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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/07/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO Il Tribunale, riunito nel collegio composto dai seguenti magistrati Dr. Umberto GIACOMELLI Presidente Dr. Irene COLLADET Giudice Dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 472/2024 promossa da: (c.f. ), con il ministero e l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAULETTI PAOLA, come da procura depositata in atti e domicilio telematico all'indirizzo PEC del procuratore;
ATTORE/I contro
(c.f. ), con il ministero e l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNA CARLO e CILIA ALBERTO, come da procura depositata in atti e domi- cilio eletto nello studio dell'avv. Cilia CONVENUTO/I
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Avente ad oggetto: Separazione personale dei coniugi Posta in decisione sulle conclusioni conformemente precisate dalle parti all'udienza del 21 maggio 2025:
“1. Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di stato civile com- petente di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile. La SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione svolta in ricorso per Pt_1 separazione giudiziale del 05.07.2025.
2. I coniugi dichiarano di essere, allo stato attuale, economicamente autosufficienti e la SI.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento svolta in ricor- Pt_1 so per separazione giudiziale del 05.07.2025.
3. Le parti concordano che la casa coniugale sita in Arsiè (BL) alla Via Villaggio Nuo- vo n. 19, compresi tutti gli arredi, senza che ciò equivalga ad assegnazione della stessa, rimarrà nella disponibilità del SI. il SI. Controparte_1 Parte_2
[..
[...] [
, fintanto che continuerà a disporre della casa coniugale in via esclusiva, a ti-
[...] tolo di indennizzo per il godimento dell'intero bene, si obbliga a versare alla SI.ra
, che accetta, la somma di € 300,00 mensili, rimanendo la casa in Parte_1 comproprietà tra le parti. Alla luce di ciò, il SI. si assume anche ogni _1 onere in ordine alla gestione dell'immobile in parola e al pagamento delle spese ine- renti la manutenzione ordinaria. Eventuali spese di natura straordinaria dovranno es- sere preventivamente concordate con la SI.ra prima di essere eseguite;
Pt_1 diversamente saranno sostenute in via esclusiva dal SI. . _1 4. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi il SI. riconosce che la SI.ra ha diritto ad avere Controparte_1 Parte_1 in restituzione:
- la somma di € 26.270,01, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 30/06/2023 sul conto corrente cointestato n. 4625719 acceso presso la Filiale di Fonzaso della ed alle metà delle somme che ivi risultavano alla Controparte_2 data del 03/03/2025;
- la metà del valore di riscatto della Polizza Europa n.
8.558.546 stipulata con Uni- credit Allianz Vita Spa ed intestata al SI. Controparte_1
- la somma di € 24.740,53, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 03/09/2024, data di notifica del ricorso per separazione giudiziale, sul conto corrente n. 010002478600 acceso presso la Banca BBVA ed intestato al sig. Parte_3
;
[...]
- la somma di € 3.000,00, pari alla metà delle somme utilizzate dal conto corrente cointestato per ristrutturare l'immobile di esclusiva proprietà del SI. _1
.
[...]
Per converso, la SI.ra , riconosce che il SI. Parte_1 Controparte_1 ha diritto ad avere in restituzione:
- la somma di € 1.349,21, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 30/06/2023 sul conto corrente n. 000105713980 acceso presso la Filiale di Fonzaso della ed intestato alla SI.ra ; Controparte_2 Parte_1
- la somma di € 10.000,00, pari alla metà delle somme prelevate dalla SI.ra
[...]
dal conto corrente cointestato nell'anno 2019. Parte_4
Compensando le rispettive partite di dare e avere, il SI. si impegna a _1 versare alla SI.ra che accetta, la somma di euro 42.661,33 entro e non ol- Pt_1 tre cinque giorni dal deposito delle seguenti note, oltre a versare sempre alla SI.ra la metà del valore di riscatto della Polizza Europa n.
8.558.546 stipulata con Pt_1
non appena le somme saranno rese disponibili dall'istituto Controparte_3 di credito-assicurativo. All'uopo, il SI. si impegna ad effettuare la richiesta di riscatto entro e non _1 oltre cinque giorni dal deposito delle seguenti note. I versamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra alle seguenti coordinate: [...], Parte_1 conto acceso presso Controparte_2
2 5. Il SI. e la SI.ra si obbligano a dividere le Controparte_1 Parte_1 somme presenti sul conto cointestato titoli n. 2084/875508 acceso presso La Filiale di Fonzaso della ed intestato ad entrambi entro e non oltre cinque Controparte_2 giorni dal deposito delle seguenti note.
6. Le parti concordano che la vettura FIAT targata FK465RP di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà intestata alla stessa e che la vettura FIAT Cubo Parte_1 di proprietà esclusiva del SI. rimarrà allo stesso intestata. Controparte_1
7. I coniugi dichiarano di acconsentire al rispettivo rilascio e rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto.
8. Le spese di assistenza legale del procedimento restano integralmente compensate tra le parti.
9. Le Parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”. Conclusioni adesive del P.M.. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra classe 1964, impiegata come operaia con stipendio mensile Parte_1 di € 1.400,00 per tredici mensilità, ha adito questo Tribunale per ottenere sentenza di separazione dal marito, , al quale si è unita in matrimonio con Controparte_1 rito civile in data 15.6.1985, atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Fonzaso al n. 1, parte I dell'anno 1985. La ricorrente ha dato atto che dal matrimonio sono nati tre figli (rispettivamente nel 1985, 1989 e 1990), oggi tutti adulti ed economicamente indipendenti e di aver già interrotto la convivenza con il marito, il quale continua ad abitare nella casa di com- proprietà della coppia, ma ha imputato l'interruzione al comportamento autoritario del marito, al quale ha anche chiesto che venisse addebitata la separazione. Rappresentata infine la situazione patrimoniale dei coniugi in costanza di matrimonio, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore di € 600,00, oltre alla divisione delle somme versate nei conti correnti intestati al marito. Il sig. , inizialmente contumace, si è costituito in data 16.5.2025 per rap- _1 presentare che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separa- zione, come riportate nell'atto costitutivo e poi precisate da entrambe le parti all'udienza del 21.5.2025. Il Tribunale, appurato che per espressa e comune volontà delle parti la convivenza fra i medesimi è definitivamente compromessa, tanto che i coniugi vivono già da tempo in separate abitazioni, ritiene fondata la domanda di separazione, essendo del pari accoglibili le relative condizioni concordate dalle parti, aventi contenuto perlopiù economico e patrimoniale di pari trattamento fra i due coniugi. Per espressa richiesta delle parti, vanno anche compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio come risulta da atto iscritto nei registri di Parte_5 stato civile del Comune di Fonzaso al n. 1, parte I, anno 1985;
3 2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere con le annotazioni di legge;
3) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti come da conclu- sioni precisate all'udienza del 21.5.2025 e riportate nell'intestazione della pre- sente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite. Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
4
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO Il Tribunale, riunito nel collegio composto dai seguenti magistrati Dr. Umberto GIACOMELLI Presidente Dr. Irene COLLADET Giudice Dr. Gersa GERBI Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 472/2024 promossa da: (c.f. ), con il ministero e l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAULETTI PAOLA, come da procura depositata in atti e domicilio telematico all'indirizzo PEC del procuratore;
ATTORE/I contro
(c.f. ), con il ministero e l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNA CARLO e CILIA ALBERTO, come da procura depositata in atti e domi- cilio eletto nello studio dell'avv. Cilia CONVENUTO/I
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Avente ad oggetto: Separazione personale dei coniugi Posta in decisione sulle conclusioni conformemente precisate dalle parti all'udienza del 21 maggio 2025:
“1. Sia dichiarata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di stato civile com- petente di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile. La SI.ra rinuncia alla domanda di addebito della separazione svolta in ricorso per Pt_1 separazione giudiziale del 05.07.2025.
2. I coniugi dichiarano di essere, allo stato attuale, economicamente autosufficienti e la SI.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento svolta in ricor- Pt_1 so per separazione giudiziale del 05.07.2025.
3. Le parti concordano che la casa coniugale sita in Arsiè (BL) alla Via Villaggio Nuo- vo n. 19, compresi tutti gli arredi, senza che ciò equivalga ad assegnazione della stessa, rimarrà nella disponibilità del SI. il SI. Controparte_1 Parte_2
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, fintanto che continuerà a disporre della casa coniugale in via esclusiva, a ti-
[...] tolo di indennizzo per il godimento dell'intero bene, si obbliga a versare alla SI.ra
, che accetta, la somma di € 300,00 mensili, rimanendo la casa in Parte_1 comproprietà tra le parti. Alla luce di ciò, il SI. si assume anche ogni _1 onere in ordine alla gestione dell'immobile in parola e al pagamento delle spese ine- renti la manutenzione ordinaria. Eventuali spese di natura straordinaria dovranno es- sere preventivamente concordate con la SI.ra prima di essere eseguite;
Pt_1 diversamente saranno sostenute in via esclusiva dal SI. . _1 4. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi il SI. riconosce che la SI.ra ha diritto ad avere Controparte_1 Parte_1 in restituzione:
- la somma di € 26.270,01, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 30/06/2023 sul conto corrente cointestato n. 4625719 acceso presso la Filiale di Fonzaso della ed alle metà delle somme che ivi risultavano alla Controparte_2 data del 03/03/2025;
- la metà del valore di riscatto della Polizza Europa n.
8.558.546 stipulata con Uni- credit Allianz Vita Spa ed intestata al SI. Controparte_1
- la somma di € 24.740,53, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 03/09/2024, data di notifica del ricorso per separazione giudiziale, sul conto corrente n. 010002478600 acceso presso la Banca BBVA ed intestato al sig. Parte_3
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[...]
- la somma di € 3.000,00, pari alla metà delle somme utilizzate dal conto corrente cointestato per ristrutturare l'immobile di esclusiva proprietà del SI. _1
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Per converso, la SI.ra , riconosce che il SI. Parte_1 Controparte_1 ha diritto ad avere in restituzione:
- la somma di € 1.349,21, pari alla metà delle somme che risultavano alla data del 30/06/2023 sul conto corrente n. 000105713980 acceso presso la Filiale di Fonzaso della ed intestato alla SI.ra ; Controparte_2 Parte_1
- la somma di € 10.000,00, pari alla metà delle somme prelevate dalla SI.ra
[...]
dal conto corrente cointestato nell'anno 2019. Parte_4
Compensando le rispettive partite di dare e avere, il SI. si impegna a _1 versare alla SI.ra che accetta, la somma di euro 42.661,33 entro e non ol- Pt_1 tre cinque giorni dal deposito delle seguenti note, oltre a versare sempre alla SI.ra la metà del valore di riscatto della Polizza Europa n.
8.558.546 stipulata con Pt_1
non appena le somme saranno rese disponibili dall'istituto Controparte_3 di credito-assicurativo. All'uopo, il SI. si impegna ad effettuare la richiesta di riscatto entro e non _1 oltre cinque giorni dal deposito delle seguenti note. I versamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra alle seguenti coordinate: [...], Parte_1 conto acceso presso Controparte_2
2 5. Il SI. e la SI.ra si obbligano a dividere le Controparte_1 Parte_1 somme presenti sul conto cointestato titoli n. 2084/875508 acceso presso La Filiale di Fonzaso della ed intestato ad entrambi entro e non oltre cinque Controparte_2 giorni dal deposito delle seguenti note.
6. Le parti concordano che la vettura FIAT targata FK465RP di proprietà esclusiva della SI.ra rimarrà intestata alla stessa e che la vettura FIAT Cubo Parte_1 di proprietà esclusiva del SI. rimarrà allo stesso intestata. Controparte_1
7. I coniugi dichiarano di acconsentire al rispettivo rilascio e rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio e/o del passaporto.
8. Le spese di assistenza legale del procedimento restano integralmente compensate tra le parti.
9. Le Parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”. Conclusioni adesive del P.M.. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La sig.ra classe 1964, impiegata come operaia con stipendio mensile Parte_1 di € 1.400,00 per tredici mensilità, ha adito questo Tribunale per ottenere sentenza di separazione dal marito, , al quale si è unita in matrimonio con Controparte_1 rito civile in data 15.6.1985, atto iscritto nei registri di Stato civile del Comune di Fonzaso al n. 1, parte I dell'anno 1985. La ricorrente ha dato atto che dal matrimonio sono nati tre figli (rispettivamente nel 1985, 1989 e 1990), oggi tutti adulti ed economicamente indipendenti e di aver già interrotto la convivenza con il marito, il quale continua ad abitare nella casa di com- proprietà della coppia, ma ha imputato l'interruzione al comportamento autoritario del marito, al quale ha anche chiesto che venisse addebitata la separazione. Rappresentata infine la situazione patrimoniale dei coniugi in costanza di matrimonio, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore di € 600,00, oltre alla divisione delle somme versate nei conti correnti intestati al marito. Il sig. , inizialmente contumace, si è costituito in data 16.5.2025 per rap- _1 presentare che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separa- zione, come riportate nell'atto costitutivo e poi precisate da entrambe le parti all'udienza del 21.5.2025. Il Tribunale, appurato che per espressa e comune volontà delle parti la convivenza fra i medesimi è definitivamente compromessa, tanto che i coniugi vivono già da tempo in separate abitazioni, ritiene fondata la domanda di separazione, essendo del pari accoglibili le relative condizioni concordate dalle parti, aventi contenuto perlopiù economico e patrimoniale di pari trattamento fra i due coniugi. Per espressa richiesta delle parti, vanno anche compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, 1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio come risulta da atto iscritto nei registri di Parte_5 stato civile del Comune di Fonzaso al n. 1, parte I, anno 1985;
3 2) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere con le annotazioni di legge;
3) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti come da conclu- sioni precisate all'udienza del 21.5.2025 e riportate nell'intestazione della pre- sente sentenza;
4) COMPENSA le spese di lite. Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
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