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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TROBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Milano alla via Santa Eufemia n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Proscia, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(p. iva ), in persona CO P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bisceglie in Via Nicola Consiglio n. 4/B rappresentata e difesa dagli Avv.ti Onofrio Musco, Giovanni Bruni e Valentina Cosmai, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come precisate all'udienza del 22.5.2025):
Attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, specificando di insistere sul riconoscimento degli interessi moratori e rimettendosi alla valutazione del Giudice limitatamente al danno accessorio da mancato guadagno riportato nel capo sub. c delle conclusioni dell'atto di citazione.”; Convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2022 l' ha convenuto in Pt_1 Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale l'impresa individuale , CO
al fine di ivi sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita di merci intercorso tra le parti, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di
€.8.000,00, già corrisposta dall'attrice a titolo di acconto, oltre che al risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ad €.7.330,86 o alla minor misura ritenuta di giustizia.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a sostegno della propria domanda: a) che l' Pt_1
aveva ordinato dalla convenuta l'acquisto di circa n. 669 paia di scarpe “sneakers” per la stagione primavera-estate 2022 (in sigla “SS2022”, “spring-summer”) per la somma complessiva di
€.26.436,20, giusta conferma d'ordine e fattura proforma n. 7 del 7.07.2021, provvedendo altresì a corrispondere in data 16.7.2021 la somma di €.8.000,00 a titolo di acconto;
b) che la consegna della merce era prevista nel febbraio 2022, onde nel mese di maggio 2022 il sig. , rappresentante Parte_2
di aveva contestato per e-mail il ritardo alla convenuta ed aveva richiesto la Parte_1
restituzione dell'acconto già versato, mentre la aveva dapprima offerto di corrispondere il CP_1
60% della merce, non riscontrando ulteriormente le comunicazioni dell'attrice e poi proposto di annullare l'ordine trattenendo il 50% dell'acconto e imputando l'altra parte ad acconto su un successivo ordine invernale;
c) che soltanto il 19 luglio 2022 la aveva riferito che la merce CP_1 era disponibile al ritiro, ma in realtà non aveva mai offerto in consegna la stessa all'acquirente; d) che, pertanto, alla luce del grave inadempimento, doveva esser dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna restitutoria della somma pari ad €.8.000,00, oltre interessi moratori con decorrenza dal 24.06.2022 al soddisfo;
e) che, infine, l'inadempimento avrebbe determinato un danno da mancata vendita e mancato guadagno in capo a quantificabile nella misura del Pt_1
30% (trenta percento) del prezzo dell'operazione e dunque nella misura pari ad €.7.330,86.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, prospettazione e conclusione, così provvedere: in via principale, nel merito a) Accertare e dichiarare, per i motivi enucleati nella narrativa e nelle sezioni “A” e “B” del Diritto del presente atto, l'inadempimento contrattuale grave ed importante di , in CO
persona del proprio legale rappresentante p.t. e per l'effetto dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., risolto il contratto di vendita di merci di cui all'ordine e alla fattura proforma n. 7 del 7.7.2021 (cfr. docc. 1 e 2); b) per l'effetto, condannare CO
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di
[...]
€.8.000,00 (euro ottomila/00), in favore di in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., oltre interessi moratori dal giorno 24.6.2022 al soddisfo;
c) accertare il danno accessorio da mancato guadagno ex art. 1223 c.c. patito da quale conseguenza Parte_1
diretta ed immediata dell'inadempimento contrattuale della Convenuta e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.7.330,86 (euro settemilatrecentotrenta/86) (30% di €.24.436,20) o di quella minor misura che risulterà di giustizia, per i motivi esposti nella narrativa e nella sezione “C” del Diritto del presente atto.”.
