Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/03/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14960/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da nato a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1
), con l'avv. Teresa Notaro;
[...]
contro
, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Controparte_1
conclusioni: come da verbale del 10 dicembre 2024.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
______________
La domanda risarcitoria va disattesa in accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata in comparsa di risposta dal
. CP_1
Sia dalla documentazione prodotta da parte attrice già al momento della costituzione, sia dagli stessi accertamenti operati dal nominato c. t. u.,
Dott.ssa può del tutto ragionevolmente concludersi che il sig. Per_1 Pt_1
1
Vittoria.
Per sua fortuna, il virus non ha provocato danni letali e dal 2019 non se ne rilevano più tracce nel sangue dell'interessato.
Secondo quanto affermato dal c. t. u.: “In atto, pur nell'assenza di replicazione virale dal 2019, permane un quadro di Epatopatia Cronica
HCV correlata, danno biologico che, secondo i baremes di riferimento
(“Guida alla Valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” E.
, ; “Linee guida Per_2 Persona_3 Persona_4 Controparte_2
per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” di (Dott. Controparte_3
- , 2016), può essere valutato nella misura del 20% Controparte_4 CP_5
(venti per cento)”.
Il suddetto danno alla salute, quale invalidità permanente da fissarsi alla data di eradicazione del virus, esaurisce le voci di danno risarcibili, tenuto conto dell'esclusione, fatta dal c. t. u., della invalidità temporanea, e della prospettazione di cui all'atto di citazione, dalla quale non rilevano elementi di fatto denotanti un id quod plerumque accidit.
Secondo le tabelle del Tribunale di Milano (per l'anno 2021) competerebbero dunque all'attore Euro 50.479 più interessi compensativi.
Il Ministero ha tuttavia eccepito – incontestatamente – quanto segue: “come confermato nello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore ha chiesto ed ottenuto l'indennizzo ex L.210/1992. A tale titolo l'Amm.ne ha dunque sino al 31.01.2022 corrisposto all'attore la somma di € 73.996,27.
Dovranno altresì essere detratte da quanto eventualmente riconosciuto a titolo di risarcimento le somme che, secondo un calcolo presuntivo basato sulla durata media della vita, saranno in futuro corrisposte all'attore. Dette somme, come risulta dalla tabella di calcolo che si deposita, saranno pari ad € 382.663,93”.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito incerto della lite.
P. Q. M.
2 Rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
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