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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2024, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 48/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 48/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FABBRINI SIMONA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, evidenziando come il conteggio di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente sia stato effettuato sulla base dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e come i giorni di ferie spettanti al lavoratore siano stati indicati per difetto. Richiama, in ogni caso, il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione sulla questione giuridica oggetto di causa (v. Cass.
S.L. ord. n. 16715/2024).
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1
SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in MONTEVARCHI, VIA A. DIAZ N. 158, presso il difensore avv.
FABBRINI SIMONA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.01.2024, , docente di Scuola Secondaria di II Grado, per Parte_1
la classe concorsuale A012, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “G. Ferraris – F.
Brunelleschi” di Firenze, ha esposto e dedotto:
a) di essere stato sistematicamente utilizzato dal , dal Controparte_3
26.09.2019 al 30.06.2023, in attività di docenza, mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato ed in particolare: - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal
26.09.2019 al 30.06.2020, con orario di 8 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 23,25 giorni di ferie maturati, più tre giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,25 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 30.11.2020 al
30.06.2021, con orario di 9 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 17,75 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 19,58 giorni;
- nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023 e
2 dall'8.11.2022 al 30.06.2023, con orario, rispettivamente, di 8 e 10 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 14 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 19,58 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 21,58 giorni;
b) di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti pari: per l'a.s. 2019/2020, a n. 14,25 (23,25 ferie maturate + 3 festività soppresse – 12 giorni di ferie fruite); per l'a.s. 2020/2021 a n. 7,75 (17,75 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 12 giorni di ferie fruite); per l'a.s. 2022/2023, a n. 7,58 (19,58 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 14 giorni di ferie fruite), per complessivi euro 1.237,05, come da conteggi allegati al ricorso;
c) di non essere stato formalmente invitato dal resistente a fruire delle ferie maturate e di CP_1
non essere stato informato in modo accurato del fatto che, se non avesse fruito delle ferie, queste sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, invocando un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n.
228/2012, in applicazione all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE del 04/11/2003 e dell'art. 31 paragrafo 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sulla scorta di pronunce della CGUE (06/11/2018 causa C-684/16 Max Planck), il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.237,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della Controparte_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Occorre, in primo luogo, esaminare il complesso quadro normativo relativo alla fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.
3 Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (07/07/2012) le norme del CCNL Comparto Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13 comma 15 e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13 comma 9), come regolato dall'art. 19 comma 2: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, ha poi previsto che: “le ferie
…spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che, invece, ne consentiva la monetizzazione.
La L. n. 228/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art. 1, comma 55, L. n. 228/2012 ha introdotto una clausola
4 derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente …… con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art. 1, comma 56, L. n. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E.
In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L -, Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. art. 1, comma 55, L. n. 228/2012, come integrato dall'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire
5 delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 (Rv. 671579 - 01).
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva in relazione alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 474/2023, est. dott.
Carlucci).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto:
1) per l'a/s 2019/2020, di avere lavorato n. 279 giorni (dal 26.09 al 30.06), di avere maturato n.
23,25 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 12 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di 14,25 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 440,35 (v. la tabella a pag. n. 24 del ricorso). Sul punto, si rileva che le
6 contestazioni di parte resistente, contenute in memoria di costituzione, in relazione al predetto anno scolastico sono del tutto generiche;
2) per l'a/s 2020/2021, di avere lavorato n. 213 giorni (dal 30.11 al 30.06), di avere maturato n.
17,75 giorni di ferie + 2 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 12 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di n. 7,75 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 269,43 (v. la tabella a pag. n. 24 del ricorso). A tal proposito, si osserva che, nell'elaborare i predetti conteggi, il ricorrente ha tenuto conto dell'orario di lavoro part time espletato, peraltro, a volere effettuare il calcolo secondo quanto dedotto da parte resistente, considerato l'orario di lavoro part time verticale, il numero di giorni di ferie spettanti al ricorrente sarebbe superiore a quello indicato nei conteggi di parte ricorrente (4:6=x:30= 20);
3) per l'a/s 2022/2023, di avere lavorato n. 235 giorni (dall'8.11 al 30.06), di avere maturato
19,58 giorni di ferie + 2 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 14 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di 7,58 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 527,27 (tabella a pag. 24 del ricorso).
Ora, non avendo il resistente specificamente allegato e provato di avere formalmente invitato CP_1
il ricorrente a fruire delle ferie, né di averlo adeguatamente informato delle conseguenze della mancata fruizione e non potendo il docente essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno (data di cessazione delle attività didattiche), lo stesso deve essere deve essere condannato al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.237,05 (somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del CP_1
resistente), oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non fruite, per gli a/s 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di € CP_1
1.237,05, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non fruite, per gli a/s 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
7 - condanna parte resistente al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. se dovuti, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 48/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17 dicembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. FABBRINI SIMONA Parte_1
Per nessuno Controparte_1
L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, evidenziando come il conteggio di cui al doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente sia stato effettuato sulla base dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente e come i giorni di ferie spettanti al lavoratore siano stati indicati per difetto. Richiama, in ogni caso, il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione sulla questione giuridica oggetto di causa (v. Cass.
S.L. ord. n. 16715/2024).
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 48/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI Parte_1 C.F._1
SIMONA, dell'avv. GANCI FABIO, dell'avv. MICELI WALTER, dell'avv. RINALDI GIOVANNI, con elezione di domicilio in MONTEVARCHI, VIA A. DIAZ N. 158, presso il difensore avv.
FABBRINI SIMONA
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 funzionario delegato dott. Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.01.2024, , docente di Scuola Secondaria di II Grado, per Parte_1
la classe concorsuale A012, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “G. Ferraris – F.
Brunelleschi” di Firenze, ha esposto e dedotto:
a) di essere stato sistematicamente utilizzato dal , dal Controparte_3
26.09.2019 al 30.06.2023, in attività di docenza, mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato ed in particolare: - nell'a.s. 2019/2020, contratto dal
26.09.2019 al 30.06.2020, con orario di 8 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 23,25 giorni di ferie maturati, più tre giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,25 giorni;
- nell'a.s. 2020/2021, contratto dal 30.11.2020 al
30.06.2021, con orario di 9 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 12 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 17,75 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 19,58 giorni;
- nell'a.s. 2022/2023, contratto dal 7.09.2022 al 30.06.2023 e
2 dall'8.11.2022 al 30.06.2023, con orario, rispettivamente, di 8 e 10 ore settimanali, fruendo, obbligatoriamente, di n. 14 giorni di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, rispetto ai 19,58 giorni di ferie maturati, più due giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 21,58 giorni;
b) di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti pari: per l'a.s. 2019/2020, a n. 14,25 (23,25 ferie maturate + 3 festività soppresse – 12 giorni di ferie fruite); per l'a.s. 2020/2021 a n. 7,75 (17,75 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 12 giorni di ferie fruite); per l'a.s. 2022/2023, a n. 7,58 (19,58 giorni di ferie maturate + 2 giorni di riposo per festività soppresse - 14 giorni di ferie fruite), per complessivi euro 1.237,05, come da conteggi allegati al ricorso;
c) di non essere stato formalmente invitato dal resistente a fruire delle ferie maturate e di CP_1
non essere stato informato in modo accurato del fatto che, se non avesse fruito delle ferie, queste sarebbero andate perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, invocando un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, commi 54, 55 e 56, L. n.
228/2012, in applicazione all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE del 04/11/2003 e dell'art. 31 paragrafo 2 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sulla scorta di pronunce della CGUE (06/11/2018 causa C-684/16 Max Planck), il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.237,05 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e, conseguentemente, condannare il
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della Controparte_3
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.
Si è costituito in giudizio il , contestando il ricorso e chiedendone Controparte_3
la reiezione, in quanto infondato, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Occorre, in primo luogo, esaminare il complesso quadro normativo relativo alla fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.
3 Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (07/07/2012) le norme del CCNL Comparto Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13 comma 15 e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13 comma 9), come regolato dall'art. 19 comma 2: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, ha poi previsto che: “le ferie
…spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che, invece, ne consentiva la monetizzazione.
La L. n. 228/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art. 1, comma 55, L. n. 228/2012 ha introdotto una clausola
4 derogatoria alla disposizione di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente …… con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art. 1, comma 56, L. n. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Tanto premesso in ordine al quadro normativo, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E.
In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L -, Ordinanza n.
14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. art. 1, comma 55, L. n. 228/2012, come integrato dall'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire
5 delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie
“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE
e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 (Rv. 671579 - 01).
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva in relazione alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sent. n. 474/2023, est. dott.
Carlucci).
Ciò posto, nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto:
1) per l'a/s 2019/2020, di avere lavorato n. 279 giorni (dal 26.09 al 30.06), di avere maturato n.
23,25 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 12 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di 14,25 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 440,35 (v. la tabella a pag. n. 24 del ricorso). Sul punto, si rileva che le
6 contestazioni di parte resistente, contenute in memoria di costituzione, in relazione al predetto anno scolastico sono del tutto generiche;
2) per l'a/s 2020/2021, di avere lavorato n. 213 giorni (dal 30.11 al 30.06), di avere maturato n.
17,75 giorni di ferie + 2 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 12 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di n. 7,75 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 269,43 (v. la tabella a pag. n. 24 del ricorso). A tal proposito, si osserva che, nell'elaborare i predetti conteggi, il ricorrente ha tenuto conto dell'orario di lavoro part time espletato, peraltro, a volere effettuare il calcolo secondo quanto dedotto da parte resistente, considerato l'orario di lavoro part time verticale, il numero di giorni di ferie spettanti al ricorrente sarebbe superiore a quello indicato nei conteggi di parte ricorrente (4:6=x:30= 20);
3) per l'a/s 2022/2023, di avere lavorato n. 235 giorni (dall'8.11 al 30.06), di avere maturato
19,58 giorni di ferie + 2 giorni di festività soppresse, di avere effettivamente fruito delle ferie per n. 14 giorni e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di 7,58 giorni di ferie residui e non goduti, per euro 527,27 (tabella a pag. 24 del ricorso).
Ora, non avendo il resistente specificamente allegato e provato di avere formalmente invitato CP_1
il ricorrente a fruire delle ferie, né di averlo adeguatamente informato delle conseguenze della mancata fruizione e non potendo il docente essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno (data di cessazione delle attività didattiche), lo stesso deve essere deve essere condannato al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.237,05 (somma non oggetto di specifica contestazione nel quantum da parte del CP_1
resistente), oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non fruite, per gli a/s 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di € CP_1
1.237,05, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non fruite, per gli a/s 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023;
7 - condanna parte resistente al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. se dovuti, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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