Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22.5.2025
Causa n. 52 / 2025
SION /VITA SOCIETA' A SEMPLIFICATA Controparte_1
Oggi 22/05/2025 , sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Graldi e la ricorrente personalmente e per la parte convenuta nessuno compare.
Il procuratore di parte ricorrente deposita visura camerale e certificato di residenza del legale rappresentante
Il Giudice verificata la regolare e tempestiva notifica del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel portale ex art. 3 ter comma 2 legge 53/94 e notifica cartacea alla legale rappresentante presso il suo domicilio, la contumacia della parte convenuta non costituita
La ricorrente dichiara: “dal 1.1.2024 alle dimissioni ho continuato a lavorare,
inviata da Vita srls, presso la signora senza essere Parte_1
pagata da Vita srls”
Il procuratore di parte ricorrente si riporta al ricorso ed alle istanze istruttorie e conclude come in atti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, si ritira in Camera di
Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 22.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 52 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
09/01/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
GRALDI LUCA
contro
(C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9.1.2025 ha convenuto in giudizio la Parte_2
società Vita Srls esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 01/09/2023 al 09/04/2024 quale operaia con mansioni di assistenza domiciliare con orario a tempo pieno inquadrato al livello D1 del C.C.N.L.
Servizi Ausiliari Integrati;
che durante l'intera durata del rapporto di lavoro la convenuta non aveva mai consegnato alla lavoratrice i prospetti paga;
che per i mesi da settembre a dicembre 2023 la convenuta aveva eseguito pagamenti a mezzo bonifico bancario con regolarità mensile per complessivi € 5.100; che invece, per il periodo da gennaio 2024 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, la convenuta non aveva più eseguito alcun pagamento delle
1 retribuzioni e dei contributi Inps;
che l'ultima retribuzione effettivamente versata alla lavoratrice corrispondeva alla mensilità di dicembre 2023; di aver presentato richiesta di intervento all'Ispettorato territoriale del lavoro;
che a fronte del perdurante inadempimento della datrice di lavoro la ricorrente aveva presentato in data 08/04/2024 le dimissioni per giusta causa;
di avere inviato tramite il proprio sindacato la diffida di pagamento in data 30/10/2024 senza ricevere alcun riscontro;
di avere diritto al pagamento dell'indennità di preavviso prevista dall'art. 352 del C.C.N.L. ausiliari integrati corrispondente a 15 giorni lavorativi.
Ciò premesso, la ricorrente esponeva di essere creditrice della somma complessiva di € 6.913,35 per retribuzioni dal 01/09/2023 al 09/04/2024, ratei di tredicesima, ferie non godute, indennità sostitutiva del preavviso, TFR, al netto dell'acconto ricevuto di € 5.100.
La ricorrente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, che la ricorrente
ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Vita S.r.l.s., C.F.:
, con sede in 37047 San Bonifacio (VR), Via Udine n. 26, quale P.IVA_1
operaia con mansioni di assistente domiciliare con orario a tempo pieno per il
periodo dal 01/09/2023 fino al 09/04/2024;
2. Accertarsi e dichiararsi la giusta causa delle dimissioni presentate dalla
ricorrente in data 08/04/2024;
3. Condannarsi Vita S.r.l.s., C.F.: , con sede in 37047 San P.IVA_1
Bonifacio (VR),Via Udine n. 26, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma, indicata in sola linea capitale, di € 6.913,35 al lordo fiscale e previdenziale (di cui € 655,08 a titolo
di TFR) a titolo di arretrati retributivi, ovvero la diversa somma, anche
maggiore o minore, che risulterà di giustizia in corso di causa, in conformità
2 al CCNL Ausiliari Integrati vigente tra le parti e comunque applicabile anche
in via mediata ex art. 36 Cost., oltre alla regolarizzazione previdenziale e assistenziale per l'intero periodo di lavoro;
4. Condannarsi la convenuta a corrispondere sugli importi comunque dovuti
al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni
singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile
nella rivalutazione e negli interessi); con espressa richiesta che per il periodo
successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale sia liquidato
ex art. 1284, comma 4 c.c., in misura pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle
spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30%
prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e,
in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto
e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal
D.M. n. 37/2018.
La società convenuta, nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (avvenuta mediante deposito del portale previsto dall'art. 3 ter comma 2 della legge 53/94 e tramite servizio postale alla legale rappresentante presso il proprio domicilio risultante dalla visura camerale e certificazione anagrafica prodotte all'odierna udienza) e non si costituiva in giudizio pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza di comparizione.
All'udienza odierna, non essendovi necessità di ulteriore attività istruttoria, il giudice invitava il difensore di parte ricorrente alla discussione ed all'esito ritira
3 in camera di consiglio e pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione.
***
1. Le domande di parte ricorrente sono fondate devono essere accolte integralmente.
2. La parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la società convenuta mediante la produzione del contratto di assunzione a tempo indeterminato (doc. 2) e dell'estratto contributivo Inps in cui è denunciato il rapporto sino al 31.12.2023 (doc. 3) e del modulo di recesso dal rapporto di lavoro attestante la presentazione delle dimissioni con decorrenza immediata dal 09/04/2024 (doc. 4).
3. La parte ricorrente ha inoltre dimostrato tramite la produzione del contratto di assunzione e del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, in quanto richiamato nel contratto di assunzione, l'entità della retribuzione oraria lorda pari a € 6,61532 ed un orario pattuito di 40 ore settimanali.
4. La parte ricorrente ha allegato al ricorso il conteggio delle differenze retributive maturate ottenute calcolando correttamente la paga giornaliera, la tredicesima, le ferie non godute e l'indennità di preavviso pari a 15 giorni come previsto dal C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
5 Alla ricorrente spetta l'indennità di preavviso, tenuto conto del grave inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro per la reiterata condotta di mancato pagamento delle retribuzioni.
6 La società convenuta non si è costituita in giudizio e quindi non ha dimostrato, a fronte del diritto provato nell'an e nel quantum dalla ricorrente,
fatti aventi efficacia impeditiva o estintiva di tale credito.
7. Pertanto, la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma complessiva di € 6.913,35 al lordo fiscale e previdenziale,
4 di cui € 655,08 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo.
8. La parte ricorrente ha chiesto l'applicazione di interessi legali ex art. 1284
comma 4 c.c. dalla data del deposito del ricorso.
La domanda non è fondata. La Cassazione (cfr. da ultimo Ord. 12080/2025), con argomentazione condivisibile, esclude infatti che l'art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 nella sua interezza, tale da includere il quarto comma.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta della semplicità delle questioni trattate. Si applica l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 nella misura del 20% per l'inserimento nell'atto di collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, condanna la convenuta società CP_3
a pagare alla ricorrente la somma di € 6.913,35 al
[...] Parte_2
lordo fiscale e previdenziale, di cui € 655,08 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione dei singoli crediti sino al saldo.
2) Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.109 per compensi oltre Iva, cpa, rimb. forf. 15% e aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014
Verona, 22.5.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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