Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 6 marzo 2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Santoro, presso il cui studio in Milano, Piazza Cinque
Giornate 4, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.05.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Marc Ciceri e dall'Avv. Matteo Boneschi presso il cui studio in DI, Corso Ettore Archinti n. 70, è elettivamente domiciliato;
PARTE CONVENUTA
Con figli: , nato il [...] _1
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO
MINISTERO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SU FIGLI MINORI
pagina 1 di 12
Per : _1
“1. affidare in via super-esclusiva o esclusiva rafforzata il minore alla IG.ra , _1 Pt_1 con collocamento presso di lei, anche ai fini anagrafici;
2. stabilire che il padre possa vedere il minore ogni qualvolta ne farà richiesta, con un preavviso di cinque giorni;
3. durante le visite di dal padre la madre potrà telefonare ogni giorno al figlio, tramite _1 telefonata semplice o videochiamata nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 21:00 a sua scelta, sul telefono del IG. CP_1
4. Stabilire che il padre contribuisca al mantenimento del figlio con un assegno mensile pari ad € 700,00 o dell'importo che verrà ritenuto congruo dal Tribunale, versando tale importo alla madre anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità; l'assegno sarà adeguato annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge, con decorrenza a partire dal dodicesimo mese seguente a quello del primo versamento.
5. Il padre contribuirà al 70% delle spese straordinarie del figlio, come disciplinate nelle Linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento (doc. 5), provvedendo tuttavia anche alle spese dei corsi sportivi di decisi dalla madre anche se non _1 concordati fra i genitori, fino ad un massimo di tre corsi per ogni anno e provvedendo altresì alle spese relative alla mensa ed alle spese dentistiche ed ortodontiche che si renderanno necessarie per il minore, anche laddove l'ortodontista e/o l'odontoiatra sia di fiducia della IG.ra e privato. Pt_1
6. Stabilire che il IG. ogni anno, entro il 30.6 di ogni anno, trasmetta alla IG.ra CP_1 Pt_1 la sua polizza sanitaria aziendale e, nel caso in cui le spese del minore risultassero coperte da tale polizza, stabilire che vengano sostenute interamente dal IG. ripartendo fra le parti CP_1 nella percentuale sopra determinata solo l'eventuale franchigia.
7. ammonire, in esecuzione dell'art. 473 bis.39 cod. proc. civ. il IG. per le innumerevoli CP_1 inadempienze alle obbligazioni contratte e condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura massima di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, oltre che al risarcimento dei danni sia a favore del minore, sia della IG.ra da Pt_1 liquidarsi anche in via equitativa.
In via subordinata:
- laddove il Tribunale non dovesse ritenere opportuno l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, stabilire l'affidamento esclusivo, con collocamento presso la madre, con firma disgiunta per le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del minore, ed alle medesime condizioni sopra indicate per quanto riguarda il mantenimento mensile e le spese straordinarie. In ogni caso: - stabilire che l'assegno unico sia incassato interamente dalla IG.ra Pt_1 In via istruttoria: si chiede vengano ammesse prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che ogni giorno viene accompagnato a scuola, ed ivi recuperato, dalla madre o dai _1 genitori materni;
2) “vero che viene sempre accompagnato ai vari corsi sportivi e di inglese dalla madre _1
o dai nonni materni;
3) “vero che viene accompagnato ai tornei ed alle gare sportive dalla madre o dai _1 nonni materni”;
4) “vero che il IG. omette di salutare la IG.ra quando la incontra”; CP_1 Pt_1
5) “vero che le maestre dell'asilo e della scuola materna ignorano chi sia il IG. ; 6) CP_1
“Vero che gli allenatori ed i genitori dei compagni di squadra di ignorano chi sia il _1 IG. ; CP_1 7) “vero che la domenica sera, al rientro dalla giornata paterna, è nervoso ed _1 irritabile”;
pagina 2 di 12 8) “vero che , al rientro dalla giornata paterna, piange”; _1
9) “vero che è un bambino socievole, ed ama la compagnia degli amici”: _1
10) “vero che , al rientro dalla giornata paterna, dichiara di aver sentito la mancanza _1 della mamma e di aver chiesto al padre di poterle telefonare”;
11) “vero che al pronto soccorso in data 5.2.2023 ed in data 10.10.2023 è stato _1 accompagnato dalla madre e dal nonno paterno”;
12) “vero che esegue i compiti scolastici con la mamma o nella casa materna”; 12) _1
“vero che , al rientro dalla giornata paterna, comunica di essere stato messo in _1 punizione stando fermo sul divano o guardando il muro”;
