TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10903 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 18890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Dott. MO RI ER, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione orale del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18890/2023 del R.G.A.C. tra
, codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NAmaria De
OL e NA IA, elettivamente domiciliata in Via Comunale del Principe, Pt_1
n.13/A
Parte opponente
e
codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato, difeso dagli Avv.ti Ernesto De RI e Luca Migliore ed elettivamente domiciliato in Via Duomo, n.133 Pt_1
Parte opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4356/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli in data 30.06.2023, pubblicato il 03.07.2023 e notificato in pari data, contenente l'intimazione al pagamento di euro 23.397,72, oltre le spese della procedura, liquidate in euro 145,50 per spese, euro 567,00 per compensi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha lamentato il mancato saldo, Controparte_1 alla scadenza, di quattro fatture (PA n.13 dell'08.11.2017; PA n.11 del 09.07.2018; PA n.14
30.11.2018 e PA n.6 del 25.06.2019) chiedendone il pagamento oltre agli interessi di mora, da quantificarsi ai sensi del D. Lgs. n.231/2002. A dimostrazione dell'affermato credito, il ricorrente ha prodotto le quattro fatture, il contratto del 20.12.2018, rep. 389, concluso con l'azienda sanitaria ed alcune delibere di quest'ultima, aventi ad oggetto il rinnovo dell'incarico professionale conferito.
Nell'opposizione notificata in data 08.09.2023, l' ha contestato il credito Parte_1 azionato, sia per la sorte capitale sia per gli interessi, eccependo che le quattro fatture fossero state pagate, sebbene in ritardo, come provato dai mandati di pagamento prodotti, e che, comunque, al caso di specie non fosse applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs.
n.231/2002, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali richiamati.
si è tempestivamente costituito in giudizio e ha dato atto di avere Controparte_1 erroneamente azionato il credito relativo alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del
30.11.2018, comunque saldate tardivamente dall'opponente, così come tardivamente era avvenuto il saldo della fattura PA n.6 del 25.06.2019 (solo dopo la notifica del D.I.
n.4356/2023) e di non aver mai ottenuto il pagamento della fattura PA n.13 dell'08.11.2017.
Di conseguenza, ha concluso chiedendo la condanna dell'azienda sanitaria al CP_1 pagamento della fattura rimasta insoluta PA n.13 del 08.11.2017 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002, nonché la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati relativamente alla fattura PA n.6 del 25.06.2019.
Limitatamente a queste istanze ha richiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 04.01.2024, il Tribunale ha sostituito l'udienza di comparizione delle parti del 26.02.2024 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, altresì, chiarito che al giudizio in esame non fossero applicabili le nuove disposizioni processuali introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Depositate le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 26.02.2024 l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata dall'opposto è stata respinta e la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.02.2025, il Giudice ha ritenuto che il giudizio potesse essere deciso all'esito dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed ha, all'uopo, rinviato la causa all'udienza 24.11.2025, assegnando alle parti termine per note sino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive e la precisazione di conclusioni.
Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n.117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili.
2 Il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 01.10.2025, con decreto del 03.10.2025, n.338, ha disposto l'assegnazione all'Undicesima Sezione Civile questo Giudicante a far data dal 17.10.2025.
All'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dalle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c..
Motivi della decisione
L'odierno procedimento riguarda il pagamento di quattro fatture emesse da Controparte_1 per prestazioni professionali svolte su incarico e nell'interesse dell'
[...] [...]
e dei relativi interessi di mora. Parte_1
In questa sede non è contestato dalle parti il rapporto professionale intercorso, ma si discute in ordine al tardivo pagamento da parte dell'azienda di alcune fatture e di Parte_1 conseguenza del mancato riconoscimento degli interessi moratori maturati.
All'esito dell'esame dei documenti prodotti occorre fare chiarezza sulla ricostruzione del rapporto debito-credito intercorso tra le parti.
