TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1751/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA Parte_1 C.F._1
MARIANA ed elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 35 70043 MONOPOLI presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAYRHOFER JOACHIM ed elettivamente domiciliato in BASTIONI MAGGIORI 29
BRESSANONE presso il difensore.
- parte opposta -
in punto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione :
1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del titolo esecutivo posto alla base dell'avversa intimazione di pagamento per i motivi sopra dedotti e specificati, ricorrendo tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertato l'intervenuto pagamento, dichiarare illegittimo e nullo l'avverso atto di precetto.
pagina 1 di 5 3) Con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge”, nonché come da preverbale depositato in data 11/6/2025. per la parte convenuta : Controparte_1
“1) Unter Berücksichtigung des bereits erklärten Verzichts auf die aus dem Titel der
Besetzungsentschädigung für den Monat April 2024 geltend gemachte Forderung von € 1.000,00, die
Widerspruchsklage als unbegründet abweisen und die angefochtene Leistungs- und
Räumungsaufforderung vom 02.05.2024 vollinhaltlich bestätigen;
2) hilfsweise, den Widerspruchskläger zur Zahlung des Betrages von € 251,69, oder Parte_1
jenes höheren bzw. niedrigeren, im Laufe des Verfahrens festgestellten Betrages zzgl. der
Verzugszinsen ab Fälligkeit bis zum effektiven Saldo an den Widerspruchsbeklagten verurteilen;
3) Mit Verurteilung der Gegenseite gem. Art. 96 ZPO wegen fahrlässiger Prozessführung sowie zur
Übernahme der Vergütung des gegenständlichen Verfahrens gem. M.D. Nr. 55/2014, abgeändert durch
M.D. Nr. 37/2018, um deren Liquidierung im erhöhten Ausmaß gem. Art. 4, Abs. 1bis des genannten
Dekrets aufgrund der eingefügten Verlinkungen mit den telematisch hinterlegten Dokumenten ersucht wird, einschließlich Pauschalkosten, Fürsorgebeitrag, MwSt. und;
” CP_2
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor propone opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'atto di precetto dd. 2/5/2024 intimato dal signor Tale precetto ha ad oggetto Controparte_1
inter alia la somma di Euro 1.000,00 relativa a quota dell'indennità di occupazione per il mese di aprile
2024 da parte dell'opponente dell'appartamento di proprietà di sito in Naz Sciaves Controparte_1
alla via Fiumes nr. 17/A, come previsto dall'accordo dd. 20/3/2024 raggiunto in sede di mediazione nr.
041/2024.
2. E' pacifico tra le parti (art. 115 c.p.c.):
a) che si era obbligato a corrispondere entro il 25/4/2024 un'indennità di Parte_1
occupazione dell'appartamento di via Fiumes pari ad Euro 1.250,00 per il mese di aprile 2024 (v. accordo di mediazione dd. 20/3/2024 (doc. 2 di parte opposta);
b) che in data 2/5/2024 il si limitava a corrispondere per tale voce Euro 250,00 (v. distinta di Pt_1 bonifico dimessa da parte opponente, doc. 1, pag. 3, causale: “spese Aprile”);
c) che soltanto in data 6/5/2025 con bonifico istantaneo il provvedeva a corrispondere la Pt_1
residua somma dovuta per tale voce pari ad Euro 1.000,00 (v. distinta di bonifico dimessa da parte pagina 2 di 5 opponente, doc. 1, pag. 4, causale: “pagamento locazione Aprile”);
d) che in data 7/5/2025 la difesa di non essendo a conoscenza dell'intervenuto CP_1
pagamento, provvedeva ad intimare il precetto oggetto di causa comprensivo, oltreché della citata somma di Euro 1.000,00, di spese legali ed accessori relativi all'atto di precetto ed alla sua notifica per
Euro 251,69;
e) che, venuta a conoscenza dell'intervenuto pagamento la difesa di si limitava ad una CP_1 comunicazione informale del seguente tenore: “Per quanto riguarda la somma di € 1.000,00 oggetto del precetto Le sono a specificare, che non vi è, né la necessità, né il caso di proporre opposizione. In occasione del preavviso il mio mandante infatti dichiarerà che tale somma è stata accreditata”;
f) che il proponeva opposizione avverso il precetto de quo con atto di citazione dd. 3 giugno Pt_1
2024.
