Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6552/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Alessia Notaro pronunzia la seguente
SENTENZA
all'udienza del 17.10.2024 nella controversia civile iscritta al n. 6552 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2022 e vertente
TRA
avv.ti (C.F. ) dom.to in Napoli alla via Vito Fornari 4 ed Parte_1 C.F._1
(C.F. ) dom.to in Napoli alla via Santa Lucia 15, Parte_2 C.F._2
procuratori di loro stessi nonché rapp.ti e difesi dall'avv.to Andrea Sanguigno (C.F. con C.F._3
i primi elett.te dom.ti presso lo studio sito in Napoli alla via Santa Lucia 15. Pt_2
ATTORI
E
con sede in Napoli alla via Bonito n. 19 (P. Iva Controparte_1
) rappresentata, difesa ed assistita dall' Avv. Antonio Bambino (C.F. P.IVA_1 C.F._4
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli Viale Antonio Gramsci n. 17/b.
CONVENUTO
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 9
ovvero, in via subordinata, dalla data della domanda giudiziale. In subordine, chiedevano condannarsi controparte al pagamento della medesima somma a titolo extracontrattuale e/o risarcitorio e/o per il vantaggio e/o l'utilità ottenuta a titolo di indebito arricchimento. Concludevano, inoltre, per il rigetto della domanda riconvenzionale, la condanna di ex art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria di spese diritti e onorari, anche CP_1
per la fase di negoziazione assistita.
Con comparsa conclusionale la convenuta, ricostruite le difese già svolte, chiedeva, in via principale, di quantificare, sulla base del criterio preferenziale contenuto nella scrittura privata in atti, il compenso per le attività parziali effettivamente svolte dagli attori fino alla data del 19.06.2019 di rinuncia al mandato, tenuto conto della identicità del ricorso di parte attrice al ricorso cronologicamente precedente dell'Avv. Rossi;
sempre in via principale chiedeva, in accoglimento della dispiegata domanda riconvenzionale ex art. 96 II co. c.p.c., di condannare le parti attrici in solido tra loro a pagare a titolo di indennizzo la somma di € 12.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia in favore della convenuta (attrice in riconvenzionale) con compensazione parziale o totale tra i crediti di dare e/o avere emersi tra le Parti;
in via gradata, in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 secondo i valori medi relativi allo scaglione dei giudizi indeterminabili con difficolta bassa e/o media (scaglione compreso tra € 26.000 ed € 52.000) chiedeva di quantificare il compenso per le attività parziali effettivamente svolte fino al 19.06.2019 ( data del recesso della controparte). Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 16.03.2022 gli Avv.ti e adivano il Tribunale Pt_1 Pt_2
per vedersi corrispondere il pagamento dei compensi spettanti per l'attività professionale espletata a vantaggio della . Gli attori ricostruivano i rapporti intercorsi con la convenuta dal luglio del 2016 al Controparte_1
febbraio 2022 e, successivamente, si soffermavano sulla congruità della scelta di agire mediante rito ordinario,
pagina 2 di 9 stante il fatto che l'attività professionale di cui si chiedevano i compensi riguardava un giudizio amministrativo.
Seguiva poi un prospetto dei compensi spettanti per l'attività svolta e documentata in atti, calcolato tenendo conto dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00. In conclusione, gli attori chiedevano il pagamento della somma calcolata, più spese vive e interessi ex art. 1284 co4 c.c. dalla data di emissione della nota pro forma sino al soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la offrendo la propria ricostruzione cronologica dei Controparte_1
rapporti con gli avvocati attori e soffermandosi sul contenuto della scrittura privata siglata dalle parti e recante la pattuizione dei compensi quantificati in € 12.000,00 per l'intera causa o da liquidarsi, in caso di recesso, secondo i criteri ex D.M. 55/2014 per la sola attività espletata. In base alla suddetta scrittura, la convenuta evidenziava che, ritenuto dalle parti congruo il pagamento di €12.000 per l'intera attività, il quantum spettante per le sole attività svolte, stante il recesso avvenuto in data 19.06.2019, andasse quantificato in proporzione al criterio preferenziale così fissato. Inoltre, la convenuta affermava che la rinuncia effettuata dagli odierni attori, non dovesse rientrare nelle ipotesi di recesso contemplate dalla scrittura privata;
pertanto, non si sarebbe dovuto applicare il criterio residuale previsto dalle parti per tale circostanza. La ritenendo scorretto l'agire CP_1
degli attori che chiedevano un compenso ben oltre la somma pattuita e reiteratamente, in sede stragiudiziale,
avevano richiesto il pagamento di quanto previsto per l'intera attività nonostante essa fosse stata compiuta parzialmente, chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli avvocati ex art.96 c.p.c. al pagamento di
€12.000 o della maggiore o minore somma che il Tribunale dovesse ritenere congrua, da compensare con la somma ritenuta dovuta a titolo di compensi per l'attività effettivamente svolta.
Con note di trattazione scritta le parti si riportavano a quanto dedotto ed eccepito e prendevano posizione su alcune questioni sollevate da controparte.
All'udienza del 23.06.2022 il Giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c. decorrenti dal 12.09.2022 e rinviava al 21.09.2023 per l'ammissione della prova.
Con memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. gli attori chiarivano la portata del contenuto della scrittura privata relativa agli onorari affermando che, stante il recesso, il compenso per l'attività effettivamente svolta dovesse essere calcolato in base ai criteri ex D.M. 55/2014 e, nel caso specifico, l'attività era documentata fino al
03.06.2020 ovvero fino alla costituzione dell'Avv. Rossi e quindi della loro sostituzione in virtù della pagina 3 di 9 “perpetuatio” prevista dall'art.85 c.p.c. Inoltre, si opponevano alla domanda riconvenzionale ritenuta inammissibile e infondata e, nel rassegnare le proprie conclusioni, precisavano, in via gradata, la spettanza della somma richiesta se non a titolo di compenso, a titolo risarcitorio o per ingiustificato arricchimento ex 2041c.c..
Con memoria ex art 183 co.6 n.1 c.p.c. la reiterate le proprie difese, evidenziava che la “perpetuatio” CP_1
prevista dall'art.85 c.p.c. riguardasse solo la ricezione degli atti e delle comunicazioni, non anche il compimento di attività processuale, preclusa dal venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
pertanto, nulla era dovuto dalla rinuncia in poi. Specificava, inoltre, che vista la presentazione di una sola parcella, era da concludersi che i due procuratori si fossero vicendevolmente sostituiti e alternati e, dunque, non fosse dovuto il pagamento di entrambi separatamente.
Con memoria ex art 183 co.6 n.2 c.p.c. la società convenuta evidenziava, a fronte del contestato mancato pagamento di qualsivoglia compenso, di aver pagato l'anticipo di €3.000,00 in contanti agli attori. Tale
circostanza sarebbe stata provata dal deposito di estratto conto del defunto legale rapp.te della dal CP_1
quale figurava il prelievo della suddetta cifra.
Con memoria ex art 183 co.6 n.2 c.p.c. gli attori contestavano il pagamento dell'acconto e confermavano di aver richiesto un unico compenso come da pro forma n.72/2022.
Con successive memorie e note le parti reiteravano le proprie difese e richieste.
All'udienza del 21.09.2023 il Giudice formulava una proposta transattiva fissando l'udienza del 16.11.2023 per prendere atto della posizione delle parti su tale proposta.
All'udienza del 16.11.2023 il Giudice, dato atto che non veniva raggiunto l'accordo, stante il rifiuto da parte della rinviava ex art. 281 sexies cpc al 09.05.2024. Successivamente il 04.04.2024, per motivi Controparte_1
sopravvenuti e inerenti all'organizzazione del ruolo, il Giudice rinviava per precisazione delle conclusioni al
17.10.2024. Alla suddetta udienza, il Giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di cui al 190 c.p.c.
Le parti depositavano memorie conclusionali e scritti di replica articolando le richieste come su esposto.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, pur se non oggetto di contestazione, si dà atto che parte attrice ha correttamente instaurato il giudizio mediante rito ordinario stante l'orientamento con cui la Suprema Corte a SSUU afferma che: “Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone pagina 4 di 9 ora che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato,
dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150». Il
confronto fra le due norme evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato (olim anche il procuratore, quando si differenziavano le due figure) chiede la
"liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali.” (Cass.Civ. SSUU
n. 4485/2018).
Nel merito si evidenzia che non è contestata l'esistenza del rapporto o l'autenticità e la vincolatività della scrittura privata. I punti controversi riguardano il segmento di attività svolto tra la dichiarazione di recesso degli avv.ti odierni attori e la sostituzione con l'avv.to Rossi;
è, inoltre, oggetto di contestazione l'interpretazione da dare alla scrittura privata e, di conseguenza, il criterio su cui parametrare il compenso spettante ai procuratori.
In primo luogo, pacifica la circostanza che in data 19.06.2019 gli avv.ti e avevano rinunciato Pt_1 Pt_2
al mandato, occorre soffermarsi su quale sia il dies ad quem da considerare ai fini del pagamento degli onorari.
Dalla documentazione emerge che l'attività dei procuratori si è protratta ben oltre tale data, in quanto essi non solo appaiono quali difensori della negli atti del ma hanno continuato a Controparte_1 Controparte_2
redigere atti processuali come da allegati n.7 e 10 all'atto di citazione. Orbene, l'odierna convenuta non contesta specificamente gli atti prodotti dagli avvocati disconoscendoli, ma si limita ad argomentare che la “perpetuatio”
della funzione di cui all'art.85 c.p.c. si riferisca alla ricezione delle comunicazioni e non anche all'esperimento dell'attività processuale.
pagina 5 di 9 A fronte di tali generiche difese, non può dubitarsi che sia raggiunta la prova circa lo svolgimento dell'attività
difensiva da parte degli avv.ti e fino alla data del 03.06.2020 e che tale data vada inquadrata Pt_1 Pt_2
quale termine fino al quale considerare dovuta la retribuzione per l'opera professionale prestata.
Precisamente, ai fini della definizione del dies ad quem da considerare per la spettanza dei compensi, si ritiene che l'art.85 c.p.c. vada letto nel senso che la “perpetuatio” nelle funzioni del procuratore riguardi il compimento di tutti gli atti necessari fino alla nomina di un nuovo procuratore in sostituzione. Tale lettura trova conferma nella sentenza n. 12249/2020 con cui la Suprema Corte ha statuito che “Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore”.
Delineata la durata dell'attività professionale effettivamente svolta dagli odierni ricorrenti, occorre soffermarsi sul criterio da utilizzare ai fini della liquidazione delle spese.
Parte convenuta chiede che si parametri il compenso in modo proporzionale alla somma forfettariamente concordata in scrittura privata per l'intera causa, ritenendo che il recesso, cui consegue l'applicazione dei criteri ex D.M. 55/2014, vada inteso solo quale recesso dell'assistito.
Orbene, dalla lettura della scrittura privata non si evince in alcun modo che il termine recesso dovesse essere riferito ad una sola delle parti;
al contrario, in assenza di alcuna specificazione, si deve ritenere che le parti avessero unicamente voluto pattuire l'applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014 nel caso in cui il rapporto fosse cessato prima della conclusione naturale della causa, senza distinguere tra recesso e rinuncia del mandato.
D'altra parte, stante il valore indeterminato della causa, si ravvisa una ragionevole proporzione tra il compenso forfettariamente pattuito per l'intero giudizio e quello eventualmente da calcolare nel caso di recesso.