In punto di fatto emerge pacificamente che l ha Parte_1 interamente pagato la sorte capitale delle fatture azionate dall'opposto con decreto ingiuntivo ed in particolare:
- fattura PA n.13 del 08.11.2017 dell'importo di €.6.514,07 pagata con mandato n.2704277 del 27.02.2024
- fattura PA n.11 del 09.07.2018 dell'importo di €.3.207,38 e fattura PA n.14 del 30.11.2018 dell'importo di €.2.086,94 entrambe pagate con mandato n.2711596 del 05.06.2019
- fattura PA n.6 del 25.06.2019 dell'importo di €.11.589,33 pagata con mandato n.2713106 del 16.08.2023.
In relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 occorre rilevare che l'azienda sanitaria ha effettuato il pagamento su un conto corrente all'epoca estinto, le cui coordinate però erano state precedentemente comunicate all'ente debitore dallo stesso CP_1
Quest'ultimo, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna prova della tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria della variazione delle proprie coordinate bancarie.
Inoltre, nella fattura PA n.13 sopra citata non vi è alcuna indicazione delle coordinate bancarie a differenza delle fatture successivamente emesse.
Per contro l'azienda sanitaria, non appena venuta a conoscenza dell'erroneo pagamento eseguito, ha immediatamente provveduto a saldare l'importo capitale della fattura mediante bonifico disposto alle corrette coordinate bancarie (cfr. documento allegato dall'opponente alle note di trattazione scritta del 27.02.2025).
3 Con riferimento alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del 30.11.2018 è pacifico tra le parti che le stesse siano state pagate, seppur con ritardo rispetto alle singole scadenze, con un unico mandato in 05.06.2019 e, comunque, in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Infine, in relazione alla fattura PA n.6 del 25.06.2019 si rileva la circostanza, anch'essa pacifica, dell'avvenuto pagamento tardivo in data 16.08.2023, in questo caso successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Alla luce dell'istruttoria documentale non può, pertanto, essere confermato il decreto ingiuntivo n.4356/2023 emesso dal Tribunale di Napoli (R.G. 3226/2023) in data
30.06.2023 e pubblicato in data 03.07.2023 in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell'azienda sanitaria della sorte capitale, in parte, avvenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (in relazione alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del
30.11.2018) e, in parte, nelle more del giudizio (in relazione alle fatture PA n.13 del
08.11.2017 e PA n.6 del 25.06.2019).
Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali è disciplinato dal D. Lgs. 9 ottobre
2002, n.231 (che ha recepito la direttiva 2000/35/CE), successivamente modificato dal D.
Lgs. 9 novembre 2012, n.192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE) e dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» e denominata «Legge europea 2013 bis»).
Sotto il profilo oggettivo, l'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002, stabilisce che la relativa disciplina si applica «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», intendendosi con ciò, qualsiasi contratto comunque denominato
«tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo» (art. 2, comma 1, lett. a)).
Il termine transazione commerciale non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione del D. Lgs n.231/2002 e riassume il genus dei contratti ai quali questa si applica. Il D. Lgs. n. 231/2002 trova, quindi, applicazione non soltanto ai contratti come la compravendita, la somministrazione o l'appalto, ma anche a contratti quali la mediazione, l'agenzia, il trasporto e la spedizione, il deposito od il contratto d'opera.
Con riferimento al profilo soggettivo, la successiva lettera c) del medesimo articolo definisce imprenditore non solo chi esercita un'attività economica organizzata ma anche chi esercita «una libera professione». La definizione, assai ampia, ricomprende una libera professione sia o meno subordinata all'iscrizione in un albo o elenco ed indipendentemente dalla presenza del requisito della «organizzazione» di beni, capitale o lavoro.
Tuttavia, così come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene la disciplina contro i ritardi di pagamento si applichi anche ai contratti d'opera professionale tra professionista ed ente pubblico, la spettanza, degli interessi moratori non è automatica, poiché, ai fini del relativo riconoscimento, il Giudice deve verificare, come prescritto
4 dall'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione, derivante da causa non imputabile al debitore (Cass. civ.,
Sez. VI n.28151 del 31.10.2019).
Il D. Lgs. n.231/2002 ha introdotto una disciplina specifica con riguardo ai termini di pagamento.
Il comma 2 dell'art. 4 individua come regola generale il termine di trenta giorni che decorre secondo modalità differenti a seconda della tipologia di operazione che viene in rilievo.
I commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 4 prevedono regole in parte diverse a seconda che venga in rilievo un contratto tra imprese o un contratto tra un'impresa o un professionista ed una pubblica amministrazione.
Il contratto del 20.12.2018, rep. 389, concluso tra l'azienda sanitaria e l'Ing. CP_2 CP_1 ha ad oggetto una «collaborazione professionale autonoma» per «lo svolgimento di
[...] attività professionale di Fisico Medico» (art. 1) sicché il D. Lgs n. 231/2002 risulta senz'altro applicabile.
Ricorrono, infatti, i presupposti richiesti dall'art.2 D. Lgs. n.231/2002, trattandosi di contratto d'opera concluso da un professionista con la pubblica amministrazione che agisce iure privatorum.
Con riferimento ai termini di pagamento trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) che, nel caso di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, prevede che gli interessi maturino decorsi sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
In punto di interessi moratori, occorre, tuttavia, operare una distinzione in relazione alle singole fatture e al relativo pagamento, avvenuto, comunque, in ritardo, oltre la scadenza.
Per quanto attiene la fattura PA n.6 del 25.06.2019 il pagamento degli interessi moratori deve essere calcolato con gli indici e le decorrenze di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) del D.
Lgs. 231/2002 sino dell'effettivo pagamento avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 16.08.2023.
In relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 il pagamento degli interessi moratori deve essere, invece, calcolato sino alla data del 14.03.2018 (data del primo pagamento).
L , in perfetta buona fede, ha, infatti, Parte_1 tempestivamente regolarizzato il pagamento della sopra citata fattura non appena avuta conoscenza delle corrette coordinate bancarie, dandone atto nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.02.2025, richiamate nelle note conclusive del 07.11.2025.
Del resto, non vi è prova che l'opposto si sia fatto parte diligente nel mettere in condizione l'opponente di poter adempiere in tempi diversi.
Nulla viene stabilito per quanto attiene agli interessi di mora relativi alle fatture PA n.11 del
09.07.2018 e PA n.14 del 30.11.2018, in quanto il pur affermandone il tardivo CP_1 pagamento da parte dell'azienda sanitaria, ha limitato la propria domanda alla
5 corresponsione degli interessi moratori esclusivamente in relazione alle fatture PA n.13 del
08.11.2217 e PA n.6 del 25.06.2019.
In punto di spese di lite occorre tenere conto che, all'esito del giudizio, è emersa una situazione di soccombenza reciproca delle parti, atteso che l'opposizione risulta parzialmente fondata in relazione all'eccezione sollevata dall'opponente di avvenuto pagamento delle fatture, mentre risulta infondata riguardo sia all'iniziale contestazione della debenza degli interessi moratori che in ordine al pagamento della fattura PA n.6 del
25.06.2019, avvenuto solo in corso di causa.
Conseguentemente sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.4356/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
(R.G. 3226/2023) in data 30.06.2023 e pubblicato in data 03.07.2023;
- Accoglie parzialmente l'opposizione dell' Parte_1
con riferimento all'eccezione di pagamento delle obbligazioni di cui alle
[...] fatture PA n.13 del 08.11.2017, PA n.11 del 09.07.2018, PA n.14 del 30.11.2018 e fattura n.6 del 25.06.2019, per avvenuto pagamento delle stesse;
- Rigetta l'opposizione nel resto e, per l'effetto, condanna l' Parte_1
al pagamento degli interessi moratori, con gli indici e le decorrenze
[...] di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) D. Lgs. 231/2002, in relazione alla fattura PA n.6 del 25.06.2019 sino alla data di effettivo pagamento avvenuto in data 16.08.2023 ed in relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 sino alla data del 14.03.2018.
- Spese di lite compensate.
Napoli, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
MO RI ER
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Dott. MO RI ER, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione orale del 24.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281- sexies ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18890/2023 del R.G.A.C. tra
, codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti NAmaria De
OL e NA IA, elettivamente domiciliata in Via Comunale del Principe, Pt_1
n.13/A
Parte opponente
e
codice fiscale , Controparte_1 C.F._1 rappresentato, difeso dagli Avv.ti Ernesto De RI e Luca Migliore ed elettivamente domiciliato in Via Duomo, n.133 Pt_1
Parte opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.4356/2023, emesso dal
[...]
Tribunale di Napoli in data 30.06.2023, pubblicato il 03.07.2023 e notificato in pari data, contenente l'intimazione al pagamento di euro 23.397,72, oltre le spese della procedura, liquidate in euro 145,50 per spese, euro 567,00 per compensi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha lamentato il mancato saldo, Controparte_1 alla scadenza, di quattro fatture (PA n.13 dell'08.11.2017; PA n.11 del 09.07.2018; PA n.14
30.11.2018 e PA n.6 del 25.06.2019) chiedendone il pagamento oltre agli interessi di mora, da quantificarsi ai sensi del D. Lgs. n.231/2002. A dimostrazione dell'affermato credito, il ricorrente ha prodotto le quattro fatture, il contratto del 20.12.2018, rep. 389, concluso con l'azienda sanitaria ed alcune delibere di quest'ultima, aventi ad oggetto il rinnovo dell'incarico professionale conferito.
Nell'opposizione notificata in data 08.09.2023, l' ha contestato il credito Parte_1 azionato, sia per la sorte capitale sia per gli interessi, eccependo che le quattro fatture fossero state pagate, sebbene in ritardo, come provato dai mandati di pagamento prodotti, e che, comunque, al caso di specie non fosse applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs.
n.231/2002, sulla base di alcuni precedenti giurisprudenziali richiamati.
si è tempestivamente costituito in giudizio e ha dato atto di avere Controparte_1 erroneamente azionato il credito relativo alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del
30.11.2018, comunque saldate tardivamente dall'opponente, così come tardivamente era avvenuto il saldo della fattura PA n.6 del 25.06.2019 (solo dopo la notifica del D.I.
n.4356/2023) e di non aver mai ottenuto il pagamento della fattura PA n.13 dell'08.11.2017.
Di conseguenza, ha concluso chiedendo la condanna dell'azienda sanitaria al CP_1 pagamento della fattura rimasta insoluta PA n.13 del 08.11.2017 oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002, nonché la condanna al pagamento degli interessi di mora maturati relativamente alla fattura PA n.6 del 25.06.2019.
Limitatamente a queste istanze ha richiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 04.01.2024, il Tribunale ha sostituito l'udienza di comparizione delle parti del 26.02.2024 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, altresì, chiarito che al giudizio in esame non fossero applicabili le nuove disposizioni processuali introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Depositate le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'udienza del 26.02.2024 l'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. formulata dall'opposto è stata respinta e la causa è stata rinvita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.02.2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.02.2025, il Giudice ha ritenuto che il giudizio potesse essere deciso all'esito dell'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed ha, all'uopo, rinviato la causa all'udienza 24.11.2025, assegnando alle parti termine per note sino a 15 giorni prima per il deposito di note conclusive e la precisazione di conclusioni.
Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n.117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili.
2 Il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 01.10.2025, con decreto del 03.10.2025, n.338, ha disposto l'assegnazione all'Undicesima Sezione Civile questo Giudicante a far data dal 17.10.2025.
All'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. del 24.11.2025, sostituita dalle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c., fatte precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c..
Motivi della decisione
L'odierno procedimento riguarda il pagamento di quattro fatture emesse da Controparte_1 per prestazioni professionali svolte su incarico e nell'interesse dell'
[...] [...]
e dei relativi interessi di mora. Parte_1
In questa sede non è contestato dalle parti il rapporto professionale intercorso, ma si discute in ordine al tardivo pagamento da parte dell'azienda di alcune fatture e di Parte_1 conseguenza del mancato riconoscimento degli interessi moratori maturati.
All'esito dell'esame dei documenti prodotti occorre fare chiarezza sulla ricostruzione del rapporto debito-credito intercorso tra le parti.
In punto di fatto emerge pacificamente che l ha Parte_1 interamente pagato la sorte capitale delle fatture azionate dall'opposto con decreto ingiuntivo ed in particolare:
- fattura PA n.13 del 08.11.2017 dell'importo di €.6.514,07 pagata con mandato n.2704277 del 27.02.2024
- fattura PA n.11 del 09.07.2018 dell'importo di €.3.207,38 e fattura PA n.14 del 30.11.2018 dell'importo di €.2.086,94 entrambe pagate con mandato n.2711596 del 05.06.2019
- fattura PA n.6 del 25.06.2019 dell'importo di €.11.589,33 pagata con mandato n.2713106 del 16.08.2023.
In relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 occorre rilevare che l'azienda sanitaria ha effettuato il pagamento su un conto corrente all'epoca estinto, le cui coordinate però erano state precedentemente comunicate all'ente debitore dallo stesso CP_1
Quest'ultimo, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna prova della tempestiva comunicazione all'azienda sanitaria della variazione delle proprie coordinate bancarie.
Inoltre, nella fattura PA n.13 sopra citata non vi è alcuna indicazione delle coordinate bancarie a differenza delle fatture successivamente emesse.
Per contro l'azienda sanitaria, non appena venuta a conoscenza dell'erroneo pagamento eseguito, ha immediatamente provveduto a saldare l'importo capitale della fattura mediante bonifico disposto alle corrette coordinate bancarie (cfr. documento allegato dall'opponente alle note di trattazione scritta del 27.02.2025).
3 Con riferimento alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del 30.11.2018 è pacifico tra le parti che le stesse siano state pagate, seppur con ritardo rispetto alle singole scadenze, con un unico mandato in 05.06.2019 e, comunque, in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Infine, in relazione alla fattura PA n.6 del 25.06.2019 si rileva la circostanza, anch'essa pacifica, dell'avvenuto pagamento tardivo in data 16.08.2023, in questo caso successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Alla luce dell'istruttoria documentale non può, pertanto, essere confermato il decreto ingiuntivo n.4356/2023 emesso dal Tribunale di Napoli (R.G. 3226/2023) in data
30.06.2023 e pubblicato in data 03.07.2023 in ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell'azienda sanitaria della sorte capitale, in parte, avvenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (in relazione alle fatture PA n.11 del 09.07.2018 e PA n.14 del
30.11.2018) e, in parte, nelle more del giudizio (in relazione alle fatture PA n.13 del
08.11.2017 e PA n.6 del 25.06.2019).
Il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali è disciplinato dal D. Lgs. 9 ottobre
2002, n.231 (che ha recepito la direttiva 2000/35/CE), successivamente modificato dal D.
Lgs. 9 novembre 2012, n.192 (che ha recepito la direttiva 2011/7/UE) e dalla Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» e denominata «Legge europea 2013 bis»).
Sotto il profilo oggettivo, l'art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 231/2002, stabilisce che la relativa disciplina si applica «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», intendendosi con ciò, qualsiasi contratto comunque denominato
«tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo» (art. 2, comma 1, lett. a)).
Il termine transazione commerciale non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione del D. Lgs n.231/2002 e riassume il genus dei contratti ai quali questa si applica. Il D. Lgs. n. 231/2002 trova, quindi, applicazione non soltanto ai contratti come la compravendita, la somministrazione o l'appalto, ma anche a contratti quali la mediazione, l'agenzia, il trasporto e la spedizione, il deposito od il contratto d'opera.
Con riferimento al profilo soggettivo, la successiva lettera c) del medesimo articolo definisce imprenditore non solo chi esercita un'attività economica organizzata ma anche chi esercita «una libera professione». La definizione, assai ampia, ricomprende una libera professione sia o meno subordinata all'iscrizione in un albo o elenco ed indipendentemente dalla presenza del requisito della «organizzazione» di beni, capitale o lavoro.
Tuttavia, così come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene la disciplina contro i ritardi di pagamento si applichi anche ai contratti d'opera professionale tra professionista ed ente pubblico, la spettanza, degli interessi moratori non è automatica, poiché, ai fini del relativo riconoscimento, il Giudice deve verificare, come prescritto
4 dall'art. 3 del D. Lgs. 231/2002, che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione, derivante da causa non imputabile al debitore (Cass. civ.,
Sez. VI n.28151 del 31.10.2019).
Il D. Lgs. n.231/2002 ha introdotto una disciplina specifica con riguardo ai termini di pagamento.
Il comma 2 dell'art. 4 individua come regola generale il termine di trenta giorni che decorre secondo modalità differenti a seconda della tipologia di operazione che viene in rilievo.
I commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 4 prevedono regole in parte diverse a seconda che venga in rilievo un contratto tra imprese o un contratto tra un'impresa o un professionista ed una pubblica amministrazione.
Il contratto del 20.12.2018, rep. 389, concluso tra l'azienda sanitaria e l'Ing. CP_2 CP_1 ha ad oggetto una «collaborazione professionale autonoma» per «lo svolgimento di
[...] attività professionale di Fisico Medico» (art. 1) sicché il D. Lgs n. 231/2002 risulta senz'altro applicabile.
Ricorrono, infatti, i presupposti richiesti dall'art.2 D. Lgs. n.231/2002, trattandosi di contratto d'opera concluso da un professionista con la pubblica amministrazione che agisce iure privatorum.
Con riferimento ai termini di pagamento trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) che, nel caso di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, prevede che gli interessi maturino decorsi sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
In punto di interessi moratori, occorre, tuttavia, operare una distinzione in relazione alle singole fatture e al relativo pagamento, avvenuto, comunque, in ritardo, oltre la scadenza.
Per quanto attiene la fattura PA n.6 del 25.06.2019 il pagamento degli interessi moratori deve essere calcolato con gli indici e le decorrenze di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) del D.
Lgs. 231/2002 sino dell'effettivo pagamento avvenuto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo in data 16.08.2023.
In relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 il pagamento degli interessi moratori deve essere, invece, calcolato sino alla data del 14.03.2018 (data del primo pagamento).
L , in perfetta buona fede, ha, infatti, Parte_1 tempestivamente regolarizzato il pagamento della sopra citata fattura non appena avuta conoscenza delle corrette coordinate bancarie, dandone atto nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 27.02.2025, richiamate nelle note conclusive del 07.11.2025.
Del resto, non vi è prova che l'opposto si sia fatto parte diligente nel mettere in condizione l'opponente di poter adempiere in tempi diversi.
Nulla viene stabilito per quanto attiene agli interessi di mora relativi alle fatture PA n.11 del
09.07.2018 e PA n.14 del 30.11.2018, in quanto il pur affermandone il tardivo CP_1 pagamento da parte dell'azienda sanitaria, ha limitato la propria domanda alla
5 corresponsione degli interessi moratori esclusivamente in relazione alle fatture PA n.13 del
08.11.2217 e PA n.6 del 25.06.2019.
In punto di spese di lite occorre tenere conto che, all'esito del giudizio, è emersa una situazione di soccombenza reciproca delle parti, atteso che l'opposizione risulta parzialmente fondata in relazione all'eccezione sollevata dall'opponente di avvenuto pagamento delle fatture, mentre risulta infondata riguardo sia all'iniziale contestazione della debenza degli interessi moratori che in ordine al pagamento della fattura PA n.6 del
25.06.2019, avvenuto solo in corso di causa.
Conseguentemente sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n.4356/2023 emesso dal Tribunale di Napoli
(R.G. 3226/2023) in data 30.06.2023 e pubblicato in data 03.07.2023;
- Accoglie parzialmente l'opposizione dell' Parte_1
con riferimento all'eccezione di pagamento delle obbligazioni di cui alle
[...] fatture PA n.13 del 08.11.2017, PA n.11 del 09.07.2018, PA n.14 del 30.11.2018 e fattura n.6 del 25.06.2019, per avvenuto pagamento delle stesse;
- Rigetta l'opposizione nel resto e, per l'effetto, condanna l' Parte_1
al pagamento degli interessi moratori, con gli indici e le decorrenze
[...] di cui all'art. 4 comma 5 lett. b) D. Lgs. 231/2002, in relazione alla fattura PA n.6 del 25.06.2019 sino alla data di effettivo pagamento avvenuto in data 16.08.2023 ed in relazione alla fattura PA n.13 del 08.11.2017 sino alla data del 14.03.2018.
- Spese di lite compensate.
Napoli, 24 novembre 2025
IL GIUDICE
MO RI ER
6