3. In questa sede il procuratore di insiste per la conferma integrale Controparte_1 dell'intimazione di precetto e rilascio dell'immobile dd. 2/5/2024, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia alla somma di Euro 1.000,00 per la più volte richiamata indennità di occupazione aprile 2024, laddove invece parte opponente richiede “dichiarare illegittimo e nullo l'avverso atto di precetto”.
Alla luce di ciò, non possono in primo luogo ritenersi sussistenti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere “che può essere pronunciata anche d'ufficio - solo - ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950)” (Tribunale di
Roma, sentenza del 1.4.2020, n. 5615).
4. Invero, a fronte dell'intervenuto pagamento della somma di Euro 1.000,00, intimata col precetto opposto, con bonifico istantaneo in data 6/5/2024, anteriore all'introduzione della procedura di notifica del precetto avviata mediante consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario in data 7/5/2025, non può che dichiararsi l'intervenuta inefficacia del precetto in relazione alla predetta somma.
4.1. Considerato tuttavia che appare pacifico tra le parti il fatto che, in violazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, il alla data del 7/5/2025 non avesse ancora provveduto a Pt_1 rilasciare l'immobile di proprietà di dovrà ritenersi valido ed efficace il precetto intimato CP_1
in relazione alla somma di Euro 251,69 per spese legali e costi di notifica, somma da ritenersi congrua anche laddove riferita essenzialmente al solo atto di precetto per rilascio di immobile contenuto nel medesimo documento notificato. pagina 3 di 5 5. Va pertanto dichiarata la parziale inefficacia dell'atto di precetto in relazione alla sola somma di
Euro 1.000,00 relativa all'indennità di occupazione per il mese di aprile 2024 dell'immobile di proprietà di sito in Naz Sciaves alla via Fiumes nr. 17/A. Controparte_1
6. L'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti si giustifica in ragione della parziale soccombenza reciproca determinata dal mancato accoglimento integrale dell'opposizione (art. 92
c.p.c.).
6.1. Peraltro, ad ulteriore motivazione sul punto, occorre tenere conto della concorrente responsabilità delle parti nella causazione delle spese di lite, il tutto in un contesto di difettosa comunicazione tra i contendenti - che non si sono tenuti informati sulle reciproche iniziative - di elevata litigiosità e scarsa fiducia reciproca.
Ed infatti, il pagamento integrale dell'indennità di occupazione è, sì, intervenuto anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, ma del pagamento ragionevolmente non poteva essere a conoscenza la difesa dell'opposto, dato il sovrapporsi degli adempimenti.
Sebbene il fosse in ritardo col pagamento del dovuto al momento del precetto, difficilmente si Pt_1
può ritenere di particolare gravità una dilazione di circa undici giorni dell'adempimento.
E' ben vero che la difesa di ha rassicurato informalmente la controparte circa l'intenzione CP_1 futura di dare atto dell'avvenuto accredito della somma e tuttavia mai è intervenuta una parziale rinuncia al precetto formalmente notificata.
6.2. Anche per tali ragioni tutte non sussistono dunque i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c..
7. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
8. La sentenza è redatta unicamente in lingua italiana a motivo della rinuncia alla redazione nella lingua tedesca da parte del procuratore speciale dell'opposto come da verbale d'udienza dd. 23/1/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto in relazione alla sola somma di Euro 1.000,00 pagina 4 di 5 relativa all'indennità di occupazione per il mese di aprile 2024 dell'immobile di proprietà di
[...]
sito in Naz Sciaves alla via Fiumes nr. 17/A; CP_1
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1751/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA Parte_1 C.F._1
MARIANA ed elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 35 70043 MONOPOLI presso il difensore;
- parte opponente - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MAYRHOFER JOACHIM ed elettivamente domiciliato in BASTIONI MAGGIORI 29
BRESSANONE presso il difensore.
- parte opposta -
in punto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della suesposta opposizione :
1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del titolo esecutivo posto alla base dell'avversa intimazione di pagamento per i motivi sopra dedotti e specificati, ricorrendo tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora;
2) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertato l'intervenuto pagamento, dichiarare illegittimo e nullo l'avverso atto di precetto.
pagina 1 di 5 3) Con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge”, nonché come da preverbale depositato in data 11/6/2025. per la parte convenuta : Controparte_1
“1) Unter Berücksichtigung des bereits erklärten Verzichts auf die aus dem Titel der
Besetzungsentschädigung für den Monat April 2024 geltend gemachte Forderung von € 1.000,00, die
Widerspruchsklage als unbegründet abweisen und die angefochtene Leistungs- und
Räumungsaufforderung vom 02.05.2024 vollinhaltlich bestätigen;
2) hilfsweise, den Widerspruchskläger zur Zahlung des Betrages von € 251,69, oder Parte_1
jenes höheren bzw. niedrigeren, im Laufe des Verfahrens festgestellten Betrages zzgl. der
Verzugszinsen ab Fälligkeit bis zum effektiven Saldo an den Widerspruchsbeklagten verurteilen;
3) Mit Verurteilung der Gegenseite gem. Art. 96 ZPO wegen fahrlässiger Prozessführung sowie zur
Übernahme der Vergütung des gegenständlichen Verfahrens gem. M.D. Nr. 55/2014, abgeändert durch
M.D. Nr. 37/2018, um deren Liquidierung im erhöhten Ausmaß gem. Art. 4, Abs. 1bis des genannten
Dekrets aufgrund der eingefügten Verlinkungen mit den telematisch hinterlegten Dokumenten ersucht wird, einschließlich Pauschalkosten, Fürsorgebeitrag, MwSt. und;
” CP_2
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza il signor propone opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1
l'atto di precetto dd. 2/5/2024 intimato dal signor Tale precetto ha ad oggetto Controparte_1
inter alia la somma di Euro 1.000,00 relativa a quota dell'indennità di occupazione per il mese di aprile
2024 da parte dell'opponente dell'appartamento di proprietà di sito in Naz Sciaves Controparte_1
alla via Fiumes nr. 17/A, come previsto dall'accordo dd. 20/3/2024 raggiunto in sede di mediazione nr.
041/2024.
2. E' pacifico tra le parti (art. 115 c.p.c.):
a) che si era obbligato a corrispondere entro il 25/4/2024 un'indennità di Parte_1
occupazione dell'appartamento di via Fiumes pari ad Euro 1.250,00 per il mese di aprile 2024 (v. accordo di mediazione dd. 20/3/2024 (doc. 2 di parte opposta);
b) che in data 2/5/2024 il si limitava a corrispondere per tale voce Euro 250,00 (v. distinta di Pt_1 bonifico dimessa da parte opponente, doc. 1, pag. 3, causale: “spese Aprile”);
c) che soltanto in data 6/5/2025 con bonifico istantaneo il provvedeva a corrispondere la Pt_1
residua somma dovuta per tale voce pari ad Euro 1.000,00 (v. distinta di bonifico dimessa da parte pagina 2 di 5 opponente, doc. 1, pag. 4, causale: “pagamento locazione Aprile”);
d) che in data 7/5/2025 la difesa di non essendo a conoscenza dell'intervenuto CP_1
pagamento, provvedeva ad intimare il precetto oggetto di causa comprensivo, oltreché della citata somma di Euro 1.000,00, di spese legali ed accessori relativi all'atto di precetto ed alla sua notifica per
Euro 251,69;
e) che, venuta a conoscenza dell'intervenuto pagamento la difesa di si limitava ad una CP_1 comunicazione informale del seguente tenore: “Per quanto riguarda la somma di € 1.000,00 oggetto del precetto Le sono a specificare, che non vi è, né la necessità, né il caso di proporre opposizione. In occasione del preavviso il mio mandante infatti dichiarerà che tale somma è stata accreditata”;
f) che il proponeva opposizione avverso il precetto de quo con atto di citazione dd. 3 giugno Pt_1
2024.
3. In questa sede il procuratore di insiste per la conferma integrale Controparte_1 dell'intimazione di precetto e rilascio dell'immobile dd. 2/5/2024, tenuto conto dell'intervenuta rinuncia alla somma di Euro 1.000,00 per la più volte richiamata indennità di occupazione aprile 2024, laddove invece parte opponente richiede “dichiarare illegittimo e nullo l'avverso atto di precetto”.
Alla luce di ciò, non possono in primo luogo ritenersi sussistenti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere “che può essere pronunciata anche d'ufficio - solo - ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950)” (Tribunale di
Roma, sentenza del 1.4.2020, n. 5615).
4. Invero, a fronte dell'intervenuto pagamento della somma di Euro 1.000,00, intimata col precetto opposto, con bonifico istantaneo in data 6/5/2024, anteriore all'introduzione della procedura di notifica del precetto avviata mediante consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario in data 7/5/2025, non può che dichiararsi l'intervenuta inefficacia del precetto in relazione alla predetta somma.
4.1. Considerato tuttavia che appare pacifico tra le parti il fatto che, in violazione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione, il alla data del 7/5/2025 non avesse ancora provveduto a Pt_1 rilasciare l'immobile di proprietà di dovrà ritenersi valido ed efficace il precetto intimato CP_1
in relazione alla somma di Euro 251,69 per spese legali e costi di notifica, somma da ritenersi congrua anche laddove riferita essenzialmente al solo atto di precetto per rilascio di immobile contenuto nel medesimo documento notificato. pagina 3 di 5 5. Va pertanto dichiarata la parziale inefficacia dell'atto di precetto in relazione alla sola somma di
Euro 1.000,00 relativa all'indennità di occupazione per il mese di aprile 2024 dell'immobile di proprietà di sito in Naz Sciaves alla via Fiumes nr. 17/A. Controparte_1
6. L'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti si giustifica in ragione della parziale soccombenza reciproca determinata dal mancato accoglimento integrale dell'opposizione (art. 92
c.p.c.).
6.1. Peraltro, ad ulteriore motivazione sul punto, occorre tenere conto della concorrente responsabilità delle parti nella causazione delle spese di lite, il tutto in un contesto di difettosa comunicazione tra i contendenti - che non si sono tenuti informati sulle reciproche iniziative - di elevata litigiosità e scarsa fiducia reciproca.
Ed infatti, il pagamento integrale dell'indennità di occupazione è, sì, intervenuto anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, ma del pagamento ragionevolmente non poteva essere a conoscenza la difesa dell'opposto, dato il sovrapporsi degli adempimenti.
Sebbene il fosse in ritardo col pagamento del dovuto al momento del precetto, difficilmente si Pt_1
può ritenere di particolare gravità una dilazione di circa undici giorni dell'adempimento.
E' ben vero che la difesa di ha rassicurato informalmente la controparte circa l'intenzione CP_1 futura di dare atto dell'avvenuto accredito della somma e tuttavia mai è intervenuta una parziale rinuncia al precetto formalmente notificata.
6.2. Anche per tali ragioni tutte non sussistono dunque i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c..
7. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
8. La sentenza è redatta unicamente in lingua italiana a motivo della rinuncia alla redazione nella lingua tedesca da parte del procuratore speciale dell'opposto come da verbale d'udienza dd. 23/1/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto in relazione alla sola somma di Euro 1.000,00 pagina 4 di 5 relativa all'indennità di occupazione per il mese di aprile 2024 dell'immobile di proprietà di
[...]
sito in Naz Sciaves alla via Fiumes nr. 17/A; CP_1
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5