13) “vero che , al rientro dalla giornata paterna, ha dichiarato di aver ricevuto le botte _1 in testa dal padre”;
14) “vero che , al rientro dalla giornata paterna, ha dichiarato che la IG.ra gli _1 Pt_2 ha detto “vai a cagare”;
15) “vero che racconta, al rientro dalla giornata paterna, che i figli della IG.ra _1
sono stati maltrattati e messi in punizione”; Pt_2
16) “vero che il padre omette di telefonare al figlio e trascorre intere settimane senza telefonargli”;
17) “vero che , quando è con la madre, ignora la presenza/assenza del padre”; 18) _1
“vero che , nell'accingersi ad una festa, o ad un incontro importante della scuola – _1 come ad esempio il primo giorno di scuola – ha omesso di chiedere se il padre avrebbe presenziato”;
19) “vero che i genitori della IG.ra provvedono alla spesa alimentare per ed a Pt_1 _1 pagare i suoi corsi sportivi”;
20) “vero che i genitori della IG.ra provvedono all'acquisto dell'abbigliamento di Pt_1
ed al pagamento della mensa scolastica.” _1 21) “vero che la IG.ra aiuta la sorella nel pagamento di importi per il figlio Testimone_1 minore;
21) “vero che le vacanze estive di sono sostenute economicamente dai nonni materni”; _1
22) “vero che i nonni materni sono a disposizione della IG.ra , per prendere a _1 scuola il minore, accompagnarlo ai corsi sportivi, alle feste degli amici ecc”; Si indicano i seguenti testimoni: IG.ra , residente in [...]
643 Basiglio (MI), su tutti i capitoli di prova;
IG. , residente in [...]
Residenza Bosco 643 Basiglio (MI), su tutti i capitoli di prova;
IG.ra , residente in [...] Cairate (VA), su tutti i capitoli di prova;
IG.ra , residente Via dei Testimone_4
Longobardi Residenza Solco 143 Basiglio (MI), sui capitoli da 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19 e
23; la IG.ra residente in [...]
353 Basiglio (MI), sui seguenti capitoli di prova: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 19; la IG.ra
[...]
, residente in [...] Pregnana Milanese (MI), sui seguenti capitoli Tes_6 di prova: 2, 3, 9, 11, 17, 18, 19; il IG. , residente in [...] AN (MI), Testimone_7 su tutti i capitoli di prova. Sempre in via istruttoria, si chiede che il Tribunale voglia disporre gli opportuni accertamenti fiscali ed indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del resistente, ed anche nei confronti della IG.ra quale sua convivente, avvalendosi anche Pt_2 della polizia tributaria, ed ordini la produzione delle ultime 12 buste paga del IG. oltre CP_1 alla produzione di tutti gli estratti conto del IG. ad oggi omessi, anche laddove CP_1 cointestati alla IG.ra , non sussistendo in tale materia alcun vincolo di riservatezza. In ogni Pt_2 caso: con vittoria, spese e competenze di giudizio.”
Per Controparte_1
pagina 3 di 12 “A) Confermare l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con dimora _1 prevalente del minore presso la casa della madre, sita in AN (Mi). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Permettere al padre, IG. di poter vedere e trascorrere del tempo con il Controparte_1 figlio quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente alle _1 reciproche esigenze lavorative e professionali, nonché nel rispetto delle superiori esigenze del minore. C) In particolare, il padre, al fine di coltivare in modo pieno ed esaustivo il rapporto genitoriale, potrà vedere e tenere con sé il figlio, secondo le seguenti modalità:
• a week -end alternati, dal sabato alle 17:30 , sino alla domenica sera alle ore 2 1 : 00 circa , pernottamento compreso, con prelievo e consegna del minore presso la casa materna. Con specifico riferimento alle modalità di prelievo e di consegna del minore nei week -end di pertinenza del IG. , prevedere che il prelievo e/o la consegna di dovranno Controparte_1 _1 essere gestiti in modo paritetico tra i genitori ed , in particolare , il sabato sarà la IG.ra
[...]
ad accompagnare il minore a DI (Lo ) , mentre la domenica sarà il IG. _1 CP_1
a riaccompagnare presso la casa materna sita in AN (Mi ) , oppure
[...] _1 viceversa;
• durante le vacanze estive, un periodo totale di due settimane, anche non consecutive, da concordare previamente tra i genitori entro la fine del mese di Aprile di ciascun anno;
• durante le vacanze natalizie, una settimana, alternando di anno in anno, la settimana dal 25.12 al 3 0.12 e quella dal 31.12 al 06.01;
• durante le vacanze pasquali tutto il periodo di sospensione scolastica ad anni alterni . D) Prevedere e disporre a carico del IG. un contributo al mantenimento del Controparte_1 figli o , dell'importo mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici _1
ISTAT costo vita, per tutti i motivi di cui in narrativa .