Per quanto concerne la contestata eventuale duplicazione del compenso, essa non è mai stata richiesta dagli odierni attori, del resto, dai documenti da loro stessi allegati emerge che, sebbene l'incarico sia stato conferito congiuntamente a entrambi, solo l'Avv. ha sottoscritto digitalmente gli atti giudiziari e che, pertanto, il Pt_1
compenso non va duplicato in virtù dell'orientamento consolidato secondo cui “in caso di pluralità di difensori a ciascuno spettano i compensi per le sole attività svolte in concreto” come si desume anche dall'articolo 8, comma
1, del decreto ministeriale 55 del 2014, secondo il quale “Quando incaricati della difesa sono più avvocati,
ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata…”.
pagina 6 di 9 Chiarito dunque che l'attività svolta dai procuratori avv.ti e si è protratta, dopo il recesso, fino Pt_1 Pt_2
alla fase decisionale del processo e precisamente fino all'avvenuta sostituzione, dopo la riunione dei giudizi, con l'avv. Rossi in data 03.06.2020; visti gli atti prodotti e i verbali di causa che attestano l'effettivo svolgimento dell'opera professionale e definiti anche i criteri applicabili ai fini della quantificazione delle somme spettanti ai procuratori, si ritiene debba corrispondersi il compenso calcolato in base al valore indeterminabile della controversia di difficoltà medio-alta secondo i criteri ex D.M. 55/2014.
Né vale a integrare questo calcolo l'eccepito pagamento di €3.000 a titolo di acconto poiché, a fronte del contestato mancato pagamento, la convenuta dichiara che il defunto legale rappresentante aveva pagato in contanti tale somma e produce, a dimostrazione, solo l'estratto conto recante un prelievo della medesima somma.
Non si ritiene raggiunta la prova della parziale estinzione della obbligazione, stante l'assenza di una necessaria connessione tra le due circostanze e vista la mancata produzione di una quietanza o qualsiasi altra documentazione attestante il pagamento.
Relativamente alla decorrenza degli interessi richiesti, essi spettano dalla nota pro-forma n.72/2022 (all.16
produzione parte attrice); in proposito si fa riferimento all'insegnamento della Corte di Cassazione che con sentenza n.24481/2022 ha affermato “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod.civ.
competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs.
n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
In conclusione, in accoglimento della domanda, la convenuta va condannata al pagamento dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta dagli attori fino alla fase decisionale nella causa N.REG.RIC. 4265/2016 calcolati secondo i parametri ex D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e complessità alta come segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.402,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio: €
2.293,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 2.268,00Fase decisionale, valore medio:€ 5.030,00
pagina 7 di 9 Compenso tabellare (valori medi) € 12.993,00, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. dalla data del pro-forma n.72/2022 al soddisfo, spese generali al 15%, CPA e IVA ed € 660,00 per spese vive.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art.96 co.2 c.p.c. proposta dalla convenuta né, in conseguenza, per alcuna richiesta compensazione.
Non si ritengono sussistenti neanche i presupposti per la condanna della per lite temeraria, stante CP_1
l'assenza di condotte processuali scorrette e dilatorie.
Le istanze subordinate si ritengono assorbite in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014 come in dispositivo tenuto conto del valore e complessità della controversia e dell'effettiva attività processuale spiegata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, 12 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli avv.ti ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato a mezzo pec il Controparte_1
16.03.2022, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta da e, per le Parte_3
ragioni indicate in motivazione, dichiara spettante il compenso professionale per l'opera prestata in favore della er la causale di cui alla domanda;
Controparte_1
2) Conseguentemente, condanna al pagamento in favore Controparte_1
di di €12.993,00, oltre interessi ex art.1284 co.4 c.c. Parte_3
dalla data del pro-forma n.72/2022 al soddisfo, spese generali al 15%, CPA e IVA ed € 660,43 per spese vive nonché le spese sostenute per la negoziazione assistita.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
di , in solido, che si liquidano ex D.M. 55/2014, per Parte_3
il presente giudizio, in applicazione di parametri minimi, in €3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA, e spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, il 11.02.2025.
Il Giudice
pagina 8 di 9 Dott.ssa Alessia Notaro
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