Con comparsa del 19.1.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, deducendo ed eccependo, in sintesi: a) che le parti non avevano concordato alcun termine per la consegna della merce;
b) che la convenuta si era rivolta alla fornitrice
[...] per l'acquisto della merce ordinata dall'attrice, concordando due differenti termini CP_2
indicativi per la consegna per il 01.02.2022 ed il 01.03.2022, ma la società fornitrice Controparte_2
non aveva consegnato la merce nel termine indicato “per difficoltà legate al mercato e all'approvvigionamento di materie prime che negli anni 2021 e 2022 hanno di fatto ostacolato e rallentato tutte le attività produttive”; c) che l'attrice, conscia dei predetti termini, aveva deciso arbitrariamente di annullare l'ordine in data 02.05.2022 ed aveva deciso di recedere dall'accordo nonostante la convenuta avesse comunicato il giorno seguente “la disponibilità della merce ed in particolare di una parte (60%) a maggio e di un'altra (40%) a giugno”; d) che, dunque, alcun inadempimento era imputabile alla convenuta, la quale era altresì legittimata a “trattenere l'acconto a titolo di penale per i danni causati da controparte” in forza dell'annullamento dell'ordine.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) In via principale, rigettare le richieste di parte attrice in quanto giuridicamente infondate per le motivazioni esposte in narrativa;
2) In ogni caso, col favore di spese processuali, compensi di avvocato, e rimborso degli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
Con ordinanza del 25.1.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
(“restituzione in favore dell'attrice dell'importo di euro 8.000,00; rinuncia alla domanda risarcitoria da lucro cessante;
riconoscimento in favore dell'attrice di un importo a titolo di ristoro parziale delle spese di lite pari ad euro 1.500,00 oltre accessori.”), accettata dalla convenuta e rifiutata dalla parte attrice.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 22.5.2025, previa precisazione dele conclusioni nel senso riportato in intestazione e discussione orale ad opera delle parti, il Tribunale ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
---------
La domanda attorea può essere accolta soltanto in parte, per le ragioni di seguito esposte.
1. La domanda di risoluzione.
Giova premettere che, nel caso di specie, non è in discussione, tra le parti (oltre che risultare documentalmente) il rapporto di vendita tra le stesse intercorso, inquadrabile in una vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.), relativo alla fornitura di merci (“sneakers”) che la convenuta, quale
“grossista”-venditore, ha ordinato dal produttore , su richiesta dell'acquirente CP_2 [...]
(cfr., sul punto, docc. 1, 2 fasc. parte attrice). Risulta altresì comprovato Parte_1 documentalmente il corrispettivo pattuito per la vendita, pari ad euro 26.436,20, nonché l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, di una somma pari ad euro 8.000,00 a titolo di “deposito”
(cfr. doc. 3 e 4 fasc. attrice).
Oggetto di contesa tra le parti, viceversa, è la scadenza dell'obbligazione (id est: del termine per la consegna) e, quindi, in buona sostanza, la sussistenza di un inadempimento a carico del venditore.
Al riguardo, deve ritenersi sussistente il detto inadempimento, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale formulata dall'attrice, in quanto:
a) dagli atti di causa appare emergere che la convenuta avesse pattuito con il fornitore dei termini di consegna (1.2.2022 e 1.3.2022) e che l'attrice fosse a conoscenza di tali termini, giacché v'è prova documentale del fatto che la ebbe ad inviare alla copia CP_1 Pt_1 dell'ordine effettuato (cfr. email in atti, fasc. attrice); onde tali termini, seppur non vincolanti strictu sensu tra le parti in causa, costituiscono pur sempre un parametro chiaro di riferimento per individuare la volontà delle parti e, soprattutto, l'interesse creditorio ad ottenere la consegna dei beni in quel periodo;
b) che, tale volontà e tale interesse emergono altresì dal fatto che la merce venduta faceva parte della “stagione SS2022”, che come ha riferito l'attrice, senza che la convenuta contestasse alcunché sul punto, sta per “spring summer 2022” (primavera-estate 2022), onde anche un'interpretazione secondo buona fede del contratto conduce necessariamente ad individuare un termine di consegna antecedente all'inizio della stagione primaverile, altrimenti ravvisandosi una prestazione inidonea, ex ante, a soddisfare l'interesse creditorio, con possibile rilievo in termini di difetto di causa contrattuale;
c) che inoltre, più in generale, anche in caso di mancata pattuizione di un termine per l'adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione (art. 1183 cod. civ.) e in ogni caso la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c'è affatto, sicché la mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere ben può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (art. 1183 c.c. cit.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui, e dovendo valutarsi, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, se sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. Civ. n. 14243 del
08/07/2020; n. 19414/2010): onde, nel caso di specie, deve senza dubbio ritenersi superata la normale tollerabilità, tenendo conto della data di conclusione dell'ordine, della natura dell'affare (merce per primavera-estate) e del tempo trascorso;
d) che, ad ogni modo, la convenuta non ha dimostrato – come era suo onere fare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di aver ricevuto la merce in consegna dal fornitore e di averla quindi consegnata all'acquirente, con ciò avendo violato le obbligazioni gravanti sul venditore ex artt. 1476-1477 cod. civ.; né ha dimostrato che il ritardo era dipeso da causa a sé non imputabile, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di “difficoltà legate all'approvvigionamento di materie prime” da parte del fornitore;
e) ed anzi, vi è prova che, pur a fronte di specifiche richieste provenienti dall'acquirente, la convenuta ha tenuto una condotta contrattuale del tutto ambigua, dapprima dichiarando che la merce sarebbe stata disponibile per il 60% a maggio (non indicando quando) e per il
40% a giugno e poi, a fronte di immediata richiesta di chiarimenti in ordine alla specificazione degli articoli in arrivo a maggio, restare del tutto silente (cfr. scambio di mail in atti, all. fasc. attrice); ed ancora, successivamente in data 7.6.2022 proponendo la restituzione del 50% dell'acconto e l'imputazione dell'altra metà sull'ordine autunno- inverno, salvo non corrispondere nemmeno la prima somma in favore dell'attrice; per poi sostenere, soltanto in data 19.7.2022, che la merce era “in giacenza da settimane” e che la convenuta era pronta “a mandare proforma per il ritiro” ( fattura pro forma che, tuttavia, non risulta mai inviata, diversamente da quanto annunciato e da quanto era accaduto in occasione dell'acconto).
