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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2152/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Perin Romana
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per separazione personale tra i coniugi depositato in data 26.6.2024;
RILEVATO che, all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 26.2.2025, attesa l'irregolarità della notifica, il Giudice ne ha disposto la rinnovazione, assegnando termine a parte ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione d'udienza e del presente verbale e a parte resistente per la costituzione in giudizio e ha fissato udienza in data 17.11.2025 per la comparizione personale delle parti innanzi a sé;
RILEVATO che parte resistente non si è costituita e non vi è agli atti la prova della notifica del ricorso;
RILEVATO che, all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.11.2025, nessuno è comparso;
RILEVATO che, salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare
o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, ex art. 473bis 21 c.p.c.;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
3. SPESE DI LITE irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Perin Romana
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso per separazione personale tra i coniugi depositato in data 26.6.2024;
RILEVATO che, all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 26.2.2025, attesa l'irregolarità della notifica, il Giudice ne ha disposto la rinnovazione, assegnando termine a parte ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione d'udienza e del presente verbale e a parte resistente per la costituzione in giudizio e ha fissato udienza in data 17.11.2025 per la comparizione personale delle parti innanzi a sé;
RILEVATO che parte resistente non si è costituita e non vi è agli atti la prova della notifica del ricorso;
RILEVATO che, all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 17.11.2025, nessuno è comparso;
RILEVATO che, salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare
o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue, ex art. 473bis 21 c.p.c.;
OSSERVATO che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
3. SPESE DI LITE irripetibili, attesa la mancata costituzione del convenuto.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 21.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi