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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 811/2022 TRA CE AR avv. Buco, nato a [...] C.V. (CE) l'1.2.1988 e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmine Guarriello presso lo studio del quale elettivamente domicilia in S: AR C.V. alla Via Mazzocchi n. 109 OPPONENTE E I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti G. Tellone, L. Cuzzupoli, I. De Benedictis, E. Capasso, presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto OPPOSTO MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 1.2.2022, parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere avvocato iscritto all'albo nel 2017 e di essere stato in precedenza iscritto nel registro dei praticanti avvocati, deduceva di aver ricevuto, in data 24.12.2021 avviso di addebito n. 32820210003535376000 del 9.12.2021 da parte dell'I.N.P.S. di Caserta per il pagamento di complessivi
€ 461,89 a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Separata: Liberi Professionisti, relativi all'anno 2014. Parte ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la prescrizione del credito. Adiva dunque l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall'INPS per l'anno 2014 anche per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. Si costituiva tardivamente in data 24.3.2023 l'Inps, chiedendo il rigetto della domanda col favore delle spese. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la trattazione cd. scritta e concesso termine per lo scambio di note, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Preliminarmente, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è tempestiva essendo quest'ultimo atto impugnato entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
1 Prima di esaminare le questioni concernenti l'iscrizione alla gestione separata con riferimento alla annualità 2014, va fatta una premessa con riferimento ai presupposti dell'iscrizione alla cd. gestione separata. Giova premettere, al fine di una corretta comprensione della fattispecie in esame, che è soltanto a seguito della riforma dell'Ordinamento forense, con l. 247/2012, art. 21 co. 8, che “l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, rilevando ora il dato reddituale, se inferiore ad una data soglia, al solo fine del pagamento dei contributi minimi (secondo quanto previsto da apposito Regolamento della Cassa Forense). Ciò posto, l' art. 2 comma 26 legge 335/1995, della cui applicazione alla fattispecie concreta si controverte, sancisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”. Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”. Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo”. La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo. Secondo una tesi condivisa dal ricorrente l'espressione riguarderebbe qualsiasi tipo di contributo e quindi sia il contributo 'soggettivo', che dà diritto alle prestazioni previdenziali, che quello 'integrativo'. Così che, versando il lavoratore autonomo in una personale condizione che non imponga il versamento del primo tipo di contributo, ma solo quello 'integrativo', dovuto in ogni caso dall'iscritto all'albo, questi per ciò solo non sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata. Secondo l'INPS, di contro, sussiste e permane l'obbligo del versamento contributivo alla gestione separata per coloro che, non essendo soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa, per la loro particolare condizione, versano unicamente il contributo integrativo. Questo, infatti, ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico. A dirimere il suesposto dibattito ermeneutico, che pure ha interessato la giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, n. 30344 del 18.12.2017, che si è espressa in merito ad una fattispecie affatto analoga, sebbene con oggetto il mancato pagamento del contributo soggettivo ad Inarcassa. Nella specie i giudici di legittimità, prendendo l'abbrivio dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 2010, espressamente dichiarano che la genericità del sintagma 'versamento contributivo' non può per sé sola ostare alla distinzione tra contributo soggettivo ed integrativo;
“il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia 2 l'art. 2, co. 26, l. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (cfr. Cass. n. 30344/2017 cit.). Ciò poiché la finalità sottesa alla normativa di cui si controverte consiste nel garantire la 'copertura previdenziale' ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, ovvero perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi. Pertanto, con l'istituzione della gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della Cassa professionale, ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento. Il cd. contributo integrativo, infatti, pur rispondendo ad esigenze di natura previdenziale, consentendo alla Cassa di disporre di ulteriori entrate per far fronte alle prestazioni cui è tenuta, è tuttavia ripetibile dal professionista nei confronti del cliente, gravando dunque su soggetti estranei alla categoria di cui la Cassa è ente esponenziale. Esso, pertanto, non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. Ne consegue che il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso e ulteriore obbligo contributivo (rispetto al contributo integrativo), mediante il versamento alla gestione separata INPS, che in questa prospettiva assume una funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta nell'anno di riferimento. A tale orientamento ha dato seguito la recente pronuncia della Corte di legittimità n. 32167 del 12 dicembre del 2018, intervenuta con specifico riferimento alla posizione degli avvocati (a cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce del medesimo tenore: ex multis, risultano chiare le sentt. Cass. n. 32608/2018; Cass. n. 3799/2019). In tale ultima sentenza la Corte ha ribadito che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una 3 gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. A ben vedere, come precisato dalla recente sentenza della Cassazione, pocanzi richiamata (cfr. Corte di Cassazione 32167/2018) richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010,la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, I. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti ( I. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico- integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008). La citata sentenza della Suprema Corte - alla quale il giudicante ritiene di dare continuità - si è espressa sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo, fornendo una risposta positiva proprio in quanto “la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti”. Ad avviso della Suprema Corte, “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati”. A tale principio di “universalizzazione” della copertura assicurativa obbligatoria, dunque, consegue che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno 4 solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Su tali premesse la Suprema Corte ha poi esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della I. 335 del 1995 va inteso nel senso che" i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11". Ad avviso della Suprema Corte, la congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali. Dal punto di vista astratto, secondo la Suprema Corte, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. Pertanto, ha risolto tali ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata “perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine < versamento contributivo> senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione. Per tale ragione la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto ”. Ed invero, la norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 0 I. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Pertanto, continua la Suprema Corte “l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS”.
5 Fatta questa premessa di tipo metodologico, con riguardo alla iscrizione alla gestione separata relativa all'anno 2014 e al conseguente avviso di addebito parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione atteso che lo stesso all'epoca era mero praticante avvocato. Ciò posto, occorre rilevare che il principio di “universalizzazione della copertura assicurativa” obbligatoria si traduce nella regola per cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco e anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra Gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, che non è il caso di specie. Pertanto, pur svolgendo un'attività ascrivibile ad un albo professionale, il ricorrente era comunque tenuto ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS in forza dei principi prima indicati;
sempre che ovviamente, non fosse tenuto ad iscriversi alla Cassa Forense ed obbligato per questo al versamento del contributo soggettivo, eventualità questa che però non è stata dedotta né provata. Parte ricorrente eccepisce, invero, il difetto del requisito di abitualità nello svolgimento della professione forense, evidenziando che, per il periodo in esame – anno 2014 - in ogni modo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sarebbe escluso ai sensi dell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, che stabilisce l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 114/1998 solo qualora percepiscano un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00. Osserva il Giudice come l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente nel periodo oggetto di causa derivi dalla stessa regolamentazione dell'attività dell'avvocato a cui è precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa subordinata ed autonoma. Né il carattere non abituale dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente può desumersi, come sostenuto, dalla bassa redditività della stessa, posto che la percezione di redditi modesti non è indice dello svolgimento di un'attività di carattere saltuario ed occasionale. Quanto al mancato raggiungimento della soglia di euro 5.000,00, dall'esegesi della stessa norma contenuta nell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 e dalla lettura combinata dell'art. 22, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, come convertito dalla l. n. 111/2011, si inferisce come tale esenzione non riguardi i soggetti che, come gli avvocati, svolgono attività necessariamente caratterizzata dal requisito dell'abitualità in ragione della stessa regolamentazione normativa di tale genere di attività professionale, ma sia indirizzata specificatamente agli incaricati delle vendite a domicilio e ai lavoratori autonomi occasionali, per i quali la suddetta norma individua una sorta di presunzione di abitualità al superamento della percezione di una determinata soglia di reddito. Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che “non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alla peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167). Deve altresì rilevarsi come la questione dell'utilità del versamento contributivo de quo potrà porsi concretamente soltanto al momento del conseguimento dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso al trattamento pensionistico e come la valutazione di tale profilo si palesi, allo stato, del tutto ipotetica, non essendo possibile prevedere, in termini di certezza, quale sarà l'evoluzione lavorativa del ricorrente;
6 non può sottacersi, in ogni modo, come l'ordinamento previdenziale preveda, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'operatività degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della prestazione previdenziale integrativa al fine di valorizzare i versamenti effettuati a gestioni e/o casse diverse. Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, la pretesa contributiva avanzata dall'Inps appare dunque fondata. Fatta questa premessa di tipo metodologico, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione del credito. La questione sottoposta all'attenzione del giudicante invero attiene all'estinzione del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, per intervenuta prescrizione del credito. Sul punto, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ … 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito,da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, 7 dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)… la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”. Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel modello unico PF anno 2015, periodo d'imposta 2014, - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione
– possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la
8 compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. Ciò premesso, relativamente all'anno 2014, la proroga prevista dal DPCM 9.6.2015 pubblicato su G.U. n. 134 del 12 giugno 2015 trova applicazione per il ricorrente. In particolare, si riporta il contenuto di tale decreto il quale così dispone:
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.” Orbene, nel caso di specie l'AVA impugnato è stato notificato il 24.12.2020. E' indubbio che tale notifica è priva di efficacia interruttiva essendo la prescrizione già decorsa. Infatti, nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente per le ragioni sopra espresse. Né può tenersi conto degli atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'INPS annovera l'avviso bonario, essendosi l'Istituto tardivamente costituito in giudizio. Conseguentemente, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente per i contributi inerenti la gestione separata dell'anno 2014 per intervenuta prescrizione. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della sola eccezione di prescrizione, sono integralmente compensate tra le parti. Pertanto, alcun termine di prescrizione risulta maturato e risultano dovuti i contributi, relativi alla gestione separata anno 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Inps per i contributi richiesti, a titolo di gestione separata, per l'anno 2014 con l'avviso di addebito impugnato n. 32820210003535376000;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 499,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge. Santa AR Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai difensori costituiti.
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
10
€ 461,89 a titolo di omesso versamento dei contributi Inps per Gestione Separata: Liberi Professionisti, relativi all'anno 2014. Parte ricorrente eccepiva, tra gli altri motivi, la prescrizione del credito. Adiva dunque l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall'INPS per l'anno 2014 anche per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa. Si costituiva tardivamente in data 24.3.2023 l'Inps, chiedendo il rigetto della domanda col favore delle spese. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la trattazione cd. scritta e concesso termine per lo scambio di note, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Preliminarmente, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, per motivi attinenti al merito della pretesa creditoria, è tempestiva essendo quest'ultimo atto impugnato entro il termine di 40 giorni di cui al D.lgs. 46/99.
1 Prima di esaminare le questioni concernenti l'iscrizione alla gestione separata con riferimento alla annualità 2014, va fatta una premessa con riferimento ai presupposti dell'iscrizione alla cd. gestione separata. Giova premettere, al fine di una corretta comprensione della fattispecie in esame, che è soltanto a seguito della riforma dell'Ordinamento forense, con l. 247/2012, art. 21 co. 8, che “l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, rilevando ora il dato reddituale, se inferiore ad una data soglia, al solo fine del pagamento dei contributi minimi (secondo quanto previsto da apposito Regolamento della Cassa Forense). Ciò posto, l' art. 2 comma 26 legge 335/1995, della cui applicazione alla fattispecie concreta si controverte, sancisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [...]”. Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]”. Tanto premesso, occorre stabilire quale significato debba attribuirsi all'espressione “attività non soggette al versamento contributivo”. La disposizione di legge individua due categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata: quelli non tenuti all'iscrizione in un albo o elenco professionale;
quelli che, in base agli statuti degli enti di previdenza di categoria, non siano obbligati al versamento contributivo. Secondo una tesi condivisa dal ricorrente l'espressione riguarderebbe qualsiasi tipo di contributo e quindi sia il contributo 'soggettivo', che dà diritto alle prestazioni previdenziali, che quello 'integrativo'. Così che, versando il lavoratore autonomo in una personale condizione che non imponga il versamento del primo tipo di contributo, ma solo quello 'integrativo', dovuto in ogni caso dall'iscritto all'albo, questi per ciò solo non sarebbe tenuto ad iscriversi alla gestione separata. Secondo l'INPS, di contro, sussiste e permane l'obbligo del versamento contributivo alla gestione separata per coloro che, non essendo soggetti all'obbligo di iscrizione alla Cassa, per la loro particolare condizione, versano unicamente il contributo integrativo. Questo, infatti, ha finalità esclusivamente solidaristiche, realizzando scopi previdenziali diversi dalla maturazione del trattamento pensionistico. A dirimere il suesposto dibattito ermeneutico, che pure ha interessato la giurisprudenza di merito, è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte, n. 30344 del 18.12.2017, che si è espressa in merito ad una fattispecie affatto analoga, sebbene con oggetto il mancato pagamento del contributo soggettivo ad Inarcassa. Nella specie i giudici di legittimità, prendendo l'abbrivio dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 3240 del 2010, espressamente dichiarano che la genericità del sintagma 'versamento contributivo' non può per sé sola ostare alla distinzione tra contributo soggettivo ed integrativo;
“il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia 2 l'art. 2, co. 26, l. 335/1995, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale” (cfr. Cass. n. 30344/2017 cit.). Ciò poiché la finalità sottesa alla normativa di cui si controverte consiste nel garantire la 'copertura previdenziale' ai lavoratori autonomi che ne fossero privi fino a quel momento: o in ragione del tipo di attività, non subordinata all'iscrizione ad un albo professionale, ovvero perché, pur svolgendo un'attività soggetta alla predetta iscrizione, questa non implichi, per statuto dell'istituzione previdenziale privata, anche il versamento di contributi in favore della Cassa, che provvede alla copertura previdenziale attraverso il versamento dei contributi soggettivi. Pertanto, con l'istituzione della gestione separata si è voluto dare copertura previdenziale all'attività professionale, svolta anche in forma non esclusiva, ma abituale, per la quale - per quanto interessa in questa sede - è prevista in via generale la copertura previdenziale della Cassa professionale, ma della quale tuttavia non possono beneficiare quei professionisti che non abbiano raggiunto i limiti di reddito previsti da statuto e ordinamento. Il cd. contributo integrativo, infatti, pur rispondendo ad esigenze di natura previdenziale, consentendo alla Cassa di disporre di ulteriori entrate per far fronte alle prestazioni cui è tenuta, è tuttavia ripetibile dal professionista nei confronti del cliente, gravando dunque su soggetti estranei alla categoria di cui la Cassa è ente esponenziale. Esso, pertanto, non determina la costituzione di alcuna posizione previdenziale in favore del lavoratore autonomo. Ne consegue che il reddito, comunque prodotto con l'attività di lavoro autonomo, va assoggettato a diverso e ulteriore obbligo contributivo (rispetto al contributo integrativo), mediante il versamento alla gestione separata INPS, che in questa prospettiva assume una funzione residuale, essendo l'unica forma di copertura previdenziale per l'attività svolta nell'anno di riferimento. A tale orientamento ha dato seguito la recente pronuncia della Corte di legittimità n. 32167 del 12 dicembre del 2018, intervenuta con specifico riferimento alla posizione degli avvocati (a cui hanno fatto seguito ulteriori pronunce del medesimo tenore: ex multis, risultano chiare le sentt. Cass. n. 32608/2018; Cass. n. 3799/2019). In tale ultima sentenza la Corte ha ribadito che le questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dalle precedenti pronunce nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica e per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione in base alla quale la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una 3 gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. A ben vedere, come precisato dalla recente sentenza della Cassazione, pocanzi richiamata (cfr. Corte di Cassazione 32167/2018) richiamata la decisione delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010,la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del 1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in I. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, I. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 ) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti ( I. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico- integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008). La citata sentenza della Suprema Corte - alla quale il giudicante ritiene di dare continuità - si è espressa sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo, fornendo una risposta positiva proprio in quanto “la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti”. Ad avviso della Suprema Corte, “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati”. A tale principio di “universalizzazione” della copertura assicurativa obbligatoria, dunque, consegue che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Detto obbligo viene meno 4 solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Su tali premesse la Suprema Corte ha poi esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della I. 335 del 1995 va inteso nel senso che" i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11". Ad avviso della Suprema Corte, la congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali. Dal punto di vista astratto, secondo la Suprema Corte, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato. Pertanto, ha risolto tali ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata “perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine < versamento contributivo> senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione
5 Fatta questa premessa di tipo metodologico, con riguardo alla iscrizione alla gestione separata relativa all'anno 2014 e al conseguente avviso di addebito parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione atteso che lo stesso all'epoca era mero praticante avvocato. Ciò posto, occorre rilevare che il principio di “universalizzazione della copertura assicurativa” obbligatoria si traduce nella regola per cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (seppur non esclusivo), ma anche occasionale (oltre un certo limite monetario) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o a un elenco e anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra Gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento, che non è il caso di specie. Pertanto, pur svolgendo un'attività ascrivibile ad un albo professionale, il ricorrente era comunque tenuto ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS in forza dei principi prima indicati;
sempre che ovviamente, non fosse tenuto ad iscriversi alla Cassa Forense ed obbligato per questo al versamento del contributo soggettivo, eventualità questa che però non è stata dedotta né provata. Parte ricorrente eccepisce, invero, il difetto del requisito di abitualità nello svolgimento della professione forense, evidenziando che, per il periodo in esame – anno 2014 - in ogni modo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sarebbe escluso ai sensi dell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, che stabilisce l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 114/1998 solo qualora percepiscano un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00. Osserva il Giudice come l'abitualità dell'attività professionale del ricorrente nel periodo oggetto di causa derivi dalla stessa regolamentazione dell'attività dell'avvocato a cui è precluso lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa subordinata ed autonoma. Né il carattere non abituale dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente può desumersi, come sostenuto, dalla bassa redditività della stessa, posto che la percezione di redditi modesti non è indice dello svolgimento di un'attività di carattere saltuario ed occasionale. Quanto al mancato raggiungimento della soglia di euro 5.000,00, dall'esegesi della stessa norma contenuta nell'art. 44, secondo comma, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003 e dalla lettura combinata dell'art. 22, comma 26, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, come convertito dalla l. n. 111/2011, si inferisce come tale esenzione non riguardi i soggetti che, come gli avvocati, svolgono attività necessariamente caratterizzata dal requisito dell'abitualità in ragione della stessa regolamentazione normativa di tale genere di attività professionale, ma sia indirizzata specificatamente agli incaricati delle vendite a domicilio e ai lavoratori autonomi occasionali, per i quali la suddetta norma individua una sorta di presunzione di abitualità al superamento della percezione di una determinata soglia di reddito. Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che “non può confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione Separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alla peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167). Deve altresì rilevarsi come la questione dell'utilità del versamento contributivo de quo potrà porsi concretamente soltanto al momento del conseguimento dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso al trattamento pensionistico e come la valutazione di tale profilo si palesi, allo stato, del tutto ipotetica, non essendo possibile prevedere, in termini di certezza, quale sarà l'evoluzione lavorativa del ricorrente;
6 non può sottacersi, in ogni modo, come l'ordinamento previdenziale preveda, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, l'operatività degli istituti della ricongiunzione, della totalizzazione e della prestazione previdenziale integrativa al fine di valorizzare i versamenti effettuati a gestioni e/o casse diverse. Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, la pretesa contributiva avanzata dall'Inps appare dunque fondata. Fatta questa premessa di tipo metodologico, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di prescrizione del credito. La questione sottoposta all'attenzione del giudicante invero attiene all'estinzione del diritto dell'Inps alla riscossione dei contributi derivanti dalla suddetta iscrizione, per intervenuta prescrizione del credito. Sul punto, questo giudice ritiene doversi stabilire la decorrenza della prescrizione nel termine di pagamento del saldo e non nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa;
ciò, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 27950 del 31.10.2018, di cui si riportano i punti salienti della motivazione: “ … 3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (cfr. Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054)…omissis… 3.5 La fondatezza dei primi due motivi sollecita evidentemente il ragionamento, cui non a caso si estendono le difese dello stesso ricorrente, in ordine alla rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la Gestione Separata (c.d. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) e ciò non tanto sotto il già menzionato profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, su cui appunto si soffermano le argomentazioni del Bruzzone, della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941 n. 8 c.c.). Sul punto, le difese in ordine all'assenza di allegazione nei gradi di merito,da parte dell'ente previdenziale, di una condotta dolosa di occultamento non hanno pregio, 7 dovendosi condividere l'orientamento per cui «l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice» (Cass. 30 settembre 2016, n. 19567)… la questione qui in esame resta assorbita e come tale rimessa alle valutazioni del giudice cui, nei termini di seguito specificati, viene rinviata la causa”. Ebbene, non sussiste dubbio circa il fatto che l'unico momento di insorgenza del debito contributivo sia rappresentato dalla produzione del reddito e che l'esigibilità del corrispondente credito da parte dell'INPS e, di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione, sia subordinata alla maturazione del termine di pagamento, normativamente predeterminato;
ciò, senza che, nel caso de quo, alla presentazione della dichiarazione dei redditi possa assegnarsi efficacia interruttiva, siccome priva del contenuto di atto di ricognizione del debito contributivo. Infatti, come ammesso dal medesimo ente impositore, pur avendo il ricorrente - nel modello unico PF anno 2015, periodo d'imposta 2014, - dichiarato proventi, non aveva altresì compilato il quadro RR sezione II, riepilogativo della contribuzione previdenziale versata. Pertanto, in presenza di tale omissione, non è ravvisabile alcuna dichiarazione di scienza del contribuente, tale da potersi affermare la sussistenza dell'effetto interruttivo proprio della ricognizione del debito. Tantomeno, può ritenersi ricorrere l'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., che non è stato affatto riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27950 del 31.10.2018, la quale ha, invece, ritenuto la questione assorbita, rimandandola al primo giudice e si è pronunziata esclusivamente sul tema della rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di sospensione della prescrizione. Ebbene, non ignora questo giudice l'orientamento espresso sul punto dalla successiva e recentissima pronunzia della Suprema Corte, ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, secondo cui: “In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)”, ma non lo ritiene condivisibile per le motivazioni di seguito espresse ed alla luce del ragionamento già sviluppato con la sentenza n. 27950/2018 sopra citata. Un distinguo è fondamentale tra l'ipotesi di omessa compilazione del solo quadro RR del modello relativo ai contributi versati e quella di omessa compilazione, altresì, del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti o professioni. Deve, infatti, escludersi che nella prima ipotesi ricorra il dolo dell'occultamento del debito, proprio in considerazione del fatto che il presupposto costitutivo del debito contributivo - ovverosia la produzione di un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e non assoggettato ad altre forme di contribuzione – non è occultato, ma al contrario è oggetto esplicito della dichiarazione dei redditi. E' irragionevole, allora, pensare che l'omessa compilazione del quadro RR – in presenza della contestuale confessione del reddito, dichiarato nell'apposito quadro della medesima dichiarazione
– possa integrare doloso occultamento del debito contributivo. All'opposto, la circostanza dell'aver dichiarato il reddito costituisce elemento idoneo a far escludere, in radice, che si possa configurare nel dichiarante l'intenzione di occultare il debito che dallo stesso deriva e rende, invece, palese la buona fede del contribuente, ignaro degli effetti, in termini contributivi, conseguenti alla produzione di tale reddito. Diversa, invece, l'ipotesi in cui il contribuente non solo abbia omesso la compilazione del quadro RR, ma abbia più a monte occultato il presupposto della predetta obbligazione contributiva, omettendo la
8 compilazione del quadro dedicato ai Redditi da lavoro autonomo;
infatti, siffatta omissione potrebbe configurarsi come dolosa, laddove preordinata all'evasione contributiva. Tutto ciò osservato, va rilevato come il termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione separata coincide con quello fissato ai fini fiscali (v. art. 2, comma29, L. 335/1995) e deve essere effettuato a saldo degli eventuali acconti versati nell'anno precedente. Va rilevato, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali. Ciò premesso, relativamente all'anno 2014, la proroga prevista dal DPCM 9.6.2015 pubblicato su G.U. n. 134 del 12 giugno 2015 trova applicazione per il ricorrente. In particolare, si riporta il contenuto di tale decreto il quale così dispone:
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il giorno 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilita' dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche a quelli che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.” Orbene, nel caso di specie l'AVA impugnato è stato notificato il 24.12.2020. E' indubbio che tale notifica è priva di efficacia interruttiva essendo la prescrizione già decorsa. Infatti, nessun effetto, né interruttivo né sospensivo della prescrizione, può riconoscersi alla dichiarazione dei redditi presentata dalla ricorrente per le ragioni sopra espresse. Né può tenersi conto degli atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'INPS annovera l'avviso bonario, essendosi l'Istituto tardivamente costituito in giudizio. Conseguentemente, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente per i contributi inerenti la gestione separata dell'anno 2014 per intervenuta prescrizione. Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della sola eccezione di prescrizione, sono integralmente compensate tra le parti. Pertanto, alcun termine di prescrizione risulta maturato e risultano dovuti i contributi, relativi alla gestione separata anno 2014. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie l'opposizione, per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle sanzioni applicate dall'Inps per i contributi richiesti, a titolo di gestione separata, per l'anno 2014 con l'avviso di addebito impugnato n. 32820210003535376000;
2) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in € 499,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge. Santa AR Capua Vetere, 2.4.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai difensori costituiti.
Il Giudice
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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