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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 30/09/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 733/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANGIOLINI ALESSANDRO ( , come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, C.so Ita- lia 162 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “In TESI: accertare e dichiarare la mancata informazione del Sig. in ordine al suo diritto di recesso dal contratto concluso con la in data Parte_1 CP_1 12.01.2023, ovvero la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della clausola sul diritto di recesso;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dall'attore dal ridetto contratto con - dichiarare CP_1 per l'effetto che nulla è dovuto dal Sig. ad e condannare quest'ultima alla resti- Parte_1 CP_1 tuzione a di tutte le somme da questa ricevute in forza del detto contratto di finanziamento stipu- CP_2 lato in data 16.02.2023;- accertare e dichiarare la mancata informazione del Sig. in ordine al Parte_1 suo diritto di recesso dal contratto concluso con in data 16.02.2023, ovvero la illegittimità e/o CP_2 nullità e/o annullabilità della clausola sul diritto di recesso;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dall'attore dal ridetto contratto con e che nulla è dovuto dal Sig. a quest'ul- CP_2 Parte_1 tima.- Condannare le controparti a rimborsare all'attore le spese del procedimento di mediazione. Con vit- toria di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN IPOTESI SUBORDINATA: - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto tra il Sig. e per intervenuto legit- Parte_1 CP_1 timo recesso da parte del primo e/o per nullità della relativa clausola;
- accertata e dichiarata altresì la interdipendenza funzionale di detto contratto con con quello concluso dal medesimo Guada- CP_1 gnoli con , ovvero la sua mancanza di causa, dichiarare altresì la risoluzione e/o la nullità di CP_2
1 quest'ultimo contratto;
- per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto a dall'attore. - Condannare CP_2 le controparti a rimborsare all'attore le spese del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e com- pensi professionali del presente giudizio”
- (già ), in persona Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo Verticale e Si- mona Dinetta ( ), come da procura in calce a P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in Mi- lano, Via Durini 4 - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“Nel merito in via principale e ricon- venzionale: premessa ogni opportuna declaratoria del caso, respingere le domande proposte nei confronti di , con completa assoluzione della stessa e, per l'effetto, accertata la validità Controparte_3 del contratto di finanziamento n. 1402901, condannare il Sig. al pagamento della somma sca- Parte_1 duta ed impagata di € 16698,11=, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, ad estinzione del contratto di finanziamento n.1402901;in via su- bordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande delle do- mande attoree, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento n. 1402901, condannare
[...]
ai sensi dell'art.
7.6 e 7.7 della Convenzione nonché ai sensi dell'art 125quinquies del D Lgs n CP_5 385/93, a restituire a l'importo dalla stessa erogato, pari ad € 15000, oltre interessi al tasso legale CP_2 dall'erogazione al saldo effettivo e a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizie- CP_2 vole dovesse derivare dal presente giudizio, ivi comprese le spese di lite nonché quelle sostenute nell'ambito della mediazione instaurata dal Sig. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con le spese e gli Parte_1 onorari- salvis juribus”
E
- , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_3
- parte convenuta contumace -
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. , premesso che: il 12/01/2023 aveva Parte_1 acquistato due quadri (“Complementi d'Arredo Amodio”) dalla (di seguito, Controparte_1
”), per il prezzo di € 15.000,00, a seguito di una visita domiciliare dell'addetto CP_1
Sig. ; per finanziare l' acquisto, aveva fatto domanda di finanziamento Persona_1
a , la quale aveva inviato il contratto “Prestito Finalizzato” n. 1402901, accettato CP_2 il 16/02/2023; contestualmente, aveva sottoscritto separato accordo per acqui- Per_1 stare uno dei due quadri dal al prezzo di € 2.585,97, indicando l'IBAN del Parte_1
2 venditore;
dopo alcuni giorni, l'attore decideva di recedere dai contratti, ma l'addetto
[...]
non si era presentato per il ritiro dei beni senza fornire chiarimenti, pur contattato CP_1 più volte;
formalizzava allora recesso formale con raccomandata del 03/10/2023, ribadito via pec il 31/10/2023 anche a la quale lo rifiutava, mentre non rispon- CP_2 CP_1 deva alla missiva del legale dell'attore; in occasione del promosso procedimento di media- zione, si rilevava un errore nell'IBAN indicato nel contratto di finanziamento, non imputa- bile all'attore. Lamentava nei confronti di la violazione del Codice del Consumo CP_1 per mancata informativa sul diritto di recesso dal contratto, concluso fuori dai locali com- merciali. Reclamava l'applicazione dello stesso Cod. Cons., con conseguente proroga del termine di recesso a 12 mesi. Deduceva la vessatorietà delle clausole contrattuali. Nei con- fronti di deduceva inoltre la validità delle quattro firme telematiche apposte sullo CP_2 specifico contratto di finanziamento, ed il collegamento funzionale tra i due contratti, la cui nullità o risoluzione del principale (con Art Luxury) si rifletteva sull' quello accessorio (con
. Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclu- CP_2 sioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta deduceva, in punto recesso, che le relative CP_2 informazioni recesso erano chiaramente riportate sia nel documento SECCI (Informazioni
Europee di base sul credito ai Consumatori) sia nel testo contrattuale, evidenziate graficamente e sottoscritte;
allegava che la comunicazione di recesso oltre i 14 giorni non era valida, non ricorrendo ipotesi di informativa carente, ed ammettendo la Giurisprudenza comunitaria l'al- lungamento del termine solo in presenza di informazioni incomplete o errate;
inoltre, la sem- plice volontà di recesso manifestata nell'Ottobre 2023 concerneva il riconoscimento della validità del contratto sottoscritto. In punto validità della sottoscrizione digitale, deduceva l' attore aveva sottoscritto il contratto con firma digitale qualificata, avente piena efficacia pro- batoria salve querela di falso o disconoscimento, non proposte. Sul collegamento negoziale con , precisava di aver adempiuto la propria obbligazione erogando l'importo a CP_1 favore di questa. Chiedeva il pagamento delle rate pattuite con il contratto valido, in via riconvenzionale, nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta rimaneva invece contumace. CP_1
* * *
3 La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito.
Sul recesso con Controparte_1
In via preliminare è d'obbligo precisare che, in tema di recesso invocato da parte attrice, non vi sono ostacoli all'applicazione della normativa del Codice del Cnsumo. Nel caso de quo le modalità di vendita presso il domicilio dell'attore non risultano in contesta- zione, peraltro la documentazione prodotta dallo stesso riporta in calce il luogo di sottoscri- zione, indicato in Pergine Valdarno, presso la residenza dello stesso (doc. 1).
Passando al merito della contestazione. Secondo la tesi di parte attrice, al momento della sottoscrizione del contratto non gli veniva fornita, illustrata e/o consegnata l'informa- tiva precontrattuale, così come prevista dall'art. 49 del Codice di Consumo, circa la possibi- lità di esercitare l'eventuale diritto di recesso dal contratto di acquisto.
Agli atti tuttavia tale mancanza non risulta. Vi è la sottoscrizione del contratto di acquisto, in fondo al quale si trova la sottoscrizione delle clausole considerate vessatorie.
Tali clausole, a lettura di questo Tribunale, non risultano tuttavia tali, in quanto attribuiscono un diritto/facoltà ad entrambe le parti (cfr. Cass., n. 6314 del 2006).
E' pacifico, ai fini della validità del contratto, il fatto che non occorrano tante firme quante sono le clausole vessatorie. Una sola sottoscrizione è bensì sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purché queste, come nel caso di specie, siano chia- ramente individuate. Su questo argomento è pacifica la Giurisprudenza: “nel caso di condi- zioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, ben- ché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” (ex multis, Cass., III, n. 22984 del 2015). Così anche il più recente orientamento di merito: “in tema di clausole vessatorie, per il rispetto del requisito della doppia sottoscrizione basta l'apposizione di una seconda sottoscrizione di seguito ad un elenco delle clau- sole da approvare, purché il negozio non sia sottoposto alla forma solenne o che ne sia indicato in maniera sommaria il contenuto” (Trib. Prato, n. 482 del 2024).
La Giurisprudenza prevalente reputa pertanto assolto l'onere formale allorquando l' aderente sottoscrive un' autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie
4 individuate attraverso il richiamo al loro numero e al loro contenuto, come è nella specie
(Cass., n. 20606 del 2016; Cass., n. 24193 del 2014; Cass., n. 9492 del 2012).
