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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2892/2020 R.G.A.C. in data 17.06.2020 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dagli Avv. Aldo Montuoro (C.F. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Oplonti n. 50
APPELLANTE
E
, - in persona del legale E_ rappresentante pro tempore dott. – con sede legale in CP_2
Milano alla Via Benigno Crespi n. 23 (P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio De Dominicis (C.F. , presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via Salvator Rosa 256
APPELLATA
NONCHÈ
, nato a [...] il [...] (C.F. CP
) ed ivi residente in [...] C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÈ
, (C.F. residente in Controparte_4 C.F._5
Salerno (SA) al Corso Italia n. 43 ed elettivamente domiciliato in primo grado in AG (NA) alla Via San Sebastiano n. 38 presso lo studio dell'Avv. Carmela Todisco (C.F. ) C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.10.2023, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intervento volontario del 24.10.2017, Parte_1 interveniva nella qualità di terzo trasportato nel giudizio avente N.R.G. 1824/2017 promosso da Quest'ultimo, infatti, Controparte_4 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata,
e la compagnia assicurativa CP E_
, quali civilmente responsabili del sinistro stradale occorso in data
[...]
12.07.2016 alle ore 23.00 circa in Torre Annunziata (NA) al Corso Vittorio Emanuele III.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era a Parte_1 bordo del motociclo modello Beverly Tg. BT22127 - di proprietà di ed assicurato con la – e CP E_ percorreva la Via Oplonti in Torre del EC allorquando, giunto all'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele III, non CP concedeva la dovuta precedenza andando così a scontrarsi contro l'autovettura tipo Fiat Panda tg. DZ973LF di proprietà di _4
.
[...]
A seguito dell'impatto, l'autovettura tipo Fiat Panda subiva danni, mentre cadeva al suolo unitamente al motociclo, su cui Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato, riportando lesioni personali
Dunque, iscriveva la causa al ruolo al N.R.G. 1824 Controparte_4 del 2017 presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, avanzando richiesta di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo e Pt_1 interveniva nel medesimo giudizio chiedendo il risarcimento
[...] delle lesioni riportate a causa del sinistro de quo e quantificate nel limite di euro 20.000,00
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste e disposta Tes_1 sia CTU tecnica, per accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo tipo Fiat Panda tg. DZ973LF di proprietà dell'attore Controparte_4
pag. 2/9 sia CTU medico-legale per la determinazione delle lesioni riportate dal terzo trasportato . Parte_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7919/2019 pubblicata in data 17.10.2019, dichiarava la pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., di e nella causazione del sinistro Controparte_4 CP ed accoglieva le domande risarcitorie formulate dai danneggiati liquidando euro 357,50 in favore dell'attore per i Controparte_4 danni al veicolo ed euro 4.350,00 in favore dell'interventore Pt_1 per lesioni personali.
[...]
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 11.06.2020, Parte_1 interponeva gravame contestando il quantum liquidato dal Giudice di prime cure disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU nell'elaborato peritale.
In particolare, l'appellante lamentava l'omesso riconoscimento del danno biologico futuro pari all'1% e di ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, oltre che l'errore di calcolo commesso dal primo Giudice, il quale aveva riconosciuto in suo favore euro 4.350,00 in luogo della maggiore somma di euro 5.250,00.
Dunque, parte appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di euro 2.778,02 a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite a seguito del sinistro per cui è causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 29.06.2020,
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità E_ dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio in favore di
, nella qualità di litisconsorte necessario, oltre che ex Controparte_5 art. 342 c.p.c. poichè privo dei requisiti normativamente previsti ed ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Sempre in via preliminare ed in rito, l'appellata compagnia assicurativa eccepiva la nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 c.p.c. Nel merito parte appellata deduceva l'infondatezza dell'appello sottolineando il potere del giudicante di discostarsi dalle risultanze della CTU in ragione del suo ruolo di peritus peritorum. E_
concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello, in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma in toto della sentenza di primo grado.
