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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. CHIEFARI MARIA ANITA, presso il quale elettivamente domicilia in VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.206, SOVERATO (CZ);
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
a margine del ricorso, dall'avv. FARRUGGIO ALESSANDRA, presso il quale elettivamente domicilia in VIA BARBERIA 9, BOLOGNA;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/05/2024 e premettendo di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio a UR (CZ) in data 22.04.1990 e che dalla loro unione sono nati due figli, (14.05.1995) e (3.09.1998) entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, modificate dalle parti con note scritte depositate in data 6.12.2024 e 3.01.2025:
“1) - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Con riferimento al prestito personale contratto con Compass Banca spa in data 16.02.2024, il sig. si impegna a provvedere al pagamento delle rate del prestito fino alla sua totale estinzione, CP_1
esonerando la sig.ra da responsabilità in merito. Pt_1
3)- Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della sig.ra la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), nelle Pt_1
modalità indicate dalla stessa, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo – decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7)- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 2, parte 2, s. A, reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
1990);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 922 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso, dall'avv. CHIEFARI MARIA ANITA, presso il quale elettivamente domicilia in VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.206, SOVERATO (CZ);
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
a margine del ricorso, dall'avv. FARRUGGIO ALESSANDRA, presso il quale elettivamente domicilia in VIA BARBERIA 9, BOLOGNA;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 30/05/2024 e premettendo di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio a UR (CZ) in data 22.04.1990 e che dalla loro unione sono nati due figli, (14.05.1995) e (3.09.1998) entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, modificate dalle parti con note scritte depositate in data 6.12.2024 e 3.01.2025:
“1) - Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Con riferimento al prestito personale contratto con Compass Banca spa in data 16.02.2024, il sig. si impegna a provvedere al pagamento delle rate del prestito fino alla sua totale estinzione, CP_1
esonerando la sig.ra da responsabilità in merito. Pt_1
3)- Il sig. si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della sig.ra la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), nelle Pt_1
modalità indicate dalla stessa, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo – decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7)- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 2, parte 2, s. A, reg. Atti Matrimonio anno Parte_1 Controparte_1
1990);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UR (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 14.05.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo