TRIB
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/08/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 761/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICO Parte_1 C.F._1
ANGELA (che ha rinunciato al mandato in data 15.4.2025) RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLARINO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato, previo Parte_1 ammonimento del resistente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore , nata il Per_1
14.9.2021 dalla relazione intrattenuta con Controparte_1
La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso della figlia alla madre, il collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare e di porsi a carico del resistente un contributo per il mantenimento della minore pari a € 400,00 mensili, oltre alla restituzione di importi comuni dei quali il resistente si sarebbe indebitamente appropriato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha anch'egli domandato la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di , dicendosi disponibile al Per_1 versamento di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., causa è stata istruita documentalmente e viene decisa come di seguito.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ciò premesso, osserva il Collegio che, che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater
c.c., l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è posto come regola generale, sicché il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso dagli atti che l'affidamento condiviso della minore a Per_1
entrambi i genitori costituisca un pregiudizio per la stessa, essendo le criticità rappresentate in atti al più riconducibili alla elevata conflittualità nel rapporto tra i genitori e non anche nel rapporto tra ciascuno di essi e la minore.
pagina 2 di 4 Va quindi disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di Ispica, via Colombo n. 17, che va assegnata a con ogni arredo e pertinenza. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, ritiene il Collegio che, non essendo state nelle more del giudizio rappresentate criticità in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre ed essendo la minore oramai prossima al compimento dei quattro anni, potrà vedere e tenere con sé , salvo diverso accordo tra le parti, il martedì CP_1 Per_1
e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 durante il periodo che va da ottobre a maggio, dalle ore 18.30 alle ore 21.00 durante il periodo che va da giugno a settembre;
inoltre, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle 18 della domenica;
ad anni alterni, la Vigilia di
Natale e/o il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno e/o il giorno Capodanno, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile o del Primo Maggio;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, inclusi i pernottamenti, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle statuizioni economiche, valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti e dalle dichiarazioni delle stesse –
svolge la professione di infermiera, con un reddito mensile di € 1.500,00 ed è Parte_1
assegnataria della casa familiare;
è libero professionista, con un reddito mensile CP_1 di € 2.500,00 (reddito complessivo € 39.257,00 – imposta netta 8.314,00/12, cfr. ultima dichiarazione dei redditi in atti) va confermato un contributo al mantenimento della figlia a carico di in considerazione delle esigenze legate all'età della stessa, pari a € CP_1
350,00 mensili complessivi, corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, oltre all'assegno unico, che, in considerazione dei più ampi tempi di frequentazione tra il padre e la minore (pernottamenti), sarà percepito al 50% tra i genitori.
Entrambe le parti vanno poi invitate a collaborare nell'interesse della comune figlia e a non adottare condotte denigratorie nei confronti dell'altro genitore, con la minore o con soggetti terzi.
pagina 3 di 4 Quanto alla domanda relativa alle somme di proprietà comune, di cui si è CP_1
allo stato appropriato, la stessa esula dalla cognizione del Collegio in questa sede e deve dunque dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite, in considerazione della natura e degli esiti della controversia, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, decidendo nella causa iscritta al n.
761/2024 R.G.,
Affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui Per_1 assegna la casa familiare sita in Ispica, via Colombo n. 17, regolamentando i tempi di permanenza della figlia con il padre nei termini di cui in motivazione.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 350,00, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, al netto dell'assegno unico che sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Sollecita entrambe le parti a collaborare nell'interesse della comune figlia e a non adottare condotte denigratorie nei confronti dell'altro genitore, con la minore o con soggetti terzi.
Dichiara inammissibile ogni altra domanda.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 761/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSTICO Parte_1 C.F._1
ANGELA (che ha rinunciato al mandato in data 15.4.2025) RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOLARINO Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato, previo Parte_1 ammonimento del resistente ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore , nata il Per_1
14.9.2021 dalla relazione intrattenuta con Controparte_1
La ricorrente ha domandato l'affidamento condiviso della figlia alla madre, il collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare e di porsi a carico del resistente un contributo per il mantenimento della minore pari a € 400,00 mensili, oltre alla restituzione di importi comuni dei quali il resistente si sarebbe indebitamente appropriato.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha anch'egli domandato la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di , dicendosi disponibile al Per_1 versamento di € 250,00 mensili a titolo di mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti e assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., causa è stata istruita documentalmente e viene decisa come di seguito.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
****
Ciò premesso, osserva il Collegio che, che, ai sensi degli artt. 337 ter, c. 2, e 337 quater
c.c., l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale è posto come regola generale, sicché il giudice può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori solo in quanto ravvisi, nell'affidamento anche all'altro, un pregiudizio per il minore. In altre parole, affinché la prole sia affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario oltre che, in negativo, l'inidoneità dell'altro.
Nel caso di specie, non è emerso dagli atti che l'affidamento condiviso della minore a Per_1
entrambi i genitori costituisca un pregiudizio per la stessa, essendo le criticità rappresentate in atti al più riconducibili alla elevata conflittualità nel rapporto tra i genitori e non anche nel rapporto tra ciascuno di essi e la minore.
pagina 2 di 4 Va quindi disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso la madre nell'abitazione familiare di Ispica, via Colombo n. 17, che va assegnata a con ogni arredo e pertinenza. Parte_1
Quanto ai tempi di permanenza della figlia con il padre, ritiene il Collegio che, non essendo state nelle more del giudizio rappresentate criticità in ordine all'esercizio del diritto di visita da parte del padre ed essendo la minore oramai prossima al compimento dei quattro anni, potrà vedere e tenere con sé , salvo diverso accordo tra le parti, il martedì CP_1 Per_1
e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20.30 durante il periodo che va da ottobre a maggio, dalle ore 18.30 alle ore 21.00 durante il periodo che va da giugno a settembre;
inoltre, a fine settimana alternati, dalle ore 10 del sabato alle 18 della domenica;
ad anni alterni, la Vigilia di
Natale e/o il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno e/o il giorno Capodanno, la domenica di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, le festività del 25 aprile o del Primo Maggio;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, inclusi i pernottamenti, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Quanto alle statuizioni economiche, valutate le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti e dalle dichiarazioni delle stesse –
svolge la professione di infermiera, con un reddito mensile di € 1.500,00 ed è Parte_1
assegnataria della casa familiare;
è libero professionista, con un reddito mensile CP_1 di € 2.500,00 (reddito complessivo € 39.257,00 – imposta netta 8.314,00/12, cfr. ultima dichiarazione dei redditi in atti) va confermato un contributo al mantenimento della figlia a carico di in considerazione delle esigenze legate all'età della stessa, pari a € CP_1
350,00 mensili complessivi, corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, oltre all'assegno unico, che, in considerazione dei più ampi tempi di frequentazione tra il padre e la minore (pernottamenti), sarà percepito al 50% tra i genitori.
Entrambe le parti vanno poi invitate a collaborare nell'interesse della comune figlia e a non adottare condotte denigratorie nei confronti dell'altro genitore, con la minore o con soggetti terzi.
pagina 3 di 4 Quanto alla domanda relativa alle somme di proprietà comune, di cui si è CP_1
allo stato appropriato, la stessa esula dalla cognizione del Collegio in questa sede e deve dunque dichiararsi inammissibile.
Le spese di lite, in considerazione della natura e degli esiti della controversia, si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, decidendo nella causa iscritta al n.
761/2024 R.G.,
Affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui Per_1 assegna la casa familiare sita in Ispica, via Colombo n. 17, regolamentando i tempi di permanenza della figlia con il padre nei termini di cui in motivazione.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 350,00, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, al netto dell'assegno unico che sarà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Sollecita entrambe le parti a collaborare nell'interesse della comune figlia e a non adottare condotte denigratorie nei confronti dell'altro genitore, con la minore o con soggetti terzi.
Dichiara inammissibile ogni altra domanda.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4