pag. 3/9 , invece, nonostante rituale notifica dell'atto di appello a CP mezzo del 19.06.2020, non ha inteso costituirsi. CP_6
Con provvedimento del 20.01.2021 il giudice assegnava all' appellante termine perentorio sino al 07.04.2021 per la integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte del Controparte_4 giudizio di primo grado. Pertanto, l'atto di appello veniva notificato in data 02.04.2021 a mezzo anche ad il quale, CP_6 Controparte_5 tuttavia, non si costituiva in giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 24.11.2023 depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.10.2023, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti ed i quali, nonostante evocati in CP Controparte_5 giudizio, non hanno inteso costituirsi.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (11.06.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17.10.2019) tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus del 2020, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (17.06.2020).
Va, altresì, precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avendo quest'ultimo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al Giudice dell'impugnazione. Difatti, secondo la Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
pag. 4/9 Va, infine, osservato che devono considerarsi pacifici, siccome passati in giudicato, i capi della sentenza appellata che non siano stati oggetto di specifico gravame ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, i profili relativi all'an debeatur, attinenti alla verificazione del sinistro ed all'accertamento della pari responsabilità di CP
e nella causazione dello stesso. Controparte_4
Invero, l'unico profilo oggetto di gravame devoluto alla cognizione di questo Giudice di appello attiene alla corretta liquidazione delle lesioni personali riportate dal terzo trasportato sulla scorta Parte_1 della CTU medico-legale espletata nel primo grado di giudizio dal Dott.
. Persona_1
Venendo, dunque, al merito, l'appello è fondato e per l'effetto deve essere accolto nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
Ritiene, infatti, questo Giudice che, nelle fattispecie nella quali le lesioni patite siano plurime e il quadro sanitario complesso, come quella in esame, sia doveroso ricorrere alle cognizioni tecnico-scientifico di un medico. Per tale ragione, correttamente il primo Giudice ha ritenuto di disporre una CTU medico-legale sull'appellante, le cui conclusioni ben possono essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici in quanto hanno fondamento nella documentazione sanitaria in atti e nella visita del danneggiato e, pertanto, possono essere poste a base della liquidazione delle lesioni subite dall'istante. Sul punto la Suprema Corte ha statuito che: "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso"( Cassazione n. 14638/2004).
Orbene, il CTU ha accertato il rapporto causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'appellante, refertate prima in sede di PS e poi ulteriormente documentate;
in particolare, avendo Parte_1 riportato “frattura del malleolo sinistro”, veniva sopposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica con placca e viti.
Dunque, considerando tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del CTU il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 3%, a cui vanno pag. 5/9 aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole 10 giorni di ITT, 30 giorni di ITP a 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatori in data 12.07.2016) essendo nato il [...], aveva 39 Parte_1 anni, sulla base del D.M. 22.07.2019 (trattandosi di liquidazione da doversi effettuare all'attualità), il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere la somma di euro 4.584,02 (di cui euro 2.506,32 per danno biologico permanente;
euro 474,90 per 10 giorni di ITT;
euro 1.068,53 per 30 giorni di ITP al 75%; euro 356,18 per 15 giorni di ITP al 50% ed euro 178,09 per 15 giorni di ITP al 25%) cui vanno aggiunti euro 800,00 per il risarcimento del danno morale riconosciuto equitativamente dal Giudice di Pace, per un totale di euro 5.384,02.
A ben vedere, come correttamente rilevato dall'appellante, il CTU, a pagina 9 dell'elaborato peritale in atti, ha dedotto che “i postumi sono stabilizzati e non suscettibili di miglioramento” e che dunque “il paziente deve rimuovere i mezzi di osteosintesi metallica e questo comporterà ricovero ospedaliero, nuovo intervento chirurgico ed ulteriore periodo di inabilità” subendo così “un danno futuro valutabile nell'uno per cento di danno biologico e venti giorni di inabilità al 75%”.
Pertanto, ha diritto all'ulteriore somma, non Parte_1 riconosciuta nella sentenza appellata, di euro 1.408,55 per il danno futuro (di cui euro 696,20 per danno biologico permanente ed euro 712,35 per 20 giorni di ITP al 75%).
Null'altro deve essere invece riconosciuto a titolo di danno morale il quale, si ribadisce, è già stato liquidato equitativamente in euro 800,00 dal primo Giudice. Inoltre, né il relativo capo di sentenza è stato oggetto di specifica impugnazione né un ulteriore danno morale è stato indicato dal CTU.
In conclusione, il Giudice di Pace, attenendosi scrupolosamente alle conclusioni del CTU, avrebbe dovuto riconoscere in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento per le lesioni patite in conseguenza del
[...] sinistro de quo, la somma complessiva di euro 6.792,57.
Tenuto conto che con la sentenza impugnata nella presente sede è stata riconosciuta la minore somma di euro 4.350,00, gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di euro 2.442,57 pari alla Parte_1 differenza tra il dovuto e il liquidato nella sentenza di primo grado.
pag. 6/9 Tale importo è stato determinato sulla scorta dei valori attuali all'epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado e dovrà essere devalutato da ottobre 2019- data di pubblicazione della sentenza di primo grado – al 12.07.2016 (data del sinistro) e poi progressivamente rivalutato e maggiorato di interessi compensativi dal 12.07.2016 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Infatti, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 144/2022 in ragione delle non complessità delle questioni trattate, dell'effettiva attività difensiva espletata e dell'importo riconosciuto. L'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio si giustifica tenendo conto della regola affermata dalla Suprema Corte secondo cui “quando il giudice provvede alla liquidazione delle spese deve applicare la legge vigente nel momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa” (Cass. 5 luglio 2018 n. 17577). Lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000) è invece individuato per entrambi i gradi di giudizio tenendo conto del valore effettivo della controversia ovvero dell'ammontare del credito complessivamente riconosciuto (euro 4.350,00 in primo grado cui vanno aggiunti euro 2.442,57 in appello per un totale di euro 6.792,57).
Restano invece confermate le statuizioni relative alle spese di consulenza espletata nel giudizio di primo grado non essendovi stata impugnazione sul punto.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di e;
CP Controparte_4
b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7919/2019 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e pubblicata in data 17.10.2019 nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
c) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna , in persona del legale E_ rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento CP in favore di dell'ulteriore somma di euro 2.442,57 oltre Parte_1 rivalutazione secondo indici Istat ed interessi come da motivazione;
d) condanna altresì i soccombenti , E_ in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra CP loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di le quali si liquidano, per il primo grado, in euro Parte_1
1.046,00 per compensi (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro 176,00 per fase introduttiva, euro 284,00 per fase istruttoria ed euro 373,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nelle misure del 15% come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Perfetto dichiaratosi antistatario in primo grado in primo grado c'era un altro avvocato, e, per il presente grado di appello, in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nelle misure del 15%, come per legge, con attribuzione all'Avv. Aldo Montuoro dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Torre Annunziata, 30-5-2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giovanna Di Meo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2892/2020 R.G.A.C. in data 17.06.2020 avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dagli Avv. Aldo Montuoro (C.F. , presso il cui C.F._2 studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Oplonti n. 50
APPELLANTE
E
, - in persona del legale E_ rappresentante pro tempore dott. – con sede legale in CP_2
Milano alla Via Benigno Crespi n. 23 (P.IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio De Dominicis (C.F. , presso il cui studio C.F._3 elettivamente domicilia in Napoli (NA) alla Via Salvator Rosa 256
APPELLATA
NONCHÈ
, nato a [...] il [...] (C.F. CP
) ed ivi residente in [...] C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÈ
, (C.F. residente in Controparte_4 C.F._5
Salerno (SA) al Corso Italia n. 43 ed elettivamente domiciliato in primo grado in AG (NA) alla Via San Sebastiano n. 38 presso lo studio dell'Avv. Carmela Todisco (C.F. ) C.F._6
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.10.2023, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendo assegnarsi la causa in decisione rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di intervento volontario del 24.10.2017, Parte_1 interveniva nella qualità di terzo trasportato nel giudizio avente N.R.G. 1824/2017 promosso da Quest'ultimo, infatti, Controparte_4 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata,
e la compagnia assicurativa CP E_
, quali civilmente responsabili del sinistro stradale occorso in data
[...]
12.07.2016 alle ore 23.00 circa in Torre Annunziata (NA) al Corso Vittorio Emanuele III.
Nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era a Parte_1 bordo del motociclo modello Beverly Tg. BT22127 - di proprietà di ed assicurato con la – e CP E_ percorreva la Via Oplonti in Torre del EC allorquando, giunto all'intersezione con il Corso Vittorio Emanuele III, non CP concedeva la dovuta precedenza andando così a scontrarsi contro l'autovettura tipo Fiat Panda tg. DZ973LF di proprietà di _4
.
[...]
A seguito dell'impatto, l'autovettura tipo Fiat Panda subiva danni, mentre cadeva al suolo unitamente al motociclo, su cui Parte_1 viaggiava in qualità di terzo trasportato, riportando lesioni personali
Dunque, iscriveva la causa al ruolo al N.R.G. 1824 Controparte_4 del 2017 presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, avanzando richiesta di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo e Pt_1 interveniva nel medesimo giudizio chiedendo il risarcimento
[...] delle lesioni riportate a causa del sinistro de quo e quantificate nel limite di euro 20.000,00
Nel corso dell'istruttoria veniva escusso il teste e disposta Tes_1 sia CTU tecnica, per accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo tipo Fiat Panda tg. DZ973LF di proprietà dell'attore Controparte_4
pag. 2/9 sia CTU medico-legale per la determinazione delle lesioni riportate dal terzo trasportato . Parte_1
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7919/2019 pubblicata in data 17.10.2019, dichiarava la pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., di e nella causazione del sinistro Controparte_4 CP ed accoglieva le domande risarcitorie formulate dai danneggiati liquidando euro 357,50 in favore dell'attore per i Controparte_4 danni al veicolo ed euro 4.350,00 in favore dell'interventore Pt_1 per lesioni personali.
[...]
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione in appello ritualmente notificato a mezzo pec in data 11.06.2020, Parte_1 interponeva gravame contestando il quantum liquidato dal Giudice di prime cure disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU nell'elaborato peritale.
In particolare, l'appellante lamentava l'omesso riconoscimento del danno biologico futuro pari all'1% e di ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea al 75%, oltre che l'errore di calcolo commesso dal primo Giudice, il quale aveva riconosciuto in suo favore euro 4.350,00 in luogo della maggiore somma di euro 5.250,00.
Dunque, parte appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore dell'ulteriore somma di euro 2.778,02 a titolo di risarcimento delle lesioni personali patite a seguito del sinistro per cui è causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 29.06.2020,
[...]
eccependo in via preliminare l'inammissibilità E_ dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio in favore di
, nella qualità di litisconsorte necessario, oltre che ex Controparte_5 art. 342 c.p.c. poichè privo dei requisiti normativamente previsti ed ex art. 348 bis c.p.c. per mancanza di ragionevole probabilità di essere accolto.
Sempre in via preliminare ed in rito, l'appellata compagnia assicurativa eccepiva la nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 c.p.c. Nel merito parte appellata deduceva l'infondatezza dell'appello sottolineando il potere del giudicante di discostarsi dalle risultanze della CTU in ragione del suo ruolo di peritus peritorum. E_
concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello, in
[...] quanto infondato in fatto ed in diritto, e la conferma in toto della sentenza di primo grado.
pag. 3/9 , invece, nonostante rituale notifica dell'atto di appello a CP mezzo del 19.06.2020, non ha inteso costituirsi. CP_6
Con provvedimento del 20.01.2021 il giudice assegnava all' appellante termine perentorio sino al 07.04.2021 per la integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte del Controparte_4 giudizio di primo grado. Pertanto, l'atto di appello veniva notificato in data 02.04.2021 a mezzo anche ad il quale, CP_6 Controparte_5 tuttavia, non si costituiva in giudizio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 24.11.2023 depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.10.2023, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti ed i quali, nonostante evocati in CP Controparte_5 giudizio, non hanno inteso costituirsi.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (11.06.2020) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (17.10.2019) tenuto conto della sospensione straordinaria per l'emergenza coronavirus del 2020, nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni (17.06.2020).
Va, altresì, precisato che l'appello, così come proposto, è ammissibile e procedibile in quanto l'appellante ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c. avendo quest'ultimo indicato specificamente sia i singoli capi della sentenza impugnati, sia le ragioni sottese al gravame proposto sia, da ultimo, la proposta di decisione alternativa avanzata al Giudice dell'impugnazione. Difatti, secondo la Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
pag. 4/9 Va, infine, osservato che devono considerarsi pacifici, siccome passati in giudicato, i capi della sentenza appellata che non siano stati oggetto di specifico gravame ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, i profili relativi all'an debeatur, attinenti alla verificazione del sinistro ed all'accertamento della pari responsabilità di CP
e nella causazione dello stesso. Controparte_4
Invero, l'unico profilo oggetto di gravame devoluto alla cognizione di questo Giudice di appello attiene alla corretta liquidazione delle lesioni personali riportate dal terzo trasportato sulla scorta Parte_1 della CTU medico-legale espletata nel primo grado di giudizio dal Dott.
. Persona_1
Venendo, dunque, al merito, l'appello è fondato e per l'effetto deve essere accolto nei limiti e per i motivi che di seguito si espongono.
Ritiene, infatti, questo Giudice che, nelle fattispecie nella quali le lesioni patite siano plurime e il quadro sanitario complesso, come quella in esame, sia doveroso ricorrere alle cognizioni tecnico-scientifico di un medico. Per tale ragione, correttamente il primo Giudice ha ritenuto di disporre una CTU medico-legale sull'appellante, le cui conclusioni ben possono essere condivise in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici in quanto hanno fondamento nella documentazione sanitaria in atti e nella visita del danneggiato e, pertanto, possono essere poste a base della liquidazione delle lesioni subite dall'istante. Sul punto la Suprema Corte ha statuito che: "il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso"( Cassazione n. 14638/2004).
Orbene, il CTU ha accertato il rapporto causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'appellante, refertate prima in sede di PS e poi ulteriormente documentate;
in particolare, avendo Parte_1 riportato “frattura del malleolo sinistro”, veniva sopposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi metallica con placca e viti.
Dunque, considerando tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del CTU il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 3%, a cui vanno pag. 5/9 aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole 10 giorni di ITT, 30 giorni di ITP a 75%, 15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%.
Pertanto, tenuto conto che all'epoca del sinistro (verificatori in data 12.07.2016) essendo nato il [...], aveva 39 Parte_1 anni, sulla base del D.M. 22.07.2019 (trattandosi di liquidazione da doversi effettuare all'attualità), il Giudice di Pace avrebbe dovuto riconoscere la somma di euro 4.584,02 (di cui euro 2.506,32 per danno biologico permanente;
euro 474,90 per 10 giorni di ITT;
euro 1.068,53 per 30 giorni di ITP al 75%; euro 356,18 per 15 giorni di ITP al 50% ed euro 178,09 per 15 giorni di ITP al 25%) cui vanno aggiunti euro 800,00 per il risarcimento del danno morale riconosciuto equitativamente dal Giudice di Pace, per un totale di euro 5.384,02.
A ben vedere, come correttamente rilevato dall'appellante, il CTU, a pagina 9 dell'elaborato peritale in atti, ha dedotto che “i postumi sono stabilizzati e non suscettibili di miglioramento” e che dunque “il paziente deve rimuovere i mezzi di osteosintesi metallica e questo comporterà ricovero ospedaliero, nuovo intervento chirurgico ed ulteriore periodo di inabilità” subendo così “un danno futuro valutabile nell'uno per cento di danno biologico e venti giorni di inabilità al 75%”.
