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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1842/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8448/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via G.b. Conti 12 00125 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020742334000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/4/2025, Ricorrente_1, quale residente all'interno del Consorzio_1, impugnava la cartella di pagamento n 097 2025 00207423 34 000 (2020), per € 881,50, notificata in data
26.03.2025. Con l'atto in parola l'Amministrazione Finanziaria aveva iscritto a ruolo le somme di cui al recupero a tassazione dell'importo dedotto dal contirbuente, ex art. 10 TUIR, a titolo di oneri obbligatori versati per Consorzio_1, già richieste con la comunicazione ex art. 36 TER n. CODICE ATTO 01128382181. Contesta la motivazione, affermando il proprio diritto alla deduzione dei contributi consortili.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio. Espone che il recupero a tassazione deriva dall'erronea deduzione delle somme a titolo di contributi. Inoltre, secondo l'art. 10 TUIR, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della loro esistenza in maniera idonea (art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). Allo stato degli atti, gli oneri deducibili relativi al consorzio "Consorzio_1" sono stati recuperati dall'Ufficio in quanto detto consorzio non rientra tra i consorzi obbligatori istituiti per legge. Il consorzio Consorzio_1 non risulta nemmeno tra i consorzi approvati dal Comune di Roma. A riscontro, richiama la risposta presentata all'istanza di interpello formulata in data 6.04.2016 da uno dei consorziati, prodotta insieme alle controdeduzioni. Chiede il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Si costituisce anche il Consorzio aderendo alla posizione espressa dal contribuente in ricorso e concludendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La seconda parte del citato art. 10 del T.U.I.R. prevede anche l'eventualità di contributi richiesti da Consorzio costituito “in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione”. Come preme evidenziare, nel caso in esame il Consorzio è stato costituito in conseguenza di due provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ovvero la Delibera del Comune di Roma n. 4640 del 27/7/1960
(che al suo art.1 fissava l'obbligo per la Società Immobiliare di costituire un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria) e la conseguente Convenzione con il Comune di Roma del 9 dicembre dello stesso anno che riporta lo stesso obbligo costitutivo.
I contributi in questione, quindi, possono qualificarsi come obbligatori e deducibili, a norma dell'art.10 lett.
a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), venendo in rilievo un Consorzio_1 di obbligatoria costituzione.
Tale conclusione si pone in linea, peraltro, con alcune decisioni di questa Corte sul medesimo contenzioso
(come, di recente, la sentenza n. 8788 del 24 giugno 2025), in ordine alle quali questo Giudice non ravvisa elementi informativi emersi, nel fascicolo processuale in esame, fondanti una soluzione interpretativa diversa da quella già espressa. Ne consegue la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi consortili corrisposti dal Ricorrente_1, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese sono compensate per l'assenza, allo stato, di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
RI FI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8448/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via G.b. Conti 12 00125 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF_Consorzio_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250020742334000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22/4/2025, Ricorrente_1, quale residente all'interno del Consorzio_1, impugnava la cartella di pagamento n 097 2025 00207423 34 000 (2020), per € 881,50, notificata in data
26.03.2025. Con l'atto in parola l'Amministrazione Finanziaria aveva iscritto a ruolo le somme di cui al recupero a tassazione dell'importo dedotto dal contirbuente, ex art. 10 TUIR, a titolo di oneri obbligatori versati per Consorzio_1, già richieste con la comunicazione ex art. 36 TER n. CODICE ATTO 01128382181. Contesta la motivazione, affermando il proprio diritto alla deduzione dei contributi consortili.
Conclude chiedendo di annullare la cartella di pagamento. Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio. Espone che il recupero a tassazione deriva dall'erronea deduzione delle somme a titolo di contributi. Inoltre, secondo l'art. 10 TUIR, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della loro esistenza in maniera idonea (art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). Allo stato degli atti, gli oneri deducibili relativi al consorzio "Consorzio_1" sono stati recuperati dall'Ufficio in quanto detto consorzio non rientra tra i consorzi obbligatori istituiti per legge. Il consorzio Consorzio_1 non risulta nemmeno tra i consorzi approvati dal Comune di Roma. A riscontro, richiama la risposta presentata all'istanza di interpello formulata in data 6.04.2016 da uno dei consorziati, prodotta insieme alle controdeduzioni. Chiede il rigetto del ricorso;
con vittoria di spese.
Si costituisce anche il Consorzio aderendo alla posizione espressa dal contribuente in ricorso e concludendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La seconda parte del citato art. 10 del T.U.I.R. prevede anche l'eventualità di contributi richiesti da Consorzio costituito “in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione”. Come preme evidenziare, nel caso in esame il Consorzio è stato costituito in conseguenza di due provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ovvero la Delibera del Comune di Roma n. 4640 del 27/7/1960
(che al suo art.1 fissava l'obbligo per la Società Immobiliare di costituire un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria) e la conseguente Convenzione con il Comune di Roma del 9 dicembre dello stesso anno che riporta lo stesso obbligo costitutivo.
I contributi in questione, quindi, possono qualificarsi come obbligatori e deducibili, a norma dell'art.10 lett.
a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), venendo in rilievo un Consorzio_1 di obbligatoria costituzione.
Tale conclusione si pone in linea, peraltro, con alcune decisioni di questa Corte sul medesimo contenzioso
(come, di recente, la sentenza n. 8788 del 24 giugno 2025), in ordine alle quali questo Giudice non ravvisa elementi informativi emersi, nel fascicolo processuale in esame, fondanti una soluzione interpretativa diversa da quella già espressa. Ne consegue la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi consortili corrisposti dal Ricorrente_1, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese sono compensate per l'assenza, allo stato, di un indirizzo giurisprudenziale univoco sulla questione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
RI FI