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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 22.1.2025, 23.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 282/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d ra in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loreto, SP 77 Km, 122+600, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
TE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – RICAVATO DI VENDITA DI IMMOBILE – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere proposto in data 20.7.2023 domanda per assegno sociale, rigettata per mancata allegazione della documentazione richiesta;
di avere successivamente proposto ricorso in data 20.10.2023, allegando la documentazione richiesta ma ottenendo ugualmente un rigetto. Afferma di essere in possesso delle
1 condizioni per il godimento dell'assegno sociale e chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, rilevando peraltro che da informazioni assunte dall'Agenzia delle Entrate risultava in data 20.9.2023 una compravendita di fabbricato per un valore dichiarato si Euro 44.953,18 idoneo a superare il limite reddituale per l'anno 2023. Inoltre, mancavano in atti copie dei passaporti per dieci anni continuativi, sicché non era possibile ricostruire la permanenza sul territorio nazionale per 10 anni. Allo stesso modo, non vi era documentazione sufficiente in relazione al godimento di pensione estera di cui si aveva prova dell'ammontare unicamente da marzo ad agosto 2023, non risultando, dunque, l'importo annuale. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio non è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.
3. Del requisito della permanenza continuativa per dieci anni sul territorio nazionale. Al fine di provare il suddetto requisito la ricorrente produce in atti copia di due passaporti che erano stati ritenuti insufficienti in sede amministrativa. Ed infatti, come evidenziato anche dall' nella propria memoria di CP_1 costituzione e risposta, i timbri apposti assaporti sono in parte poco leggibili, sicché da essi non è possibile ricostruire con continuità i movimenti della ricorrente. Peraltro, i passaporti coprono il primo un periodo di vigenza dal 9.2.2000 al 9.2.2010 e l'altro il periodo dal 8.12.2020 al 8.12.2030. Siccome la ricorrente ha dichiarato (e risulta peraltro anche dal certificato di residenza storico, doc. 6 fascicolo ricorrente) di essersi trasferita in Italia dal maggio 2004, gli spostamenti sono attestati per un periodo inferiore a dieci anni, in
2 quanto coprono soltanto il periodo dal maggio 2004 al febbraio 2010 (periodo peraltro antecedente al decennio precedente la domanda amministrativa) e dal dicembre 2020 alla data della domanda amministrativa del luglio 2023, quando sono stati allegati per la prima volta, non essendo possibile in assenza di diversa prova verificare la presenza effettiva sul territorio nazionale nel lasso temporale di dieci anni tra il 2010 e il 2020. A tal proposito, seppure si concorda con la ricorrente, laddove afferma che non vi è alcun obbligo di conservare i passaporti scaduti, è altresì vero che la prova della permanenza continuativa in Italia ben può essere fornita con altri mezzi idonei a corroborare il certificato storico di residenza che, pur indicando il luogo in cui in Italia la ricorrente ha fissato la propria residenza, nulla dice sull'effettiva presenza continuativa di essa sul territorio nazionale. Egualmente non sono sufficienti le bollette versate in atti in quanto si tratta soltanto di tre bollette relative al periodo settembre-ottobre 2011, maggio-giugno 2012 e febbraio 2020, con la mancanza totale di prove circa la presenza in Italia tra il 2012 e il 2020, periodo in cui, oltre a non esservi alcun passaporto, neppure vi sono pagamenti di utenze. D'altro canto, già in fase amministrativa i documenti prodotti erano stati ritenuti non sufficienti, sicché era onere della ricorrente curare in modo adeguato la prova di ciascun requisito richiesto in sede giudiziale. Al contrario, a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta, contenute nella memoria di costituzione e risposta, la ricorrente nulla ha allegato e offerto di provare nella prima difesa utile, ossia nella prima udienza di comparizione, sicché la carenza di prova in ordine alla continuità della permanenza sul territorio nazionale è di per sé sufficiente ad escludere l'accoglimento del ricorso.