Pertanto, ha diritto all'ulteriore somma, non Parte_1 riconosciuta nella sentenza appellata, di euro 1.408,55 per il danno futuro (di cui euro 696,20 per danno biologico permanente ed euro 712,35 per 20 giorni di ITP al 75%).
Null'altro deve essere invece riconosciuto a titolo di danno morale il quale, si ribadisce, è già stato liquidato equitativamente in euro 800,00 dal primo Giudice. Inoltre, né il relativo capo di sentenza è stato oggetto di specifica impugnazione né un ulteriore danno morale è stato indicato dal CTU.
In conclusione, il Giudice di Pace, attenendosi scrupolosamente alle conclusioni del CTU, avrebbe dovuto riconoscere in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento per le lesioni patite in conseguenza del
[...] sinistro de quo, la somma complessiva di euro 6.792,57.
Tenuto conto che con la sentenza impugnata nella presente sede è stata riconosciuta la minore somma di euro 4.350,00, gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di euro 2.442,57 pari alla Parte_1 differenza tra il dovuto e il liquidato nella sentenza di primo grado.
pag. 6/9 Tale importo è stato determinato sulla scorta dei valori attuali all'epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado e dovrà essere devalutato da ottobre 2019- data di pubblicazione della sentenza di primo grado – al 12.07.2016 (data del sinistro) e poi progressivamente rivalutato e maggiorato di interessi compensativi dal 12.07.2016 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Infatti, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte sin dalla sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712 e poi reiteratamente ribaditi (ex plurimis: Cass. 3 marzo 2009 n. 5054; Cass. 25 gennaio 2002 n. 883), spettano gli interessi legali dal giorno del fatto, ovvero inizialmente sulla somma sopra indicata ma devalutata secondo gli indici Istat all'epoca del fatto e poi di anno in anno rivalutata secondo gli stessi indici Istat sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Su tutte le somme così liquidate, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale ex art. 1282 c.c. dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 144/2022 in ragione delle non complessità delle questioni trattate, dell'effettiva attività difensiva espletata e dell'importo riconosciuto. L'applicazione delle tariffe di cui al D.M. 147/2022 per entrambi i gradi di giudizio si giustifica tenendo conto della regola affermata dalla Suprema Corte secondo cui “quando il giudice provvede alla liquidazione delle spese deve applicare la legge vigente nel momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa” (Cass. 5 luglio 2018 n. 17577). Lo scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000) è invece individuato per entrambi i gradi di giudizio tenendo conto del valore effettivo della controversia ovvero dell'ammontare del credito complessivamente riconosciuto (euro 4.350,00 in primo grado cui vanno aggiunti euro 2.442,57 in appello per un totale di euro 6.792,57).
Restano invece confermate le statuizioni relative alle spese di consulenza espletata nel giudizio di primo grado non essendovi stata impugnazione sul punto.
pag. 7/9
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) dichiara la contumacia di e;
CP Controparte_4
b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 7919/2019 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata e pubblicata in data 17.10.2019 nei limiti e per le causali di cui in motivazione;
c) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna , in persona del legale E_ rappresentante p.t., e , in solido tra loro, al pagamento CP in favore di dell'ulteriore somma di euro 2.442,57 oltre Parte_1 rivalutazione secondo indici Istat ed interessi come da motivazione;
d) condanna altresì i soccombenti , E_ in persona del legale rappresentante p.t., e , in solido tra CP loro, alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di le quali si liquidano, per il primo grado, in euro Parte_1
1.046,00 per compensi (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro 176,00 per fase introduttiva, euro 284,00 per fase istruttoria ed euro 373,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nelle misure del 15% come per legge, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Perfetto dichiaratosi antistatario in primo grado in primo grado c'era un altro avvocato, e, per il presente grado di appello, in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nelle misure del 15%, come per legge, con attribuzione all'Avv. Aldo Montuoro dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Torre Annunziata, 30-5-2025.
Il Giudice unico
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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