CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1065/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 titolare della omonima ditta individuale , con sede in Albisola Parte_2
Superiore (SV) Via De Rege n. 14/1 (P.I. ), e quale socio superstite della P.IVA_1
LY S.a.s. di Meyer Fulvio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giambattista Petrella del
Foro di Savona appellante contro con sede in Casarza Ligure (GE), via Provinciale per Controparte_1
Novano (C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Inglese appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, le pronunce e le declaratorie del caso;
- in parziale riforma della sentenza n. 1062/2023 del Tribunale di Genova – Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel depositata in data 04/05/2023 nel procedimento NRG
1 8147/2019 nonché il precedente provvedimento del 14/10/2022 con cui il Giudice ha ritenuto la superfluità della CTU richiesta da parte attrice;
- accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in via principale:
- accertare e dichiarare che la LY S.a.s. (ora sig. in proprio e nella sua Parte_1
qualità della ditta individuale , quale socio superstite della stessa LY S.a.s.) ha Pt_2 eseguito tempestivamente dal 24/10/2017 al 19/01/2018 ed a regola d'arte, in favore e su incarico della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, lavori ed opere contrattuali in forza di contratto di subappalto concluso in data 19/10/2017 nonché lavori ed extracontrattuali nonché forniture extracontrattuali nel frattempo richieste dalla stessa presso il cantiere sito in Alba, Controparte_1
Corso Coppino, dell'ente committente;
CP_2
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. in proprio Parte_1
e nella sua qualità della ditta individuale LY, quale socio superstite della stessa LY
S.a.s., la somma complessiva di Euro 68.471,89, di cui Euro 28.367,21 per lavori contrattuali, Euro 32.510,09 per lavori extra contrattuali e Euro 7.594,59 per forniture extra contrattuali, ovvero nella diversa somma emergente in corso di causa ovvero come meglio vista e ritenuta dal Giudice e/o in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. in proprio Parte_1
e nella sua qualità della ditta individuale LY, quale socio superstite della stessa LY
S.a.s., la somma di Euro 1.758,18 a titolo di competenze liquidate al CTU ing. Per_1
nella precedente ATP;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare tenuta e condannare ai sensi dell'art. 2041 ovvero 2033 c.c. la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in Controparte_1
favore del sig. in proprio e nella sua qualità della ditta individuale LY, Parte_1
quale socio superstite della stessa LY S.a.s.:
- la somma complessiva di Euro 68.471,89, di cui Euro 28.367,21 per lavori contrattuali, Euro 32.510,09 per lavori extra contrattuali e Euro 7.594,59 per forniture
pag. 2/9 extra contrattuali, ovvero nella diversa somma emergente in corso di causa ovvero come meglio vista e ritenuta dal Giudice e/o in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
- la somma di Euro 1.758,18 a titolo di competenze liquidate al CTU ing. nella Per_1
precedente ATP;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, gravati di I.V.A. e C.P.A., per il primo e il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, contrariis reiectis e premesse le pronunce e le declaratorie tutte del caso: - in via principale: respingere l'avversario appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e comunque respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da in proprio e nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale nei confronti dell'esponente Parte_2
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con ogni Controparte_1
consequenziale pronuncia;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1062/2023, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda svolta dall'odierno appellante, dichiarava tenuta e condannava Controparte_1
[...
al pagamento della somma di € 5.082,99 (a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per lavorazione contrattuali ed extra in esecuzione di contratto di subappalto 19/10/2017 intercorso tra le parti nell'ambito di appalto pubblico, con committente il CP_2
e dando atto dell'avvenuto pagamento di acconto per € 6.000,00, come da fattura
[...]
n.139/2017 del 20/11/2017), oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di CTU nel procedimento per ATP RG 2540/2018.
