Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Molinar Min, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara 16;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Perso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- e degli allegati Determinazione Dirigenziale nr. -OMISSIS- e parere di merito del Ministero dell'Economia e delle finanze comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, posizione n. -OMISSIS-, con cui è stato comunicato al ricorrente il diniego di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio e rigettata la richiesta di equo indennizzo (doc. 1);
- e di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, e comunque connesso, tra cui in particolare la nota nr. -OMISSIS- e l'allegato parere di merito parere di merito del Ministero dell'Economia e delle finanze comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- (doc. 2),
Verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Milano -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 2 bis)
- nonché di ogni altro ulteriore atto anche non conosciuto,
e per il risarcimento del danno da valere sia in via principale, nell'auspicabile ipotesi di annullamento degli atti impugnati e riesame della domanda, sia in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'istanza principale, ed in ogni caso nell'ipotesi di mancato riconoscimento dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza, Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Ufficio Trattamento Economico Perso;
Vista la nota del 16.6.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 16.6.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.