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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. 83/2025 R.g.a., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 31002/2024 pubblicata in data 04.12.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 255/2019 pubblicata il 17/10/2019, avente ad oggetto: rendita – accertamento negativo;
CP_1
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.7.2025; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede distrettuale di Bologna;
CP_1
– ricorrente in riassunzione;
contro rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sibani ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in Bologna;
– resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come messo in evidenza in sede rescindente, questa Corte di Appello, con la sentenza n. 422/21, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del Controparte_2 mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero dall'1.1.2007.
Segnatamente, nella sentenza richiamata si era negato che il trattamento pensionistico dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l'interessato avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, in ragione della presenza - già alla data dell'1.1.2007 - dei presupposti, in punto di anzianità contributiva e anagrafica, per ritenere maturato sin da quel momento il diritto al trattamento pensionistico.
L' ricorreva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, deducendo la violazione CP_3 dell'art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, in relazione all'art.2, commi 26 e ss., della l. n. 335/95, evidenziando che questa Corte avrebbe dovuto accogliere l'appello facendo decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 cit., il computo della pregressa contribuzione maturata presso il;
segnatamente l'interessato, con la domanda in Pt_1 questione, aveva infatti evidenziato di volersi avvalere della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
La S.C. accoglieva il ricorso così pronunciandosi:
“8. in analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3
D.M. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato
(Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge
2 n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione;
9. occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 D.M. 282 del 1996: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta;
10. si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda";
11. la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il e le Pt_1 gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), e il computo di cui all'art. 3 del D.M. 282 del 1996 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990 in relazione alla facoltà di computo;
12. trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art.22, co.5 della legge n.153 del
1969;
13. la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell'art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione”.
L' ha riassunto il giudizio e, ripercorrendo la vicenda nella sua interezza, ha CP_1 precisato che “A seguito della suddetta pronuncia l' , come rappresentato e difeso, CP_3
riassume il giudizio innanzi a Codesta Corte d'Appello di Bologna ai sensi degli artt. 384 e
392 c.p.c., e precisa di aver corrisposto nel corso dei precedenti due gradi di giudizio – in esecuzione provvisoria delle sentenze n. 254/2019 (Trib.Modena) e n. 421/2021 (Corte
d'Appello di Bologna) – i seguenti importi:
-In favore di Controparte_2
3 Euro 32.007,87 (arretrati di pensione netti da sentenza di primo grado, con valuta
26.11.2019); Euro 9.560,80 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.5); CP_1
-In favore dell'Avv. Gianluca Sibani procuratore distrattario di Controparte_2
Euro 3.895,06 (spese e competenze legali da sentenza di primo grado sentenza n.255 del 17/10/2019); Euro 720,82 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.6); CP_1
-Euro 4.179,01 (spese e competenze legali da sentenza di secondo grado n.422 del
18.05.2021); Euro 782,00 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.7); CP_1
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali maturati sugli importi pagati a titolo di sorte capitale netta di € 32.007,87 e quantificati dal dì del pagamento
(25.11.2019), alla data di deposito del presente ricorso (14.02.2025) in € 2.926,32
(Doc.n.8), oltre ulteriori maturandi sino al dì dell'effettivo saldo”.
Tanto premesso, l' ha chiesto a questa Corte di “accogliere il presente ricorso CP_1
uniformandosi al principio di diritto e a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 31002/2024, e quindi, per l'effetto, confermare:
1) che aveva diritto ad accedere al trattamento pensionistico VO Controparte_2
AUT n. 01016400 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (01/06/2014) e non dal 1.1.2007 come statuito nella sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena n. 255/2019 ed ora cassata dalla Suprema Corte;
Conseguentemente, dichiarare che controparte è tenuta al pagamento in favore dell' in restituzione: CP_1
2) -dell'importo di € 32.007,87 a titolo di sorte capitale netta;
3) -dell'importo di € 2.926,32 a titolo di interessi legali sulla suddetta sorte, quantificati dal dì del pagamento a suo tempo effettuato (25.11.2019), alla data di deposito del presente ricorso (14.02.2025), oltre ulteriori maturandi sino al dì dell'effettivo saldo.
4) -degli importi di € 3.895,06 e di € 4.179,01 a titolo di rifusione delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado pagati con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Gianluca Sibani;
E dichiarando, altresì, controparte tenuta al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di lite inerenti al giudizio di legittimità sub R.G. 18310/2021 da liquidarsi a cura di Codesta Corte d'Appello.
4 Con condanna al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di legge per il presente grado giudizio in sede di rinvio”. si è costituito in giudizio, manifestando adesione e acquiescenza alle Controparte_2
statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31002/2024, confermando che le somme indicate e richieste in restituzione da controparte erano state pagate nel rispetto della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, al netto fiscale e delle scadenze citate dall'Istituto riassumente;
ha, peraltro, precisato – con ampio richiamo giurisprudenziale - che l' non ha diritto di ripetere le somme richieste al lordo della CP_1
ritenuta d'acconto versata quale sostituto d'imposta e potrà quindi ottenere in CP_4 restituzione solo quanto effettivamente erogato, al netto dell'imposta, all'odierno resistente in riassunzione, dando comunque atto della correttezza delle richieste con riguardo a tutte le somme richieste al netto, anche con riguardo alle spese di lite corrisposte al procuratore distrattario.
Quanto, poi, agli accessori sulle somme da restituire a titolo di arretrati di pensione – costituente invero l'unica materia controversa in tale sede – la difesa del pensionato ha evidenziato che: “11. infine, quanto agli accessori sulla somma capitale liquidata, poiché si versa in ambito di indebito oggettivo con percettore, inequivocabilmente, di buona fede, ai sensi dell'art. 2033 cc gli interessi legali non potranno essere fatti decorrere, come richiede controparte, dal pagamento, bensì dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla data del deposito del ricorso in riassunzione il 14.02.2024”.
Ora, tanto premesso, alla luce delle indicazioni fornite in sede di legittimità, consegue l'accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena n. 255/2019 pubblicata il 17/10/2019, di talché gli dovranno essere restituite le somme – come già sopra riportate - corrisposte al pensionato a titolo di arretrati e al difensore antistatario a titolo di spese legali di I e II grado, che risultano già essere state richieste al netto delle ritenute fiscali in attuazione del principio in tal senso recentemente ribadito da Cass., 14.6.2024, 166261. 1 Nella pronuncia richiamata si legge, per quanto di interesse, che “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021);
7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
5 Con riguardo poi all'unico aspetto controverso, la decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale erogata a titolo di arretrati pensionistici, si ritiene che debbano essere computati dalla data del pagamento;
non si ritiene, infatti, di dare applicazione ai principi di cui all'art. 2033 c.c., in ragione di quanto chiarito da Cass., 12.4.2018, n. 9171 laddove si legge (per quanto di interesse): “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Sez. L, Sentenza n. 16559 del
05/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995)”.
Per quel che attiene alla restituzione degli importi pagati dall' al procuratore CP_1 dello a titolo di difensore dichiaratosi antistatario delle spese di CP_2
lite, si osserva che come precisato da Cass., n. 1873/2025, “Deve in questa sede ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI, 25 ottobre 2017, n.25247; Cass. sez. VI, 3 aprile 2019 n. 9280) secondo la quale l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;
ne consegue che
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. , n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
10. principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante”. 6 l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”.
Alla luce di quanto rilevato questo Collegio ritiene che l'ordine di restituzione debba avere come destinatario lo stesso difensore avv. Sibani, non l' Parte_2 come invece dallo stesso dedotto;
è infatti lo stesso avv. Sibani ad essere stato indicato quale titolare dello ius postulandi nelle procure alle liti conferite dal pensionato in vista della costituzione in giudizio nei due gradi di merito, oltre ad essere il difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite negli atti di costituzione in giudizio.
Peraltro non emerge che l'avv. Sibani abbia mai dedotto, nei due gradi del giudizio, che gli accordi tra gli associati prevedessero l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci;
inoltre Parte_2 non vi nemmeno menzione dell'eventuale attribuzione all'Associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico fosse stato direttamente conferito2 (si veda sul punto specifico Cass., 22.7.2022, n. 22955).
Ebbene, tirando le fila di quanto esposto, si perviene all'accoglimento dell'appello dell' con conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Modena in epigrafe CP_1 indicata e rigetto del ricorso originariamente proposto.
Per effetto della pronuncia, seguono i seguenti effetti restitutori:
- condanna alla restituzione in favore di dell'importo netto Controparte_2 CP_1 di € 32.007,87 a titolo di sorte capitale netta, versatogli a titolo di arretrati pensionistici, oltre a interessi legali dal 25.11.2019 al saldo;
- condanna l'avv. Sibani a restituire all' l'importo netto ricevuto quale CP_1
distrattario delle spese di lite, pari ad € 3.895,06 per il primo grado e ad € 4.179,01 quanto al grado di appello.
Infine, per quel che attiene alle spese dei vari gradi di giudizio, si ritiene di poterle compensare ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. come innovato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, in ragione della complessità del panorama normativo di riferimento e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrastante, essendosi affermato l'indirizzo confermato in sede rescindente in data successiva a quella di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 255/2019 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
17/10/2019, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigetta il ricorso di I grado;
2. condanna a restituire all' l'importo netto di € 32.007,87 Controparte_2 CP_1
versatogli a titolo di arretrati pensionistici, oltre a interessi legali dal 25.11.2019 al saldo;
3. condanna il difensore a restituire all' gli importi di € 3.895,06 e di € CP_1
4.179,01 ricevuti quale distrattario a titolo di spese dei giudizi di primo e di secondo grado;
4. compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Il Con. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si veda sul punto specifico Cass., 22.7.2022, n. 22955 ove si trae, previo richiamo a Cass., Sez. II, 6 gennaio 2022, n.
2332: “[…] Con tale pronuncia questa Corte ha affermato il principio secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito”. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. 83/2025 R.g.a., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 31002/2024 pubblicata in data 04.12.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 255/2019 pubblicata il 17/10/2019, avente ad oggetto: rendita – accertamento negativo;
CP_1
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 03.7.2025; promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede distrettuale di Bologna;
CP_1
– ricorrente in riassunzione;
contro rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sibani ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in Bologna;
– resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come messo in evidenza in sede rescindente, questa Corte di Appello, con la sentenza n. 422/21, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del Controparte_2 mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero dall'1.1.2007.
Segnatamente, nella sentenza richiamata si era negato che il trattamento pensionistico dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l'interessato avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti, in ragione della presenza - già alla data dell'1.1.2007 - dei presupposti, in punto di anzianità contributiva e anagrafica, per ritenere maturato sin da quel momento il diritto al trattamento pensionistico.
L' ricorreva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, deducendo la violazione CP_3 dell'art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, in relazione all'art.2, commi 26 e ss., della l. n. 335/95, evidenziando che questa Corte avrebbe dovuto accogliere l'appello facendo decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 cit., il computo della pregressa contribuzione maturata presso il;
segnatamente l'interessato, con la domanda in Pt_1 questione, aveva infatti evidenziato di volersi avvalere della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
La S.C. accoglieva il ricorso così pronunciandosi:
“8. in analoghi precedenti, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3
D.M. 282 del 1996 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato
(Cass.21361/21, Cass.29839/23, Cass.29250/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 legge
2 n.155 del 1981), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione;
9. occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 D.M. 282 del 1996: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta;
10. si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 della legge n. 153 del 1969: il trattamento pensionistico "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda";
11. la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il e le Pt_1 gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass. n. 10396 del 2009), e il computo di cui all'art. 3 del D.M. 282 del 1996 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass. n. 10396 del 2009, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990 in relazione alla facoltà di computo;
12. trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art.22, co.5 della legge n.153 del
1969;
13. la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell'art.22, co.5 della legge n. 153 del 1969, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti sulla decorrenza del trattamento pensionistico, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione”.
L' ha riassunto il giudizio e, ripercorrendo la vicenda nella sua interezza, ha CP_1 precisato che “A seguito della suddetta pronuncia l' , come rappresentato e difeso, CP_3
riassume il giudizio innanzi a Codesta Corte d'Appello di Bologna ai sensi degli artt. 384 e
392 c.p.c., e precisa di aver corrisposto nel corso dei precedenti due gradi di giudizio – in esecuzione provvisoria delle sentenze n. 254/2019 (Trib.Modena) e n. 421/2021 (Corte
d'Appello di Bologna) – i seguenti importi:
-In favore di Controparte_2
3 Euro 32.007,87 (arretrati di pensione netti da sentenza di primo grado, con valuta
26.11.2019); Euro 9.560,80 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.5); CP_1
-In favore dell'Avv. Gianluca Sibani procuratore distrattario di Controparte_2
Euro 3.895,06 (spese e competenze legali da sentenza di primo grado sentenza n.255 del 17/10/2019); Euro 720,82 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.6); CP_1
-Euro 4.179,01 (spese e competenze legali da sentenza di secondo grado n.422 del
18.05.2021); Euro 782,00 (per ritenuta Irpef versata da – (Doc.n.7); CP_1
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali maturati sugli importi pagati a titolo di sorte capitale netta di € 32.007,87 e quantificati dal dì del pagamento
(25.11.2019), alla data di deposito del presente ricorso (14.02.2025) in € 2.926,32
(Doc.n.8), oltre ulteriori maturandi sino al dì dell'effettivo saldo”.
Tanto premesso, l' ha chiesto a questa Corte di “accogliere il presente ricorso CP_1
uniformandosi al principio di diritto e a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 31002/2024, e quindi, per l'effetto, confermare:
1) che aveva diritto ad accedere al trattamento pensionistico VO Controparte_2
AUT n. 01016400 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda (01/06/2014) e non dal 1.1.2007 come statuito nella sentenza di primo grado del
Tribunale di Modena n. 255/2019 ed ora cassata dalla Suprema Corte;
Conseguentemente, dichiarare che controparte è tenuta al pagamento in favore dell' in restituzione: CP_1
2) -dell'importo di € 32.007,87 a titolo di sorte capitale netta;
3) -dell'importo di € 2.926,32 a titolo di interessi legali sulla suddetta sorte, quantificati dal dì del pagamento a suo tempo effettuato (25.11.2019), alla data di deposito del presente ricorso (14.02.2025), oltre ulteriori maturandi sino al dì dell'effettivo saldo.
4) -degli importi di € 3.895,06 e di € 4.179,01 a titolo di rifusione delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado pagati con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Gianluca Sibani;
E dichiarando, altresì, controparte tenuta al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di lite inerenti al giudizio di legittimità sub R.G. 18310/2021 da liquidarsi a cura di Codesta Corte d'Appello.
4 Con condanna al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di legge per il presente grado giudizio in sede di rinvio”. si è costituito in giudizio, manifestando adesione e acquiescenza alle Controparte_2
statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 31002/2024, confermando che le somme indicate e richieste in restituzione da controparte erano state pagate nel rispetto della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, al netto fiscale e delle scadenze citate dall'Istituto riassumente;
ha, peraltro, precisato – con ampio richiamo giurisprudenziale - che l' non ha diritto di ripetere le somme richieste al lordo della CP_1
ritenuta d'acconto versata quale sostituto d'imposta e potrà quindi ottenere in CP_4 restituzione solo quanto effettivamente erogato, al netto dell'imposta, all'odierno resistente in riassunzione, dando comunque atto della correttezza delle richieste con riguardo a tutte le somme richieste al netto, anche con riguardo alle spese di lite corrisposte al procuratore distrattario.
Quanto, poi, agli accessori sulle somme da restituire a titolo di arretrati di pensione – costituente invero l'unica materia controversa in tale sede – la difesa del pensionato ha evidenziato che: “11. infine, quanto agli accessori sulla somma capitale liquidata, poiché si versa in ambito di indebito oggettivo con percettore, inequivocabilmente, di buona fede, ai sensi dell'art. 2033 cc gli interessi legali non potranno essere fatti decorrere, come richiede controparte, dal pagamento, bensì dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla data del deposito del ricorso in riassunzione il 14.02.2024”.
Ora, tanto premesso, alla luce delle indicazioni fornite in sede di legittimità, consegue l'accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena n. 255/2019 pubblicata il 17/10/2019, di talché gli dovranno essere restituite le somme – come già sopra riportate - corrisposte al pensionato a titolo di arretrati e al difensore antistatario a titolo di spese legali di I e II grado, che risultano già essere state richieste al netto delle ritenute fiscali in attuazione del principio in tal senso recentemente ribadito da Cass., 14.6.2024, 166261. 1 Nella pronuncia richiamata si legge, per quanto di interesse, che “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018, Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021);
7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
5 Con riguardo poi all'unico aspetto controverso, la decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale erogata a titolo di arretrati pensionistici, si ritiene che debbano essere computati dalla data del pagamento;
non si ritiene, infatti, di dare applicazione ai principi di cui all'art. 2033 c.c., in ragione di quanto chiarito da Cass., 12.4.2018, n. 9171 laddove si legge (per quanto di interesse): “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Sez. L, Sentenza n. 16559 del
05/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995)”.
Per quel che attiene alla restituzione degli importi pagati dall' al procuratore CP_1 dello a titolo di difensore dichiaratosi antistatario delle spese di CP_2
lite, si osserva che come precisato da Cass., n. 1873/2025, “Deve in questa sede ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI, 25 ottobre 2017, n.25247; Cass. sez. VI, 3 aprile 2019 n. 9280) secondo la quale l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;
ne consegue che
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. , n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
10. principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante”. 6 l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”.
Alla luce di quanto rilevato questo Collegio ritiene che l'ordine di restituzione debba avere come destinatario lo stesso difensore avv. Sibani, non l' Parte_2 come invece dallo stesso dedotto;
è infatti lo stesso avv. Sibani ad essere stato indicato quale titolare dello ius postulandi nelle procure alle liti conferite dal pensionato in vista della costituzione in giudizio nei due gradi di merito, oltre ad essere il difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite negli atti di costituzione in giudizio.
Peraltro non emerge che l'avv. Sibani abbia mai dedotto, nei due gradi del giudizio, che gli accordi tra gli associati prevedessero l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci;
inoltre Parte_2 non vi nemmeno menzione dell'eventuale attribuzione all'Associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico fosse stato direttamente conferito2 (si veda sul punto specifico Cass., 22.7.2022, n. 22955).
Ebbene, tirando le fila di quanto esposto, si perviene all'accoglimento dell'appello dell' con conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Modena in epigrafe CP_1 indicata e rigetto del ricorso originariamente proposto.
Per effetto della pronuncia, seguono i seguenti effetti restitutori:
- condanna alla restituzione in favore di dell'importo netto Controparte_2 CP_1 di € 32.007,87 a titolo di sorte capitale netta, versatogli a titolo di arretrati pensionistici, oltre a interessi legali dal 25.11.2019 al saldo;
- condanna l'avv. Sibani a restituire all' l'importo netto ricevuto quale CP_1
distrattario delle spese di lite, pari ad € 3.895,06 per il primo grado e ad € 4.179,01 quanto al grado di appello.
Infine, per quel che attiene alle spese dei vari gradi di giudizio, si ritiene di poterle compensare ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. come innovato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, in ragione della complessità del panorama normativo di riferimento e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrastante, essendosi affermato l'indirizzo confermato in sede rescindente in data successiva a quella di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 255/2019 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno
17/10/2019, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, rigetta il ricorso di I grado;
2. condanna a restituire all' l'importo netto di € 32.007,87 Controparte_2 CP_1
versatogli a titolo di arretrati pensionistici, oltre a interessi legali dal 25.11.2019 al saldo;
3. condanna il difensore a restituire all' gli importi di € 3.895,06 e di € CP_1
4.179,01 ricevuti quale distrattario a titolo di spese dei giudizi di primo e di secondo grado;
4. compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Il Con. estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si veda sul punto specifico Cass., 22.7.2022, n. 22955 ove si trae, previo richiamo a Cass., Sez. II, 6 gennaio 2022, n.
2332: “[…] Con tale pronuncia questa Corte ha affermato il principio secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad litem, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito”. 7