Con la sentenza appellata non veniva ritenuta provata la presenza sul cantiere e l'esecuzione di lavorazioni da parte dell'impresa attrice (odierna appellante) per il pag. 3/9 periodo dal 24/10/2017 al 19/01/2018, ma esclusivamente per il periodo dal 1/12/2017 al 13/01/2018. Veniva considerato dal Tribunale che, per previsione contrattuale,
l'efficacia del contratto era subordinata all'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (Comune di Alba). Come accertato dal CTU in sede di ATP, e ritenuto dal Tribunale di Genova, erano presenti in cantiere tra il 24/10/2017 e il
1/12/2017 i dipendenti e assunti da e solo alla fine Per_2 Per_3 Controparte_1 del mese di novembre il autorizzava il subappalto all'impresa CP_2 Pt_1
L'accertamento condotto dal CTU in sede di ATP era svolto sulla base di fotografie realizzate dal Comune di Alba in ordine ai lavori eseguiti tra il 1/12/2027 e il
13/01/2018, nonché sulla base del giornale dei lavori, e perveniva alla quantificazione di complessivi € 11.082,99 per le lavorazioni eseguite.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo l'appellante – in ordine al punto 8 della motivazione della sentenza del Tribunale di Genova – lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non è stato ritenuto provato il compimento di lavorazioni contrattuali ed extracontrattuali nell'intero periodo dal 24/10/2017 al
19/01/2018, osservando che il contratto di subappalto prevedeva quale data di inizio lavori la consegna degli stessi da parte del all'appaltatore CP_2
Ha dedotto l'appellante che aveva chiesto a CP_1 CP_1 Controparte_1 di iniziare i lavori nonostante non fosse intervenuta l'autorizzazione da Pt_1 parte del Comune di Alba. Ha lamentato l'erroneità della ritenuta contraddittorietà della prova orale da parte del Tribunale di Genova. Ha lamentato l'erroneità della decisione di non disporre una nuova CTU. Ha dedotto che elementi di prova in senso contrario a quello ritenuto dal Tribunale di Genova sono evincibili in atti da:
a. dichiarazioni testimoniali dei testi e Tes_1 Tes_2 Testimone_3
(figlio dell'odierno appellante);
b. dichiarazioni scritte rese da , e Per_3 Tes_4 Tes_5 Tes_2 Tes_1
(doc.9 sub 3, 4, 5, 6, 7, 8);
pag. 4/9 c. documenti costituiti da dichiarazioni, fatture e documenti di trasporto di fornitori (doc.9 sub 2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20);
d. mails scambiate tra le parti nel novembre 2017 (doc.9 sub 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33), da cui emerge (mail 6/11/2017) che chiedeva a (all'epoca LY sas) le chiavi di Controparte_1 Pt_1
accesso al cantiere;
e. fatture relative al pernottamento di operai (doc.9 sub 10, 11, 12)
ii. con un secondo motivo l'appellante – in ordine al punto 9 della sentenza del
Tribunale di Genova – lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha effettuato una quantificazione dei lavori a misura, ove nel contratto era previsto un corrispettivo a corpo in misura percentuale rispetto alle opere appaltate, con conseguente necessità di operare un calcolo del rapporto percentuale tra il valore delle opere effettivamente eseguite e quelle indicate nel contratto di subappalto per complessivi € 30.000,00. Ha quindi dedotto che gli importi dovuti sono pari ad € 68.471,89, di cui € 28.367,21 per lavori contrattuali, € 32.510,09 per lavori extra, € 7.594,59 per forniture extracontrattuali;
iii. con un terzo motivo l'appellante – in ordine al punto 10 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità di quanto ritenuto da Tribunale di Genova con riguardo all'inidoneità, delle dichiarazioni dei testi e dei Tes_2 Pt_1
DDT (docc.13, 14, 15, 17, 18 prodotti in sede di ATP), e della fattura 8/11/2017 dell'impresa Severino Gas di Alba, a provare il diritto dell'appellante al pagamento delle forniture extracontrattuali;
iv. con un quarto motivo l'appellante – in ordine al punto 13 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità di quanto ritenuto dal Tribunale di Genova in ordine all'entità del solo importo di € 11.082,99 quale spettante all'appellante, sulla base della CTU, per le lavorazioni contrattuali ed extracontrattuali eseguite;
v. con un quinto motivo l'appellante – in ordine al punto 14 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuta accoglibile la domanda subordinata, svolta alternativamente ai pag. 5/9 sensi dell'art. 2041 e 2033 cc. Ha osservato l'appellante che, ove ritenuta l'inesistenza del contratto è ammissibile l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, e ha citato, sul punto, la pronuncia della Corte di
Cassazione Sez.3, 15 maggio 2023, n.13203; vi. con un sesto motivo l'appellante ha impugnato i punti 15 e 16 relativi al regolamento delle spese di lite, chiedendone la riforma in conseguenza della fondatezza delle ragioni sottese all'azione esercitata.
3- Si è costituita nel giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, e deducendo l'infondatezza e inammissibilità dei motivi d'appello svolti dall'appellante. Ha dedotto che la CTU svolta in sede di ATP è stata svolta esaminando la documentazione relativa all'appalto agli atti dell'Ente pubblico, e, in particolare: i
SAL, il libretto delle misure redatto dalla DL, le fotografie scattate e datate dalla DL, e il giornale lavori sottoscritti dal RUP e dalla DL, ove sono indicate tutte le lavorazioni eseguite. Ha osservato come il CTU avesse comunque esaminato i documenti prodotti dall'appellante non ritenendoli idonei alla prova. Ha ricordato come risulta provato che i lavoratori e già dipendenti di LY sas, erano stati Parte_3 Persona_4 assunti da dal 24/10/2017 al 30/11/2017 e impiegati da quest'ultima Controparte_1 nel cantiere per cui è causa. Ha dedotto l'irrilevanza delle dichiarazioni dei fornitori, che non erano a conoscenza di chi fossero dipendenti i lavoratori presenti in cantiere.
Ha dedotto che le forniture relative ai DDT prodotti dall'appellante sono state pagate dall'appellata sulla base delle fatture emesse (doc. F). Ha ricordato inoltre che l'efficacia del subappalto era subordinata all'autorizzazione da parte della stazione appaltante. Ha osservato che le testimonianze non hanno offerto prova dei giorni in cui sarebbe stata presente l'impresa appellante in cantiere per l'esecuzione di lavorazioni, dando solo conto del periodo tra l'apertura del cantiere e l'ultimazione dei lavori. Ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni scritte prodotte dall'appellante in quanto prive di data e relative a dichiaranti non citati come testi. In ordine alla chiavi del cantiere ha osservato che erano detenute dal lavoratore , impiegato presso Tes_4
dal 20/10/2017 al 30/11/2017. Ha dedotto che le fatture relative a Controparte_1 pernottamenti non costituiscono prova dell'esecuzione di lavorazioni. Ha osservato che pag. 6/9 la quantificazione delle lavorazioni è stata eseguita a misura non avendo l'appellante ultimato le opere oggetto di subappalto, abbandonando il cantiere, e non essendo applicabile il criterio di quantificazione a corpo. In ordine alla domanda subordinata ha osservato la difformità di quanto dedotto dall'appellante rispetto a quanto ritenuto in sentenza, ove non è stata accertata né dichiarata l'inesistenza del contratto.
4- All'esito della precisazione delle conclusioni, nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc,
e del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 4 giugno
2025 del consigliere istruttore.
5- Ritiene questa Corte che siano infondati il primo e il terzo d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla valutazione degli elementi di prova.
Correttamente è stato considerato in sentenza il periodo in cui vi è prova che l'appellante avesse dato esecuzione al contratto di subappalto. In tal senso sono stati correttamente considerati dal Tribunale gli elementi costituiti dalla clausola 11 del contratto di subappalto (“La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante”), e la circostanza che i lavoratori e – incontestatamente impiegati presso Parte_3 Persona_4
il cantiere de quo – avessero prestato la loro opera alle dipendenze di Controparte_1
tra il 24/10/2017 e il 30/11/2017 (v. cedolini paga acquisiti in sede di ATP). La presenza dell'impresa subappaltatrice presso il cantiere prima dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, se fosse avvenuta, avrebbe costituito una violazione delle norme regolatrici l'appalto pubblico. Nessun effetto può aver esplicato tra le parti il contratto dedotto in causa prima dell'intervenuta autorizzazione al subappalto da parte del
Comune di Alba. Tale circostanza non è superabile con le dichiarazioni testimoniali indicate dall'appellante, che non costituiscono – come già considerato dal Tribunale – elementi idonei a sostegno dell'azione per il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di subappalto oggetto di causa. Anche i documenti indicati dall'appellante non sono idonei a superare il limite costituito dall'assenza di autorizzazione da parte della stazione appaltante. Solo dal momento in cui, dall'esame dei documenti in possesso pag. 7/9 della stazione appaltante – come accertato dal CTU in sede di ATP – risulta attestata la presenza in cantiere dell'appellante, quale subappaltatore, è possibile considerare l'attività svolta ai fini dell'accertamento del diritto al relativo compenso contrattuale, così come ritenuto dal Tribunale. Per la medesima ragione non è possibile ritenere idonei elementi di prova le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti dall'appellante al fine di quantificare le lavorazioni extra.
6- Infondati sono anche il secondo e il quarto motivo d'appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi alla quantificazione del corrispettivo. La quantificazione a misura non è esclusa dal contratto di subappalto ove il corrispettivo non è pattuito a corpo, ma con previsione di quantità “soggette a conguaglio con prezzo unitario come da preventivo”, ove la quota del 20% è pattuita quale limite della quota di lavori oggetto di subappalto, costituendo l'importo corrispondentemente indicato esclusivamente tale limite. Inoltre, i lavori subappaltati non risultano completati, ma realizzati solo parzialmente, come verificato in sede di ATP.
7- Infondato è il quinto motivo d'appello. Come noto, “l'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato” (Cass.Sez.3, 29 settembre 2004, n.19568).
L'azione contrattuale esperita in via principale dall'appellante ha trovato parziale accoglimento, conseguendone la non esperibilità dell'azione ex art. 2041 cc. Per quanto concerne l'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cc, sono in evidenza carenti i presupposti, proprio in quanto l'appellante fonda, in via principale (trovando anche parziale accoglimento) l'esistenza del proprio diritto al pagamento sull'avvenuto adempimento di una valida obbligazione contrattuale. In ogni caso le relative domande non sono sostenute da sufficienti specifiche deduzioni, con conseguente genericità delle stesse. La pronuncia della Corte di Cassazione Sez.3, 15 maggio 2023, n.13203, citata dall'appellante, attiene al diverso caso in cui venga accertata in giudizio l'inesistenza di un rapporto contrattuale.
pag. 8/9 8- La sentenza appellata, sante l'infondatezza degli altri motivi d'appello, deve essere confermata anche in punto spese di lite (con conseguente infondatezza anche del motivo d'appello svolto sul punto dall'appellante).
9- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 5.082.99 + € 879,09 oggetto della pronuncia in primo grado), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
10- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1065/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 titolare della omonima ditta individuale , con sede in Albisola Parte_2
Superiore (SV) Via De Rege n. 14/1 (P.I. ), e quale socio superstite della P.IVA_1
LY S.a.s. di Meyer Fulvio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giambattista Petrella del
Foro di Savona appellante contro con sede in Casarza Ligure (GE), via Provinciale per Controparte_1
Novano (C.F. e P.IVA ), in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Inglese appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti, le pronunce e le declaratorie del caso;
- in parziale riforma della sentenza n. 1062/2023 del Tribunale di Genova – Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel depositata in data 04/05/2023 nel procedimento NRG
1 8147/2019 nonché il precedente provvedimento del 14/10/2022 con cui il Giudice ha ritenuto la superfluità della CTU richiesta da parte attrice;
- accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in via principale:
- accertare e dichiarare che la LY S.a.s. (ora sig. in proprio e nella sua Parte_1
qualità della ditta individuale , quale socio superstite della stessa LY S.a.s.) ha Pt_2 eseguito tempestivamente dal 24/10/2017 al 19/01/2018 ed a regola d'arte, in favore e su incarico della in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, lavori ed opere contrattuali in forza di contratto di subappalto concluso in data 19/10/2017 nonché lavori ed extracontrattuali nonché forniture extracontrattuali nel frattempo richieste dalla stessa presso il cantiere sito in Alba, Controparte_1
Corso Coppino, dell'ente committente;
CP_2
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. in proprio Parte_1
e nella sua qualità della ditta individuale LY, quale socio superstite della stessa LY
S.a.s., la somma complessiva di Euro 68.471,89, di cui Euro 28.367,21 per lavori contrattuali, Euro 32.510,09 per lavori extra contrattuali e Euro 7.594,59 per forniture extra contrattuali, ovvero nella diversa somma emergente in corso di causa ovvero come meglio vista e ritenuta dal Giudice e/o in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. in proprio Parte_1
e nella sua qualità della ditta individuale LY, quale socio superstite della stessa LY
S.a.s., la somma di Euro 1.758,18 a titolo di competenze liquidate al CTU ing. Per_1
nella precedente ATP;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare tenuta e condannare ai sensi dell'art. 2041 ovvero 2033 c.c. la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in Controparte_1
favore del sig. in proprio e nella sua qualità della ditta individuale LY, Parte_1
quale socio superstite della stessa LY S.a.s.:
- la somma complessiva di Euro 68.471,89, di cui Euro 28.367,21 per lavori contrattuali, Euro 32.510,09 per lavori extra contrattuali e Euro 7.594,59 per forniture
pag. 2/9 extra contrattuali, ovvero nella diversa somma emergente in corso di causa ovvero come meglio vista e ritenuta dal Giudice e/o in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al saldo;
- la somma di Euro 1.758,18 a titolo di competenze liquidate al CTU ing. nella Per_1
precedente ATP;
in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di lite, gravati di I.V.A. e C.P.A., per il primo e il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%”
Per la parte appellata:
“Piaccia alla Corte d'Appello ecc.ma, contrariis reiectis e premesse le pronunce e le declaratorie tutte del caso: - in via principale: respingere l'avversario appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto e comunque respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da in proprio e nella sua qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale nei confronti dell'esponente Parte_2
in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con ogni Controparte_1
consequenziale pronuncia;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e
CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 1062/2023, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda svolta dall'odierno appellante, dichiarava tenuta e condannava Controparte_1
[...
al pagamento della somma di € 5.082,99 (a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per lavorazione contrattuali ed extra in esecuzione di contratto di subappalto 19/10/2017 intercorso tra le parti nell'ambito di appalto pubblico, con committente il CP_2
e dando atto dell'avvenuto pagamento di acconto per € 6.000,00, come da fattura
[...]
n.139/2017 del 20/11/2017), oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di CTU nel procedimento per ATP RG 2540/2018.
Con la sentenza appellata non veniva ritenuta provata la presenza sul cantiere e l'esecuzione di lavorazioni da parte dell'impresa attrice (odierna appellante) per il pag. 3/9 periodo dal 24/10/2017 al 19/01/2018, ma esclusivamente per il periodo dal 1/12/2017 al 13/01/2018. Veniva considerato dal Tribunale che, per previsione contrattuale,
l'efficacia del contratto era subordinata all'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (Comune di Alba). Come accertato dal CTU in sede di ATP, e ritenuto dal Tribunale di Genova, erano presenti in cantiere tra il 24/10/2017 e il
1/12/2017 i dipendenti e assunti da e solo alla fine Per_2 Per_3 Controparte_1 del mese di novembre il autorizzava il subappalto all'impresa CP_2 Pt_1
L'accertamento condotto dal CTU in sede di ATP era svolto sulla base di fotografie realizzate dal Comune di Alba in ordine ai lavori eseguiti tra il 1/12/2027 e il
13/01/2018, nonché sulla base del giornale dei lavori, e perveniva alla quantificazione di complessivi € 11.082,99 per le lavorazioni eseguite.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. con un primo motivo l'appellante – in ordine al punto 8 della motivazione della sentenza del Tribunale di Genova – lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui non è stato ritenuto provato il compimento di lavorazioni contrattuali ed extracontrattuali nell'intero periodo dal 24/10/2017 al
19/01/2018, osservando che il contratto di subappalto prevedeva quale data di inizio lavori la consegna degli stessi da parte del all'appaltatore CP_2
Ha dedotto l'appellante che aveva chiesto a CP_1 CP_1 Controparte_1 di iniziare i lavori nonostante non fosse intervenuta l'autorizzazione da Pt_1 parte del Comune di Alba. Ha lamentato l'erroneità della ritenuta contraddittorietà della prova orale da parte del Tribunale di Genova. Ha lamentato l'erroneità della decisione di non disporre una nuova CTU. Ha dedotto che elementi di prova in senso contrario a quello ritenuto dal Tribunale di Genova sono evincibili in atti da:
a. dichiarazioni testimoniali dei testi e Tes_1 Tes_2 Testimone_3
(figlio dell'odierno appellante);
b. dichiarazioni scritte rese da , e Per_3 Tes_4 Tes_5 Tes_2 Tes_1
(doc.9 sub 3, 4, 5, 6, 7, 8);
pag. 4/9 c. documenti costituiti da dichiarazioni, fatture e documenti di trasporto di fornitori (doc.9 sub 2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20);
d. mails scambiate tra le parti nel novembre 2017 (doc.9 sub 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33), da cui emerge (mail 6/11/2017) che chiedeva a (all'epoca LY sas) le chiavi di Controparte_1 Pt_1
accesso al cantiere;
e. fatture relative al pernottamento di operai (doc.9 sub 10, 11, 12)
ii. con un secondo motivo l'appellante – in ordine al punto 9 della sentenza del
Tribunale di Genova – lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha effettuato una quantificazione dei lavori a misura, ove nel contratto era previsto un corrispettivo a corpo in misura percentuale rispetto alle opere appaltate, con conseguente necessità di operare un calcolo del rapporto percentuale tra il valore delle opere effettivamente eseguite e quelle indicate nel contratto di subappalto per complessivi € 30.000,00. Ha quindi dedotto che gli importi dovuti sono pari ad € 68.471,89, di cui € 28.367,21 per lavori contrattuali, € 32.510,09 per lavori extra, € 7.594,59 per forniture extracontrattuali;
iii. con un terzo motivo l'appellante – in ordine al punto 10 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità di quanto ritenuto da Tribunale di Genova con riguardo all'inidoneità, delle dichiarazioni dei testi e dei Tes_2 Pt_1
DDT (docc.13, 14, 15, 17, 18 prodotti in sede di ATP), e della fattura 8/11/2017 dell'impresa Severino Gas di Alba, a provare il diritto dell'appellante al pagamento delle forniture extracontrattuali;
iv. con un quarto motivo l'appellante – in ordine al punto 13 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità di quanto ritenuto dal Tribunale di Genova in ordine all'entità del solo importo di € 11.082,99 quale spettante all'appellante, sulla base della CTU, per le lavorazioni contrattuali ed extracontrattuali eseguite;
v. con un quinto motivo l'appellante – in ordine al punto 14 della sentenza impugnata – ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuta accoglibile la domanda subordinata, svolta alternativamente ai pag. 5/9 sensi dell'art. 2041 e 2033 cc. Ha osservato l'appellante che, ove ritenuta l'inesistenza del contratto è ammissibile l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, e ha citato, sul punto, la pronuncia della Corte di
Cassazione Sez.3, 15 maggio 2023, n.13203; vi. con un sesto motivo l'appellante ha impugnato i punti 15 e 16 relativi al regolamento delle spese di lite, chiedendone la riforma in conseguenza della fondatezza delle ragioni sottese all'azione esercitata.
3- Si è costituita nel giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, e deducendo l'infondatezza e inammissibilità dei motivi d'appello svolti dall'appellante. Ha dedotto che la CTU svolta in sede di ATP è stata svolta esaminando la documentazione relativa all'appalto agli atti dell'Ente pubblico, e, in particolare: i
SAL, il libretto delle misure redatto dalla DL, le fotografie scattate e datate dalla DL, e il giornale lavori sottoscritti dal RUP e dalla DL, ove sono indicate tutte le lavorazioni eseguite. Ha osservato come il CTU avesse comunque esaminato i documenti prodotti dall'appellante non ritenendoli idonei alla prova. Ha ricordato come risulta provato che i lavoratori e già dipendenti di LY sas, erano stati Parte_3 Persona_4 assunti da dal 24/10/2017 al 30/11/2017 e impiegati da quest'ultima Controparte_1 nel cantiere per cui è causa. Ha dedotto l'irrilevanza delle dichiarazioni dei fornitori, che non erano a conoscenza di chi fossero dipendenti i lavoratori presenti in cantiere.
Ha dedotto che le forniture relative ai DDT prodotti dall'appellante sono state pagate dall'appellata sulla base delle fatture emesse (doc. F). Ha ricordato inoltre che l'efficacia del subappalto era subordinata all'autorizzazione da parte della stazione appaltante. Ha osservato che le testimonianze non hanno offerto prova dei giorni in cui sarebbe stata presente l'impresa appellante in cantiere per l'esecuzione di lavorazioni, dando solo conto del periodo tra l'apertura del cantiere e l'ultimazione dei lavori. Ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni scritte prodotte dall'appellante in quanto prive di data e relative a dichiaranti non citati come testi. In ordine alla chiavi del cantiere ha osservato che erano detenute dal lavoratore , impiegato presso Tes_4
dal 20/10/2017 al 30/11/2017. Ha dedotto che le fatture relative a Controparte_1 pernottamenti non costituiscono prova dell'esecuzione di lavorazioni. Ha osservato che pag. 6/9 la quantificazione delle lavorazioni è stata eseguita a misura non avendo l'appellante ultimato le opere oggetto di subappalto, abbandonando il cantiere, e non essendo applicabile il criterio di quantificazione a corpo. In ordine alla domanda subordinata ha osservato la difformità di quanto dedotto dall'appellante rispetto a quanto ritenuto in sentenza, ove non è stata accertata né dichiarata l'inesistenza del contratto.
4- All'esito della precisazione delle conclusioni, nei termini di cui all'art. 352 co.1 cpc,
e del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 4 giugno
2025 del consigliere istruttore.
5- Ritiene questa Corte che siano infondati il primo e il terzo d'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto relativi alla valutazione degli elementi di prova.
Correttamente è stato considerato in sentenza il periodo in cui vi è prova che l'appellante avesse dato esecuzione al contratto di subappalto. In tal senso sono stati correttamente considerati dal Tribunale gli elementi costituiti dalla clausola 11 del contratto di subappalto (“La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante”), e la circostanza che i lavoratori e – incontestatamente impiegati presso Parte_3 Persona_4
il cantiere de quo – avessero prestato la loro opera alle dipendenze di Controparte_1
tra il 24/10/2017 e il 30/11/2017 (v. cedolini paga acquisiti in sede di ATP). La presenza dell'impresa subappaltatrice presso il cantiere prima dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, se fosse avvenuta, avrebbe costituito una violazione delle norme regolatrici l'appalto pubblico. Nessun effetto può aver esplicato tra le parti il contratto dedotto in causa prima dell'intervenuta autorizzazione al subappalto da parte del
Comune di Alba. Tale circostanza non è superabile con le dichiarazioni testimoniali indicate dall'appellante, che non costituiscono – come già considerato dal Tribunale – elementi idonei a sostegno dell'azione per il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di subappalto oggetto di causa. Anche i documenti indicati dall'appellante non sono idonei a superare il limite costituito dall'assenza di autorizzazione da parte della stazione appaltante. Solo dal momento in cui, dall'esame dei documenti in possesso pag. 7/9 della stazione appaltante – come accertato dal CTU in sede di ATP – risulta attestata la presenza in cantiere dell'appellante, quale subappaltatore, è possibile considerare l'attività svolta ai fini dell'accertamento del diritto al relativo compenso contrattuale, così come ritenuto dal Tribunale. Per la medesima ragione non è possibile ritenere idonei elementi di prova le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti dall'appellante al fine di quantificare le lavorazioni extra.
6- Infondati sono anche il secondo e il quarto motivo d'appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi alla quantificazione del corrispettivo. La quantificazione a misura non è esclusa dal contratto di subappalto ove il corrispettivo non è pattuito a corpo, ma con previsione di quantità “soggette a conguaglio con prezzo unitario come da preventivo”, ove la quota del 20% è pattuita quale limite della quota di lavori oggetto di subappalto, costituendo l'importo corrispondentemente indicato esclusivamente tale limite. Inoltre, i lavori subappaltati non risultano completati, ma realizzati solo parzialmente, come verificato in sede di ATP.
7- Infondato è il quinto motivo d'appello. Come noto, “l'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato” (Cass.Sez.3, 29 settembre 2004, n.19568).
L'azione contrattuale esperita in via principale dall'appellante ha trovato parziale accoglimento, conseguendone la non esperibilità dell'azione ex art. 2041 cc. Per quanto concerne l'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cc, sono in evidenza carenti i presupposti, proprio in quanto l'appellante fonda, in via principale (trovando anche parziale accoglimento) l'esistenza del proprio diritto al pagamento sull'avvenuto adempimento di una valida obbligazione contrattuale. In ogni caso le relative domande non sono sostenute da sufficienti specifiche deduzioni, con conseguente genericità delle stesse. La pronuncia della Corte di Cassazione Sez.3, 15 maggio 2023, n.13203, citata dall'appellante, attiene al diverso caso in cui venga accertata in giudizio l'inesistenza di un rapporto contrattuale.
pag. 8/9 8- La sentenza appellata, sante l'infondatezza degli altri motivi d'appello, deve essere confermata anche in punto spese di lite (con conseguente infondatezza anche del motivo d'appello svolto sul punto dall'appellante).
9- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 5.082.99 + € 879,09 oggetto della pronuncia in primo grado), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 5.201,00 sino ad € 26.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 1.134,00, fase introduttiva del giudizio € 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisionale € 1.911,00, e così complessivamente € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
10- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9