4. Del requisito reddituale. L' evidenzia che anche sotto tale profilo la CP_1 prova fornita non è adeguata tenuto conto che non vi è prova sufficiente dell'ammontare annuo della pensione percepita all'estero e risulta peraltro da informazioni dell'amministrazione finanziaria la vendita di un immobile nel settembre 2023 per Euro 44.953,18. A fronte di tali contestazioni la ricorrente non ha dato prova sufficiente nel corso del giudizio dello stato di bisogno in cui si trova, non potendo in sede giudiziale avere valenza probatoria alcuna l'autodichiarazione in atti. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4, deve escludersi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (In controversia concernente il riconoscimento del diritto alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26, la corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva negato il beneficio per difetto di prova del prescritto requisito
3 economico per essersi limitata, l'interessata, a produrre copia della denuncia annuale dei redditi, mentre avrebbe dovuto esibire la speciale certificazione degli uffici finanziari prevista dalla citata disposizione, come modificata dal D.L. n. 30 del 1974, art. 3, conv. dalla L. n. 114 del 1974, applicabile "ratione temporis" - cfr. Cass. n. 5321/2006). Ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 26 (norma applicabile anche all'assegno sociale in forza del richiamo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni) "la domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisita". Neppure può dirsi sufficiente il modello ISEE. Ed infatti, relativamente alle attestazioni ISEE, la Cassazione (n. 11596/2017) ha stabilito:
“l'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)”. Si aggiunga che come rilevato dall' dagli elementi raccolti in sede CP_1 amministrativa, emergono elementi inc nti con la sussistenza di uno stato di bisogno quale la vendita di un immobile per euro 44.953,18. Sulla rilevanza di somme percepite a seguito di compravendita, si riscontra nella giurisprudenza un contrasto sul concetto di reddito utile ai fini dell'accesso all'assegno sociale.
4 Parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che con l'espressione reddito rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 6 legge 335/1995 si intende il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e consumabilità senza menomazione della fonte da cui promanano (Corte di Appello di Ancona, n. 174/2005). Vi sono al contrario altre pronunce che evidenziano che “la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno” (Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 293/2008). La giurisprudenza di legittimità da un lato afferma che in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge (Cass. 2312/2006), dall'altro precisa che “dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974) si desume che, nei redditi da computare ai fini della sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, non vanno incluse le entrate patrimoniali prive dei caratteri di obbligatorietà e prevedibilità (nel caso di specie, erogazioni in natura e in denaro percepite a titolo di aiuto volontario da parte dei familiari)” (Cass. n. 16856/05). Ritiene questo Giudice di aderire all'interpretazione più rigorosa in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, che è l'unica coerente con il disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove esso aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. D'altra parte, se è vero che non possono avere rilievo le liberalità di parenti e amici, in quanto non è possibile fare affidamento su di esse per il futuro, al contrario la presenza del ricavato di una vendita è acquisizione stabile al patrimonio dell'interessata, che ben può costituire per lo meno con riferimento all'anno in cui è stata ricevuta una provvista sufficiente per escludere lo stato di bisogno.
5 Si aggiunga che sul punto la ricorrente nulla ha replicato nella prima difesa utile, ossia alla prima udienza di comparizione, e soltanto tardivamente nelle note autorizzate per la discussione ha affermato di non avere ricevuto il prezzo pattuito in quanto la figlia della ricorrente sostiene e supporta economicamente la madre e si è fatta carico del mutuo presente sull'immobile. Al fine di provare tale circostanza soltanto nelle note in replica ha prodotto l'estratto conto del conto corrente bancario degli anni 2023 e 2024. Orbene, si ritiene da un lato che le allegazioni siano tardive, dall'altro che ugualmente tardive siano le prove offerte che peraltro sono insufficienti a sostenere l'assunto attoreo. Ed infatti, non può escludersi che la somma sia stata versata su un diverso conto corrente, tanto più che in quello cui si riferiscono gli estratti conto versati in atti non risulta alcun movimento né in relazione alla percezione della pensione estera di cui pure la ricorrente ha ammesso di essere titolare dall'anno 2023, né in relazione al pagamento delle rate di mutuo che la ricorrente afferma gravare sull'immobile di cui aveva la proprietà sino al settembre 2023. Pertanto, a fronte della compravendita provata in atti e non contestata dalla ricorrente, alla luce della genericità delle allegazioni e della scarsa rilevanza degli elementi probatori offerti dall'interessata, si ritiene che anche sotto tale profilo la prova fornita non possa ritenersi sufficiente.
