unico e solo soggetto deputato Controparte_1
al pagamento del canone di locazione;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2)I coniugi E eserciteranno in modo paritetico e Parte_1 Controparte_1
di comune accordo la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali l'educazione, la salute e l'istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, scuola, sport, tempo libero, preventivo spese mediche, etc.) le cui decisioni, come tutte quelle di maggiore interesse per le figlie, dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. 3)Le due figlie minori dei coniugi restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
4)Il padre mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente le figlie, nonché trascorrere con loro periodi di vacanza, laddove, in difetto di accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne, il sabato dall'uscita da scuola (dalle ore 14.00 nei mesi senza scuola) alle ore 20.00 della domenica (ore 21,00 nei mesi di luglio e agosto); - durante le festività natalizie, ad anni alterni, dall'uscita da scuola o dalle ore 14.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre, nonché, sempre ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.00 del 2 gennaio;
- durante le festività pasquali per tre giorni consecutivi con due pernottamenti, alternando di anno in anno Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, dalle ore 10.00 del primo giorno e sino alle 20.00 del terzo giorno;
- durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi nei mesi di luglioagosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, oppure, in difetto, dall'1 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 agosto dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
- il giorno del compleanno delle rispettive figlie, verrà festeggiato, almeno fino al conseguimento della maggiore età e salvo diverso accordo, congiuntamente da entrambi i genitori, se possibile con la presenza dei nonni e dei parenti più prossimi, essendo un'occasione di coesione per la famiglia;
in caso di disaccordo tra i coniugi, le due figlie minori , ciascuna nel giorno del proprio compleanno, saranno alternativamente a pranzo o a cena con il padre;
- il giorno del compleanno del padre e della festa del papà dalle ore 10:30 alle ore 16:00 oppure dalle ore 15,30 alle ore 21,00; 5)I coniugi ed Parte_1 Controparte_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiunta limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti le figlie e Persona_3 Persona_4
; 6)I coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei propri
[...]
recapiti telefonici e della propria residenza. Si obbligano e impegnano di porre sempre a conoscenza l'altro genitore di eventuali spostamenti in località diverse da quelle abituali di residenza o dimora quando hanno con sé le figlie;
7)Nell'interesse preminente delle figlie minori, i genitori si impegnano a garantire alle stesse un ambiente familiare sereno, coinvolgendo nella loro vita i nonni e i parenti più vicini di entrambi i rami genitoriali. Ciascun genitore si impegna a rispettare il ruolo dell'altro, astenendosi da commenti e atteggiamenti che possano influenzare, in qualunque modo, le figlie e/o turbare il loro sviluppo emotivo;
8) la sig.ra , essendo a conoscenza che il sig. Parte_1 [...]
non è in possesso di patente di guida, né di alcun mezzo di locomozione e che lo CP_1
stesso per esercitare il suo diritto di visita deve, necessariamente, avvalersi di mezzi di trasporto privato (sostenendo i relativi costi) per andare a prendere e a riaccompagnare le figlie, farà tutto il necessario per favorire il diritto di visita del padre, anche in giornate ed orari diversi da quelli concordati specie per situazioni di impossibilità del padre ed a lui non imputabili a causa dell'irreperibilità di alcun mezzo di trasporto. 9)I genitori si adopereranno, reciprocamente, per aiutare le figlie a costruire e conservare un rapporto paritario e affettuoso con entrambi;
10)Il NO
si impegna e obbliga a versare alla NOa a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento delle figlie e Persona_3 Persona_4
, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 450,00
[...]
(quattrocentocinquanta //) e così € 225,00 per ciascuna figlia , importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11)L'assegno unico e universale per le figlie spetterà interamente -ovvero- nella misura del 100% alla NOa rinunciando espressamente il NO Parte_1 alla propria quota parte pari al 50%.; Si precisa a tal riguardo che l'importo Controparte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli minori viene concordato nella misura di € 450,00 (Euro quattrocento cinquanta euro //) mensili soltanto ed esclusivamente inconsiderazione della circostanza - secondo la quale- la NOa percepirà per intero l'importo di cui Parte_1 all'assegno unico per le figlie il quale , ad oggi, ammonta ad € 398,00 (trecento novantotto/00); 12)Si intendono ricomprese nell'assegno di mantenimento (cosiddette spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana delle figlie minori, ritenute periodiche, utili e necessarie.
Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, le quali verranno documentate con esibizione della relativa fattura e/o documento fiscale equipollente;
Più in radice, rientrano nelle spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori: - le spese sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa;
- le spese scolastiche: tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
- le spese extrascolastiche: quali quelle per attività sportive, spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati per i figli in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione). Rientrano nelle spese extra, che richiedono il necessario accordo, espresso o tacito- le spese sanitarie per visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
- le spese scolastiche quali lezioni private
(c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
- le spese extra scolastiche quali viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi compresele spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), di cellulare, spese per acquisto dimezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car -auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative(come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo , parrucchiere). Per quanto non espressamente previsto in merito alle spese Persona_5
ordinarie e straordinarie le parti dichiarano di volersi attenere ai principi ed alle caratteristiche indicate nelle linee guida applicate dai Tribunali in accordo con il CNF. 13)L'automobile Fiat Bravo tg.ta EN510YS di proprietà di verrà alla stessa assegnata e attribuita Parte_1
definitivamente, laddove, ella provvederà al pagamento di bollo e assicurazione, nonché a ogni spesa necessaria per riparazione, manutenzione e quant'altro.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
14)I coniugi espressamente convengono che ciascuno provveda da sé al proprio mantenimento;
i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato, nonché definito tra di loro, ogni ulteriore rapporto, anche pregresso, e/o questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla a pretendere reciprocamente, nonché, di rinunciare alle spese del procedimento che, dunque, vanno compensate tra le stesse.
15)Ogni ulteriore spesa personale che ciascuno dei genitori deciderà di affrontare spontaneamente per le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_3 nata a [...] il [...], rimarrà a suo a carico. Persona_4
16)I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento delle minori,
e della carta d'identità valida anche per l'espatrio ovvero al rilascio del passaporto/documento d'identità intestato alle minori in conformità alle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia ed a richiedere il reciproco consenso per gli eventuali viaggi e spostamenti delle figlie minori”.
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, né all'interesse dei figli, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
06/05/2025, nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il
17 gennaio 2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va pertanto omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nato il [...] in [...] (C.F.: ), alle condizioni di CP_1 C.F._3
cui al ricorso congiunto depositato il 17 gennaio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina ai competenti Ufficiali di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.