Dagli elementi sopra esposti – ed anche tenuto conto dell'avvenuta immotivata ritenzione dell'acconto corrisposto dall'acquirente attrice – deriva la qualificazione della condotta del venditore come inadempimento di grave importanza ex art. 1455 cod. civ., idoneo come tale a determinare la risoluzione contrattuale.
2. La domanda restitutoria.
All'accoglimento della domanda di risoluzione da inadempimento consegue, in virtù dell'effetto recuperatorio determinato dalla caducazione ex tunc del rapporto negoziale (cfr. l'art. 1458 c.c.), anche l'accoglimento della connessa domanda restitutoria dell'importo percepito a titolo di acconto/deposito, pari a complessivi euro 8.000,00.
Su tale importo possono esser riconosciuti gli interessi legali – trattandosi di un debito pecuniario di valuta – ma gli stessi, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo, decorreranno non già dal momento del pagamento, ma dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per tale intendendosi anche la messa in mora (cfr. Cassazione civile, sez. III , 04/08/2021, n. 222009) in assenza di prova della mala fede dell'accipiens e dovendo presumersi la sua buona fede soggettiva
(cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n. 23448). Con decorrenza, dunque, dal 24.6.2022.
3. La domanda risarcitoria
Deve essere respinta, infine, la domanda risarcitoria del danno da lucro cessante
“quantificabile nella misura del 30% (trenta percento) del prezzo dell'operazione”, essendo il danno del tutto sfornito del minimo supporto allegatorio, prima che probatorio, in ordine alla sussistenza del pregiudizio (dimostrabile, anche avvalendosi della logica presuntiva, ad esempio, dimostrando la consistenza dei propri canali di vendita, le percentuali di guadagno in analoghi periodi su prodotti similari, eventuali cali di fatturato, etc.), potendo il potere equitativo soccorrere soltanto a fronte di un danno dimostrato nell' “an”, la cui quantificazione sia difficile per cause non imputabili al danneggiato e non per sopperire ad un difetto di allegazione e prova del danno.
4. Le spese di lite Le spese di lite seguono in parte la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 sulla base della somma richiesta in conseguenza della risoluzione, ex art. 14 c.p.c.) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio, dei medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, stante l'assenza della fase istruttoria. Le spese della fase decisoria, viceversa, devono esser poste a carico della parte attrice, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, 2° inciso, c.p.c., avendo la stessa parte rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa sostanzialmente coincidente con il quantum riconosciuto in sentenza. Anch'esse sono riconosciute sui valori medi ridotti del 50%, tenendo conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della modalità decisoria semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie in parte la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti e condanna la CO
alla restituzione in favore della somma pari ad Euro 8.000,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, già detratte quelle dovute da quest'ultima per la fase decisoria, per quanto osservato in motivazione, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1.685,00 per compenso al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge;
Così deciso in Trani il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TROBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 - CONTENZIOSO CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Claudio Di Giacinto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Milano alla via Santa Eufemia n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Proscia, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- ATTRICE
Contro
(p. iva ), in persona CO P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bisceglie in Via Nicola Consiglio n. 4/B rappresentata e difesa dagli Avv.ti Onofrio Musco, Giovanni Bruni e Valentina Cosmai, giusta procura allegata su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- CONVENUTA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti (come precisate all'udienza del 22.5.2025):
Attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, specificando di insistere sul riconoscimento degli interessi moratori e rimettendosi alla valutazione del Giudice limitatamente al danno accessorio da mancato guadagno riportato nel capo sub. c delle conclusioni dell'atto di citazione.”; Convenuta: “si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2022 l' ha convenuto in Pt_1 Parte_1
giudizio innanzi a codesto Tribunale l'impresa individuale , CO
al fine di ivi sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita di merci intercorso tra le parti, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di
€.8.000,00, già corrisposta dall'attrice a titolo di acconto, oltre che al risarcimento del danno da mancato guadagno, pari ad €.7.330,86 o alla minor misura ritenuta di giustizia.
Ha dedotto, in estrema sintesi, l'attrice, a sostegno della propria domanda: a) che l' Pt_1
aveva ordinato dalla convenuta l'acquisto di circa n. 669 paia di scarpe “sneakers” per la stagione primavera-estate 2022 (in sigla “SS2022”, “spring-summer”) per la somma complessiva di
€.26.436,20, giusta conferma d'ordine e fattura proforma n. 7 del 7.07.2021, provvedendo altresì a corrispondere in data 16.7.2021 la somma di €.8.000,00 a titolo di acconto;
b) che la consegna della merce era prevista nel febbraio 2022, onde nel mese di maggio 2022 il sig. , rappresentante Parte_2
di aveva contestato per e-mail il ritardo alla convenuta ed aveva richiesto la Parte_1
restituzione dell'acconto già versato, mentre la aveva dapprima offerto di corrispondere il CP_1
60% della merce, non riscontrando ulteriormente le comunicazioni dell'attrice e poi proposto di annullare l'ordine trattenendo il 50% dell'acconto e imputando l'altra parte ad acconto su un successivo ordine invernale;
c) che soltanto il 19 luglio 2022 la aveva riferito che la merce CP_1 era disponibile al ritiro, ma in realtà non aveva mai offerto in consegna la stessa all'acquirente; d) che, pertanto, alla luce del grave inadempimento, doveva esser dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna restitutoria della somma pari ad €.8.000,00, oltre interessi moratori con decorrenza dal 24.06.2022 al soddisfo;
e) che, infine, l'inadempimento avrebbe determinato un danno da mancata vendita e mancato guadagno in capo a quantificabile nella misura del Pt_1
30% (trenta percento) del prezzo dell'operazione e dunque nella misura pari ad €.7.330,86.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, prospettazione e conclusione, così provvedere: in via principale, nel merito a) Accertare e dichiarare, per i motivi enucleati nella narrativa e nelle sezioni “A” e “B” del Diritto del presente atto, l'inadempimento contrattuale grave ed importante di , in CO
persona del proprio legale rappresentante p.t. e per l'effetto dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., risolto il contratto di vendita di merci di cui all'ordine e alla fattura proforma n. 7 del 7.7.2021 (cfr. docc. 1 e 2); b) per l'effetto, condannare CO
, in persona del proprio legale rappresentante p.t., alla restituzione della somma di
[...]
€.8.000,00 (euro ottomila/00), in favore di in persona del proprio legale Parte_1
rappresentante p.t., oltre interessi moratori dal giorno 24.6.2022 al soddisfo;
c) accertare il danno accessorio da mancato guadagno ex art. 1223 c.c. patito da quale conseguenza Parte_1
diretta ed immediata dell'inadempimento contrattuale della Convenuta e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.7.330,86 (euro settemilatrecentotrenta/86) (30% di €.24.436,20) o di quella minor misura che risulterà di giustizia, per i motivi esposti nella narrativa e nella sezione “C” del Diritto del presente atto.”.
Con comparsa del 19.1.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, invocando il rigetto dell'avversa domanda, deducendo ed eccependo, in sintesi: a) che le parti non avevano concordato alcun termine per la consegna della merce;
b) che la convenuta si era rivolta alla fornitrice
[...] per l'acquisto della merce ordinata dall'attrice, concordando due differenti termini CP_2
indicativi per la consegna per il 01.02.2022 ed il 01.03.2022, ma la società fornitrice Controparte_2
non aveva consegnato la merce nel termine indicato “per difficoltà legate al mercato e all'approvvigionamento di materie prime che negli anni 2021 e 2022 hanno di fatto ostacolato e rallentato tutte le attività produttive”; c) che l'attrice, conscia dei predetti termini, aveva deciso arbitrariamente di annullare l'ordine in data 02.05.2022 ed aveva deciso di recedere dall'accordo nonostante la convenuta avesse comunicato il giorno seguente “la disponibilità della merce ed in particolare di una parte (60%) a maggio e di un'altra (40%) a giugno”; d) che, dunque, alcun inadempimento era imputabile alla convenuta, la quale era altresì legittimata a “trattenere l'acconto a titolo di penale per i danni causati da controparte” in forza dell'annullamento dell'ordine.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) In via principale, rigettare le richieste di parte attrice in quanto giuridicamente infondate per le motivazioni esposte in narrativa;
2) In ogni caso, col favore di spese processuali, compensi di avvocato, e rimborso degli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge”.
Con ordinanza del 25.1.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
(“restituzione in favore dell'attrice dell'importo di euro 8.000,00; rinuncia alla domanda risarcitoria da lucro cessante;
riconoscimento in favore dell'attrice di un importo a titolo di ristoro parziale delle spese di lite pari ad euro 1.500,00 oltre accessori.”), accettata dalla convenuta e rifiutata dalla parte attrice.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e all'udienza del 22.5.2025, previa precisazione dele conclusioni nel senso riportato in intestazione e discussione orale ad opera delle parti, il Tribunale ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
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La domanda attorea può essere accolta soltanto in parte, per le ragioni di seguito esposte.
1. La domanda di risoluzione.
Giova premettere che, nel caso di specie, non è in discussione, tra le parti (oltre che risultare documentalmente) il rapporto di vendita tra le stesse intercorso, inquadrabile in una vendita di cosa altrui (art. 1478 cod. civ.), relativo alla fornitura di merci (“sneakers”) che la convenuta, quale
“grossista”-venditore, ha ordinato dal produttore , su richiesta dell'acquirente CP_2 [...]
(cfr., sul punto, docc. 1, 2 fasc. parte attrice). Risulta altresì comprovato Parte_1 documentalmente il corrispettivo pattuito per la vendita, pari ad euro 26.436,20, nonché l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, di una somma pari ad euro 8.000,00 a titolo di “deposito”
(cfr. doc. 3 e 4 fasc. attrice).
Oggetto di contesa tra le parti, viceversa, è la scadenza dell'obbligazione (id est: del termine per la consegna) e, quindi, in buona sostanza, la sussistenza di un inadempimento a carico del venditore.
Al riguardo, deve ritenersi sussistente il detto inadempimento, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione contrattuale formulata dall'attrice, in quanto:
a) dagli atti di causa appare emergere che la convenuta avesse pattuito con il fornitore dei termini di consegna (1.2.2022 e 1.3.2022) e che l'attrice fosse a conoscenza di tali termini, giacché v'è prova documentale del fatto che la ebbe ad inviare alla copia CP_1 Pt_1 dell'ordine effettuato (cfr. email in atti, fasc. attrice); onde tali termini, seppur non vincolanti strictu sensu tra le parti in causa, costituiscono pur sempre un parametro chiaro di riferimento per individuare la volontà delle parti e, soprattutto, l'interesse creditorio ad ottenere la consegna dei beni in quel periodo;
b) che, tale volontà e tale interesse emergono altresì dal fatto che la merce venduta faceva parte della “stagione SS2022”, che come ha riferito l'attrice, senza che la convenuta contestasse alcunché sul punto, sta per “spring summer 2022” (primavera-estate 2022), onde anche un'interpretazione secondo buona fede del contratto conduce necessariamente ad individuare un termine di consegna antecedente all'inizio della stagione primaverile, altrimenti ravvisandosi una prestazione inidonea, ex ante, a soddisfare l'interesse creditorio, con possibile rilievo in termini di difetto di causa contrattuale;
c) che inoltre, più in generale, anche in caso di mancata pattuizione di un termine per l'adempimento, il creditore può esigere immediatamente la prestazione (art. 1183 cod. civ.) e in ogni caso la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c'è affatto, sicché la mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere ben può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (art. 1183 c.c. cit.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui, e dovendo valutarsi, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, se sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass. Civ. n. 14243 del
08/07/2020; n. 19414/2010): onde, nel caso di specie, deve senza dubbio ritenersi superata la normale tollerabilità, tenendo conto della data di conclusione dell'ordine, della natura dell'affare (merce per primavera-estate) e del tempo trascorso;
d) che, ad ogni modo, la convenuta non ha dimostrato – come era suo onere fare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., di aver ricevuto la merce in consegna dal fornitore e di averla quindi consegnata all'acquirente, con ciò avendo violato le obbligazioni gravanti sul venditore ex artt. 1476-1477 cod. civ.; né ha dimostrato che il ritardo era dipeso da causa a sé non imputabile, non essendo all'uopo sufficiente la mera allegazione di “difficoltà legate all'approvvigionamento di materie prime” da parte del fornitore;