Pertanto, l'invocata nullità ed inefficacia delle clausole vessatorie di cui alle condi- zioni generali del contratto del 18.01.2023 risulta inesistente. Da ciò consegue, come effetto logico, l'impossibilità di applicare l'art. 53 del Cod. Cons., dettato in termini di allunga- mento del termine per la manifestazione della volontà di recedere, risultando invece concre- tamente applicabile la normativa ai sensi dell'art. 49 dello stesso Codice. Nel caso de quo, ciò si traduce nella possibilità della manifestazione di voler recedere dal contratto sotto- scritto, entro 14 giorni dalla sua conclusione.
In definitiva, è tardivo il recesso dichiarato solo in data 02.10.2023.
***
Sul recesso con parte convenuta e sulla domanda riconvenzionale da CP_2 questa proposta, si osserva che, pur ritenendo il Tribunale assorbita la domanda nei confronti di in quanto collegata funzionalmente a quella di occorra fare CP_2 Controparte_1 delle ulteriori precisazioni.
L'art. 21, c. II, del Codice dell'Amministrazione Digitale, pone l'onere della dimo- strazione di non aver apposto una firma digitale a carico di chi operi il disconoscimento della propria, apparente sottoscrizione. Una volta fornita la prova richiesta, il contratto che risulti sottoscritto da una persona diversa rispetto al titolare del certificato di firma digitale deve essere dichiarato nullo (cfr. Trib Roma, n. 1127 del 2017).
Non può perciò ritenersi inesistente - come invece sostenuto da parte attrice la quale, pur non operando tale disconoscimento formale ha contestato l'apposizione delle proprie firme sul contratto di finanziamento – la firma del Sig. apposta in calce al con- Parte_1 tratto di finanziamento n. 1402901. Il contratto firmato con OTP ha dunque pieno valore legale, anche per contratti bancari e finanziari, purché il processo seguito per la sottoscri- zione rispetti i requisiti di sicurezza e tracciabilità di legge.
Si ravvisano nel caso che occupa tutti gli elementi affinché la firma digitale apposta dal Sig. possa ritenersi valida e riconducibile al suo titolare, ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 20, c. I-bis, C.A.D., secondo la normativa vigente, italiana ed europea
5 (Regolamento eIDAS e Codice dell'Amministrazione Digitale): cioè la firma digitale sottoscritta mediante OTP o email su un contratto di finanziamento è perfettamente valida e legale, pur- ché rispetti determinati requisiti per la sottoscrizione dello stesso (id est, firmatario, data e ora, dispositivo da cui si procede, nome del provider certificato).
***
Passando al merito ulteriore, agli atti (atto di citazione p. 3) si legge la dichiarazione dell'attore circa l'esperienza pregressa con e la sua attività di finanziamento. La CP_2 contrattualistica presentata all' analisi di questo Giudice non appare contraddittoria o carente di precise informazioni, considerato anche che le parti hanno apposto in precedenza altre n. sette sottoscrizioni simili a quella di cui si tratta. Appare evidente ictu oculi, fin dalle prime righe del contratto, l'informativa circa le norme europee di base sul credito ai consumatori e circa l'esercizio del diritto di recesso (cd. SECCI). Appare sufficientemente chiara la clau- sola n. 12.1 del contratto di finanziamento, rubricata sotto la voce “recesso” (doc. 1 . CP_2
Si riscontra, a parere di chi legge, una sufficiente chiarezza, individuazione nonché specifi- cità delle dichiarazioni contenute nel contratto di finanziamento, non essendovi prescrizioni che impongano forme particolari o font specifici per la clausola che contenga l'espressione del diritto di recesso del consumatore.
Conclusivamente, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da derivante dalla validità del contratto di finanziamento n. 1402901, con conse- CP_2 guente condanna dell'attore alle rate da esso sottoscritte, al cui pagamento esso è tenuto fino all'estinzione del finanziamento, così come contrattualmente stabilito il 18.01.2023. E così per un totale di € 16.698,11, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, in misura legale dal giorno della domanda del saldo ad oggi, come e poiché espressamente richiesti.
6 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e , CP_5 CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna a pagare a , in persona del suo legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro-tempore, € 16.698,1 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio, per € 5.077,00, oltre acces- Parte_1 sori, come da motivazione;
Arezzo, 30/09/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 733/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANGIOLINI ALESSANDRO ( , come da procura in C.F._2 calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, C.so Ita- lia 162 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “In TESI: accertare e dichiarare la mancata informazione del Sig. in ordine al suo diritto di recesso dal contratto concluso con la in data Parte_1 CP_1 12.01.2023, ovvero la illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della clausola sul diritto di recesso;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dall'attore dal ridetto contratto con - dichiarare CP_1 per l'effetto che nulla è dovuto dal Sig. ad e condannare quest'ultima alla resti- Parte_1 CP_1 tuzione a di tutte le somme da questa ricevute in forza del detto contratto di finanziamento stipu- CP_2 lato in data 16.02.2023;- accertare e dichiarare la mancata informazione del Sig. in ordine al Parte_1 suo diritto di recesso dal contratto concluso con in data 16.02.2023, ovvero la illegittimità e/o CP_2 nullità e/o annullabilità della clausola sul diritto di recesso;
- accertare e dichiarare la legittimità del recesso operato dall'attore dal ridetto contratto con e che nulla è dovuto dal Sig. a quest'ul- CP_2 Parte_1 tima.- Condannare le controparti a rimborsare all'attore le spese del procedimento di mediazione. Con vit- toria di spese e compensi professionali del presente giudizio. IN IPOTESI SUBORDINATA: - accertata e dichiarata la risoluzione del contratto tra il Sig. e per intervenuto legit- Parte_1 CP_1 timo recesso da parte del primo e/o per nullità della relativa clausola;
- accertata e dichiarata altresì la interdipendenza funzionale di detto contratto con con quello concluso dal medesimo Guada- CP_1 gnoli con , ovvero la sua mancanza di causa, dichiarare altresì la risoluzione e/o la nullità di CP_2
1 quest'ultimo contratto;
- per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto a dall'attore. - Condannare CP_2 le controparti a rimborsare all'attore le spese del procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e com- pensi professionali del presente giudizio”
- (già ), in persona Controparte_3 CP_4 P.IVA_1 del legale rapp,te p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. Carlo Verticale e Si- mona Dinetta ( ), come da procura in calce a P.IVA_2 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in Mi- lano, Via Durini 4 - parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“Nel merito in via principale e ricon- venzionale: premessa ogni opportuna declaratoria del caso, respingere le domande proposte nei confronti di , con completa assoluzione della stessa e, per l'effetto, accertata la validità Controparte_3 del contratto di finanziamento n. 1402901, condannare il Sig. al pagamento della somma sca- Parte_1 duta ed impagata di € 16698,11=, oltre interessi di mora contrattualmente previsti dalla domanda al saldo,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, ad estinzione del contratto di finanziamento n.1402901;in via su- bordinata e riconvenzionale: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande delle do- mande attoree, con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento n. 1402901, condannare
[...]
ai sensi dell'art.
7.6 e 7.7 della Convenzione nonché ai sensi dell'art 125quinquies del D Lgs n CP_5 385/93, a restituire a l'importo dalla stessa erogato, pari ad € 15000, oltre interessi al tasso legale CP_2 dall'erogazione al saldo effettivo e a manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizie- CP_2 vole dovesse derivare dal presente giudizio, ivi comprese le spese di lite nonché quelle sostenute nell'ambito della mediazione instaurata dal Sig. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con le spese e gli Parte_1 onorari- salvis juribus”
E
- , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_3
- parte convenuta contumace -
Vendita di cose mobili
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. , premesso che: il 12/01/2023 aveva Parte_1 acquistato due quadri (“Complementi d'Arredo Amodio”) dalla (di seguito, Controparte_1
”), per il prezzo di € 15.000,00, a seguito di una visita domiciliare dell'addetto CP_1
Sig. ; per finanziare l' acquisto, aveva fatto domanda di finanziamento Persona_1
a , la quale aveva inviato il contratto “Prestito Finalizzato” n. 1402901, accettato CP_2 il 16/02/2023; contestualmente, aveva sottoscritto separato accordo per acqui- Per_1 stare uno dei due quadri dal al prezzo di € 2.585,97, indicando l'IBAN del Parte_1
2 venditore;
dopo alcuni giorni, l'attore decideva di recedere dai contratti, ma l'addetto
[...]
non si era presentato per il ritiro dei beni senza fornire chiarimenti, pur contattato CP_1 più volte;
formalizzava allora recesso formale con raccomandata del 03/10/2023, ribadito via pec il 31/10/2023 anche a la quale lo rifiutava, mentre non rispon- CP_2 CP_1 deva alla missiva del legale dell'attore; in occasione del promosso procedimento di media- zione, si rilevava un errore nell'IBAN indicato nel contratto di finanziamento, non imputa- bile all'attore. Lamentava nei confronti di la violazione del Codice del Consumo CP_1 per mancata informativa sul diritto di recesso dal contratto, concluso fuori dai locali com- merciali. Reclamava l'applicazione dello stesso Cod. Cons., con conseguente proroga del termine di recesso a 12 mesi. Deduceva la vessatorietà delle clausole contrattuali. Nei con- fronti di deduceva inoltre la validità delle quattro firme telematiche apposte sullo CP_2 specifico contratto di finanziamento, ed il collegamento funzionale tra i due contratti, la cui nullità o risoluzione del principale (con Art Luxury) si rifletteva sull' quello accessorio (con
. Ciò premesso adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclu- CP_2 sioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta deduceva, in punto recesso, che le relative CP_2 informazioni recesso erano chiaramente riportate sia nel documento SECCI (Informazioni
Europee di base sul credito ai Consumatori) sia nel testo contrattuale, evidenziate graficamente e sottoscritte;
allegava che la comunicazione di recesso oltre i 14 giorni non era valida, non ricorrendo ipotesi di informativa carente, ed ammettendo la Giurisprudenza comunitaria l'al- lungamento del termine solo in presenza di informazioni incomplete o errate;
inoltre, la sem- plice volontà di recesso manifestata nell'Ottobre 2023 concerneva il riconoscimento della validità del contratto sottoscritto. In punto validità della sottoscrizione digitale, deduceva l' attore aveva sottoscritto il contratto con firma digitale qualificata, avente piena efficacia pro- batoria salve querela di falso o disconoscimento, non proposte. Sul collegamento negoziale con , precisava di aver adempiuto la propria obbligazione erogando l'importo a CP_1 favore di questa. Chiedeva il pagamento delle rate pattuite con il contratto valido, in via riconvenzionale, nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Parte convenuta rimaneva invece contumace. CP_1
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3 La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito.
Sul recesso con Controparte_1
In via preliminare è d'obbligo precisare che, in tema di recesso invocato da parte attrice, non vi sono ostacoli all'applicazione della normativa del Codice del Cnsumo. Nel caso de quo le modalità di vendita presso il domicilio dell'attore non risultano in contesta- zione, peraltro la documentazione prodotta dallo stesso riporta in calce il luogo di sottoscri- zione, indicato in Pergine Valdarno, presso la residenza dello stesso (doc. 1).
Passando al merito della contestazione. Secondo la tesi di parte attrice, al momento della sottoscrizione del contratto non gli veniva fornita, illustrata e/o consegnata l'informa- tiva precontrattuale, così come prevista dall'art. 49 del Codice di Consumo, circa la possibi- lità di esercitare l'eventuale diritto di recesso dal contratto di acquisto.
Agli atti tuttavia tale mancanza non risulta. Vi è la sottoscrizione del contratto di acquisto, in fondo al quale si trova la sottoscrizione delle clausole considerate vessatorie.
Tali clausole, a lettura di questo Tribunale, non risultano tuttavia tali, in quanto attribuiscono un diritto/facoltà ad entrambe le parti (cfr. Cass., n. 6314 del 2006).
E' pacifico, ai fini della validità del contratto, il fatto che non occorrano tante firme quante sono le clausole vessatorie. Una sola sottoscrizione è bensì sufficiente per approvare specificamente più clausole vessatorie, purché queste, come nel caso di specie, siano chia- ramente individuate. Su questo argomento è pacifica la Giurisprudenza: “nel caso di condi- zioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341
c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose
e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, ben- ché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” (ex multis, Cass., III, n. 22984 del 2015). Così anche il più recente orientamento di merito: “in tema di clausole vessatorie, per il rispetto del requisito della doppia sottoscrizione basta l'apposizione di una seconda sottoscrizione di seguito ad un elenco delle clau- sole da approvare, purché il negozio non sia sottoposto alla forma solenne o che ne sia indicato in maniera sommaria il contenuto” (Trib. Prato, n. 482 del 2024).
La Giurisprudenza prevalente reputa pertanto assolto l'onere formale allorquando l' aderente sottoscrive un' autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie
4 individuate attraverso il richiamo al loro numero e al loro contenuto, come è nella specie
(Cass., n. 20606 del 2016; Cass., n. 24193 del 2014; Cass., n. 9492 del 2012).
Pertanto, l'invocata nullità ed inefficacia delle clausole vessatorie di cui alle condi- zioni generali del contratto del 18.01.2023 risulta inesistente. Da ciò consegue, come effetto logico, l'impossibilità di applicare l'art. 53 del Cod. Cons., dettato in termini di allunga- mento del termine per la manifestazione della volontà di recedere, risultando invece concre- tamente applicabile la normativa ai sensi dell'art. 49 dello stesso Codice. Nel caso de quo, ciò si traduce nella possibilità della manifestazione di voler recedere dal contratto sotto- scritto, entro 14 giorni dalla sua conclusione.
In definitiva, è tardivo il recesso dichiarato solo in data 02.10.2023.
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Sul recesso con parte convenuta e sulla domanda riconvenzionale da CP_2 questa proposta, si osserva che, pur ritenendo il Tribunale assorbita la domanda nei confronti di in quanto collegata funzionalmente a quella di occorra fare CP_2 Controparte_1 delle ulteriori precisazioni.
L'art. 21, c. II, del Codice dell'Amministrazione Digitale, pone l'onere della dimo- strazione di non aver apposto una firma digitale a carico di chi operi il disconoscimento della propria, apparente sottoscrizione. Una volta fornita la prova richiesta, il contratto che risulti sottoscritto da una persona diversa rispetto al titolare del certificato di firma digitale deve essere dichiarato nullo (cfr. Trib Roma, n. 1127 del 2017).
Non può perciò ritenersi inesistente - come invece sostenuto da parte attrice la quale, pur non operando tale disconoscimento formale ha contestato l'apposizione delle proprie firme sul contratto di finanziamento – la firma del Sig. apposta in calce al con- Parte_1 tratto di finanziamento n. 1402901. Il contratto firmato con OTP ha dunque pieno valore legale, anche per contratti bancari e finanziari, purché il processo seguito per la sottoscri- zione rispetti i requisiti di sicurezza e tracciabilità di legge.
Si ravvisano nel caso che occupa tutti gli elementi affinché la firma digitale apposta dal Sig. possa ritenersi valida e riconducibile al suo titolare, ai sensi e per gli Parte_1 effetti di cui all'art. 20, c. I-bis, C.A.D., secondo la normativa vigente, italiana ed europea
5 (Regolamento eIDAS e Codice dell'Amministrazione Digitale): cioè la firma digitale sottoscritta mediante OTP o email su un contratto di finanziamento è perfettamente valida e legale, pur- ché rispetti determinati requisiti per la sottoscrizione dello stesso (id est, firmatario, data e ora, dispositivo da cui si procede, nome del provider certificato).
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Passando al merito ulteriore, agli atti (atto di citazione p. 3) si legge la dichiarazione dell'attore circa l'esperienza pregressa con e la sua attività di finanziamento. La CP_2 contrattualistica presentata all' analisi di questo Giudice non appare contraddittoria o carente di precise informazioni, considerato anche che le parti hanno apposto in precedenza altre n. sette sottoscrizioni simili a quella di cui si tratta. Appare evidente ictu oculi, fin dalle prime righe del contratto, l'informativa circa le norme europee di base sul credito ai consumatori e circa l'esercizio del diritto di recesso (cd. SECCI). Appare sufficientemente chiara la clau- sola n. 12.1 del contratto di finanziamento, rubricata sotto la voce “recesso” (doc. 1 . CP_2
Si riscontra, a parere di chi legge, una sufficiente chiarezza, individuazione nonché specifi- cità delle dichiarazioni contenute nel contratto di finanziamento, non essendovi prescrizioni che impongano forme particolari o font specifici per la clausola che contenga l'espressione del diritto di recesso del consumatore.
Conclusivamente, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta da derivante dalla validità del contratto di finanziamento n. 1402901, con conse- CP_2 guente condanna dell'attore alle rate da esso sottoscritte, al cui pagamento esso è tenuto fino all'estinzione del finanziamento, così come contrattualmente stabilito il 18.01.2023. E così per un totale di € 16.698,11, in linea e per sorte capitale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece dovuti gli interessi moratori con funzione risarcitoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato pa- gamento del debito pecuniario, in misura legale dal giorno della domanda del saldo ad oggi, come e poiché espressamente richiesti.
6 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e , CP_5 CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
- Condanna a pagare a , in persona del suo legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro-tempore, € 16.698,1 oltre interessi, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio, per € 5.077,00, oltre acces- Parte_1 sori, come da motivazione;
Arezzo, 30/09/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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