Articolo 160 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 159Articolo 161
Versione
31 dicembre 2019
Art. 160.


Creditore di piu' coobbligati solidali

1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente