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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2899/2024 promossa da:
nato l'[...] a [...], (CPF: Parte_1
) residente in [...]. Osvaldo Reis 3299, L A 10 CD Porto Riviera, Praia Brava, ad Itajai C.F._1
(SC), SI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Antonino Laganà ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, giusta procura allegata al ricorso, autenticata, tradotta e apostillata.
-ricorrente-
contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 2907/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il , innanzi l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente di
, nato il [...] a [...] (All. n. 3) e riconosciuto Persona_1 cittadino italiano con provvedimento emesso dal Comune di Bova Marina (R.C.) come comprovato dalla trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato Civile del predetto comune e dal
Certificato di cittadinanza, agli atti.
Infatti, l'ascendente , pur essendo nato in [...], era stato riconosciuto Persona_1
“cittadino italiano in forza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 Persona_2 dell'8.4.1991, con provvedimento amministrativo rilasciato dall'amministrazione adita competente territorialmente, ovvero il comune di Bova Marina (RC) ove il suddetto risiedeva, per essere discendente del cittadino italiano nato nel Comune di Povegliano (TV) il Persona_3
06/09/1875.
aveva sposato in SI , in data Persona_1 Persona_4
22/02/1997, e da tale unione era nato , il giorno 11/08/1997 a Parte_1
Florianopolis (SC), odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
20.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, come si evinceva dal visto apposto in data
20.12.2024, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8.05.2025, assente parte resistente, la difesa del ricorrente si è riportata al proprio ricorso introduttivo.
2 N. R.G. 2907/2024
Altresì, ha evidenziato, con riguardo all'interesse ad agire contestato dal , che erano stati CP_1 effettuati numerosi tentativi, senza successo, per l'iscrizione nelle liste di attesa del consolato.
Il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà. È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella
Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità
è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non
3 N. R.G. 2907/2024
prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano. L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998). Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass.
SS.UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n.
151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
4 N. R.G. 2907/2024
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa, mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il richiedente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempli eventi interruttivi. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Per tale condizione, , cittadino brasiliano per nascita ma riconosciuto Persona_1 cittadino italiano iure sanguinis per procedura amministrativa, in forza della titolarità contemporanea di più cittadinanze introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha trasmesso la cittadinanza al proprio discendente, odierno ricorrente.
In questi casi il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità,
5 N. R.G. 2907/2024
costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, il ricorrente, diretto discendente di avo italiano, ha evidenziato l'impossibilità di ottenere un appuntamento per la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa al competente Consolato brasiliano, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992
Il ricorrente ha rappresentato di aver percorso la via amministrativa, mediante l'accesso al portale
“Prenot@mi”, introdotto il 21 luglio 2021 dal competente Consolato di Curitiba quale unica modalità di gestione delle procedure per la gestione telematica dei servizi consolari, tra cui quello per il il riconoscimento della cittadinanza italiana: “le nuove modalità di gestione delle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana prevedono un sistema che si attiva sempre su istanza di parte, per cui è necessario prendere un primo appuntamento per la presentazione dei documenti e tanto deve avvenire, esclusivamente, a mezzo del portale “Prenot@mi” portale ministeriale creato appositamente per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari”.
Segnatamente, il ricorrente ha precisato di aver perfezionato la registrazione presso la predetta piattaforma web e creato un account con il quale ha tentato in più occasioni di accedere al Servizio per il riconoscimento della Cittadinanza per discendenza ma senza esito positivo. In particolare, in data 13 e 23 agosto 2024 nonché 3 settembre 2024, ai suoi tentativi il sistema aveva rilasciato il seguente messaggio (All. n. 6): “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Altresì, il ricorrente, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, ha dato prova di avere ugualmente tentato di contattare l'autorità consolare mediante invio a mezzo pec di una richiesta di chiarimenti in ordine alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (All. n.7) inviata in data 11.11.2024 per suo conto dall'Avv. Laganà.
A tal proposito, se è pur vero che il ha risposto in data 6.12.2024 di non aver ricevuto Parte_2 alcuna richiesta di appuntamento per l'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza
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italiana ha, tuttavia, puntualizzato che erano stati “iscritti nella lista d´attesa i richiedenti che hanno spedito il modulo di richiesta di inserimento nella lista d'attesa entro il 23.07.2021”.
Inoltre, ha dato atto “dell'abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana in una circoscrizione consolare ad altissima densità di persone discendenti da avi italiani” e della consapevolezza dell'inadeguatezza degli appuntamenti disponibili stimando “in circa 40.000” le prenotazioni valutate.
Pertanto, va preso atto del fatto che il ricorrente, ritenendo negato un proprio diritto, abbia tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di sollecitare l'autorità competente ad indicare una modalità alternativa per poter accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano a Curitiba in SI non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), stando alle medesime stime del che, alla data del 6.12.2024, ha ribadito come fossero “stati iscritti nella lista d´attesa i Parte_2 richiedenti che hanno spedito il modulo di richiesta di inserimento nella lista d'attesa entro il
23.07.2021” secondo le indicazioni pubblicate sul sito web.
Da tale abnorme ritardo del Consolato italiano, che si traduce in una sostanziale paralisi, competente deriva l'interesse ad agire del ricorrente.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tale circostanza si sostanzi in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana
è stata trasmessa dall'avo nativo italiano alla figlia , nata il [...], e da questa ai Persona_5 successivi discendenti, fino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo , nato il [...] a [...] Persona_1
(All. n. 3) e riconosciuto cittadino italiano con provvedimento emesso dal Comune di Bova Marina
(R.C.), come comprovato dalla trascrizione dell'atto di nascita presso gli atti di stato civile italiani
(estratto dell'atto di nascita n.105 P II S.B anno 2015 rilasciato dall'ufficiale del servizio dello stato civile del comune di Bova Marina in data 09.09.2024) e dal certificato di cittadinanza rilasciato dall'ufficiale di anagrafe del medesimo comune di Bova Marina il 24.01.2025.
7 N. R.G. 2907/2024
Pertanto, in quanto italiano, , ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 al proprio figlio e ricorrente.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
nato l'[...] a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante
[...] la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente le spese fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.06.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2899/2024 promossa da:
nato l'[...] a [...], (CPF: Parte_1
) residente in [...]. Osvaldo Reis 3299, L A 10 CD Porto Riviera, Praia Brava, ad Itajai C.F._1
(SC), SI, rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Antonino Laganà ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, giusta procura allegata al ricorso, autenticata, tradotta e apostillata.
-ricorrente-
contro
(CF in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
1 N. R.G. 2907/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 22.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il , innanzi l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare Controparte_1
e dichiarare il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente di
, nato il [...] a [...] (All. n. 3) e riconosciuto Persona_1 cittadino italiano con provvedimento emesso dal Comune di Bova Marina (R.C.) come comprovato dalla trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato Civile del predetto comune e dal
Certificato di cittadinanza, agli atti.
Infatti, l'ascendente , pur essendo nato in [...], era stato riconosciuto Persona_1
“cittadino italiano in forza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 Persona_2 dell'8.4.1991, con provvedimento amministrativo rilasciato dall'amministrazione adita competente territorialmente, ovvero il comune di Bova Marina (RC) ove il suddetto risiedeva, per essere discendente del cittadino italiano nato nel Comune di Povegliano (TV) il Persona_3
06/09/1875.
aveva sposato in SI , in data Persona_1 Persona_4
22/02/1997, e da tale unione era nato , il giorno 11/08/1997 a Parte_1
Florianopolis (SC), odierno ricorrente.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
20.03.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, come si evinceva dal visto apposto in data
20.12.2024, nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza dell'8.05.2025, assente parte resistente, la difesa del ricorrente si è riportata al proprio ricorso introduttivo.
2 N. R.G. 2907/2024
Altresì, ha evidenziato, con riguardo all'interesse ad agire contestato dal , che erano stati CP_1 effettuati numerosi tentativi, senza successo, per l'iscrizione nelle liste di attesa del consolato.
Il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà. È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella
Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità
è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non
3 N. R.G. 2907/2024
prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano. L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998). Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass.
SS.UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n.
151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
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contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa, mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il richiedente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, non contempli eventi interruttivi. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Per tale condizione, , cittadino brasiliano per nascita ma riconosciuto Persona_1 cittadino italiano iure sanguinis per procedura amministrativa, in forza della titolarità contemporanea di più cittadinanze introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha trasmesso la cittadinanza al proprio discendente, odierno ricorrente.
In questi casi il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità,
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costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, il ricorrente, diretto discendente di avo italiano, ha evidenziato l'impossibilità di ottenere un appuntamento per la presentazione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in via amministrativa al competente Consolato brasiliano, ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992
Il ricorrente ha rappresentato di aver percorso la via amministrativa, mediante l'accesso al portale
“Prenot@mi”, introdotto il 21 luglio 2021 dal competente Consolato di Curitiba quale unica modalità di gestione delle procedure per la gestione telematica dei servizi consolari, tra cui quello per il il riconoscimento della cittadinanza italiana: “le nuove modalità di gestione delle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana prevedono un sistema che si attiva sempre su istanza di parte, per cui è necessario prendere un primo appuntamento per la presentazione dei documenti e tanto deve avvenire, esclusivamente, a mezzo del portale “Prenot@mi” portale ministeriale creato appositamente per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari”.
Segnatamente, il ricorrente ha precisato di aver perfezionato la registrazione presso la predetta piattaforma web e creato un account con il quale ha tentato in più occasioni di accedere al Servizio per il riconoscimento della Cittadinanza per discendenza ma senza esito positivo. In particolare, in data 13 e 23 agosto 2024 nonché 3 settembre 2024, ai suoi tentativi il sistema aveva rilasciato il seguente messaggio (All. n. 6): “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”.
Altresì, il ricorrente, accertata la paralisi del servizio telematico di prenotazione, ha dato prova di avere ugualmente tentato di contattare l'autorità consolare mediante invio a mezzo pec di una richiesta di chiarimenti in ordine alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (All. n.7) inviata in data 11.11.2024 per suo conto dall'Avv. Laganà.
A tal proposito, se è pur vero che il ha risposto in data 6.12.2024 di non aver ricevuto Parte_2 alcuna richiesta di appuntamento per l'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza
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italiana ha, tuttavia, puntualizzato che erano stati “iscritti nella lista d´attesa i richiedenti che hanno spedito il modulo di richiesta di inserimento nella lista d'attesa entro il 23.07.2021”.
Inoltre, ha dato atto “dell'abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana in una circoscrizione consolare ad altissima densità di persone discendenti da avi italiani” e della consapevolezza dell'inadeguatezza degli appuntamenti disponibili stimando “in circa 40.000” le prenotazioni valutate.
Pertanto, va preso atto del fatto che il ricorrente, ritenendo negato un proprio diritto, abbia tentato di effettuare un ulteriore sforzo, al fine di sollecitare l'autorità competente ad indicare una modalità alternativa per poter accedere al servizio di prenotazione auspicato.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato Italiano a Curitiba in SI non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), stando alle medesime stime del che, alla data del 6.12.2024, ha ribadito come fossero “stati iscritti nella lista d´attesa i Parte_2 richiedenti che hanno spedito il modulo di richiesta di inserimento nella lista d'attesa entro il
23.07.2021” secondo le indicazioni pubblicate sul sito web.
Da tale abnorme ritardo del Consolato italiano, che si traduce in una sostanziale paralisi, competente deriva l'interesse ad agire del ricorrente.
Pertanto, anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tale circostanza si sostanzi in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana
è stata trasmessa dall'avo nativo italiano alla figlia , nata il [...], e da questa ai Persona_5 successivi discendenti, fino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo , nato il [...] a [...] Persona_1
(All. n. 3) e riconosciuto cittadino italiano con provvedimento emesso dal Comune di Bova Marina
(R.C.), come comprovato dalla trascrizione dell'atto di nascita presso gli atti di stato civile italiani
(estratto dell'atto di nascita n.105 P II S.B anno 2015 rilasciato dall'ufficiale del servizio dello stato civile del comune di Bova Marina in data 09.09.2024) e dal certificato di cittadinanza rilasciato dall'ufficiale di anagrafe del medesimo comune di Bova Marina il 24.01.2025.
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Pertanto, in quanto italiano, , ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_1 al proprio figlio e ricorrente.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo al ricorrente Parte_1
nato l'[...] a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante
[...] la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente le spese fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 07.06.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
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