TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1447/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
nato a [...], il [...], Parte_1
residente a (84014) Nocera Inferiore (SA), in Via Francesco Petrarca n. 42
(C.F.: ), e nato a [...], il C.F._1 Parte_2
01.06.1976, residente a [...] (C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni (C.F.: C.F._2
, del Foro di Roma, elett.te. dom.ti presso lo studio in C.F._3
Latina, Via B. Cairoli, 10, 04100, in virtù di procure allegate al ricorso. PEC:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, CF. – Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale interna in persona dell'avv. Francesco Bove per procura generale alle liti richiamata in atti;
PEC t. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione/riliquidazione della pensione – Incidenza del coefficiente d'incremento contributivo ex art. 13, co. 8, l. 257/92, sull'ammontare della pensione -
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto: a. accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti, come sopra in premessa generalizzati, hanno diritto ad ottenere l'accoglimento di quanto già richiesto con le rispettive domande amministrative che si intendono integralmente e totalmente riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni,
e per gli effetti, con ricostituzione della posizione contributiva, e conseguente liquidazione/riliquidazione della pensione, per l'intero periodo certificato per ciascuno da , tenendo conto del moltiplicatore 1,5, anche ai fini del valore CP_2
della contribuzione e soprattutto ai fini dell'entità dei ratei, per quanto già richiesto e dedotto in premessa del presente ricorso (nel capo da I.1 a I.2) come in tutti gli altri capi delle deduzioni in fatto del su esteso ricorso, che si intendono qui riscritti e parte integrante delle presenti conclusioni), con la rivalutazione con il coefficiente 1,5, ex art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017, anche eventualmente ricorrendo all'applicazione dei criteri di calcolo in regime misto previsti dalla Circolare N. 113/2005; CP_1
b. conseguentemente, e per gli effetti, accogliere le domande tutte dei ricorrenti, come formulate in premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono qui riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni, e quindi condannare l' a riconoscere, in favore di tutti i ricorrenti, il diritto al CP_1
calcolo delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5 anche ai fini del valore della pensione, ovvero per coloro che maturassero il diritto a pensione nel corso del procedimento giudiziario, mediante rivalutazione, valorizzazione e ricostituzione dell'importo della rispettiva prestazione pensionistica anche sulla quota contributiva per i periodo certificati, per ciascun lavoratore, da CP_2
indipendentemente dal regime assicurativo - per i rispettivi periodi di cui in premessa di esposizione ad amianto - con il coefficiente 1,5, ex art. 13 comma
8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L.
205/2017 e, tenuto conto, dell'art. commi 20,21 e 22 L. 247/07, e per gli altri ricorrenti, la liquidazione della pensione con gli importi che tengano conto del maggior valore della contribuzione, per l'intero periodo, ovvero con accoglimento di tutte le domande di cui alla premessa in fatto ed in diritto;
ovvero in subordine e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui ex art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017 si chiede, comunque e in ogni caso, che l sia condannata a rivalutare, valorizzare CP_1
e ricostituire l'ammontare della prestazione pensionistica dei ricorrenti per tutti i periodi lavorativi in esposizione ad amianto di cui in premessa, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l. 257/92; c. ancora in ulteriore subordine e sempre per mero tuziorismo difensivo, nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03, comunque con il coefficiente 1,25, ciascuno per i periodi di riconosciuta esposizione, come precisato in premessa, con condanna dell' ad erogare le prestazioni pensionistiche così CP_1
determinate, ed in ogni caso con accoglimento di tutto quanto richiesto dai ricorrenti nelle domande amministrative, presentata all , che si intendono CP_1
qui riscritte, sia con l'accredito delle maggiorazioni contributive, sia con la condanna dell ad erogare la pensione nella misura maggiorata per il CP_1
coefficiente 1,5 ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma
277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017, ed ogni consequenziale ulteriore condanna in ordine all'adeguamento della loro posizione contributiva e previdenziale;
d. accoglimento di tutte le domande formulate dai ricorrenti nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intende integralmente riportata e parte integrante delle presenti conclusioni e/o con le domande amministrative depositate all' , che si intendono riscritte e parti CP_1
integranti delle presenti conclusioni e con reiterazione nelle presenti conclusioni di tutte le domande sopra formulate dai ricorrenti e di cui si chiede l'accoglimento. e. Con condanna dell' al pagamento degli interessi legali CP_1
sulle differenze in ordine ai ratei maturati e maturandi ed accoglimento di tutte le altre domande avanzate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che qui si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già formulati che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Non c'è prove che i ricorrenti siano stati collocati in quiescenza ed, anzi, l CP_1
ha eccepito che entrambi i ricorrenti sono tuttora in attività lavorativa, e non hanno ancora maturato i requisiti utili al conseguimento di un trattamento pensionistico.
Stando così le cose la domanda risulta azionata in evidente carenza d'interesse ad agire, non vedendosi quale pensione possa allo stato essere liquidata (e tantomeno riliquidata).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese che CP_1
liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 15.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
nato a [...], il [...], Parte_1
residente a (84014) Nocera Inferiore (SA), in Via Francesco Petrarca n. 42
(C.F.: ), e nato a [...], il C.F._1 Parte_2
01.06.1976, residente a [...] (C.F.
, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni (C.F.: C.F._2
, del Foro di Roma, elett.te. dom.ti presso lo studio in C.F._3
Latina, Via B. Cairoli, 10, 04100, in virtù di procure allegate al ricorso. PEC:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, CF. – Controparte_1 P.IVA_1
corrente in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale interna in persona dell'avv. Francesco Bove per procura generale alle liti richiamata in atti;
PEC t. Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: liquidazione/riliquidazione della pensione – Incidenza del coefficiente d'incremento contributivo ex art. 13, co. 8, l. 257/92, sull'ammontare della pensione -
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto: a. accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti, come sopra in premessa generalizzati, hanno diritto ad ottenere l'accoglimento di quanto già richiesto con le rispettive domande amministrative che si intendono integralmente e totalmente riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni,
e per gli effetti, con ricostituzione della posizione contributiva, e conseguente liquidazione/riliquidazione della pensione, per l'intero periodo certificato per ciascuno da , tenendo conto del moltiplicatore 1,5, anche ai fini del valore CP_2
della contribuzione e soprattutto ai fini dell'entità dei ratei, per quanto già richiesto e dedotto in premessa del presente ricorso (nel capo da I.1 a I.2) come in tutti gli altri capi delle deduzioni in fatto del su esteso ricorso, che si intendono qui riscritti e parte integrante delle presenti conclusioni), con la rivalutazione con il coefficiente 1,5, ex art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017, anche eventualmente ricorrendo all'applicazione dei criteri di calcolo in regime misto previsti dalla Circolare N. 113/2005; CP_1
b. conseguentemente, e per gli effetti, accogliere le domande tutte dei ricorrenti, come formulate in premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intendono qui riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni, e quindi condannare l' a riconoscere, in favore di tutti i ricorrenti, il diritto al CP_1
calcolo delle maggiorazioni amianto con il coefficiente 1,5 anche ai fini del valore della pensione, ovvero per coloro che maturassero il diritto a pensione nel corso del procedimento giudiziario, mediante rivalutazione, valorizzazione e ricostituzione dell'importo della rispettiva prestazione pensionistica anche sulla quota contributiva per i periodo certificati, per ciascun lavoratore, da CP_2
indipendentemente dal regime assicurativo - per i rispettivi periodi di cui in premessa di esposizione ad amianto - con il coefficiente 1,5, ex art. 13 comma
8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L.
205/2017 e, tenuto conto, dell'art. commi 20,21 e 22 L. 247/07, e per gli altri ricorrenti, la liquidazione della pensione con gli importi che tengano conto del maggior valore della contribuzione, per l'intero periodo, ovvero con accoglimento di tutte le domande di cui alla premessa in fatto ed in diritto;
ovvero in subordine e per mero tuziorismo, nella non creduta ipotesi si ritenesse non applicabile la norma di cui ex art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma 277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017 si chiede, comunque e in ogni caso, che l sia condannata a rivalutare, valorizzare CP_1
e ricostituire l'ammontare della prestazione pensionistica dei ricorrenti per tutti i periodi lavorativi in esposizione ad amianto di cui in premessa, con il coefficiente 1,5, in forza dell'art. 13 co. 8 della l. 257/92; c. ancora in ulteriore subordine e sempre per mero tuziorismo difensivo, nella non creduta ipotesi di applicazione dell'art. 47, Legge 326/03, comunque con il coefficiente 1,25, ciascuno per i periodi di riconosciuta esposizione, come precisato in premessa, con condanna dell' ad erogare le prestazioni pensionistiche così CP_1
determinate, ed in ogni caso con accoglimento di tutto quanto richiesto dai ricorrenti nelle domande amministrative, presentata all , che si intendono CP_1
qui riscritte, sia con l'accredito delle maggiorazioni contributive, sia con la condanna dell ad erogare la pensione nella misura maggiorata per il CP_1
coefficiente 1,5 ai sensi dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 ed ex art. 1 comma
277 L. 208/2015 e art. 1 comma 246 L. 205/2017, ed ogni consequenziale ulteriore condanna in ordine all'adeguamento della loro posizione contributiva e previdenziale;
d. accoglimento di tutte le domande formulate dai ricorrenti nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che si intende integralmente riportata e parte integrante delle presenti conclusioni e/o con le domande amministrative depositate all' , che si intendono riscritte e parti CP_1
integranti delle presenti conclusioni e con reiterazione nelle presenti conclusioni di tutte le domande sopra formulate dai ricorrenti e di cui si chiede l'accoglimento. e. Con condanna dell' al pagamento degli interessi legali CP_1
sulle differenze in ordine ai ratei maturati e maturandi ed accoglimento di tutte le altre domande avanzate nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, che qui si intendono riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni.
Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già formulati che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni.
Non c'è prove che i ricorrenti siano stati collocati in quiescenza ed, anzi, l CP_1
ha eccepito che entrambi i ricorrenti sono tuttora in attività lavorativa, e non hanno ancora maturato i requisiti utili al conseguimento di un trattamento pensionistico.
Stando così le cose la domanda risulta azionata in evidente carenza d'interesse ad agire, non vedendosi quale pensione possa allo stato essere liquidata (e tantomeno riliquidata).
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: dichiara il ricorso inammissibile per carenza d'interesse ad agire;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese che CP_1
liquida in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.
Nocera Inferiore, 15.10.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)