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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1423/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 933/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 23/03/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201754 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1417/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: , come rappresentata e difesa, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia l'on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria adita in accoglimento dell'originaria impugnazione promossa riformare la sentenza n. 933/2015, depositata il 23/03/2015 dall'allora Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sez. n. 3 sul ricorso RGR n. 395/2014, e per l'effetto, accogliere l'originario ricorso del contribuente ed annullare integralmente l'atto impugnato n. TDY01T201754/2013. Con il favore delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e distrazione delle stesse ai sensi dell'art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro, in persona della Direttrice pro tempore, ha così concluso: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria così decidere: Rigettare il ricorso per riassunzione per i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare in tutto o in parte la validità dell'avviso di accertamento;
condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi precedenti di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 17.02.20214 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T201754/2013, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catanzaro, e notificato il 18.12.2013, con il quale si recuperava a tassazione una plusvalenza asseritamente realizzata “a seguito di cessione a titolo gratuito di terreni lottizzati” per euro 125.229,00 relativa all'anno di imposta 2008, che assumeva quale valore degli stessi quelli accertati ai fini delle imposte di registro, eccependo l'inutilizzabilità ai fini delle imposte dirette dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro.
Precisava di non aver prestato acquiescenza agli avvisi di liquidazione cui faceva riferimento l'Ente impositore, relativi al valore dei beni ai fini dell'imposta di registro che erano stati determinati attraverso l'istituto della definizione delle liti pendenti. Contestava, infine, nel merito, i valori indicati nell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Finanze, affermando che l'operazione negoziale intercorsa tra le parti non sarebbe stata riconducibile alla permuta tra cosa presente e cosa futura;
le parti avrebbero infatti inteso stipulare tre distinti contratti, ovvero un appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici per civile abitazione e due compravendite condizionate aventi ad oggetto i terreni lottizzati. Quanto alla modalità di determinazione della plusvalenza,
l'Ufficio riteneva di aver correttamente presunto la corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione.
2. La CTP di Catanzaro, con sentenza n. 993/2015 depositata in data 23.03.2015, rigettava il ricorso e condannava alle spese, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio.
Avverso detta pronuncia spiegava appello la contribuente lamentandone l'erroneità, atteso che “la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non avrebbe mai dovuto avere automatica efficacia ai fini di un accertamento delle imposte sui redditi”. Affermava che nei casi in cui il valore accertato ai fini del calcolo della plusvalenza è quello definito ai fini dell'imposta di registro, senza che l'Ufficio abbia fatto ricorso a qualsiasi altro elemento, nemmeno di natura indiziaria per corroborare i propri assunti, troverebbero applicazione le disposizioni introdotte dal c.d. decreto internazionalizzazione (D.LGS. 147/2015). Quanto al merito, contestava il valore accertato dall'Ufficio
Nominativo_2facendo riferimento ad una relazione tecnica asseverata redatta dall'ing. ai fini della rivalutazione dei beni ex lege n. 488/2001.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio anche in grado di appello ribadendo la correttezza del proprio operato.
La CTR di Catanzaro, con sentenza n. 134/2017 depositata in data 08.02.2017, rigettava l'impugnazione e condannava alle spese perché la parte non aveva provato né di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore a quello del suo valore, né che il corrispettivo dell'appalto corrispondesse a quanto dichiarato in atti.
Avverso tale decisione, in data 06.09.2017, la contribuente proponeva ricorso davanti la Corte di
Cassazione affidato ad un unico motivo di censura: la “violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, 68 TUIR e dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 32859/2024, ha accolto il motivo di censura ed ha cassato la sentenza, rinviando a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il riesame della posizione della contribuente.
3. Con ricorso in data 15.04.2025 Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio, chiedendo la riforma della sentenza di appello.
Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella correttezza del proprio accertamento.
4. All'udienza del 03.10.2025 la Corte, visto l'art. 35, comma 1 del D.LGS. 546/1992, pronunciava il dispositivo n. 1417/2025, depositato in data 10.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, viene in rilievo l'art. 5, comma 3, del D.LGS. n. 147 del 2015, che così recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.LGS. 31 ottobre 1990, n. 347”. Tale norma - che, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi della legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente (cfr. Cass. civ. Sez. V, sent.,
17-05-2017, n. 12265; Cass. civ. Sez. VI - 5, ord., 11-04-2017, n. 9343; Cass. civ. Sez. V, sent.,
10-02-2017, n. 3590; Cass. civ. Sez. VI - 5, ord., 24-01-2017, n. 1823) - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (Cass. 17/05/2017, n. 12265).
La stessa norma esclude che l'Agenzia delle Entrate possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 80/05/2019, n.
12131).
Nel caso di specie, l'accertamento si fondava esclusivamente sulla dedotta equiparazione, in assenza di ulteriori argomentazioni addotte dall'Ufficio che potessero sorreggerlo.
Dunque, la presunzione alla base dell'intero iter motivazionale non è legittima in quanto il corrispettivo della compravendita è stato determinato esclusivamente sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (cfr. Cass. civ. n. 6135 del 2016; n. 11543 del 2016).
Ne consegue la rigorosa applicazione del disposto dell'art. 68, comma 1 TUIR che prevede, in relazione al precedente art. 67, che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni siano costituite dalla differenza tra i “corrispettivi” percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (Cass. civ. n. 11543 del 2016).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al pagamento in favore della contribuente, con distrazione al difensore se richiesta, che liquida, per tutti i gradi del giudizio in €. 8.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, Iva, c.p.a. e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 3 ottobre 2025
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
EN NG IO, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1423/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 933/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 23/03/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY01T201754 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1417/2025 depositato il 10/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente/Appellante: , come rappresentata e difesa, ha così rassegnato le proprie conclusioni: “Voglia l'on.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria adita in accoglimento dell'originaria impugnazione promossa riformare la sentenza n. 933/2015, depositata il 23/03/2015 dall'allora Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sez. n. 3 sul ricorso RGR n. 395/2014, e per l'effetto, accogliere l'originario ricorso del contribuente ed annullare integralmente l'atto impugnato n. TDY01T201754/2013. Con il favore delle spese e competenze di tutti i gradi del giudizio e distrazione delle stesse ai sensi dell'art 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro, in persona della Direttrice pro tempore, ha così concluso: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria così decidere: Rigettare il ricorso per riassunzione per i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare in tutto o in parte la validità dell'avviso di accertamento;
condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite relative a tutti i gradi precedenti di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in data 17.02.20214 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TDY01T201754/2013, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catanzaro, e notificato il 18.12.2013, con il quale si recuperava a tassazione una plusvalenza asseritamente realizzata “a seguito di cessione a titolo gratuito di terreni lottizzati” per euro 125.229,00 relativa all'anno di imposta 2008, che assumeva quale valore degli stessi quelli accertati ai fini delle imposte di registro, eccependo l'inutilizzabilità ai fini delle imposte dirette dei valori accertati ai fini dell'imposta di registro.
Precisava di non aver prestato acquiescenza agli avvisi di liquidazione cui faceva riferimento l'Ente impositore, relativi al valore dei beni ai fini dell'imposta di registro che erano stati determinati attraverso l'istituto della definizione delle liti pendenti. Contestava, infine, nel merito, i valori indicati nell'avviso di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio delle Finanze, affermando che l'operazione negoziale intercorsa tra le parti non sarebbe stata riconducibile alla permuta tra cosa presente e cosa futura;
le parti avrebbero infatti inteso stipulare tre distinti contratti, ovvero un appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici per civile abitazione e due compravendite condizionate aventi ad oggetto i terreni lottizzati. Quanto alla modalità di determinazione della plusvalenza,
l'Ufficio riteneva di aver correttamente presunto la corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione.
2. La CTP di Catanzaro, con sentenza n. 993/2015 depositata in data 23.03.2015, rigettava il ricorso e condannava alle spese, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio.
Avverso detta pronuncia spiegava appello la contribuente lamentandone l'erroneità, atteso che “la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non avrebbe mai dovuto avere automatica efficacia ai fini di un accertamento delle imposte sui redditi”. Affermava che nei casi in cui il valore accertato ai fini del calcolo della plusvalenza è quello definito ai fini dell'imposta di registro, senza che l'Ufficio abbia fatto ricorso a qualsiasi altro elemento, nemmeno di natura indiziaria per corroborare i propri assunti, troverebbero applicazione le disposizioni introdotte dal c.d. decreto internazionalizzazione (D.LGS. 147/2015). Quanto al merito, contestava il valore accertato dall'Ufficio
Nominativo_2facendo riferimento ad una relazione tecnica asseverata redatta dall'ing. ai fini della rivalutazione dei beni ex lege n. 488/2001.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio anche in grado di appello ribadendo la correttezza del proprio operato.
La CTR di Catanzaro, con sentenza n. 134/2017 depositata in data 08.02.2017, rigettava l'impugnazione e condannava alle spese perché la parte non aveva provato né di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore a quello del suo valore, né che il corrispettivo dell'appalto corrispondesse a quanto dichiarato in atti.
Avverso tale decisione, in data 06.09.2017, la contribuente proponeva ricorso davanti la Corte di
Cassazione affidato ad un unico motivo di censura: la “violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, 68 TUIR e dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 32859/2024, ha accolto il motivo di censura ed ha cassato la sentenza, rinviando a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il riesame della posizione della contribuente.
3. Con ricorso in data 15.04.2025 Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio, chiedendo la riforma della sentenza di appello.
Si è costituita con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella correttezza del proprio accertamento.
4. All'udienza del 03.10.2025 la Corte, visto l'art. 35, comma 1 del D.LGS. 546/1992, pronunciava il dispositivo n. 1417/2025, depositato in data 10.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, viene in rilievo l'art. 5, comma 3, del D.LGS. n. 147 del 2015, che così recita: “Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.LGS. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5, 5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.LGS. 31 ottobre 1990, n. 347”. Tale norma - che, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi della legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è applicabile retroattivamente (cfr. Cass. civ. Sez. V, sent.,
17-05-2017, n. 12265; Cass. civ. Sez. VI - 5, ord., 11-04-2017, n. 9343; Cass. civ. Sez. V, sent.,
10-02-2017, n. 3590; Cass. civ. Sez. VI - 5, ord., 24-01-2017, n. 1823) - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (Cass. 17/05/2017, n. 12265).
La stessa norma esclude che l'Agenzia delle Entrate possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 80/05/2019, n.
12131).
Nel caso di specie, l'accertamento si fondava esclusivamente sulla dedotta equiparazione, in assenza di ulteriori argomentazioni addotte dall'Ufficio che potessero sorreggerlo.
Dunque, la presunzione alla base dell'intero iter motivazionale non è legittima in quanto il corrispettivo della compravendita è stato determinato esclusivamente sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (cfr. Cass. civ. n. 6135 del 2016; n. 11543 del 2016).
Ne consegue la rigorosa applicazione del disposto dell'art. 68, comma 1 TUIR che prevede, in relazione al precedente art. 67, che le plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni siano costituite dalla differenza tra i “corrispettivi” percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (Cass. civ. n. 11543 del 2016).
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro al pagamento in favore della contribuente, con distrazione al difensore se richiesta, che liquida, per tutti i gradi del giudizio in €. 8.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, Iva, c.p.a. e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 3 ottobre 2025