5. Del regolamento delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 01.02.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 22.1.2025, 23.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 282/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso d ra in calce al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Loreto, SP 77 Km, 122+600, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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TE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
PAROLE CHIAVE: REQUISITO REDDITUALE – ONERE DELLA PROVA – RICAVATO DI VENDITA DI IMMOBILE – RILEVANZA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. La ricorrente allega di avere proposto in data 20.7.2023 domanda per assegno sociale, rigettata per mancata allegazione della documentazione richiesta;
di avere successivamente proposto ricorso in data 20.10.2023, allegando la documentazione richiesta ma ottenendo ugualmente un rigetto. Afferma di essere in possesso delle
1 condizioni per il godimento dell'assegno sociale e chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda. Costituendosi in giudizio, l' sostiene la correttezza delle decisioni CP_1 assunte in sede amministrativa, rilevando peraltro che da informazioni assunte dall'Agenzia delle Entrate risultava in data 20.9.2023 una compravendita di fabbricato per un valore dichiarato si Euro 44.953,18 idoneo a superare il limite reddituale per l'anno 2023. Inoltre, mancavano in atti copie dei passaporti per dieci anni continuativi, sicché non era possibile ricostruire la permanenza sul territorio nazionale per 10 anni. Allo stesso modo, non vi era documentazione sufficiente in relazione al godimento di pensione estera di cui si aveva prova dell'ammontare unicamente da marzo ad agosto 2023, non risultando, dunque, l'importo annuale. Chiede per tali ragioni il rigetto delle avverse pretese. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dei requisiti per il godimento dell'assegno sociale e del riparto dell'onere probatorio. L'art. 3 comma 6 legge 335/1995 individua specifici requisiti per il godimento dell'assegno sociale, quali il compimento di 67 anni di età, la residenza effettiva e abituale in Italia, la titolarità di redditi inferiori ai limiti previsti dalla norma di legge. Anche i cittadini stranieri possono ottenere l'emolumento purché siano residenti in modo continuativo sul territorio nazionale da almeno 10 anni ai sensi dell'art. 20 comma 10 DL 112/2008. È assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque ai sensi dell'art. 2697 c.c. è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale allegare e provare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di specie, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo la prova necessaria per ottenere l'erogazione del beneficio non è stata adeguatamente fornita dalla ricorrente.