e) ed anzi, vi è prova che, pur a fronte di specifiche richieste provenienti dall'acquirente, la convenuta ha tenuto una condotta contrattuale del tutto ambigua, dapprima dichiarando che la merce sarebbe stata disponibile per il 60% a maggio (non indicando quando) e per il
40% a giugno e poi, a fronte di immediata richiesta di chiarimenti in ordine alla specificazione degli articoli in arrivo a maggio, restare del tutto silente (cfr. scambio di mail in atti, all. fasc. attrice); ed ancora, successivamente in data 7.6.2022 proponendo la restituzione del 50% dell'acconto e l'imputazione dell'altra metà sull'ordine autunno- inverno, salvo non corrispondere nemmeno la prima somma in favore dell'attrice; per poi sostenere, soltanto in data 19.7.2022, che la merce era “in giacenza da settimane” e che la convenuta era pronta “a mandare proforma per il ritiro” ( fattura pro forma che, tuttavia, non risulta mai inviata, diversamente da quanto annunciato e da quanto era accaduto in occasione dell'acconto).
Dagli elementi sopra esposti – ed anche tenuto conto dell'avvenuta immotivata ritenzione dell'acconto corrisposto dall'acquirente attrice – deriva la qualificazione della condotta del venditore come inadempimento di grave importanza ex art. 1455 cod. civ., idoneo come tale a determinare la risoluzione contrattuale.
2. La domanda restitutoria.
All'accoglimento della domanda di risoluzione da inadempimento consegue, in virtù dell'effetto recuperatorio determinato dalla caducazione ex tunc del rapporto negoziale (cfr. l'art. 1458 c.c.), anche l'accoglimento della connessa domanda restitutoria dell'importo percepito a titolo di acconto/deposito, pari a complessivi euro 8.000,00.
Su tale importo possono esser riconosciuti gli interessi legali – trattandosi di un debito pecuniario di valuta – ma gli stessi, tuttavia, trattandosi di indebito oggettivo, decorreranno non già dal momento del pagamento, ma dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per tale intendendosi anche la messa in mora (cfr. Cassazione civile, sez. III , 04/08/2021, n. 222009) in assenza di prova della mala fede dell'accipiens e dovendo presumersi la sua buona fede soggettiva
(cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n. 23448). Con decorrenza, dunque, dal 24.6.2022.
3. La domanda risarcitoria
Deve essere respinta, infine, la domanda risarcitoria del danno da lucro cessante
“quantificabile nella misura del 30% (trenta percento) del prezzo dell'operazione”, essendo il danno del tutto sfornito del minimo supporto allegatorio, prima che probatorio, in ordine alla sussistenza del pregiudizio (dimostrabile, anche avvalendosi della logica presuntiva, ad esempio, dimostrando la consistenza dei propri canali di vendita, le percentuali di guadagno in analoghi periodi su prodotti similari, eventuali cali di fatturato, etc.), potendo il potere equitativo soccorrere soltanto a fronte di un danno dimostrato nell' “an”, la cui quantificazione sia difficile per cause non imputabili al danneggiato e non per sopperire ad un difetto di allegazione e prova del danno.
4. Le spese di lite Le spese di lite seguono in parte la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n.
147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 sulla base della somma richiesta in conseguenza della risoluzione, ex art. 14 c.p.c.) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per le fasi introduttiva, di studio, dei medi ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, stante l'assenza della fase istruttoria. Le spese della fase decisoria, viceversa, devono esser poste a carico della parte attrice, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, 2° inciso, c.p.c., avendo la stessa parte rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa sostanzialmente coincidente con il quantum riconosciuto in sentenza. Anch'esse sono riconosciute sui valori medi ridotti del 50%, tenendo conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e della modalità decisoria semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1) accoglie in parte la domanda, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti e condanna la CO
alla restituzione in favore della somma pari ad Euro 8.000,00, oltre
[...] Parte_1
interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, già detratte quelle dovute da quest'ultima per la fase decisoria, per quanto osservato in motivazione, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed in euro 1.685,00 per compenso al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge;
Così deciso in Trani il 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto