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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2024, n. 12844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12844 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 29617 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Emanuele Montemarano e Isabella Vingiano come in atti RICORRENTE CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 sa dall'Avv. Alessia Artibani come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.9.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società dal 9.5.2022 al 31.3.2023 presso la gelateria “ ” CP_1 Parte_2 sito in Roma, via dei Castani n. 49, in qualità di banchista, inquadramento liv. V del CCNL Pubblici Esercizi, di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto di assunzione e di essere rimasta creditrice della complessiva somma di € 14.363,58 per i titoli indicati in ricorso, ha convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma. Si è costituita la società contestando il ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto di due testimoni (avendo parte ricorrente rinunciato all'interrogatorio formale), è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguita da tutte le parti, che nulla hanno eccepito in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato, per le motivazioni di seguito esposte. Non è contestata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 10.6.2022 al 31.3.2023, con inquadramento della lavoratrice nel livello V del CCNL Pubblici Esercizi;
parte ricorrente, tuttavia, afferma: che il rapporto di lavoro ha avuto inizio sin dal 9.5.2022; di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto di assunzione;
di non aver goduto di ferie e permessi;
ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Parte convenuta afferma, invece, che la ricorrente lavorava su turni osservando un orario di lavoro pari a 18 ore settimanali, o dalle 13,00 alle 16,00 o dalle 16,00 alle 19,00.
La domanda di parte ricorrente di pagamento di differenze retributive si fonda sull'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello indicato nel contratto di assunzione, sulla decorrenza del rapporto sin dal 9.5.2022, sulla mancata fruizione di ferie e permessi;
tali circostanze, tuttavia, non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, clienti della Parte_3 gestita dalla convenuta. La teste ha riferito di essere amica Testimone_1 della ric 'incirca una volta ogni due settimane o anche meno, dopo le 16-17; ha dichiarato di non ricordare esattamente quando la ricorrente ha iniziato a lavorare, ricordando tuttavia che era “il periodo invernale o a marzo del 2022” (dunque, una data antecedente a quella indicata dalla stessa ricorrente) e che la ricorrente ha lavorato per circa un anno (dunque un periodo superiore a quello affermato dalla ricorrente). La teste ha poi riferito che in qualche occasione ha atteso la ricorrente fino alla fine del turno alle 21-22 di sera;
la circostanza, in ogni caso, non prova la sistematica osservanza dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, ossia tutti i giorni dalle 13 alle 21 nei mesi invernali e dalle 14 alle 22 nei mesi estivi;
la teste, oltre ad aver dichiarato di aver frequentato la “all'incirca una Parte_3 volta ogni due settimane, a volte anche di meno ecisato di aver aspettato la ricorrente a fine turno “a volte”, per cui la teste ha riferito solo in ordine a circostanze osservate occasionalmente, che certo non sono idonee ad integrare la rigorosa prova (pacificamente a carico del lavoratore) in ordine al lavoro supplementare e straordinario asseritamente svolto. Il teste ha riferito di essere stato cliente occasionale della Testimone_2 gelateria da primavera 2022 fino a inverno 2022, di non essere mai stato in gelateria dopo le ore 19,00 e di aver visto la ricorrente per la prima volta “a
2 fine maggio-inizi di giugno del 2022”; le circostanze riferite dal teste, pertanto, sono compatibili con quanto affermato dalla convenuta in ordine all'osservanza di turni dalle 13,00 alle 16,00 o dalle 16,00 alle 19,00 e all'inizio del rapporto di lavoro il 9.6.2022. Del resto, è verosimile che il personale lavorasse su turni, posto che il teste ha riferito anche che la ricorrente non era l'unica dipendente ma in gelateria lavoravano tre o quattro persone. Nessuno dei due testi, infine, ha saputo riferire puntualmente in ordine a ferie e permessi. Giova, a questo punto, ricordare che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale e, quindi, di fornire la prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. Infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova dell'an, cioè di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative. Analoghi principi sono stati affermati dalla giurisprudenza in ordine alla prova della sussistenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche della subordinazione in assenza di contratto. Quanto alle somme richieste a titolo di “assistenza integrativa”, “previdenza integrativa fonte”, ente bilaterale Ebna”, la domanda non può trovare accoglimento, sia perché parte ricorrente non ha indicato la disciplina contrattuale di riferimento sia perché, in ogni caso, non vi è prova dell'iscrizione del datore di lavoro ai Fondi o all'Ente citati né dell'eventuale inadempimento.
Quanto ai conteggi riformulati, in via subordinata, nelle note autorizzate, si osserva che parte ricorrente, in ricorso, ha dato atto di aver percepito la 13^ e la 14^ mensilità “in proporzione al simulato part-time” e di non aver percepito il trattamento di fine rapporto “nella misura dovuta”, avendo ricevuto a tale titolo euro 535,31 alla cessazione del rapporto. Orbene, non essendo raggiunta la prova dell'osservanza di un maggior orario di lavoro e della decorrenza del rapporto da data anteriore a quella contrattualmente prevista, non vi è prova che la ricorrente abbia maturato
3 differenze retributive e che le somme pacificamente corrisposte dal datore di lavoro a titolo di TFR, 13^ e 14^ mensilità non siano proporzionate alla prestazione lavorativa effettivamente resa.
Dal momento che le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente (anche in relazione all'incidenza su 13^, 14^ e TFR) si fondano sul presupposto di una maggior durata della prestazione lavorativa e che tale circostanza non è stata confermata dall'istruttoria, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente secondo l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle (cause di lavoro, scaglione da € 5.201,00 a € 26.000).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 12/12/2024
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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