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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
V.G. 1149 / 2018
Approvazione del rendiconto e chiusura eredità giacente
Il Giudice
- visto la relazione finale depositata in data 25.3.2025 dal curatore dell'eredità giacente Avv. Michele Mancini, procedimento aperto su istanza di e per essa poi mandataria di CP_1 CP_2 CP_3
a seguito del decesso della Sig.ra CP_4 Persona_1
, ( ) nata a [...] il [...],
[...] C.F._1
e deceduta il 14.2.2023;
- rilevato in relazione all'indicato rendiconto del curatore non v'è stata opposizione, potendo, pertanto, lo stesso essere approvato;
- considerato che non sussiste più alcun attivo da liquidare essendo rimasti invenduti i seguenti beni di proprietà di per la Persona_1 quota pari a ½ in relazione a immobili siti nel Comune di Fabrica di Roma e precisamente in Via dei Tirreni:
- Foglio 30, P.lla 100, Sub 4 -10, rendita euro 154,94, Categoria A/3, Classe 2, consistenza 2,5 vani 2,5;
- Foglio 30, P.lla 100, Sub. 6, rednita euro 34,09, categoria C/6, classe 4, consistenza 33 mq;
- rilevato, altresì, che deve procedersi alla chiusura dell'eredità giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti. Infatti, oltre che nelle ipotesi in cui vi è l'accettazione di eredità ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredità giacente anche quando non vi sia più alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha più ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altro attivo, ne' individuarsi soggetti successibili;
- ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredità giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore;
- preso atto che dalla relazione del curatore si ricava che non v'è stata dichiarazione da parte di alcun successibile di accettazione dell'eredità con riguardo ai residui beni essendo, inoltre, decorso il termine decennale dal decesso del titolare del diritto senza che vi sia stata alcuna dichiarazione definitiva di accettazione da parte degli eredi;
- preso atto che in relazione ai residui beni deve essere disposta l'assegnazione degli stessi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 CC;
- considerato, a tal fine che nel caso di devoluzione dei beni allo Stato, alla trascrizione del decreto di devoluzione dovrà provvedere l'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione su istanza del curatore il quale dovrà poi depositare copia di tale richiesta nel fascicolo del presente procedimento. L'Agenza del Demanio sarà invitata poi a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto
- ritenuto, inoltre, che le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere poste a carico dell'istante il presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02;
- considerato , infine che per la liquidazione dei compensi del curatore, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare ( Cass. n. 12767/91), il compenso al curatore può essere liquidato mediante l'applicazione dell'art. 50, co. 2, del DM Giustizia n. 169 del 2.9.2010 (recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali Controparte_5 che svolgano anche l'incarico di curatore) ,in forza del quale il compenso del curatore dovrebbe essere liquidato in una misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria, con un onorario minimo € 1.549,37;
- atteso che in ragione dell'attività espletata dal Curatore e dell'impegno profuso, la liquidazione può essere determinata in euro 2.500,00;
- atteso che il compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico della parte che ha dato corso alla procedura
P.Q.M
.
1. Approva il rendiconto depositato dall' Avv. Michele Mancini, curatore eredità giacente aperta su istanza di a seguito del decesso della CP_1
Sig.ra , ( ) nata a Persona_1 C.F._1
Timisoara (Romania) il 10.10.69, e deceduta il 14.2.2023;
2 2. visto l'art. 586 CPC dispone la devoluzione in favore dello Stato per una quota pari a ½ sui seguenti beni immobili siti nel Comune di Fabrica di Roma e precisamente in Via dei Tirreni:
- Foglio 30, P.lla 100, Sub 4 -10, rendita euro 154,94, Categoria A/3, Classe 2, consistenza 2,5 vani 2,5;
- Foglio 30, P.lla 100, Sub. 6, rendita euro 34,09, categoria C/6, classe 4, consistenza 33 mq;
3. dispone che la trascrizione del decreto di devoluzione dovrà essere eseguita a cura dell'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione e su istanza del curatore, con esonero del conservatore dei RRII di Viterbo da ogni responsabilità al riguardo. L'Agenzia del Demanio è invitata, inoltre, a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto.
4. Liquida in favore del curatore la somma di euro 2.500,00 oltre oneri di legge, importo che pone a carico della parte istante;
5. Pone il pagamento delle spese della presente procedura compresa le successive attività di pubblicazione del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico di parte istante.
6. Dichiara chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Viterbo, 26.03.2025
Il Giudice
dott. Eugenio M. Turco
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SEZIONE CIVILE
V.G. 1149 / 2018
Approvazione del rendiconto e chiusura eredità giacente
Il Giudice
- visto la relazione finale depositata in data 25.3.2025 dal curatore dell'eredità giacente Avv. Michele Mancini, procedimento aperto su istanza di e per essa poi mandataria di CP_1 CP_2 CP_3
a seguito del decesso della Sig.ra CP_4 Persona_1
, ( ) nata a [...] il [...],
[...] C.F._1
e deceduta il 14.2.2023;
- rilevato in relazione all'indicato rendiconto del curatore non v'è stata opposizione, potendo, pertanto, lo stesso essere approvato;
- considerato che non sussiste più alcun attivo da liquidare essendo rimasti invenduti i seguenti beni di proprietà di per la Persona_1 quota pari a ½ in relazione a immobili siti nel Comune di Fabrica di Roma e precisamente in Via dei Tirreni:
- Foglio 30, P.lla 100, Sub 4 -10, rendita euro 154,94, Categoria A/3, Classe 2, consistenza 2,5 vani 2,5;
- Foglio 30, P.lla 100, Sub. 6, rednita euro 34,09, categoria C/6, classe 4, consistenza 33 mq;
- rilevato, altresì, che deve procedersi alla chiusura dell'eredità giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti. Infatti, oltre che nelle ipotesi in cui vi è l'accettazione di eredità ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredità giacente anche quando non vi sia più alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha più ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altro attivo, ne' individuarsi soggetti successibili;
- ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredità giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore;
- preso atto che dalla relazione del curatore si ricava che non v'è stata dichiarazione da parte di alcun successibile di accettazione dell'eredità con riguardo ai residui beni essendo, inoltre, decorso il termine decennale dal decesso del titolare del diritto senza che vi sia stata alcuna dichiarazione definitiva di accettazione da parte degli eredi;
- preso atto che in relazione ai residui beni deve essere disposta l'assegnazione degli stessi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 CC;
- considerato, a tal fine che nel caso di devoluzione dei beni allo Stato, alla trascrizione del decreto di devoluzione dovrà provvedere l'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione su istanza del curatore il quale dovrà poi depositare copia di tale richiesta nel fascicolo del presente procedimento. L'Agenza del Demanio sarà invitata poi a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto
- ritenuto, inoltre, che le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere poste a carico dell'istante il presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02;
- considerato , infine che per la liquidazione dei compensi del curatore, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare ( Cass. n. 12767/91), il compenso al curatore può essere liquidato mediante l'applicazione dell'art. 50, co. 2, del DM Giustizia n. 169 del 2.9.2010 (recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali Controparte_5 che svolgano anche l'incarico di curatore) ,in forza del quale il compenso del curatore dovrebbe essere liquidato in una misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria, con un onorario minimo € 1.549,37;
- atteso che in ragione dell'attività espletata dal Curatore e dell'impegno profuso, la liquidazione può essere determinata in euro 2.500,00;
- atteso che il compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico della parte che ha dato corso alla procedura
P.Q.M
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1. Approva il rendiconto depositato dall' Avv. Michele Mancini, curatore eredità giacente aperta su istanza di a seguito del decesso della CP_1
Sig.ra , ( ) nata a Persona_1 C.F._1
Timisoara (Romania) il 10.10.69, e deceduta il 14.2.2023;
2 2. visto l'art. 586 CPC dispone la devoluzione in favore dello Stato per una quota pari a ½ sui seguenti beni immobili siti nel Comune di Fabrica di Roma e precisamente in Via dei Tirreni:
- Foglio 30, P.lla 100, Sub 4 -10, rendita euro 154,94, Categoria A/3, Classe 2, consistenza 2,5 vani 2,5;
- Foglio 30, P.lla 100, Sub. 6, rendita euro 34,09, categoria C/6, classe 4, consistenza 33 mq;
3. dispone che la trascrizione del decreto di devoluzione dovrà essere eseguita a cura dell'Agenzia del Demanio entro 60 giorni dal deposito del decreto di devoluzione e su istanza del curatore, con esonero del conservatore dei RRII di Viterbo da ogni responsabilità al riguardo. L'Agenzia del Demanio è invitata, inoltre, a comunicare alla cancelleria copia della nota di trascrizione entro 30 gg dal decorso del termine di 60 gg suddetto.
4. Liquida in favore del curatore la somma di euro 2.500,00 oltre oneri di legge, importo che pone a carico della parte istante;
5. Pone il pagamento delle spese della presente procedura compresa le successive attività di pubblicazione del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico di parte istante.
6. Dichiara chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Viterbo, 26.03.2025
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