Articolo 6 della Legge 4 marzo 1958, n. 191
Articolo 5Articolo 7
Versione
10 aprile 1958
Art. 6.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle societa', aziende, enti, indicati nell'art. 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attivita' dell'impresa e' soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresi' per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge.
Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le societa', aziende, enti, che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla societa', azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.
Entrata in vigore il 10 aprile 1958