Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4102/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi
ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 4102/2024; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Annarosaria Cecere (C.F.
con studio in Caserta (CE) alla Via C.F._2
Trento n. 10, presso il quale elettivamente domicilia;
Attore
E
(C.F. ) in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1 speciale p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Maurizio Chirilli (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Curti (CE) alla Via V.
Veneto n. 102;
Convenuta
E
(C.F. ; CP_3 C.F._4
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro descritto.
Si costituiva tardivamente la la quale chiedeva il CP_1 rigetto della domanda.
benché regolarmente citato non si costituiva e, CP_3 pertanto, con decreto del 02.10.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 09.06.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
L'attore premette che in data 23.06.2023, alle 17:40 circa, in
Caserta, nel mentre percorreva in qualità di trasportato a bordo del motociclo Yang Motors tg. X93VD4, di proprietà di CP_3
e nell'occasione condotto da Via della
[...] Parte_2
Rimembranza, imboccando la rotonda ivi presente, riportava lesioni a causa dell'improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente e della conseguente caduta. Evidenzia che, a causa di detta caduta, veniva trasportato presso il P.S.
- 2 -
dell'Ospedale di Caserta, ove rimaneva ricoverato dal
23.06.2023 al 05.07.2023. Rappresenta di esser stato dichiarato guarito con postumi solo in data 28.09.2023.
Afferma di esser stato sottoposto a visita medico-legale da parte della Ritiene che la responsabilità Controparte_4 per le lesioni subite sia da ascriversi unicamente alla condotta di guida del conducente del mezzo. Quantifica la domanda risarcitoria nei limiti di € 260.000,00.
L' contesta la fondatezza della domanda attorea. CP_1
Evidenzia talune incongruenze tra la narrazione dei fatti in citazione e quanto dichiarato in sede di P.S. Contesta le voci di danno e il quantum domandato.
In diritto
La domanda è infondata e va rigettata, in quanto l'istruttoria espletata non consente di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Non può, in proposito, non darsi rilievo alle contraddizioni emerse in sede di attività istruttoria.
Ed invero, deve rilevarsi come lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale all'udienza del 17.03.2025, riferisca circostanze in contrasto con la stessa descrizione dei fatti operata in citazione allorquando, nel descrivere il mezzo a bordo del quale si trovava, fa riferimento ad uno scooter 50 Liberty di colore grigio chiaro, a fronte dell'indicazione in citazione di un motociclo CP_5
Analoghe contraddizioni si riscontrano nel raffronto tra quanto ricostruito dall'attore e quanto, invece, riferito dal teste
, escusso alla stessa udienza di cui sopra. Testimone_1
- 3 -
A tal proposito, in primo luogo anche il teste , Tes_1 chiamato a descrivere il mezzo a bordo del quale il si PT trovava, fa espresso riferimento a un “Piaggio Liberty 50 grigio chiaro”, anch'egli in contrasto con quanto indicato in citazione.
In secondo luogo, mentre il riferisce che “la vettura che PT il stava guidando era una AUDI nera”, il Tes_1 Tes_1 stesso riferisce, invece, che “Io avevo un'AUDI bianca”.
A ben vedere, dunque, non solo le dichiarazioni della stessa parte attorea non confermano quanto indicato in citazione ma sono in contrasto anche con quanto dichiarato dal teste in sede di escussione testimoniale.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra e dell'assenza di ulteriori elementi probatori tali da potersi ritenere provato il sinistro, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva a favore della convenuta CP_1
Considerato il carattere sintetico della discussione orale e di tutti gli scritti difensivi attorei, si ritiene di doversi applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014.
Nulla per le spese a favore del convenuto in CP_3 ragione della sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- 4 -
• Rigetta la domanda attorea;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 delle spese di giudizio, pari ad € 7.052,00, CP_1 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Nulla sulle spese nei confronti di CP_3
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 27.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
- 5 -