Trib. Ancona, sentenza 01/02/2025, n. 73
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Sentenza 1 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, riguarda la richiesta di un assegno sociale da parte di una ricorrente, la quale sostiene di possedere i requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio. La ricorrente ha presentato ricorso dopo che la sua domanda era stata rigettata dall'INPS per mancanza di documentazione adeguata, in particolare riguardo alla prova della permanenza continuativa in Italia per dieci anni e alla dimostrazione del requisito reddituale. L'INPS, dal canto suo, ha confermato la correttezza del rigetto, evidenziando la vendita di un immobile e l'insufficienza della documentazione presentata.

Il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la ricorrente non ha fornito prove adeguate per dimostrare la permanenza continuativa in Italia e il requisito reddituale. In particolare, i passaporti presentati non consentivano di ricostruire la presenza effettiva sul territorio nazionale per il periodo richiesto, e la vendita dell'immobile superava il limite reddituale previsto dalla legge. Inoltre, il Giudice ha sottolineato che le autodichiarazioni non hanno valore probatorio sufficiente in sede giudiziale. Infine, ha compensato le spese di lite, considerando le condizioni delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 01/02/2025, n. 73
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 73
    Data del deposito : 1 febbraio 2025

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