3. Del requisito della permanenza continuativa per dieci anni sul territorio nazionale. Al fine di provare il suddetto requisito la ricorrente produce in atti copia di due passaporti che erano stati ritenuti insufficienti in sede amministrativa. Ed infatti, come evidenziato anche dall' nella propria memoria di CP_1 costituzione e risposta, i timbri apposti assaporti sono in parte poco leggibili, sicché da essi non è possibile ricostruire con continuità i movimenti della ricorrente. Peraltro, i passaporti coprono il primo un periodo di vigenza dal 9.2.2000 al 9.2.2010 e l'altro il periodo dal 8.12.2020 al 8.12.2030. Siccome la ricorrente ha dichiarato (e risulta peraltro anche dal certificato di residenza storico, doc. 6 fascicolo ricorrente) di essersi trasferita in Italia dal maggio 2004, gli spostamenti sono attestati per un periodo inferiore a dieci anni, in
2 quanto coprono soltanto il periodo dal maggio 2004 al febbraio 2010 (periodo peraltro antecedente al decennio precedente la domanda amministrativa) e dal dicembre 2020 alla data della domanda amministrativa del luglio 2023, quando sono stati allegati per la prima volta, non essendo possibile in assenza di diversa prova verificare la presenza effettiva sul territorio nazionale nel lasso temporale di dieci anni tra il 2010 e il 2020. A tal proposito, seppure si concorda con la ricorrente, laddove afferma che non vi è alcun obbligo di conservare i passaporti scaduti, è altresì vero che la prova della permanenza continuativa in Italia ben può essere fornita con altri mezzi idonei a corroborare il certificato storico di residenza che, pur indicando il luogo in cui in Italia la ricorrente ha fissato la propria residenza, nulla dice sull'effettiva presenza continuativa di essa sul territorio nazionale. Egualmente non sono sufficienti le bollette versate in atti in quanto si tratta soltanto di tre bollette relative al periodo settembre-ottobre 2011, maggio-giugno 2012 e febbraio 2020, con la mancanza totale di prove circa la presenza in Italia tra il 2012 e il 2020, periodo in cui, oltre a non esservi alcun passaporto, neppure vi sono pagamenti di utenze. D'altro canto, già in fase amministrativa i documenti prodotti erano stati ritenuti non sufficienti, sicché era onere della ricorrente curare in modo adeguato la prova di ciascun requisito richiesto in sede giudiziale. Al contrario, a fronte delle specifiche contestazioni della convenuta, contenute nella memoria di costituzione e risposta, la ricorrente nulla ha allegato e offerto di provare nella prima difesa utile, ossia nella prima udienza di comparizione, sicché la carenza di prova in ordine alla continuità della permanenza sul territorio nazionale è di per sé sufficiente ad escludere l'accoglimento del ricorso.
4. Del requisito reddituale. L' evidenzia che anche sotto tale profilo la CP_1 prova fornita non è adeguata tenuto conto che non vi è prova sufficiente dell'ammontare annuo della pensione percepita all'estero e risulta peraltro da informazioni dell'amministrazione finanziaria la vendita di un immobile nel settembre 2023 per Euro 44.953,18. A fronte di tali contestazioni la ricorrente non ha dato prova sufficiente nel corso del giudizio dello stato di bisogno in cui si trova, non potendo in sede giudiziale avere valenza probatoria alcuna l'autodichiarazione in atti. Sul punto, secondo la giurisprudenza di legittimità alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4, deve escludersi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l'unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. (In controversia concernente il riconoscimento del diritto alla pensione sociale di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 26, la corte territoriale, con decisione confermata dalla S.C., aveva negato il beneficio per difetto di prova del prescritto requisito
3 economico per essersi limitata, l'interessata, a produrre copia della denuncia annuale dei redditi, mentre avrebbe dovuto esibire la speciale certificazione degli uffici finanziari prevista dalla citata disposizione, come modificata dal D.L. n. 30 del 1974, art. 3, conv. dalla L. n. 114 del 1974, applicabile "ratione temporis" - cfr. Cass. n. 5321/2006). Ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 26 (norma applicabile anche all'assegno sociale in forza del richiamo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 7. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni) "la domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisita". Neppure può dirsi sufficiente il modello ISEE. Ed infatti, relativamente alle attestazioni ISEE, la Cassazione (n. 11596/2017) ha stabilito:
“l'accertamento in punto di sussistenza del requisito reddituale deve essere effettuato tramite le attestazioni degli uffici finanziari specificamente richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26 (richiamato dalla L. n. 118 del 1971 all' art. 12), potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita, in sede di procedimento amministrativo e non di giudizio civile, da autocertificazioni contenenti dichiarazioni emesse dall'interessato sotto la propria penale responsabilità (Cass. 04/04/2014 n. 8046, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167). La dichiarazione ISEE è già stata ritenuta da questa Corte (v. Cass. ord. 26/06/2014 n. 14494) inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito del reddito previsto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali, in considerazione del fatto che essa è redatta sulla base delle dichiarazioni dell'assistito ed in applicazione del principio - più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni - secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n. 05/05/2016 n. 9010)”. Si aggiunga che come rilevato dall' dagli elementi raccolti in sede CP_1 amministrativa, emergono elementi inc nti con la sussistenza di uno stato di bisogno quale la vendita di un immobile per euro 44.953,18. Sulla rilevanza di somme percepite a seguito di compravendita, si riscontra nella giurisprudenza un contrasto sul concetto di reddito utile ai fini dell'accesso all'assegno sociale.
4 Parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che con l'espressione reddito rilevante ai sensi dell'art. 3 comma 6 legge 335/1995 si intende il complesso di beni diretti o di consumo che pervengono con i caratteri della periodicità e consumabilità senza menomazione della fonte da cui promanano (Corte di Appello di Ancona, n. 174/2005). Vi sono al contrario altre pronunce che evidenziano che “la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno” (Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 293/2008). La giurisprudenza di legittimità da un lato afferma che in ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge (Cass. 2312/2006), dall'altro precisa che “dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, convertito in legge n. 114 del 1974) si desume che, nei redditi da computare ai fini della sussistenza del requisito reddituale per l'accesso al beneficio dell'assegno sociale, non vanno incluse le entrate patrimoniali prive dei caratteri di obbligatorietà e prevedibilità (nel caso di specie, erogazioni in natura e in denaro percepite a titolo di aiuto volontario da parte dei familiari)” (Cass. n. 16856/05). Ritiene questo Giudice di aderire all'interpretazione più rigorosa in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, che è l'unica coerente con il disposto dell'art. 38 della Costituzione, laddove esso aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”. D'altra parte, se è vero che non possono avere rilievo le liberalità di parenti e amici, in quanto non è possibile fare affidamento su di esse per il futuro, al contrario la presenza del ricavato di una vendita è acquisizione stabile al patrimonio dell'interessata, che ben può costituire per lo meno con riferimento all'anno in cui è stata ricevuta una provvista sufficiente per escludere lo stato di bisogno.
5 Si aggiunga che sul punto la ricorrente nulla ha replicato nella prima difesa utile, ossia alla prima udienza di comparizione, e soltanto tardivamente nelle note autorizzate per la discussione ha affermato di non avere ricevuto il prezzo pattuito in quanto la figlia della ricorrente sostiene e supporta economicamente la madre e si è fatta carico del mutuo presente sull'immobile. Al fine di provare tale circostanza soltanto nelle note in replica ha prodotto l'estratto conto del conto corrente bancario degli anni 2023 e 2024. Orbene, si ritiene da un lato che le allegazioni siano tardive, dall'altro che ugualmente tardive siano le prove offerte che peraltro sono insufficienti a sostenere l'assunto attoreo. Ed infatti, non può escludersi che la somma sia stata versata su un diverso conto corrente, tanto più che in quello cui si riferiscono gli estratti conto versati in atti non risulta alcun movimento né in relazione alla percezione della pensione estera di cui pure la ricorrente ha ammesso di essere titolare dall'anno 2023, né in relazione al pagamento delle rate di mutuo che la ricorrente afferma gravare sull'immobile di cui aveva la proprietà sino al settembre 2023. Pertanto, a fronte della compravendita provata in atti e non contestata dalla ricorrente, alla luce della genericità delle allegazioni e della scarsa rilevanza degli elementi probatori offerti dall'interessata, si ritiene che anche sotto tale profilo la prova fornita non possa ritenersi sufficiente.
5. Del regolamento delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso non può trovare accoglimento. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 01.02.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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