CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 159/2023
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.159 R.G.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 29 maggio 2025, vertente
TRA
in proprio e in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Roma, presso lo Studio Legale dell'Avv.Giovanni Merla che, unitamente all'avv. Maria Luigia Santoni, lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E e , elettivamente domiciliati in Rieti, Vile Maraini n. CP_1 CP_2
68, presso lo Studio Legale dell'Avv.Fausto Emiliano Feliziani che, unitamente all'avv. Eleonora De Filippo, li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellati
E
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in proprio e in qualità di erede di proponeva Parte_1 Persona_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022 che - a definizione del giudizio R.G. n. 1385/2013, dallo stesso proposto nei confronti di , , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e ed avente ad oggetto la domanda di usucapione del Controparte_6 CP_7 diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato utilizzato a rimessa agricola identificato al NCEU del Comune di Leonessa con fg 114, particella 832 sub 1, categoria C/6 - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
pag. 2/7 “Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis rejectis: Nel merito:– In accoglimento del proposto gravame e in totale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 in proprio e quale erede a titolo universale del fratello, il de cuius Per_1
è divenuto proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione
[...] del seguente bene immobile: porzione di fabbricato ad uso rimessa agricola sito nel Comune di Leonessa, Frazione Cumulata, confinante con Strada comunale con proprietà e con altra proprietà del sig. Parte_2 censito in Catasto Fabbricati del Comune di Leonessa al Foglio Persona_1
114 part. 832 sub 1 (derivante dal frazionamento della particella 659) cat. C/6
Classe 12, mq. 231, rendita € 202,81; 2 – Ordinare all'Ufficio del Territorio in persona del Conservatore dei RR.II. di Rieti di trascrivere l'emananda sentenza con esonero dello stesso da ogni responsabilità; 3 – Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, con gli accessori di legge”.
Si costituivano gli appellati e così concludendo: CP_1 CP_2
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, respingere in toto l'atto di appello contro cui si resiste in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e non provato confermando integralmente la sentenza ex adverso impugnata con vittoria di spese, compensi e accessori”.
Rimanevano contumaci gli appellati , Controparte_3 CP_4 [...]
, e . CP_5 Controparte_6 CP_7
All'udienza collegiale del 29 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/7 L' appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata sentenza per aver il giudicante di prime cure respinto la domanda di usucapione ultraventennale, per il periodo 1985-2013, in favore degli stessi della proprietà di porzione di fabbricato adibito a rimessa di mezzi agricoli, identificato al
NCEU del Comune di Leonessa con fg 114, particella 832 sub 1, categoria C/6 , di proprietà del genitore , nonostante le evidenze probatorie in atti Persona_2
- in particolare le acquisite prove testimoniali e documentali – deponessero per la declaratoria della sussistenza dei requisiti per il possesso utile ad usucapire il cespite de quo.
Assume l'odierno appellante di aver realizzato nel 1986 la rimessa de qua insieme al germano e al genitore (quest'ultimo Persona_1 Persona_2 proprietario esclusivo del manufatto e poi deceduto nel 2012) e di averla posseduta insieme al germano in via esclusiva, avendone essi soltanto Per_1 le chiavi di accesso;
produce in primo grado il testamento redatto da Per_2
in data 2004 e pubblicato alla data del decesso anno 2012, che
[...] disponeva in favore del figlio del solo lastrico solare della rimessa oggetto CP_4 di usucapione, ritenendo che da questo testamento di dovrebbe presumere che la rimessa de qua sarebbe stata di proprietà esclusiva di essi germani
In particolare, ritiene l'appellante, senza articolare specifici motivi di gravame, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere di nodale importanza, ai fini decisori, le sole prove assunte dai germani e , CP_1 CP_2 omettendo la giusta valutazione di quelle proposte dall'attore.
La doglianza è infondata e va respinta.
Secondo principio ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
pag. 4/7 incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. L'animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell'intero bene e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell'istituto dell'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7630).
Nella specie, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, la Corte rileva che l'attore-appellante non ha ottemperato all'onere probatorio - particolarmente rigoroso in materia - circa la sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapire: in particolare, i testi e Testimone_1 Tes_2
, indifferenti, hanno deposto in maniera puntuale ed univoca
[...] confermando l'assunto dei germani odierni appellati e CP_1 CP_2
circa l' assenza di esclusività del possesso da parte del sulla
[...] Parte_1 porzione di fabbricato utilizzata per rimessa di mezzi e strumenti agricoli.
Confermano i testi che le chiavi del manufatto sarebbero restate in possesso del de cuius fino alla sua morte avvenuta nell'anno 2012, appese sul Persona_2 retro della porta d'ingresso della sua abitazione ed a continua e completa disposizione di tutti i figli per accedere alla rimessa, mentre quest'ultima sarebbe stata utilizzata dal , dai germani , e Persona_2 Pt_1 CP_1
nonchè dalla moglie di e madre degli stessi germani, essendo ivi CP_2 Per_2 ubicato anche un forno per la cottura del pane.
Significativa valenza assume anche il testamento redatto dal proprietario del manufatto oggetto di usucapione, , in data 2004 e pubblicato alla Persona_2 data del decesso anno 2012, che disponeva uti dominus in favore del figlio CP_4 del solo lastrico solare della rimessa oggetto di usucapione, lasciando dunque quest'ultima in comunione ereditaria indivisa fra gli altri germani.
Inammissibile infine è la produzione della scrittura privata di compravendita del manufatto de quo, stipulata nel 1994, allegata solo in sede di gravame e mai pag. 5/7 menzionata nel primo grado di giudizio (senza addurre alcuna motivazione circa il ritardo della produzione medesima e quindi di non aver potuto produrre prima il medesimo documento, per causa non imputabile) e in violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., divieto che prescinde da valutazioni circa l'indispensabilità del documento medesimo, requisito neppure ravvisabile nella specie.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Rieti e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da in proprio e in qualità di Parte_1 erede di nei confronti di , , Persona_1 CP_1 CP_2
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti e liquidate in CP_1 CP_2 complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge;
pag. 6/7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 159/2023
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. ADOLFO CECCARINI Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.159 R.G.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 29 maggio 2025, vertente
TRA
in proprio e in qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1 domiciliato in Roma, presso lo Studio Legale dell'Avv.Giovanni Merla che, unitamente all'avv. Maria Luigia Santoni, lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E e , elettivamente domiciliati in Rieti, Vile Maraini n. CP_1 CP_2
68, presso lo Studio Legale dell'Avv.Fausto Emiliano Feliziani che, unitamente all'avv. Eleonora De Filippo, li rappresenta e difende come da procura in atti
Appellati
E
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in proprio e in qualità di erede di proponeva Parte_1 Persona_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022 che - a definizione del giudizio R.G. n. 1385/2013, dallo stesso proposto nei confronti di , , , , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e ed avente ad oggetto la domanda di usucapione del Controparte_6 CP_7 diritto di proprietà sulla porzione di fabbricato utilizzato a rimessa agricola identificato al NCEU del Comune di Leonessa con fg 114, particella 832 sub 1, categoria C/6 - respingeva la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti.
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte volesse così provvedere:
pag. 2/7 “Piaccia alla Corte Ecc.ma contrariis rejectis: Nel merito:– In accoglimento del proposto gravame e in totale riforma della sentenza impugnata accogliere la domanda e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 in proprio e quale erede a titolo universale del fratello, il de cuius Per_1
è divenuto proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione
[...] del seguente bene immobile: porzione di fabbricato ad uso rimessa agricola sito nel Comune di Leonessa, Frazione Cumulata, confinante con Strada comunale con proprietà e con altra proprietà del sig. Parte_2 censito in Catasto Fabbricati del Comune di Leonessa al Foglio Persona_1
114 part. 832 sub 1 (derivante dal frazionamento della particella 659) cat. C/6
Classe 12, mq. 231, rendita € 202,81; 2 – Ordinare all'Ufficio del Territorio in persona del Conservatore dei RR.II. di Rieti di trascrivere l'emananda sentenza con esonero dello stesso da ogni responsabilità; 3 – Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio, con gli accessori di legge”.
Si costituivano gli appellati e così concludendo: CP_1 CP_2
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, respingere in toto l'atto di appello contro cui si resiste in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto e non provato confermando integralmente la sentenza ex adverso impugnata con vittoria di spese, compensi e accessori”.
Rimanevano contumaci gli appellati , Controparte_3 CP_4 [...]
, e . CP_5 Controparte_6 CP_7
All'udienza collegiale del 29 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/7 L' appellante si duole dell'illegittimità ed erroneità della gravata sentenza per aver il giudicante di prime cure respinto la domanda di usucapione ultraventennale, per il periodo 1985-2013, in favore degli stessi della proprietà di porzione di fabbricato adibito a rimessa di mezzi agricoli, identificato al
NCEU del Comune di Leonessa con fg 114, particella 832 sub 1, categoria C/6 , di proprietà del genitore , nonostante le evidenze probatorie in atti Persona_2
- in particolare le acquisite prove testimoniali e documentali – deponessero per la declaratoria della sussistenza dei requisiti per il possesso utile ad usucapire il cespite de quo.
Assume l'odierno appellante di aver realizzato nel 1986 la rimessa de qua insieme al germano e al genitore (quest'ultimo Persona_1 Persona_2 proprietario esclusivo del manufatto e poi deceduto nel 2012) e di averla posseduta insieme al germano in via esclusiva, avendone essi soltanto Per_1 le chiavi di accesso;
produce in primo grado il testamento redatto da Per_2
in data 2004 e pubblicato alla data del decesso anno 2012, che
[...] disponeva in favore del figlio del solo lastrico solare della rimessa oggetto CP_4 di usucapione, ritenendo che da questo testamento di dovrebbe presumere che la rimessa de qua sarebbe stata di proprietà esclusiva di essi germani
In particolare, ritiene l'appellante, senza articolare specifici motivi di gravame, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere di nodale importanza, ai fini decisori, le sole prove assunte dai germani e , CP_1 CP_2 omettendo la giusta valutazione di quelle proposte dall'attore.
La doglianza è infondata e va respinta.
Secondo principio ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità: “Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità
pag. 4/7 incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. L'animus rem sibi habendi deve potersi esplicare nei confronti dell'intero bene e non su una porzione di esso, altrimenti, per definizione, verrebbe meno la stessa ratio giuridica posta a base dell'istituto dell'usucapione” (Cassazione civile sez. II, 16/03/2023, n.7630).
Nella specie, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, la Corte rileva che l'attore-appellante non ha ottemperato all'onere probatorio - particolarmente rigoroso in materia - circa la sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapire: in particolare, i testi e Testimone_1 Tes_2
, indifferenti, hanno deposto in maniera puntuale ed univoca
[...] confermando l'assunto dei germani odierni appellati e CP_1 CP_2
circa l' assenza di esclusività del possesso da parte del sulla
[...] Parte_1 porzione di fabbricato utilizzata per rimessa di mezzi e strumenti agricoli.
Confermano i testi che le chiavi del manufatto sarebbero restate in possesso del de cuius fino alla sua morte avvenuta nell'anno 2012, appese sul Persona_2 retro della porta d'ingresso della sua abitazione ed a continua e completa disposizione di tutti i figli per accedere alla rimessa, mentre quest'ultima sarebbe stata utilizzata dal , dai germani , e Persona_2 Pt_1 CP_1
nonchè dalla moglie di e madre degli stessi germani, essendo ivi CP_2 Per_2 ubicato anche un forno per la cottura del pane.
Significativa valenza assume anche il testamento redatto dal proprietario del manufatto oggetto di usucapione, , in data 2004 e pubblicato alla Persona_2 data del decesso anno 2012, che disponeva uti dominus in favore del figlio CP_4 del solo lastrico solare della rimessa oggetto di usucapione, lasciando dunque quest'ultima in comunione ereditaria indivisa fra gli altri germani.
Inammissibile infine è la produzione della scrittura privata di compravendita del manufatto de quo, stipulata nel 1994, allegata solo in sede di gravame e mai pag. 5/7 menzionata nel primo grado di giudizio (senza addurre alcuna motivazione circa il ritardo della produzione medesima e quindi di non aver potuto produrre prima il medesimo documento, per causa non imputabile) e in violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., divieto che prescinde da valutazioni circa l'indispensabilità del documento medesimo, requisito neppure ravvisabile nella specie.
La Corte ritiene per i suesposti motivi corretto ed immune da censura il decisum del Tribunale di Rieti e l'appello va integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore degli appellati costituiti, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da in proprio e in qualità di Parte_1 erede di nei confronti di , , Persona_1 CP_1 CP_2
, , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 523/2022;
[...]
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati costituiti e liquidate in CP_1 CP_2 complessivi €3.966,00, oltre accessori di legge;
pag. 6/7 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 7/7