Articolo 4 della Legge 14 luglio 1950, n. 581
Articolo 3Articolo 5
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15 ottobre 1950
Art. 4. (Ordinanza sulla ricusazione)

Il testo dell' art. 54 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinanza sulla ricusazione). - L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
"La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.
"L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.
"Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi".
Entrata in vigore il 15 ottobre 1950