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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1655/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Candida Di Palma, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Comiziano (NA), al Viale Crispo n.
2
opponente
E
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Rotoli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Bruno n. 69
opposta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 248.460,29 oltre interessi e spese di procedura. Il credito ingiunto era il corrispettivo risultante da fatture emesse da per la fornitura di energia elettrica dal Parte_2
2013 al 2014, ed era stato oggetto di cessione prima alla Sace Fct S.p.A. e, poi, all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione dell'opposta, attesa l'inopponibilità
delle cessioni;
-l'omessa e/o illegittima notifica delle cessioni;
-la non corrispondenza tra i crediti indicati nel ricorso monitorio e quelli oggetto di cessione;
-la prescrizione del credito;
-
la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
-la nullità del contratto per violazione delle norme di evidenza pubblica;
-la nullità del contratto per indeterminatezza e/o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto;
-la nullità del contratto per assenza dell'impegno di spesa;
-
l'infondatezza della pretesa.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28.10.2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 7.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare. In punto di diritto, deve premettersi che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito.
Ebbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, merita accoglimento l'eccezione dell'opponente di nullità del contratto ceduto in assenza della prova del relativo impegno di spesa.
Deve, infatti, osservarsi ancora, in punto di diritto, che ogni atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.lgs. n. 267/2000.
Gli atti degli enti locali cui consegue un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono,
cioè, «validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di
giudizio di legittimità e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno
(Cass. civ., sez. I, ord. n. 9364/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 33768/2019)» (cfr. Cass. civ.,
sez. III, n. 6298/2025).
La violazione di tale obbligo comporta la nullità sia della deliberazione che lo autorizza che del susseguente contratto stipulato in attuazione della deliberazione.
Deve, poi, evidenziarsi che la mancanza della copertura finanziaria comporta la nullità
del contratto indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam
per la stipulazione (Cass. civ., sez. II, n. 15410/2018). Il requisito tutela, infatti, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. civ., sez. III n. 13159/2024).
In punto di fatto si rileva che, nel caso in esame, le risultanze documentali sono inidonee a provare che la stipulazione del contratto tra le parti originarie (tra la cedente
[...]
ed il Comune di sia stata preceduta da una delibera autorizzativa a contrarre, Pt_2 Pt_1
ovvero seguita dalla registrazione dell'impegno contabile nel capitolo di bilancio di previsione.
Tali risultanze sono, dunque, insufficienti ad attestare l'assunzione, da parte del
Comune opponente, di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa.
A tanto deve aggiungersi che neppure risulta che il debito derivante dall'esecuzione del contratto sia stato riconosciuto fuori bilancio. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo «non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in
relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla
verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso
di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare
il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della
prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già
assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far
fronte ad ulteriori obblighi» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17197/2024).
Dall'accoglimento di tale motivo di opposizione, discende l'assorbimento di ogni altra questione.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, con applicazione dei valori tra minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 7.500,00 (di cui € 406,50 per esborsi), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, in data 27.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1655/2022 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco, suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Candida Di Palma, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Comiziano (NA), al Viale Crispo n.
2
opponente
E
(p.iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Rotoli, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Bruno n. 69
opposta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 181/2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 248.460,29 oltre interessi e spese di procedura. Il credito ingiunto era il corrispettivo risultante da fatture emesse da per la fornitura di energia elettrica dal Parte_2
2013 al 2014, ed era stato oggetto di cessione prima alla Sace Fct S.p.A. e, poi, all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: la carenza di legittimazione dell'opposta, attesa l'inopponibilità
delle cessioni;
-l'omessa e/o illegittima notifica delle cessioni;
-la non corrispondenza tra i crediti indicati nel ricorso monitorio e quelli oggetto di cessione;
-la prescrizione del credito;
-
la nullità del contratto per difetto di forma scritta;
-la nullità del contratto per violazione delle norme di evidenza pubblica;
-la nullità del contratto per indeterminatezza e/o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto;
-la nullità del contratto per assenza dell'impegno di spesa;
-
l'infondatezza della pretesa.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 28.10.2022, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 7.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è fondata per le ragioni che si passano ad illustrare. In punto di diritto, deve premettersi che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo,
trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito.
Ebbene, in applicazione del principio della ragione più liquida, merita accoglimento l'eccezione dell'opponente di nullità del contratto ceduto in assenza della prova del relativo impegno di spesa.
Deve, infatti, osservarsi ancora, in punto di diritto, che ogni atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 D.lgs. n. 267/2000.
Gli atti degli enti locali cui consegue un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono,
cioè, «validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo
impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di
giudizio di legittimità e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno
(Cass. civ., sez. I, ord. n. 9364/2023; Cass. civ., sez. III, sent. n. 33768/2019)» (cfr. Cass. civ.,
sez. III, n. 6298/2025).
La violazione di tale obbligo comporta la nullità sia della deliberazione che lo autorizza che del susseguente contratto stipulato in attuazione della deliberazione.
Deve, poi, evidenziarsi che la mancanza della copertura finanziaria comporta la nullità
del contratto indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam
per la stipulazione (Cass. civ., sez. II, n. 15410/2018). Il requisito tutela, infatti, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass. civ., sez. III n. 13159/2024).
In punto di fatto si rileva che, nel caso in esame, le risultanze documentali sono inidonee a provare che la stipulazione del contratto tra le parti originarie (tra la cedente
[...]
ed il Comune di sia stata preceduta da una delibera autorizzativa a contrarre, Pt_2 Pt_1
ovvero seguita dalla registrazione dell'impegno contabile nel capitolo di bilancio di previsione.
Tali risultanze sono, dunque, insufficienti ad attestare l'assunzione, da parte del
Comune opponente, di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è causa.
A tanto deve aggiungersi che neppure risulta che il debito derivante dall'esecuzione del contratto sia stato riconosciuto fuori bilancio. Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che tale riconoscimento può avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo «non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in
relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla
verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso
di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare
il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della
prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già
assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far
fronte ad ulteriori obblighi» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 17197/2024).
Dall'accoglimento di tale motivo di opposizione, discende l'assorbimento di ogni altra questione.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, con applicazione dei valori tra minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate e la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 7.500,00 (di cui € 406,50 per esborsi), oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, in data 27.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli