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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa De Carlo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.09.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da precluderle di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
1 Sotto tale profilo, il dott. TU nominato nella suddetta fase, dopo aver Persona_1 del tutto significativamente rilevato e chiarito che “…alla obiettività clinico-peritale la ricorrente non presenta significativi deficit sensoriali, motori o cognitivi, né dalla documentazione sanitaria esibita emergono patologie, attuali o configurantisi come esiti, tanto gravi da limitarne sensibilmente le autonomie. Infatti, dai referti oculistici presenti nel fascicolo telematico, il visus, pur ridotto, è funzionalmente conservato e non limita le autonomie motorie della ricorrente;
il laparocele epigastrico recidivato non determina, come noto, alcun significativo esito disabilitante;
quanto all'obesità, essa non cagiona una compressione delle autonomie motorie tale da rendere necessaria assistenza continuativa per la ricorrente. Di fatto, la prescrizione di deambulatore, peraltro non autorizzata dal competente ufficio protesi, non comporta automaticamente l'attestazione clinica della necessità di assistenza continuativa e dunque di accompagnamento, ma al contrario, come nel caso di specie, può rappresentare una garanzia di salvaguardia delle autonomie individuali, soprattutto in un individuo di età giovane”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “non sussistono tuttavia i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, stante l'esaustività dell'indagine espletata nella precedente fase. Né risulta allegata nuova documentazione sanitaria potenzialmente utile ad attestare un aggravamento delle condizioni di salute in termini tali da incidere in maniera significativa sul quadro patologico già scrutinato. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della TU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 18.09.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa De Carlo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 18.09.2024 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che l'assistibile risulta affetta da infermità che non sono tali da precluderle di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
1 Sotto tale profilo, il dott. TU nominato nella suddetta fase, dopo aver Persona_1 del tutto significativamente rilevato e chiarito che “…alla obiettività clinico-peritale la ricorrente non presenta significativi deficit sensoriali, motori o cognitivi, né dalla documentazione sanitaria esibita emergono patologie, attuali o configurantisi come esiti, tanto gravi da limitarne sensibilmente le autonomie. Infatti, dai referti oculistici presenti nel fascicolo telematico, il visus, pur ridotto, è funzionalmente conservato e non limita le autonomie motorie della ricorrente;
il laparocele epigastrico recidivato non determina, come noto, alcun significativo esito disabilitante;
quanto all'obesità, essa non cagiona una compressione delle autonomie motorie tale da rendere necessaria assistenza continuativa per la ricorrente. Di fatto, la prescrizione di deambulatore, peraltro non autorizzata dal competente ufficio protesi, non comporta automaticamente l'attestazione clinica della necessità di assistenza continuativa e dunque di accompagnamento, ma al contrario, come nel caso di specie, può rappresentare una garanzia di salvaguardia delle autonomie individuali, soprattutto in un individuo di età giovane”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “non sussistono tuttavia i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, stante l'esaustività dell'indagine espletata nella precedente fase. Né risulta allegata nuova documentazione sanitaria potenzialmente utile ad attestare un aggravamento delle condizioni di salute in termini tali da incidere in maniera significativa sul quadro patologico già scrutinato. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della TU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 18.09.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 12 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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