E) Confermare, in capo al IG. , il concorso per la quota del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie - da intendersi tali, a mero titolo esemplificativo, quelle scolastiche di inizio anno (libri di testo e materiale di corredo scolastico), mediche non coperte dal SSN, quali odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche urgenti, ludico – ricreative, sportive, - le quali dovranno essere, in ogni caso, preventivamente concordate tra i genitori e documentate e certificate;
la regolamentazione delle spese straordinarie viene concordemente individuata nelle
Linee Guida del protocollo di Milano reso in data 14.11.2017 . F) L'assegno unico e universale per il figlio a carico, erogato dall spetterà nella misura del CP_2
50% a ciascuno dei genitori affidatari.
G) Condannare la IG.ra , per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , al _1 pagamento di una somma equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice;
H) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria : Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nei mesi e negli anni successivi alla fine della relazione con la IG.ra
[...]
, nell'interesse del minore, tra le parti si è instaurato un solido rapporto di _1 collaborazione reciproca, tale da consentire una gestione paritetica di a settimane _1 alternate”;
pagina 4 di 12 2) “Vero che la descritta organizzazione è stata resa possibile grazie al fatto che il IG. CP_1
all'epoca, risiedeva nel Comune di AN, in un appartamento di fronte a quello in cui
[...] abitavano la IG.ra ed il minore”; _1
3) “Vero che il rapporto di collaborazione tra i genitori ha iniziato ad incrinarsi, nel momento in cui, nel mese di Gennaio 2021, il IG. ha intrapreso una nuova relazione Controparte_1 affettiva con la compagna, IG.ra ”; Parte_3
4) “Vero che a far tempo dal Gennaio 2022 il IG. si è trasferito a vivere, con Controparte_1 la nuova compagna, nel Comune di Pandino (Cr), a circa 50 Km di distanza da AN”;
5) “Vero che il IG. attualmente convive con la IG.ra , come da Controparte_1 Parte_3 Doc. 2 che si rammostra al teste”;
6) “Vero che, a far tempo dal mese di Agosto 2023, il IG. e la IG.ra Controparte_1 Pt_3
si sono trasferiti a vivere nella città di DI (Lo), come da Doc. 2 che si rammostra al
[...] teste”; Pers
7) “Vero che dalla loro unione in data 10.0 7.2023 è nata la figlia come da Doc. 3 che si rammostra al teste” ;
8) “Vero che la IG.ra , sin dall'inizio della nuova frequentazione tra il IG. _1
e la IG.ra , ha iniziato ad assumere un atteggiamento ed una Controparte_1 Parte_3 condotta altamente conflittuali nei confronti dello stesso”;
9) “Vero che per tutto l'anno 2022 il IG. ha ottemperato pedissequamente alle Controparte_1 condizioni consensualmente stabilite”;
10) “Vero che la IG.ra continua a tenere quotidianamente, nei confronti del sig. _1
, una logorante condotta litigiosa ed ostile, fatta di costanti polemiche, inutili Controparte_1 provocazioni e gratuiti insulti, come da Doc. 5 che si rammostra al teste ”; 11) “Vero che a causa della significativa distanza chilometrica tra la residenza dell'odierno ricorrente e l'abitazione della IG.ra , la visita prevista nella giornata del martedì, _1 con prelievo del minore alle ore 18:30, pernotto a casa del padre e riaccompagnamento di il giorno successivo direttamente a scuola, era diventata estremamente stancante ed _1 insostenibile per il bambino ” ;
12) “Vero che nelle visite infrasettimanali del martedì, era costretto a sopportare un _1 viaggio in automobile di oltre un'ora e mezza per raggiungere la casa paterna, oltre che una sveglia all'alba (alle ore 6:00) ed un ulteriore viaggio della medesima durata il mattino seguente per raggiungere in orario la scuola materna ” ;
13) “Vero che nei weekend di competenza del padre, l'accompagnamento di _1 direttamente a scuola il giorno del lunedì comportava un ulteriore risveglio del bambino alle ore 6:00 del mattino e uno stancante viaggio in automobile di oltre un'ora e mezza, a causa del traffico presente sulle strade a quell'orario e per permettere al padre di rispettare l'orario di lavoro”;
14) “Vero che l'atteggiamento conflittuale della IG.ra si è ulteriormente _1 inasprito allorquando, nel mese di Gennaio 2023, il IG. ha comunicato alla Controparte_1 ricorrente e al figlio di aspettare un altro figlio dalla IG.ra ”; _1 Parte_3
15) “Vero che con raccomandata del 14.02.2023, la IG.ra , con il patrocinio _1 dell'Avv. Elisabetta Santoro, ha manifestato la volontà di adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria (a distanza di un solo anno dal Decreto del Tribunale di Milano!!!), per ottenere una modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio , come da Doc. 7 che si rammostra _1 al teste”;
16) “Vero che la IG.ra ha proseguito incessantemente nella propria condotta _1 polemica e litigiosa, al limite della persecutorietà, strumentalizzando, nei confronti del IG.
, in modo gravemente pretestuoso anche le più banali e normali situazioni della Controparte_1 vita quotidiana di una famiglia (un rimprovero, una telefonata, una malattia, un imprevisto …)”;
pagina 5 di 12 17) “Vero che la IG.ra ha sporto una formale denuncia ai Carabinieri, nei _1 confronti del IG. per il fatto che alle 17:48 del 30.05.2023 (giorno del Controparte_1 compleanno dell'odierno resistente), lo stesso non avesse ancora fatto la videochiamata tra la madre ed il figlio ”; _1
18) “Vero che la IG.ra ha più volte insinuato, anche esplicitamente nel ricorso, _1 un comportamento “violento” del IG. e della nuova compagna, nei confronti Controparte_1 del figlio ”; _1
19) “Vero che i genitori del IG. vivono in Sardegna, mentre quelli della IG.ra Controparte_1
vivono distanti dalla famiglia (rispettivamente a Piacenza e Milano)”; 20) “Vero che Parte_3 il IG. si è sempre prodigato in ogni modo per poter ottemperare alle condizioni Controparte_1 di affidamento e mantenimento concordemente stabilite tra i genitori, nonostante la mutata situazione familiare e logistica dello stesso”; Pers 21) “Vero che la nascita della secondogenita ha determinato riflessi anche sull'organizzazione familiare del IG. ”; Controparte_1
22) “Vero che la IG.ra mai si è resa disponibile, nel superiore e primario _1 interesse di , ad andare incontro alle mutate esigenze del IG. ”; _1 Controparte_1 Pers
23) “Vero che si è reso necessario iscrivere ad un asilo nido, che inizierà a frequentare a partire dal mese di Settembre 2024, come da Doc. 10 che si rammostra al teste ” ;
24) “Vero che il IG. è un ottimo padre, sempre presente e disponibile ad Controparte_1 accudire il figlio e a trascorrere tutto il tempo possibile in sua compagnia, _1 compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro ed organizzative”;
25) “Vero che è felice e sereno quando è in compagnia del padre e mai ha manifestato _1 insofferenza, tristezza o volontà di telefonare o tornare a casa dalla madre durante i periodi di convivenza con il IG. ”; Controparte_1
26) “Vero che , quando è a casa del padre, trova amorevole e calda accoglienza da _1 parte dell'attuale compagna del IG. e dei figli della stessa, con cui gioca in Controparte_1 modo spensierato e contento per tutto il tempo”;
27) “Vero che viva le “obbligatorie” videochiamate con la madre, come un momento di _1 nervosismo e di dispiacere dal doversi distaccare forzatamente dal gioco e dalla spensieratezza che condivide con gli altri bambini”;
28) “Vero che il IG. ha sempre puntualmente provveduto e continua Controparte_1 diligentemente a contribuire al mantenimento del figlio ”; _1
29) “Vero che i comportamenti della IG.ra stanno gravemente minando la _1 serenità familiare del IG. e della IG.ra , i quali vivono Parte_4 Parte_3 perennemente sottoposti ad una forte pressione emotiva di ansia, timore e paura in attesa della prossima reazione sproporzionata e della ripicca ingiustificata e strumentale della stessa”.
* Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti ed ammessi, con i testi indicati di seguito.
Si indicano quali testimoni: 1) IG.ra ; 2) IG. 3) IG.ra Parte_3 Testimone_8 [...]
4) IG.ra ; 5) IG. 6) IG.ra Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 ; 7) IG.ra ; 8) IG.ra ”.
[...] Tes_13 Testimone_14
**************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
pagina 6 di 12 Con ricorso iscritto a ruolo in data 6 marzo 2024, , premesso di aver _1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla cui unione nasceva, in Controparte_1
data 12.2.2018, , domandava l'affido super esclusivo del minore con collocamento _1 presso di lei, in via subordinata l'affidamento esclusivo, la regolamentazione delle visite paterne come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad € 700,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie e la percezione integrale materna dell'assegno unico.
Deve essere premesso che le parti erano già addivenute a un accordo nell'ambito del procedimento
RG 20290/2021 dinnanzi al Tribunale di Milano, che si concludeva con decreto n. cron. 315/2022 del 8.2.2022, il quale prevedeva l'affido condiviso di con collocamento prevalente _1
presso la madre, la regolamentazione delle visite paterne, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di euro 350, oltre al 50% delle spese extra assegno. _1
In data 30.05.2024 si costituiva il convenuto il quale chiedeva l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni come in atti, un contributo paterno al mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e la percezione al 50% dell'assegno unico.
All'udienza di comparizione del 13.09.2024, il Giudice, sentite le parti, tentata inutilmente la conciliazione, dava la parola ai difensori per la discussione. La difesa ricorrente insisteva nelle domande e nelle istanze istruttorie. La difesa resistente manifestava disponibilità al percorso di mediazione familiare proposto dal Giudice e all'esercizio disgiunto dei poteri ordinari, insisteva nelle conclusioni già rassegnate. Il Giudice, all'esito, si riservava.
Con ordinanza del 13.09.2024, a scioglimento della riserva assunta, a parziale modifica del decreto n. 315/2022, disponeva l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, le frequentazioni paterne a week end alternati, da sabato pomeriggio alle ore 17:30 alla domenica sera alle ore 21:00, con eliminazione del giorno infrasettimanale, fermo il calendario vigente per i periodi di chiusura scolastica, invitava le parti a svolgere un percorso di mediazione, acquisiva i documenti prodotti e rigettava le istanze istruttorie.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, il Giudice, sentite le parti sull'andamento delle frequentazioni paterne, assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali e fissava udienza di rimessione in decisione, sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza del 25.02.2025, il Giudice, lette le note delle parti, rimetteva la causa al Collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie pagina 7 di 12 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte. Devono pertanto essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti in quanto superflue ai fini della decisione.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e la documentazione depositata dalle parti, consentono di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale e alle questioni economiche.
Responsabilità genitoriale e frequentazioni con il genitore non collocatario
Il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido condiviso della prole a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento materno del minore e il calendario di frequentazioni paterne come disposto dal Giudice delegato in sede di provvedimenti provvisori del 13.09.2024.
Ritiene, invero, il Collegio che entrambi i genitori si siano dimostrati idonei ad espletare il proprio ruolo genitoriale, sebbene tra gli stessi permangano elementi di conflittualità che impediscono una buona comunicazione nell'interesse del minore e che potrebbero risolversi tramite l'avvio di un percorso di mediazione, già consigliato alle parti dal Giudice delegato. Non sussistono i presupposti per disporre l'affido esclusivo, come richiesto dalla madre, in quanto il padre è presente nella vita del minore, anche se in quantità nettamente ridotta rispetto alla signora ed è in grado di Pt_1
occuparsene, garantendogli sostegno materiale ed affettivo. La mera litigiosità tra i genitori non osta all'affido condiviso, essendo superiore l'interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori.
Deve, tuttavia, prendersi atto della particolare difficoltà riscontrata dalla madre nell'adozione delle decisioni che riguardano l'ordinaria gestione del minore, alla luce della distanza tra le abitazioni dei genitori e della modalità di comunicazione genitoriale, che avviene, per volontà del padre, solo tramite posta elettronica. Per tali ragioni si ritiene congruo disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, di cui si fa carico quasi in via esclusiva la madre, collocataria del minore per gran parte del mese.
In merito alle frequentazioni paterne le parti concordemente hanno chiesto che siano regolate previ accordi tra loro. Si ritiene di disporre di conseguenza, mantenendo il calendario già disposto con ordinanza del 13.09.2024, per esigenze di stabilità del minore, a cui le parti potranno derogare modificando le giornate o prevedendo ulteriori giorni di frequentazione, alla luce dei rispettivi impegni familiari e lavorativi e dei bisogni del minore. Essendo tali visite paterne già notevolmente ridotte, le parti non potranno ridurre ulteriormente i giorni che trascorrerà mensilmente _1
con il padre, nel rispetto del suo superiore diritto alla bigenitorialità.
pagina 8 di 12 Durante i periodi di permanenza del minore con un genitore, l'altro genitore potrà chiamare o videochiamare il figlio secondo accordi tra gli stessi e tenuto conto delle esigenze e dei desideri del bambino.
Contributo al mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene di dover confermare il contributo paterno al mantenimento del figlio così come disposto con decreto n. 315/2022 del Tribunale di Milano 8.2.2022, aumentato secondo rivalutazione, non essendo mutate le condizioni economiche delle parti.
La ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato presso Deutsche EA LI S.p.A e percepisce un reddito mensile su 12 mesi di circa euro 1.773,00 netti (il modello 730 2023 relativo all'anno di imposta 2022 - ultimo dato disponibile - riporta un reddito netto annuo di euro
21.281,00), importo analogo a quanto percepito dalla stessa nell'anno antecedente all'accordo omologato (il modello 730 relativo all'anno di imposta 2021 riporta un reddito netto annuale pari a euro 18.898,00). Sostiene dall'anno 2016 la rata mensile del mutuo per € 509,00 per la casa familiare.
Il resistente è assunto a tempo indeterminato dal 2008 presso XA Assicurazioni con retribuzione mensile netta di euro 2.600,00 su 12 mesi (l'ultimo dato reddituale disponibile risalente all'anno di imposta 2022 riporta un reddito annuo netto di euro 31.508,00), e nell'anno 2021 aveva percepito un analogo reddito netto annuo di euro 29.393,00. Sostiene dal 2023 il 50% della rata mensile del mutuo per la nuova casa, che divide con la compagna, di euro 1.046,00.
Per tali ragioni, tenuto conto dei limitati tempi paterni di mantenimento diretto, ridotti rispetto al
2022, delle reciproche condizioni economiche, sostanzialmente immutate, tenuto conto altresì che nel 2023 il resistente ha avuto una figlia dalla nuova compagna, si ritiene equo e congruo stabilire un contributo paterno per il mantenimento del figlio della somma mensile di 400,00 euro, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto altresì della rivalutazione intervenuta dal novembre 2021, a causa della quale il padre stava già versando euro 393,00 mensili.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole.
L'assegno unico deve essere percepito integralmente dalla madre, in ragione dei tempi nettamente prevalenti di permanenza del minore presso di lei.
Le spese sostenute dal padre per il prelievo e la consegna del minore presso la casa materna nei weekend di pertinenza non possono essere poste a carico della ricorrente, in quanto su di lei non può gravare economicamente la scelta del padre di trasferirsi in una località distante dalla residenza del figlio.
pagina 9 di 12 Deve rigettarsi la domanda di ammonizione ex art. 473 bis.39 c.p.c. del convenuto formulata dalla ricorrente, non essendo state dimostrate le asserite inadempienze paterne alle obbligazioni contratte.
Deve altresì essere rigettata la domanda avanzata dal resistente di condanna della parte attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, devono essere poste nella misura di 1/3 a carico della ricorrente, vista la sua soccombenza in punto di responsabilità genitoriale e tenuto conto della soccombenza reciproca in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, così decide:
1) Rigetta le istanze istruttorie;
2) Affida il figlio in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente _1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Dispone che il padre possa vedere il minore ogni qualvolta ne farà richiesta, previo accordo con la madre, con un preavviso di almeno cinque giorni, tenuto conto delle esigenze del minore, e in ogni caso a fine settimana alternati, da sabato pomeriggio alle ore 17:30 alla domenica sera alle ore 21:00, restando fermo il calendario vigente per i periodi di chiusura scolastica;
i genitori, nei periodi di permanenza del minore con l'altro genitore, potranno chiamare o videochiamare , previ accodi tra gli stessi e secondo le esigenze e i _1
desideri del bambino;
4) Pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , _1
l'assegno di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dalla mensilità di aprile 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) dal mese di aprile 2026;
5) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non pagina 10 di 12 cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in LI e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in LI
e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
pagina 11 di 12 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia percepito integralmente dalla madre;
7) Rigetta la domanda di ammonizione ex art. 473 bis.39 c.p.c. del convenuto formulata dalla ricorrente;
8) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del resistente;
9) Compensa le spese di lite nella misura di 2/3;
10) Condanna al pagamento della quota di 1/3 delle spese di lite, quota _1
quantificata in euro 585,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
SENTENZA esecutiva ex lege.
Così deciso, in Milano il giorno 09 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12