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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2212 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Bellomo
- appellante -
E
avv. Luigi CP_1
contumace
- appellato -
E Controparte_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 14 febbraio 2023, l'avv. esponeva: Parte_2
che in data 25 gennaio 2024 l (d'ora in avanti, gli aveva notificato la Controparte_2 CP_3
cartella di pagamento n. 05720220030068400000, dell'importo di €.4.960,84 per contributi previdenziali dovuti alla (d'ora in avanti, ) per gli anni 2016 e Parte_1 Pt_1
2018;
che la non gli aveva mai contestato l'addebito a mezzo notifiche di avviso di accertamento;
Pt_1
che la era decaduta della pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99, < Pt_1
decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo avvenuta in via anomala oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza dell'omesso pagamento peraltro mai prima contestato>>;
che, invero, i contributi relativi all'anno 2016 e all'anno 2018 erano stati iscritti a ruolo in data 9.11.22 e consegnati all'esattore il 25.12.22, <>.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
conseguentemente pronunciare il suo annullamento;
ancora in via principale, dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
decaduta dal credito portato dalle cartelle specificate in narrativa, poiché illegittimamente azionato>>.
3. Resisteva la , la quale deduceva: Pt_1 che < ha inviato nota Pec ricevuta dal ricorrente in data 14.2.2022 (all.4) nella quale ha richiesto il Pt_1
debito contributivo relativo agli anni 2016 e 2018 oltre sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di
€.4.954,95>>;
che, in ogni caso, <
necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto>>;
che <
l'odierna , trasformata in fondazione con D.lgs. n. 509/1994 e successivo Decreto del Ministero Parte_1
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995, è un Ente di diritto Privato>>.
4. La concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, < Pt_1
cui la cartella di pagamento in questione venga annullata per qualsivoglia difetto di procedura o per presunti vizi di forma o di notifica>>, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.4.960,84 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
5. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 14 marzo 2025,. l'adito Tribunale così statuiva:
<<
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori>>.
6. Affermava il primo giudice:
6.1 <<la notifica della comunicazione di richiesta contributi previdenziali per gli anni 2016-2018 effettuata dalla a mezzo pec>> è < Parte_1
registri. Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento opposta>>;
6.2 <<quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente non merita Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Bellomo
- appellante -
E
avv. Luigi CP_1
contumace
- appellato -
E Controparte_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 14 febbraio 2023, l'avv. esponeva: Parte_2
che in data 25 gennaio 2024 l (d'ora in avanti, gli aveva notificato la Controparte_2 CP_3
cartella di pagamento n. 05720220030068400000, dell'importo di €.4.960,84 per contributi previdenziali dovuti alla (d'ora in avanti, ) per gli anni 2016 e Parte_1 Pt_1
2018;
che la non gli aveva mai contestato l'addebito a mezzo notifiche di avviso di accertamento;
Pt_1
che la era decaduta della pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99, < Pt_1
decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo avvenuta in via anomala oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza dell'omesso pagamento peraltro mai prima contestato>>;
che, invero, i contributi relativi all'anno 2016 e all'anno 2018 erano stati iscritti a ruolo in data 9.11.22 e consegnati all'esattore il 25.12.22, <>.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
conseguentemente pronunciare il suo annullamento;
ancora in via principale, dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
decaduta dal credito portato dalle cartelle specificate in narrativa, poiché illegittimamente azionato>>.
3. Resisteva la , la quale deduceva: Pt_1 che < ha inviato nota Pec ricevuta dal ricorrente in data 14.2.2022 (all.4) nella quale ha richiesto il Pt_1
debito contributivo relativo agli anni 2016 e 2018 oltre sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di
€.4.954,95>>;
che, in ogni caso, <
necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto>>;
che <
l'odierna , trasformata in fondazione con D.lgs. n. 509/1994 e successivo Decreto del Ministero Parte_1
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995, è un Ente di diritto Privato>>.
4. La concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, < Pt_1
cui la cartella di pagamento in questione venga annullata per qualsivoglia difetto di procedura o per presunti vizi di forma o di notifica>>, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.4.960,84 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
5. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 14 marzo 2025,. l'adito Tribunale così statuiva:
<<
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori>>.
6. Affermava il primo giudice:
6.1 <dalla a mezzo pec>> è < Parte_1
registri. Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento opposta>>;
6.2 <Parte_1
accoglimento>>; < resistente>> non merita < Pt_1
i contributi previdenziali di cui al ruolo 2022 relativi agli anni 2015-2018, periodo per il quale l'avv. CP_1
risultava essere stato collocato in pensione, giusta documentazione agli atti>>.
7. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2025 la interponeva appello. Pt_1
il e l' restavano contumaci. CP_1 CP_3
8. Con un unico, articolato, motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
8.1 <CP_1
decadenza della pretesa creditoria ex art. 25 Dlgs n. 46/99 e, tardivamente, all'udienza del 16.10.20024 con note di trattazione scritta sollevato per la prima volta l'eccezione di inesistenza della notifica della sola cartella esattoriale impugnata inviata dall'indirizzo pec>>;
8.2 <riconvenzionale subordinata per essere stato l'Avv. collocato in pensione di vecchiaia;
il Giudice di CP_1
primo grado ha errato nel rigettare la domanda subordinata in riconvenzionale in quanto l'Avv.
[...]
risultava essere stato collocato in pensione di vecchiaia;
difatti gli Avvocati posti in pensione, Parte_2
rimanendo iscritti alla , sono tenuti comunque al versamento dei contributi sia soggettivi/integrativi Pt_1
previsti e sia di maternità (ex art. 10 L. n.576/1980 e successivi Regolamenti intervenuti)>>.
9. L'appello è fondato sotto entrambi i profili.
9.1 Come sopra riportato al punto 1, con il ricorso introduttivo l'avv. non aveva lamentato la nullità CP_1
della notifica della cartella, di guisa che l'eccezione è stata sollevata solo in corso di causa e, quindi,
tardivamente.
L'eccezione è pure infondata.
Come riferito dallo stesso appellato nelle note scritte depositate in primo grado, la cartella è stata notificata dall'indirizzo di Pec: t quale soggetto mittente. Email_1 Ora, è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale sia chiaramente evincibile il mittente pur se, in tesi, diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Invero, afferma Cass. 982/2023: “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei CP_2
pubblici registri, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall Controparte_4
.
[...]
Inoltre, va rammentato che, in ogni caso, la eventuale nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale,
postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario,
può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass. 1238/2014).
Invero, “la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto ma rappresenta una mera condizione di efficacia
(o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)”, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato,
in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022). 9.2 Nessuna contestazione di merito aveva formulato con l'atto introduttivo l'avv. , il quale si era CP_1
limitato a invocare la decadenza dalla pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99.
Eccezione, peraltro, infondata, atteso che la predetta normativa si applica per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, nel mentre la è una fondazione di diritto privato istituita con Parte_1
la legge n. 6 del 1952, privatizzata nel 1993-1994.
I crediti dell'ente sono soggetti soltanto all'ordinaria prescrizione decennale.
Tardiva si appalesa, anche la deduzione dell'intervenuto pensionamento dell'avv. nel 2015. CP_1
In ogni caso, la circostanza è irrilevante, poiché i pensionati che proseguono l'attività forense devono versare i contributi alla , inclusi il contributo soggettivo e il contributo di maternità, la cui quota è Parte_1
determinata dal Regolamento dell'ente, sulla base del reddito prodotto.
In sostanza, i contributi sono dovuti per il periodo in cui il legale (pensionato o no) svolge l'attività
professionale, conseguendo un reddito.
Ma l'avv. non ha mai allegato che negli anni 2016 e 2018, già pensionato, non ha svolto attività CP_1
professionale e/o che non ha percepito i redditi.
Ed anzi la ha esibito i mod. 5 attestanti i redditi dichiarati dall'appellato negli anni 2016 e 2018, oltre ai Pt_1
contributi dovuti.
10. In definitiva, la pretesa contributiva della è fondata. Pt_1
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'impugnazione proposta in data 14 febbraio 2023 dal avverso la cartella di pagamento n. CP_1
05720220030068400000.
Le spese del doppio grado del giudizio tra la e l'avv. seguono la soccombenza e si liquidano Pt_1 CP_1
come da dispositivo. Nulla va disposto sulle spese tra la e l' nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda, Pt_1 CP_3
sicché la notifica del gravame appare eseguita solo come denuntiatio litis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Parte_1 Parte_2
di Cassino in data 14 marzo 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta l'opposizione proposta in data 14 febbraio 2023 dal avverso la cartella di pagamento n. 05720220030068400000. CP_1
Condanna al pagamento, in favore della appellante delle spese del doppio grado del Parte_2 Pt_1
giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Nulla sulle spese tra la appellante e l' . Pt_1 Controparte_5
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2212 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Bellomo
- appellante -
E
avv. Luigi CP_1
contumace
- appellato -
E Controparte_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 14 febbraio 2023, l'avv. esponeva: Parte_2
che in data 25 gennaio 2024 l (d'ora in avanti, gli aveva notificato la Controparte_2 CP_3
cartella di pagamento n. 05720220030068400000, dell'importo di €.4.960,84 per contributi previdenziali dovuti alla (d'ora in avanti, ) per gli anni 2016 e Parte_1 Pt_1
2018;
che la non gli aveva mai contestato l'addebito a mezzo notifiche di avviso di accertamento;
Pt_1
che la era decaduta della pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99, < Pt_1
decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo avvenuta in via anomala oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza dell'omesso pagamento peraltro mai prima contestato>>;
che, invero, i contributi relativi all'anno 2016 e all'anno 2018 erano stati iscritti a ruolo in data 9.11.22 e consegnati all'esattore il 25.12.22, <>.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
conseguentemente pronunciare il suo annullamento;
ancora in via principale, dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
decaduta dal credito portato dalle cartelle specificate in narrativa, poiché illegittimamente azionato>>.
