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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16.04.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1505/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Patti Via Trieste n. 16, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Timpanaro che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal Funzionario Dott.ssa Maria Daniela Oieni, designata con ordine di servizio del
Direttore prov.le di Messina n. 2015/4800/0000031, depositato presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Mancato pagamento prestazione a seguito di omologa.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15.05.2023, parte ricorrente esponeva che la stessa cittadina italiana e residente nel territorio della Repubblica essendo affetta da “frattura completa pluriframmentaria a carico della base dell'apofisi odontoide con presenza di scollamento osseo di circa 4 mm;
frattura della lamina vertebrale all'epistrofeo dx e sx con processo trasverso ci C2 -C3; poliartrosi;
osteoporosi; vasculopatia cerebrale cronica con frequenti episodi di TIA e turbe della memoria;
duodenite erosiva;
ipertensione arteriosa: IRC, ecc.” e possedendo i requisiti di legge, in data 27/09/2019, presentava telematicamente domanda, presso la sede provinciale territorialmente competente, per essere CP_1
sottoposta ad accertamento sanitario per ottenere il riconoscimento dello status di invalido civile ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento, nonché, presentava altra e contestuale domanda per ottenere il riconoscimento della sua condizione o status di persona con condizione di disabilità ex art. 3,
Legge 104/92. Nella predetta domanda, la ricorrente denunciava di essere cittadina italiana residente nel territorio nazionale e dichiarava, che le infermità per cui chiedeva il conseguimento delle provvidenze economiche non dipendevano da causa di guerra, di lavoro o di servizio, evidenziando, altresì, di trovarsi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e la presenza di difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, con in atto malattia oncologica, nonché, di trovarsi nello status di persona con condizione di disabilità ex art. dall'art. 3 comma 1 e 3 L. 104/92.
In conseguenza di ciò, l' inoltrava comunicazione di errore nella CP_1 trasmissione della domanda di invalidità in quanto risultava nei tabulati dell'Ente in atto un contenzioso per lo stesso tipo di prestazione (invalido civile).
Parte ricorrente, inviava vari solleciti affinché la domanda di cui sopra venisse lavorata dall'Ufficio competente ed in data 13.11.2020 la stessa inoltrava nuovamente, tramite p.e.c. la stessa richiesta, allegando la sentenza n. 458/2019 emessa dal Tribunale di Patti, nella quale emergeva l'estinzione del giudizio
2 ritenuto ancora in corso da parte dell'ente resistente;
ma, nonostante ciò, la ricorrente non veniva convocata a visita.
In virtù del comportamento dell'ente resistente, parte ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, avente n. R.G. 4013/2020, conclusosi con decreto di omologa, emesso in data 09.11.2022, dal Giudice del Lavoro,
Dott.ssa Amato Lucia Maria Carmela, nel quale veniva riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.09.2019.
Il decreto di omologa veniva regolarmente notificato all' di Roma il CP_1
22.11.2023, all' di Messina il 18.11.2022 e all' di Patti il 01.12.2022. CP_1 CP_1
In data 23.02.2023, l'ente resistente comunicava alla ricorrente che “non risulta presentata la domanda amministrativa per la prestazione richiesta” e per tale motivo non avrebbe proceduto né alla liquidazione e né al pagamento dell'indennità di accompagnamento.
In virtù di ciò, parte ricorrente, in data 08.03.2023, proponeva ricorso amministrativo alla Commissione provinciale , nel quale allegava anche il CP_1
mod. AP70, rigettato, peraltro, con p.e.c. del 14.05.2023 sostenendo la non possibilità di procedere alla liquidazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato il proprio diritto ad ottenere la liquidazione e/o pagamento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
27.09.2019, con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 21.11.2023 eccependo, in via preliminare, la carenza della domanda amministrativa nonché la procedibilità della domanda in quanto il decreto di omologa non era stato notificato all' . Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e CP_1
compensi di causa.
La causa veniva istruita documentalmente.
3 All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
L'articolo 445 bis, comma 1, c.p.c., in materia di accertamento tecnico preventivo, prevede che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende
proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile,
presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento
tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa
fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis Codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo
1952”.
In giurisprudenza si è affermato il principio secondo il quale “L'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., espletato ai fini del conseguimento di una determinata prestazione, non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, dal momento che l'indicazione, nel ricorso, della specifica prestazione invocata è essenziale sul piano dell'interesse ad agire, ai sensi
dell'art. 100 c.p.c., non potendo ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato” (Cassazione civile, Sez. VI-lav., ordinanza n.
36382 del 24.11.2021).
Nel caso in esame, parte ricorrente ha dato prova di aver effettuato la notifica del decreto di omologa, in data 22.11.2023 alla sede di Roma, in data CP_1
18.11.2022 alla sede di Messina e in data 01.12.2022 alla sede di Patti, nei termini e nelle forme previste dalla legge, per cui va rigettata l'eccezione proposta dall'ente resistente di non aver avuto conoscenza del decreto di omologa.
In relazione alla domanda amministrativa, tuttavia, si osserva quanto segue.
La domanda amministrativa, rigettata per pendenza di precedente ricorso giudiziario, appare inviata in data 27 settembre 2019.
4 Tuttavia, non vi è in atti prova che a detta data il giudizio fosse concluso,
poiché non è stato (né allegato né) dimostrato che la sentenza in atti sia stata notificata ad una delle parti, così da far decorrere il termine per l'eventuale ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.c. e dovendosi ritenere che, dal 18 aprile 2019 fosse ancora pendente il termine semestrale ex art. 327 c.p.c.
Correttamente, dunque, l deduce la violazione del principio della c.d. CP_1 doppia domanda.
Da ciò, tuttavia, deriva che la pec del 13 novembre 2020 non può essere intesa quale nuova autonoma domanda amministrativa, quanto più una richiesta di ratifica di quanto precedentemente inviato all' (tuttavia in violazione dell'art. 11 L. CP_2
222/84).
Come, infine, affermato dalla giurisprudenza più recente (Cass. n.
20838/2024), nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di
cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni
sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni
dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o
assistenziale può essere eccepita dall' pure nel giudizio promosso CP_1 dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato,
senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità
dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.
Le superiori argomentazioni, dunque, impongono il rigetto del ricorso.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 CP_
con ricorso depositato in data 15.05.2023, nei confronti dell' in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 16.04.2025.
5 Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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