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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30568/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Pietro Caccialanza Presidente Dott. Olindo Canali Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, promosso da:
Parte_1 A) il 30.09.1982, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore MACI del Foro di Monza
– presso il cui studio in Monza (MB), alla Via Cavour, n. 5, ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 12.05.2021, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 27.06.2023, notificato il 31.07.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo rilevando che: “CONSIDERATO che l'autorizzazione al soggiorno richiesta dallo straniero è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone;
dato atto che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 14/04/2023, parere contrario al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato a carico dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Digs n.286/98 e ss. mm., specificando altresì che il rientro nel proprio paese di origine, in particolare nella zona di provenienza dello stesso, non comporterebbe la violazione del principio di non refoulement”. Con ricorso tempestivamente depositato il 28.08.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 15.10.2024 e il 27.11.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Nel caso di specie la competente Commissione Territoriale, interpellata al fine di valutare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ha espresso parere negativo poiché non ha riscontrato nei confronti dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio. Si segnala altresì che in tema di inserimento sociale e lavorativo, da verifica in banca dati INPS/Agenzia delle Entrate,
1 risulta che il ricorrente abbia percepito da lavoro dipendente: circa 3900 euro per l'anno 2016, 2143 euro per l'anno 2017, 5981 euro per l'anno 2018, 10366 euro per l'anno 2019, 6080 euro per l'anno 2022, 23000 euro per l'anno 2023 e circa 16000 euro per l'anno 2024. L'interessato ha dichiarato, compilando l'apposito modulo della Commissione, di non avere una relazione stabile in Italia, né di avere figli minori. Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento amministrativo si ritiene che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma”. La p.c. ha, dunque, richiesto che fosse emessa una pronuncia di inammissibilità o di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con provvedimento del 16.10.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con decreto del 22.11.2024, la Giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. per la data del 20.01.2025. In data 18.12.2024 la difesa della persona ricorrente ha provveduto al deposito note scritte in sostituzione dell'udienza e ha prodotto ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della stessa persona ricorrente sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 22.01.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.).
2 Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 12.05.2021, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della medesima sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia almeno nel 2015 (cfr. doc. denominato “Decreto riconoscimento motivi umanitari”, allegato all'istanza di sospensione del 26.08.2024);
- sotto il profilo abitativo, risulta per tabulas che la persona ricorrente vive in un immobile sito in Milano (MI) alla Via Derna, n. 28 (cfr. certificato di stato di famiglia, allegato alle note di trattazione scritta del 18.12.2024);
- con riguardo ai legami familiari/affettivi, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente vive in Italia con la sua famiglia composta da sua moglie – come si evince dal provvedimento della C.T. emesso in data 8.05.2015 (cfr. succitato decreto) – e da suo figlio, nato in [...] nel 2006 (cfr. certificato stato di famiglia, carta d'identità e atto di nascita del figlio, allegati alle note di trattazione scritta del 18.12.2024);
- per quanto concerne la condizione lavorativa, risulta per tabulas che la persona ricorrente risulta avere lavorato in forma regolare per alcuni mesi negli anni dal 2016 al 2019 e, ininterrottamente, dal 1.09.2022, sino all'attualità e, in data 1.07.2024, il contratto di lavoro in essere è divenuto a tempo indeterminato (cfr. estratto previdenziale e ultime tre buste paga, allegati alle succitate note del 18.12.2024 e comunicazione CP_2 Uni.Lav. alleg nza di sospensione del 26.08.2024). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_2 6.12.2024 (cfr. doc. allegato alle note del 18.12.2024):
- Infine, risulta per tabulas che la persona ricorrente non ha alcun pregiudizio definitivo a suo carico (cfr. certificato del casellario giudiziale, allegato alle note del 18.12.2024) Alla luce degli elementi sopra sinteticamente riportati il Collegio non può che concludere che la persona ricorrente, nel corso del tempo, si è solidamente integrata nella società italiana e quivi ha radicato la propria vita privata.
3 Ne consegue che l'allontanamento della medesima determinerebbe una violazione del suo diritto alla tutela della vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., devesi riconoscere alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale” previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su una legge entrata in vigore a processo pendente e, soprattutto, su circostanze di fatto inerenti alle condizioni di vita in Italia della persona ricorrente, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso proposto dalla stessa, sussistono gravi motivi – ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018 n. 77 –, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si provvede ad alcuna liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente in quanto ella non ha mai richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] il [...], avverso Parte_1 il provvedimento emesso dal Que .06.2023, notificato il 31.07.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025. Il Presidente - Dott. Pietro Caccialanza
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Pietro Caccialanza Presidente Dott. Olindo Canali Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, promosso da:
Parte_1 A) il 30.09.1982, rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore MACI del Foro di Monza
– presso il cui studio in Monza (MB), alla Via Cavour, n. 5, ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente 1) In fatto. In data 12.05.2021, la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 27.06.2023, notificato il 31.07.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo rilevando che: “CONSIDERATO che l'autorizzazione al soggiorno richiesta dallo straniero è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone;
dato atto che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 14/04/2023, parere contrario al rinnovo della protezione speciale in quanto non ha riscontrato a carico dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Digs n.286/98 e ss. mm., specificando altresì che il rientro nel proprio paese di origine, in particolare nella zona di provenienza dello stesso, non comporterebbe la violazione del principio di non refoulement”. Con ricorso tempestivamente depositato il 28.08.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale richiesto. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 15.10.2024 e il 27.11.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato che: “Nel caso di specie la competente Commissione Territoriale, interpellata al fine di valutare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ha espresso parere negativo poiché non ha riscontrato nei confronti dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio. Si segnala altresì che in tema di inserimento sociale e lavorativo, da verifica in banca dati INPS/Agenzia delle Entrate,
1 risulta che il ricorrente abbia percepito da lavoro dipendente: circa 3900 euro per l'anno 2016, 2143 euro per l'anno 2017, 5981 euro per l'anno 2018, 10366 euro per l'anno 2019, 6080 euro per l'anno 2022, 23000 euro per l'anno 2023 e circa 16000 euro per l'anno 2024. L'interessato ha dichiarato, compilando l'apposito modulo della Commissione, di non avere una relazione stabile in Italia, né di avere figli minori. Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento amministrativo si ritiene che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma”. La p.c. ha, dunque, richiesto che fosse emessa una pronuncia di inammissibilità o di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Con provvedimento del 16.10.2024 la giudice competente ha sospeso cautelativamente il provvedimento negativo impugnato in questa sede. Con decreto del 22.11.2024, la Giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. per la data del 20.01.2025. In data 18.12.2024 la difesa della persona ricorrente ha provveduto al deposito note scritte in sostituzione dell'udienza e ha prodotto ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della stessa persona ricorrente sul territorio nazionale. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 22.01.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.).
2 Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 12.05.2021, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Tanto premesso, nel caso di specie la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della medesima sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia almeno nel 2015 (cfr. doc. denominato “Decreto riconoscimento motivi umanitari”, allegato all'istanza di sospensione del 26.08.2024);
- sotto il profilo abitativo, risulta per tabulas che la persona ricorrente vive in un immobile sito in Milano (MI) alla Via Derna, n. 28 (cfr. certificato di stato di famiglia, allegato alle note di trattazione scritta del 18.12.2024);
- con riguardo ai legami familiari/affettivi, dai documenti in atti risulta che la persona ricorrente vive in Italia con la sua famiglia composta da sua moglie – come si evince dal provvedimento della C.T. emesso in data 8.05.2015 (cfr. succitato decreto) – e da suo figlio, nato in [...] nel 2006 (cfr. certificato stato di famiglia, carta d'identità e atto di nascita del figlio, allegati alle note di trattazione scritta del 18.12.2024);
- per quanto concerne la condizione lavorativa, risulta per tabulas che la persona ricorrente risulta avere lavorato in forma regolare per alcuni mesi negli anni dal 2016 al 2019 e, ininterrottamente, dal 1.09.2022, sino all'attualità e, in data 1.07.2024, il contratto di lavoro in essere è divenuto a tempo indeterminato (cfr. estratto previdenziale e ultime tre buste paga, allegati alle succitate note del 18.12.2024 e comunicazione CP_2 Uni.Lav. alleg nza di sospensione del 26.08.2024). Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_2 6.12.2024 (cfr. doc. allegato alle note del 18.12.2024):
- Infine, risulta per tabulas che la persona ricorrente non ha alcun pregiudizio definitivo a suo carico (cfr. certificato del casellario giudiziale, allegato alle note del 18.12.2024) Alla luce degli elementi sopra sinteticamente riportati il Collegio non può che concludere che la persona ricorrente, nel corso del tempo, si è solidamente integrata nella società italiana e quivi ha radicato la propria vita privata.
3 Ne consegue che l'allontanamento della medesima determinerebbe una violazione del suo diritto alla tutela della vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., devesi riconoscere alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale” previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il riconoscimento della protezione si basa su una legge entrata in vigore a processo pendente e, soprattutto, su circostanze di fatto inerenti alle condizioni di vita in Italia della persona ricorrente, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso proposto dalla stessa, sussistono gravi motivi – ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018 n. 77 –, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si provvede ad alcuna liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente in quanto ella non ha mai richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da nato a [...] il [...], avverso Parte_1 il provvedimento emesso dal Que .06.2023, notificato il 31.07.2023, e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025. Il Presidente - Dott. Pietro Caccialanza
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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