Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 956
Articolo 2
Versione
17 gennaio 1978
Art. 1.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI. annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e modificata con legge 27 dicembre 1973, n. 876 , e' aumentata di 270 milioni di unita' di conto, da versarsi per il 10 per cento, pari a 27 milioni di unita' di conto, in conformita' alla decisione adottata il 10 luglio 1975 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.
Meta' di tale quota, pari a 13.500.000 unita' di conto, sara' corrisposta nell'anno finanziario 1977 e il residuo ammontare di 13.500.000 unita' di conto sara' corrisposto in quattro rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadra' il 30 aprile 1978.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1978