3. Resisteva la , la quale deduceva: Pt_1 che < ha inviato nota Pec ricevuta dal ricorrente in data 14.2.2022 (all.4) nella quale ha richiesto il Pt_1
debito contributivo relativo agli anni 2016 e 2018 oltre sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di
€.4.954,95>>;
che, in ogni caso, <
necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto>>;
che <
l'odierna , trasformata in fondazione con D.lgs. n. 509/1994 e successivo Decreto del Ministero Parte_1
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995, è un Ente di diritto Privato>>.
4. La concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, < Pt_1
cui la cartella di pagamento in questione venga annullata per qualsivoglia difetto di procedura o per presunti vizi di forma o di notifica>>, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.4.960,84 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
5. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 14 marzo 2025,. l'adito Tribunale così statuiva:
<<
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori>>.
6. Affermava il primo giudice:
6.1 <<la notifica della comunicazione di richiesta contributi previdenziali per gli anni 2016-2018 effettuata dalla a mezzo pec>> è < Parte_1
registri. Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento opposta>>;
6.2 <<quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente non merita Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Bellomo
- appellante -
E
avv. Luigi CP_1
contumace
- appellato -
E Controparte_2
contumace
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Cassino, depositato in data 14 febbraio 2023, l'avv. esponeva: Parte_2
che in data 25 gennaio 2024 l (d'ora in avanti, gli aveva notificato la Controparte_2 CP_3
cartella di pagamento n. 05720220030068400000, dell'importo di €.4.960,84 per contributi previdenziali dovuti alla (d'ora in avanti, ) per gli anni 2016 e Parte_1 Pt_1
2018;
che la non gli aveva mai contestato l'addebito a mezzo notifiche di avviso di accertamento;
Pt_1
che la era decaduta della pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99, < Pt_1
decorrenza dei termini per l'iscrizione a ruolo avvenuta in via anomala oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza dell'omesso pagamento peraltro mai prima contestato>>;
che, invero, i contributi relativi all'anno 2016 e all'anno 2018 erano stati iscritti a ruolo in data 9.11.22 e consegnati all'esattore il 25.12.22, <>.
2. Tanto esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
<
conseguentemente pronunciare il suo annullamento;
ancora in via principale, dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
decaduta dal credito portato dalle cartelle specificate in narrativa, poiché illegittimamente azionato>>.
3. Resisteva la , la quale deduceva: Pt_1 che < ha inviato nota Pec ricevuta dal ricorrente in data 14.2.2022 (all.4) nella quale ha richiesto il Pt_1
debito contributivo relativo agli anni 2016 e 2018 oltre sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di
€.4.954,95>>;
che, in ogni caso, <
necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto>>;
che <
l'odierna , trasformata in fondazione con D.lgs. n. 509/1994 e successivo Decreto del Ministero Parte_1
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28/09/1995, è un Ente di diritto Privato>>.
4. La concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, < Pt_1
cui la cartella di pagamento in questione venga annullata per qualsivoglia difetto di procedura o per presunti vizi di forma o di notifica>>, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento, in proprio favore, della somma di €.4.960,84 oltre interessi sino all'effettivo pagamento.
5. Con sentenza n. 281/2025, pubblicata il 14 marzo 2025,. l'adito Tribunale così statuiva:
<<
1. Accoglie il ricorso;
2. Condanna la resistente, in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori>>.
6. Affermava il primo giudice:
6.1 <
registri. Da ciò consegue l'annullamento della cartella di pagamento opposta>>;
6.2 <
accoglimento>>; < resistente>> non merita < Pt_1
i contributi previdenziali di cui al ruolo 2022 relativi agli anni 2015-2018, periodo per il quale l'avv. CP_1
risultava essere stato collocato in pensione, giusta documentazione agli atti>>.
7. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2025 la interponeva appello. Pt_1
il e l' restavano contumaci. CP_1 CP_3
8. Con un unico, articolato, motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
8.1 <
decadenza della pretesa creditoria ex art. 25 Dlgs n. 46/99 e, tardivamente, all'udienza del 16.10.20024 con note di trattazione scritta sollevato per la prima volta l'eccezione di inesistenza della notifica della sola cartella esattoriale impugnata inviata dall'indirizzo pec>>;
8.2 <
il Giudice di CP_1
primo grado ha errato nel rigettare la domanda subordinata in riconvenzionale in quanto l'Avv.
[...]
risultava essere stato collocato in pensione di vecchiaia;
difatti gli Avvocati posti in pensione, Parte_2
rimanendo iscritti alla , sono tenuti comunque al versamento dei contributi sia soggettivi/integrativi Pt_1
previsti e sia di maternità (ex art. 10 L. n.576/1980 e successivi Regolamenti intervenuti)>>.
9. L'appello è fondato sotto entrambi i profili.
9.1 Come sopra riportato al punto 1, con il ricorso introduttivo l'avv. non aveva lamentato la nullità CP_1
della notifica della cartella, di guisa che l'eccezione è stata sollevata solo in corso di causa e, quindi,
tardivamente.
L'eccezione è pure infondata.
Come riferito dallo stesso appellato nelle note scritte depositate in primo grado, la cartella è stata notificata dall'indirizzo di Pec: t quale soggetto mittente. Email_1 Ora, è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale sia chiaramente evincibile il mittente pur se, in tesi, diverso da quello risultante dai pubblici registri.
Invero, afferma Cass. 982/2023: “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell , come presente nei CP_2
pubblici registri, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall Controparte_4
.
[...]
Inoltre, va rammentato che, in ogni caso, la eventuale nullità della notificazione dell'atto è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale,
postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario,
può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato (Cass. 1238/2014).
Invero, “la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto ma rappresenta una mera condizione di efficacia
(o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività)”, sicché tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato,
in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass. sez. un. 19854/2004; Cass. 7441/2022). 9.2 Nessuna contestazione di merito aveva formulato con l'atto introduttivo l'avv. , il quale si era CP_1
limitato a invocare la decadenza dalla pretesa creditoria, ex art. 25 D.Lgs n.46/99.
Eccezione, peraltro, infondata, atteso che la predetta normativa si applica per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, nel mentre la è una fondazione di diritto privato istituita con Parte_1
la legge n. 6 del 1952, privatizzata nel 1993-1994.
I crediti dell'ente sono soggetti soltanto all'ordinaria prescrizione decennale.
Tardiva si appalesa, anche la deduzione dell'intervenuto pensionamento dell'avv. nel 2015. CP_1
In ogni caso, la circostanza è irrilevante, poiché i pensionati che proseguono l'attività forense devono versare i contributi alla , inclusi il contributo soggettivo e il contributo di maternità, la cui quota è Parte_1
determinata dal Regolamento dell'ente, sulla base del reddito prodotto.
In sostanza, i contributi sono dovuti per il periodo in cui il legale (pensionato o no) svolge l'attività
professionale, conseguendo un reddito.
Ma l'avv. non ha mai allegato che negli anni 2016 e 2018, già pensionato, non ha svolto attività CP_1
professionale e/o che non ha percepito i redditi.
Ed anzi la ha esibito i mod. 5 attestanti i redditi dichiarati dall'appellato negli anni 2016 e 2018, oltre ai Pt_1
contributi dovuti.
10. In definitiva, la pretesa contributiva della è fondata. Pt_1
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'impugnazione proposta in data 14 febbraio 2023 dal avverso la cartella di pagamento n. CP_1
05720220030068400000.
Le spese del doppio grado del giudizio tra la e l'avv. seguono la soccombenza e si liquidano Pt_1 CP_1
come da dispositivo. Nulla va disposto sulle spese tra la e l' nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda, Pt_1 CP_3
sicché la notifica del gravame appare eseguita solo come denuntiatio litis.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione accoglie l'appello proposto, con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Parte_1 Parte_2
di Cassino in data 14 marzo 2025 e, per l'effetto, in riforma di detta sentenza, rigetta l'opposizione proposta in data 14 febbraio 2023 dal avverso la cartella di pagamento n. 05720220030068400000. CP_1
Condanna al pagamento, in favore della appellante delle spese del doppio grado del Parte_2 Pt_1
giudizio che liquida, per ciascun grado, in complessivi €.1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Nulla sulle spese tra la appellante e l' . Pt_1 Controparte_5
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis